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Bundesverwaltungsgericht 18.01.2010 D-6405/2009

18 janvier 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,541 mots·~13 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-6405/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 1 8 gennaio 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima; cancelliere Carlo Monti. A._______, nato il 12 luglio 1974, B._______, nata il 3 dicembre 1978, C._______, nato il 14 marzo 1997, D._______, nato il 26 maggio 1999 e E._______, nato il 24 dicembre 2005, Bosnia e Erzegovina, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 ottobre 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-6405/2009 Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data 12 agosto 2009 in Svizzera, i verbali d'audizione del 3 e 30 settembre 2009, la decisione dell'UFM dell'8 ottobre 2009, notificata ai richiedenti il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 9 ottobre 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), la decisione incidentale del 14 ottobre 2009 nella quale il TAF ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole, respingendo così la sua domanda d'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, ed ha invitato i ricorrenti a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo, il documento inoltrato il 22 ottobre 2009 redatto in lingua serbo-croata e relativa traduzione in lingua tedesca presentata al TAF il 3 novembre 2009, il versamento tempestivo, in data 23 ottobre 2009, dell'anticipo richiesto, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), Pagina 2

D-6405/2009 che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno dichiarato di essere originari di F._______ (A._______), rispettivamente G._______ (B._______), con ultimo domicilio a H._______, nel omonimo comune del Cantone di I._______ (Bosnia e Erzegovina), dove avrebbero vissuto dal 2003, dal 2005, oppure negli ultimi due, tre, quattro o cinque anni sino al loro espatrio (cfr. verbali d'audizione del 3 settembre 2009 pag. 2 [B._______ e A._______] e del 30 settembre 2009 pagg. 4 [A._______] e 10 [B._______]), che gli interessati hanno affermato di essere espatriati in data 10 o 12 luglio, oppure nell'agosto 2009 (cfr. verbali d'audizione del 3 settembre 2009 pagg. 6 [B._______] e 7 [A._______] nonché del 30 settembre 2009 pagg. 9 [A._______] e 12 [B._______]) per il timore di essere uccisi da parte di terzi, ovvero da J._______, il quale avrebbe minacciato di morte i richiedenti e la famiglia di A._______ a causa di una denuncia sporta nei suoi confronti dal padre del richiedente per i crimini di guerra che quest'ultimo avrebbe commesso durante la guerra nel 1992; che, infatti, le minacce sarebbero cominciate in primavera, nell'estate, oppure in autunno del 2008, dopo che i genitori dell'interessato sarebbero stati convocati dalle autorità bosniache, oppure cinque anni fa (cfr. verbali d'audizione del 3 settembre 2009 pag. 6 [A._______] e del 30 settembre 2009 pagg. 7 [A._______] e 8 [B._______ e A._______], secondo il senso delle sue dichiarazioni); che, in seguito a ciò, il padre del richiedente avrebbe insistito per farli espatriare; che, oltre al fatto di essere espatriata per i Pagina 3

D-6405/2009 motivi del marito, B._______, ha allegato di aver lasciato il suo Paese per il timore che i suoi figli possano diventare vittime di violenze sessuali come quelle subite da quest'ultima durante la guerra nel 1992 in Bosnia, che, nella decisione dell'8 ottobre 2009, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Bosnia e Erzegovina, con decisione del 25 giugno 2003, nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti sarebbero vaghe, stereotipate e contraddittorie, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, gli insorgenti hanno ribadito la verosimiglianza dei loro motivi d'asilo inoltrando a riprova di ciò una copia di un attestato del loro Comune; che, inoltre, hanno affermato che non sarebbe possibile ottenere una protezione effettiva da parte delle autorità statali in loco; che, peraltro, avrebbero già spiegato tutte le contraddizioni rilevate dall'UFM nel corso della seconda audizione; che, oltre a ciò, hanno fatto valere che Mustafa, sua moglie ed il figlio Muharem, avrebbero dei problemi di salute, che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della loro domanda d'asilo; che hanno, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al Pagina 4

D-6405/2009 richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, con decisione del 25 giugno 2003 a partire dal 1° agosto 2003, la Bosnia e Erzegovina nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto, che, in particolare, l'insorgente si è contraddetto sulla data in cui sarebbero incominciate le minacce, fornendo oltretutto date imprecise; che, infatti, A._______ ha indicato nella prima audizione l'estate del 2008, mentre nella seconda audizione la primavera del 2008 (“quando si risvegliava la natura”) quale data dell'inizio delle minacce; che, confrontato con tale discrepanza, egli non è stato in grado di dare una risposta precisa dichiarando che “era così, né estate né primavera. Era così, né qua né là”; che, confrontato con la sua risposta descrittiva della natura fornita poco prima (“In primavera, quando si risvegliava la natura”), egli ha addirittura allegato che la prima minaccia si sarebbe verificata in autunno del 2008, ovvero nella stessa stagione come al momento dell'audizione (“era come adesso”) (cfr. verbali d'audizione Pagina 5

D-6405/2009 del 3 settembre 2009 pag. 6 [A._______] e del 30 settembre 2009 pagg. 7 [A._______] e 8 [A._______]); che nel ricorso gli autori del gravame non si sono espressi su tale punto importante alla base del loro racconto; che, oltre a ciò, è completamente insensato che il padre e la famiglia del ricorrente siano rimasti in patria, ritenuto che proprio suo padre sarebbe alla base delle minacce verso la sua famiglia, dopo aver denunciato più volte J._______; che anche su tale punto gli insorgenti non si sono espressi minimamente nel gravame; che, in aggiunta, i mezzi di prova presentati nel corso della loro procedura d'asilo non sono atti a dimostrare il contrario; che, in particolare, il documento presentato in sede di ricorso non risulta idoneo, in quanto non si riferisce in modo preciso alla procedura giudiziaria nella quale sarebbe coinvolto il padre del ricorrente come lo avrebbe fatto, ad esempio un atto di un Tribunale, oppure una copia autentificata di una denuncia sporta; che, inoltre, neanche la situazione generale in loco riportata su tale documento può essere considerata in mancanza di una fonte rappresentativa; che in relazione ai motivi d'asilo indicati da B._______ ed al di là della palese inverosimiglianza del suo racconto come rettamente individuato dall'UFM -, ella non sarebbe comunque riuscita a stabilire un nesso causale e temporale tra le violenze sessuali subite nel 1992 e l'espatrio considerati i ben 17 anni trascorsi tra i due avvenimenti e la situazione attuale in loco; che, alla luce dell'inverosimiglianza del racconto reso dai ricorrenti sulla base degli elementi sopraevocati, non v'è motivo di ritenere che i medesimi non possano ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei loro confronti, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Bosnia e Erzegovina possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Pagina 6

D-6405/2009 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Bosnia e Erzegovina non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti; che, infatti sono ancora giovani e A._______ ha un'esperienza professionale quale manovale; che, infine, gli insorgenti dispongono in patria di un'importante rete sociale, tra cui la i genitori, tre sorelle e numerosi zii di B._______ ed i genitori, una sorella ed uno zio paterno di A._______, che gli insorgenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, in particolare, i ricorrenti non hanno finora presentato un certificato medico idoneo a dimostrare il contrario circa i loro problemi di salute; che, al contrario, i certificati medici presentati indicano che i ricorrenti hanno accesso alle cure mediche in patria, Pagina 7

D-6405/2009 che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dagli insorgenti il 23 ottobre 2009. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-6405/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. L'anticipo, di CHF 600.-, versato il 23 ottobre 2009, è computato con le spese processuali. 3. La presente sentenza è indirizzata: - ai ricorrenti (plico raccomandato) - all'UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) - al K._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 9

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