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Bundesverwaltungsgericht 02.03.2012 D-640/2012

2 mars 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,322 mots·~17 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 26 gennaio 2012

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-640/2012

Sentenza d e l 2 marzo 2012 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi, cancelliera Nicole Manetti.

Parti

A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias, C._______, nato il (…), Tunisia, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 26 gennaio 2012 / N […].

D-640/2012 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 1° settembre 2011 in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha rimesso al ricorrente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 16 settembre 2011 (di seguito: verbale 1) e del 24 gennaio 2012 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 26 gennaio 2012, notificata al ricorrente il 27 gennaio 2012 (cfr. risultanze processuali); il ricorso inoltrato dal ricorrente il 2 febbraio 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 febbraio 2012); l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 3 febbraio 2012; la decisione incidentale del Tribunale dell'8 febbraio 2012; la presa di posizione dell'UFM del 15 febbraio 2012; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);

D-640/2012 Pagina 3 che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, preliminarmente, giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi, la procedura dinanzi all'UFM si svolge di norma nella lingua ufficiale nella quale ha avuto luogo l'audizione cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente; che tuttavia, conformemente all'art. 4 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), l’UFM può scostarsi eccezionalmente dalla regola primaria della suddetta norma se il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un’altra lingua ufficiale (lett. a), se in considerazione di domande entrate o della situazione a livello del personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande (lett. b), o se il richiedente l’asilo è sentito direttamente in un centro di registrazione giusta l’articolo 29 cpv. 4 LAsi ed è assegnato a un Cantone con un’altra lingua ufficiale (lett. c); che, nella fattispecie, al momento della notifica della decisione dell'UFM, il ricorrente risiedeva a Bellinzona nel cantone Ticino, dove la lingua ufficiale è l'italiano; che, inoltre, l'audizione cantonale ha avuto luogo in italiano; che quindi, giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi, tale decisione avrebbe dovuto essere redatta in lingua italiana; che, ciononostante, questa è stata redatta in lingua francese; che, con decisione incidentale dell'8 febbraio 2012, l'autorità inferiore è stata invitata ad indicare a codesto Tribunale perché si è scostata dall'art. 16 cpv. 2 LAsi; che, con la sua presa di posi-

D-640/2012 Pagina 4 zione del 15 febbraio 2012, l'UFM ha spiegato che dal ricorso inoltrato dal richiedente non risulta che egli non abbia capito la decisione, che nell'ambito dell'audizione cantonale, egli, riguardo alle sue conoscenze linguistiche, avrebbe menzionato il francese e l'italiano indifferentemente (cfr. verbale 1, pag. 3) e che nel ricorso l'interessato non ha sollevato alcuna eccezione circa la lingua nella quale è stata redatta la decisione, per il che non c'è ragione di credere che egli non abbia potuto comprenderne il contenuto; che questo Tribunale si associa alla summenzionata presa di posizione dell'autorità inferiore, ammettendo, nella fattispecie, l'eccezione all'art. 16 cpv. 2 dell'art. 4 lett. a Oasi 1; che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua; che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese ed il ricorso è stato presentato in italiano; che, pertanto, la presente sentenza può essere redatta in italiano; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, nell'ambito dell'audizione sommaria, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino tunisino, nato e con ultimo domicilio a Tunisi, in Tunisia (cfr. verbale 1, pag. 1); che il richiedente avrebbe lasciato la Tunisia il 17 agosto 2011, imbarcandosi a Sfax per recarsi in Sicilia a Mazara del Vallo (Italia); che avrebbe poi transitato in varie località italiane, viaggiando a piedi, con la nave e in treno, fino al giorno del suo arrivo in Svizzera, il 1° settembre 2011, dove ha depositato la propria domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pagg. 1 e 7); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c OAsi 1; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;

D-640/2012 Pagina 5 che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Tunisia siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente non ha fornito alcun nuovo elemento giustificante la mancata consegna dei documenti ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, infatti, egli ribadisce di avere perso la carta d'identità; che, in merito al passaporto, asserisce di avere contattato la madre in patria per provvedere alla spedizione di tale documento ma purtroppo questo non gli sarebbe ancora giunto; che, nell'ambito dell'audizione sommaria, aveva assicurato che avrebbe contattato la madre per farsi spedire il passaporto (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.); che, tuttavia, nel corso della successiva audizione federale ha affermato di non avere intrapreso nulla per procurarselo per timore di essere rinviato nel suo Paese (cfr. verbale 2, pagg. 2 seg.); che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, il richiedente non ha, nel ricorso, né riesposto i fatti illustrati in occasione delle audizioni, né ne ha indicati di nuovi; che, nell'atto di ricorso, l'insorgente sostiene che, in relazione all'esecuzione dell'allontanamento, la valutazione dell'UFM sarebbe, alla luce della situazione umanitaria e di insicurezza vigente in Tunisia, assolutamente lacunosa e che gli elementi presenti nella fattispecie avrebbero dovuto condurre l'UFM ad una decisione d'entrata nel merito; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito d'una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'interessato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-

D-640/2012 Pagina 6 rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibid., consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza sei mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che il suo passaporto si troverebbe al suo domicilio in Tunisia; che, in sede di prima audizione, alla domanda di cosa avrebbe fatto per procurarsi i documenti d'identità o di viaggio dopo essere stato informato, tramite un documento da lui firmato, dell'incombenza di dover fornirne uno nelle 48 ore dopo l'inoltro della domanda d'asilo, egli ha dichiarato di non avere compreso il contenuto del detto documento, ma che ora l'ha capito; che, alla domanda di cosa avrebbe fatto per procurarsi il passaporto, egli ha riposto che non ci sarebbe stata altra soluzione che quella di contattare il cugino in Francia, il quale sarebbe andato in Tunisia e gli avrebbe portato il passaporto; che l'auditore gli ha raccomandato invece di farsi mandare il documento dalla madre (in patria) e che il richiedente si è dichiarato d'accordo (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.); che, tuttavia, in occasione dell'audizione federale, alla domanda di cosa avesse fatto per procurarsi detto documento, ha dichiarato di non avere intrapreso nulla poiché non vuole essere rimpatriato in Tunisia (cfr. verbale 2, pag. 3); che, nell'atto di ricorso, egli spiega che dopo la seconda audizione avrebbe compreso l'importanza di presentare tale documento e che d'altronde avrebbe già riferito nel corso della prima audizione che avrebbe fatto il possibile per farsi spedire il passaporto, cosa che avrebbe fatto, ma il documento non gli sarebbe ancora giunto, intenderebbe tuttavia consegnarlo all'UFM non appena in suo possesso;

D-640/2012 Pagina 7 che, argomentazioni come quelle addotte quo al possesso di documenti, risultano verosimilmente inattendibili; che, vista l'inconsistenza, l'inattendibilità e l'incongruenza delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso del suo passaporto, il Tribunale ha ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i propri documenti per i bisogni della causa; che, per di più, il richiedente ha fornito, al momento dell'entrata in Svizzera, un'identità diversa da quella fornita in seguito nell'ambito delle audizioni; che, alla domanda del motivo che l'avrebbe indotto a fornire delle identità diverse ha risposto che alle guardie di confine ha dichiarato un nome falso poiché credeva di trovarsi ancora su territorio italiano e temeva di essere rimpatriato in Tunisia, assicurando che la vera identità è quella fornita in sede di audizione (cfr. verbale 1, pag. 2); che quest'attitudine non può che confermare la scarsa disponibilità del richiedente a creare trasparenza in merito alla sua identità; che, di conseguenza, non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza d'una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);

D-640/2012 Pagina 8 che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente d'essere espatriato sia per motivi economici, sia per i trattamenti ingiusti che si subirebbero nel Paese da parte delle autorità; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, i motivi elencati dal richiedente a sostegno della sua domanda d'asilo non presentano alcun elemento di rilevanza; che, segnatamente, il fatto di essere malpagati oppure di non essere, a volte, pagati del tutto, o il fatto di non avere i mezzi finanziari che permettano di mantenere la famiglia, non costituiscono, nel contesto descritto, manifestamente un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, inoltre, anche il fatto di essere già stato, come molti altri giovani, fermato più volte dalle autorità in modo arbitrario per controlli d'identità, e, in un'occasione, incarcerato per una notte, rende assente una sufficiente intensità di pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti dall’autorità inferiore come irrilevanti, giusta l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione complementari ai fini d'accertare l'esistenza d'un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranie-

D-640/2012 Pagina 9 ri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che anche da un punto di vista della situazione in Tunisia, della situazione personale, segnatamente dello stato di salute, essendo giovane ed avendo un'esperienza professionale oltre che una rete sociale, l'allontanamento è ragionevolmente esigibile; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi), potendo egli, usando della necessaria diligenza, procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che in sunto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile;

D-640/2012 Pagina 10 che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-640/2012 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Nicole Manetti

Data di spedizione:

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