Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte IV D-6379/2013
Sentenza d e l 2 5 giugno 2014 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Thomas Wespi, Gérald Bovier, cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A. _______, nato il (…), alias B. _______, nato il (…), alias C. _______, nato il (…), Afghanistan, rappresentato dal lic. iur. Mario Amato, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 10 ottobre 2013 / N (…)
D-6379/2013 Pagina 2
Fatti: A. L'interessato, cittadino afghano di religione sciita, è nato a D. _______ (Iran) dove avrebbe vissuto fino al 23 luglio 2011, eccetto un breve periodo tra il (…) e il (…) in cui avrebbe vissuto a Herat (Afghanistan). Egli ha presentato domanda d'asilo in data 27 marzo 2012 dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno per mezzo di un treno proveniente dall'Italia. Egli sarebbe partito da D. _______, avrebbe raggiunto E. _______ (Iran), in seguito F. _______ (Iran) e sarebbe entrato in territorio turco viaggiando con un'automobile per poi raggiungere G. _______ (Turchia) con un bus. Avrebbe quindi raggiunto la Grecia, dove avrebbe soggiornato otto mesi prima di sbarcare in l'Italia dove avrebbe preso il treno che lo ha condotto in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 3 marzo 2012 [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 3-5 e 7 seg.). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, d'aver lasciato l'Iran per problemi legati a dei debiti lasciati dal padre scomparso. Cercando di sfuggire ai creditori, l'insorgente, sua madre e la sorella si sarebbero in un primo tempo trasferiti a Herat dal nonno e rispettivamente padre dove tuttavia sarebbero stati trovati dai creditori. Le condizioni economiche familiari dopo il decesso del nonno sarebbero peggiorate, pertanto sarebbero tornati in Iran. Chiestogli per quale motivo non sarebbe tornato in Afghanistan invece di fuggire in Europa, egli ha indicato che ivi non avrebbe potuto trovare lavoro, pertanto non essendo in grado di pagare ai creditori i debiti del padre, su richiesta della di lui madre, sarebbe partito per l'Europa (cfr. verbale 1, pagg. 8 seg. e verbale d'audizione del 3 ottobre 2013 [di seguito: verbale 2], pagg. 3-5 e 8). A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto i seguenti documenti: – la propria carta d'identità afghana, "Tazkara"; – una copia di un documento d'identità della madre; – una copia di un scritto della madre dell'interessato indirizzato ad un rappresentante di un villaggio;
D-6379/2013 Pagina 3 – la relativa lettera di risposta dell'11 agosto 2004 di un rappresentante di un villaggio. B. Con decisione del 10 ottobre 2013, notificata all'interessato in data 16 ottobre 2013 (cfr. atto A18/1), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, in quanto le sue dichiarazioni non avrebbero soddisfatto le condizioni legali di verosimiglianza e pertanto non ne ha esaminato la rilevanza, ed ha pronunciato contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 14 novembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 15 novembre 2013), l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché la concessione dell'asilo e, sussidiariamente, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. Egli ha inoltre concluso alla concessione dell'ammissione provvisoria, poiché l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile. Ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria nonché d'esenzione dal pagamento dell'anticipo delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili. D. Il Tribunale, con ordinanza del 18 febbraio 2014, ha informato l'insorgente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura, lo ha esentato dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali e si è riservato di decidere sull'assistenza giudiziaria in prosieguo di procedura. Contestualmente il Tribunale ha trasmesso una copia del ricorso all'UFM ed ha invitato tale Ufficio ad inoltrare una risposta. E. In data 31 marzo 2014, l'UFM ha presentato la risposta al ricorso, trasmessa all'insorgente per conoscenza, nella quale ha rinviato ai considerandi della propria decisione ed ha proposto la reiezione del gravame. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
D-6379/2013 Pagina 4 Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie. In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale applica il nuovo diritto vigente, tenendo conto, qualora fosse il caso, del principio della retroattività della legge (cfr. tra le altre, DTF 122 V 405 consid. 3b.aa. e DTAF 2009/3 consid. 3.2-3.4).
D-6379/2013 Pagina 5 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pagg. 300 seg.). 4. 4.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni dell'interessato circa i motivi d'asilo come incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire, illogiche nonché superficiali e quindi inverosimili. In particolare, l'UFM ha rilevato che il richiedente non avrebbe saputo rendere credibile il racconto inerente alla scomparsa del padre ed ai relativi problemi scaturiti a causa dei presunti debiti. Non sarebbe credibile che l'interessato, nonostante avesse indicato d'essere stato ricercato più volte dai creditori, non sarebbe a conoscenza dell'ammontare esatto dei debiti di suo padre, indicando dapprima che si eleverebbero a tre o quattro chili d'oro, per poi indicare che sarebbero superiori ad un chilo d'oro. Per di più, l'UFM ha indicato che quattro chili d'oro sembrerebbero essere una quantità del tutto smisurata per un'attività di modesta grandezza come quella del di lui padre, il quale avrebbe avuto un solo impiegato. Inoltre non sarebbe plausibile che l'insorgente non abbia saputo indicare il numero esatto dei creditori. Altresì, in occasione della prima audizione, egli avrebbe indicato che in Afghanistan, all'infuori di problemi economici, non avrebbe mai avuto problemi, mentre durante l'audizione federale avrebbe indicato che i creditori lo avrebbero cercato pure in Afghanistan. L'UFM non ha altresì ritenuto plausibile la dichiarazione secondo la quale il ricorrente avrebbe cominciato a lavorare a undici anni senza percepire uno stipendio e che quest'ultimo lo avrebbe ricevuto solo a sedici anni, momento in cui i creditori avrebbero cominciato a chiedergli il pagamento dei debiti di suo padre. L'UFM ha altrettanto ritenuto illogica e superficiale la dichiarazione circa la scomparsa del padre. Infatti, l'interessato avrebbe indicato che sua madre avrebbe cominciato a cercare il padre due giorni dopo averlo visto partire di casa e che pertanto non sarebbe logico aspettare un paio di giorni prima di cominciare a cercare una persona che non è tornata a casa dal lavoro.
D-6379/2013 Pagina 6 Quo ai mezzi di prova inoltrati (lo scambio di scritti tra la madre dell'interessato ed il rappresentante del villaggio), l'UFM li ha ritenuti come non recanti alcun valore probatorio giacché tali documenti sarebbero di facile riproduzione e pertanto non sono stati ritenuti. Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi e pertanto l'UFM non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato ed ha respinto la sua domanda d'asilo. Avendo respinto la domanda d'asilo, l'UFM ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Altresì, ha indicato che non vi sarebbero indizi per ritenere che l'interessato rischierebbe nel suo Paese d'origine di essere esposto a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. Inoltre, siccome l'interessato proverrebbe da Herat, dove avrebbe vissuto un anno e dove avrebbe dei famigliari, l'esecuzione dell'allontanamento in Afghanistan sarebbe ragionevolmente esigibile, giusta la giurisprudenza dello scrivente Tribunale. Nonostante il richiedente abbia vissuto maggior parte della sua vita in Iran, l'UFM ha considerato che vista la presenza di familiari nel suo Paese d'origine, l'assenza di problemi di salute, la sua formazione scolastica nonché la sua esperienza lavorativa, non vi sarebbero ostacoli al rinvio e, allo stesso modo, né la lingua né la cultura in Afghanistan sarebbero nella fattispecie un impedimento al rinvio dell'interessato. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico. 4.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM circa l'inverosimiglianza constatata dei suoi motivi d'asilo. Preliminarmente, quo all'ammontare effettivo dei debiti del padre ed al numero esatto dei creditori, il ricorrente ha indicato che all'epoca dei fatti sarebbe stato un bambino di poco più di dieci anni e che pertanto sarebbe plausibile non saper indicare con esattezza l'ammontare del debito ed il numero dei creditori. Egli si sarebbe esclusivamente basato sulle indicazioni dei creditori e di sua madre. Per giunta, contrariamente da quanto ritenuto dall'UFM, suo padre avrebbe avuto alle proprie dipendenze più impiegati e non solo uno, pertanto sarebbe plausibile che il debito d'oro ammonti ai tre o quattro chili. Secondariamente, ha ammesso che in occasione della prima audizione avrebbe indicato che in Afghanistan non avrebbe avuto problemi, nonostante ciò, durante l'audizione federale avrebbe asserito che alcuni creditori sarebbero giunti pure in Afghanistan. Giacché lo stesso al momento dei citati fatti sarebbe stato un bambino, sarebbe evidente che in prima audizione, rispondendo
D-6379/2013 Pagina 7 alla domanda sul perché visti i problemi in Iran non sarebbe tornato in Afghanistan, non avrebbe ricondotto a sé, almeno per quel tempo, i problemi del padre ed avrebbe accennato puramente ai problemi economici. Altresì, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM, i problemi dell'insorgente sarebbero iniziati allorquando lo stesso avrebbe cominciato a percepire uno stipendio. I creditori ne sarebbero venuti a conoscenza e pertanto avrebbero cominciato a mettere pressione al ricorrente ed a minacciarlo al fine d'ottenere il pagamento del debito creato dal padre. Pertanto, su questo punto non vi sarebbe alcuna contraddizione. Parimenti, egli non avrebbe mai dichiarato d'aver lavorato gratuitamente per cinque anni. Egli avrebbe invece indicato che a undici anni, quando avrebbe cominciato a lavorare, non avrebbe percepito alcuno stipendio, che tuttavia con il passare degli anni avrebbe percepito un salario sempre più elevato, fino a giungere ai sedici anni quando avrebbe ottenuto un vero e proprio salario. Sarebbe pertanto plausibile, visto il contesto sociale e culturale, che i creditori pretenderebbero il pagamento dei debiti del padre dallo stesso e non dalla madre e dalla sorella. Infine, circa la scomparsa del padre, l'insorgente ha sostenuto che all'epoca dei fatti egli sarebbe stato solo un bambino, pertanto non gli potrebbero essere imputati comportamenti poco logici concernenti i propri genitori. In ogni caso, egli avrebbe dichiarato che la sera della scomparsa del padre, sarebbero stati tutti molto inquieti e la madre avrebbe dormito poco. Inoltre la madre avrebbe effettivamente cominciato a cercare il marito ufficialmente solo due giorni dopo la scomparsa, presso ospedali ed il servizio d'informazione per persone scomparse, mentre le ricerche informali, presso vicini e conoscenti, sarebbero state compiute già la sera ed il giorno successivi alla scomparsa del padre. In conclusione, le sue dichiarazioni sarebbero nel loro insieme verosimili. Quo i mezzi di prova depositati, l'insorgente ha indicato che l'argomentazione con la quale l'UFM giustifica l'esimersi dal ritenere tali documenti sarebbe priva di fondamento giuridico. L'UFM avrebbe dovuto basarsi su un'analisi oculata dei mezzi di prova depositati, invece di scartare tale analisi giustificandola esclusivamente con l'eventuale possibilità di poter facilmente fabbricarli. Circa l'allontanamento, ha indicato che l'esecuzione dello stesso in Afghanistan non sarebbe ragionevolmente esigibile essendo egli nato e cresciuto in Iran ed avendo vissuto in Afghanistan meno di un anno nel 2005. Infatti, il ricorrente avrebbe lasciato l'Afghanistan dopo la morte del nonno, il quale sarebbe stato l'unico membro della famiglia in grado di garantire il sostentamento della famiglia, giacché gli zii materni non avreb-
D-6379/2013 Pagina 8 bero potuto aiutarlo. L'insorgente ha sottolineato che questi ultimi non sarebbero in grado di aiutarlo e sostenerlo economicamente, giacché non avrebbe potuto beneficiare dell'aiuto degli zii neppure nel (…), quando in compagnia di sua madre e sua sorella sarebbero stati costretti a tornare in Iran. Pertanto, in Afghanistan, il ricorrente non disporrebbe di una solida rete sociale e non avrebbe la possibilità di procurarsi il minimo esistenziale. 5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria. Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impres-
D-6379/2013 Pagina 9 sioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 23 consid. 5b). 6. Questo Tribunale osserva che, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente non adempiono le condizioni legali, giusta gli art. 3 e 7 LAsi, atte a riconoscergli la qualità di rifugiato. Innanzitutto, occorre rilevare che l'insorgente, cittadino afghano, nonostante sia cresciuto ed abbia vissuto maggior parte della sua vita in Iran è sprovvisto della cittadinanza iraniana, e pertanto l'analisi dei suoi motivi d'asilo è da effettuare in relazione all'Afghanistan. Il ricorrente ha allegato che dopo la scomparsa del padre, il quale gestiva una propria attività di orafo in Iran, i creditori hanno cominciato a fare pressione sulla sua famiglia per ottenere il pagamento dei debiti creati dal padre (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 3). Pertanto il ricorrente – allora undicenne – in compagnia di sua madre e sua sorella, è giunto in Afghanistan nel (…) per sfuggire ai creditori dell'ormai scomparso padre e vi avrebbe soggiornato per meno di un anno (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.). A tal proposito, il ricorrente ha indicato come nei primi mesi di soggiorno il nonno materno li avrebbe aiutati anche finanziariamente. Con la morte di quest'ultimo e non riuscendo a trovare lavoro, la madre ha deciso di tornare in Iran con il ricorrente e la di lui sorella (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 5). Pertanto, l'evento scatenante la necessità di espatriare dall'Afghanistan è da attribuire a problemi economici riscontrati dalla famiglia dell'insorgente (cfr. verbale 1, pagg. 8 seg. e verbale 2, pag. 5). Tali motivi economici, come manifestamente riconoscibile, non rientrano in tutta evidenza, nelle diverse fattispecie previste all'art. 3 LAsi. Altresì, per quanto concerne i presunti debiti lasciati dal padre, il Tribunale ritiene che il ricorrente non ha reso credibile che i creditori siano effettivamente giunti sino a Herat per ottenere l'estinzione del debito. Il racconto dell'insorgente circa l'ammontare dei debiti del padre, del numero dei creditori e la circostanza in cui questi ultimi si sarebbero presentati in Afghanistan è molto vago. Effettivamente bisogna rilevare che l'insorgente al momento dei fatti accaduti in Afghanistan era ancora un fanciullo, nonostante ciò, egli fa valere tali motivi a fondamento della sua domanda d'asilo, pertanto ci si può attendere informazioni molto più dettagliate. Di conseguenza, non soccorre l'insorgente l'allegazione ricorsuale secondo cui lo stesso, essendo stato un fanciullo all'accadere di tali fatti, non sa-
D-6379/2013 Pagina 10 rebbe stato in grado di fornire tali importanti dettagli. Oltracciò, v'è da rilevare che nella prima audizione lo stesso non ha mai accennato a tali problemi in relazione all'Afghanistan (cfr. verbale 1, pagg. 4 e 8). Per giunta, alla domanda di cosa avrebbe paura qualora dovesse ritornare in Afghanistan, ha soprattutto sostenuto di temere l'indigenza (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, pag. 10). In ogni caso, ammesso e non concesso che tra il (…) e il (…) i creditori fossero davvero andati in Afghanistan per riscuotere i crediti, non vi sono tuttavia indizi che ivi abbiano subito dei pregiudizi seri, giacché, come indicato dal ricorrente, grazie all'intervento di un rappresentante del villaggio, i creditori li avrebbero lasciati in pace (cfr. verbale 2, pag. 4). Pertanto anche qualora si ammettesse il valore probatorio dei mezzi di prova depositati dall'insorgente (lo scambio di scritti tra la madre dell'interessato ed il rappresentante del villaggio), il Tribunale giungerebbe alla stessa conclusione. Visto quanto sopra, codesto Tribunale ritiene che i motivi d'asilo fatti valere dall'insorgente, relativi al suo Paese d'origine, ovvero l'Afghanistan, quando non inverosimili, sono irrilevanti in materia d'asilo. Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. 8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr, (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr).
D-6379/2013 Pagina 11 Le condizioni previste ai cpv. 2-4 dell'art. 83 LStr sono di natura alternativa. Qualora una delle suddette condizioni non fosse adempiuta, l'autorità giudicante si esime dall'analisi delle restanti condizioni (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Nella presente fattispecie, visti i considerandi che seguono, il Tribunale si esime dall'analizzare le condizioni di ammissibilità e possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). 8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.2). Si tratta, dunque, d'esaminare se l'allontanamento dell'insorgente è ragionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente
D-6379/2013 Pagina 12 attualmente in Afghanistan da un lato e dalla sua situazione personale dall'altro. 8.2.1 Nell'ambito di un'analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, codesto Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan è continuamente peggiorata negli ultimi anni in tutte le regioni, compresi i centri urbani e la città Kabul (cfr. DTAF 2011/7). Dal profilo umanitario, la situazione nelle aree rurali dell'Afghanistan è grave. Nelle zone urbane la situazione è migliore, tuttavia l'assistenza medica spesso non è garantita tanto da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.1). La situazione umanitaria nella città Kabul è meno grave rispetto alle altre parti del Paese. L'esecuzione dell'allontanamento verso la città Kabul non è generalmente inesigibile, bensì può essere riconosciuta esigibile in presenza di circostanze favorevoli, anche nell'ambito di un'alternativa di soggiorno interna (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.2). Come nella capitale Kabul, anche nella città di Herat le condizioni di sicurezza e la situazione umanitaria sono oggi meno critiche rispetto alle altre regioni dell'Afghanistan. In presenza di condizioni favorevoli (in particolare una solida rete di rapporti sociali, la possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio, buone condizioni di salute), l'esecuzione dell'allontanamento verso la città di Herat può essere considerata ragionevolmente esigibile (DTAF 2011/38 consid. 4.3.1-4.3.3). 8.2.2 Nel caso in disamina, quanto alla situazione personale del ricorrente e come pacificamente ritenuto dall'UFM, v'è da rilevare che egli ha praticamente vissuto quasi la totalità della sua vita in Iran, eccetto un breve soggiorno in Afghanistan, a Herat, tra il (…) e il (…). L'UFM ha ritenuto che l'insorgente avrebbe degli zii e delle zie come pure dei cugini a Herat, sarebbe giovane, senza problemi di salute e con una formazione scolastica ed un'esperienza lavorativa di rispettivamente sei anni. Pertanto, non vi sarebbero ostacoli al suo rinvio verso Herat. L'insorgente ha contestato tali argomentazioni dell'UFM, indicando che non disporrebbe di una solida rete sociale e non avrebbe le possibilità di procurarsi il minimo esistenziale. Infatti, egli non potrebbe contare sull'aiuto degli zii, giacché non avrebbe potuto beneficiare del loro aiuto neppure nel (…), allorquando in compagnia di sua madre e sua sorella sarebbero stati costretti a tornare in Iran.
D-6379/2013 Pagina 13 Il Tribunale ritiene che, nella fattispecie, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso l'Afghanistan e segnatamente a Herat, non è attualmente ragionevolmente esigibile. Avantutto, va ritenuto che il ricorrente non gode di una solida rete sociale e famigliare a Herat. L'UFM ha ritenuto che la sola presenza di zii e zie come pure di cugini costituirebbe una solida rete sociale. Il Tribunale non può condividere tale conclusione giacché, come pacificamente ritenuto dall'UFM, l'insorgente è nato, cresciuto e si è scolarizzato in Iran: è per lui ben difficile aver creato una solida rete sociale a Herat durante l'anno in cui vi ha vissuto. È d'uopo rammentare, inoltre, che l'insorgente ha lasciato l'Afghanistan, dopo il breve soggiorno, poiché tali zii, zie e cugini, i quali, secondo l'UFM, costituirebbero la sua solida rete sociale, non sono stati in grado di aiutarlo economicamente (cfr. verbale 2, pag. 5). Oltracciò, bisogna pure ritenere che l'anno in cui il ricorrente ha vissuto a Herat, lo stesso aveva undici o dodici anni (cfr. verbale 1, pagg. 5e8e verbale 2, pagg. 2 e 10). Secondariamente, occorre rammentare che la madre e la sorella dell'insorgente vivono a tuttora in Iran. La sorella è sposata con un afghano residente in Iran ed avrebbe pertanto il permesso di soggiorno, mentre la madre avrebbe uno statuto irregolare (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 2 e 10). A mente di questo Tribunale, molti afghani dalla fine degli anni settanta sono fuggiti verso l'Iran per diversi fattori quali insicurezza, violenza, cambi di regime, siccità o disoccupazione (cfr. Refugee Cooperation, The situation of afghans in the Islamic Republic of Iran nine years after the overthrow of the taliban regime in Afghanistan, 04.02.2011, < http://www.refugeecooperation.org/publications/Afghanistan/03_koepke. php >, consultato il 02.06.2014). In principio, come verosimilmente è successo alla famiglia del qui ricorrente (cfr. verbale 1, pagg. 5-7 e verbale 2, pag. 3), gli afghani espatriati in Iran ricevevano un permesso di soggiorno rinnovabile annualmente (cfr. Landinfo [Norvegia], Afghan citizens in Iran, 14.03.2011, < http://www.landinfo.no/asset/2063/1/2063_1.pdf >, [di seguito: Landinfo], consultato il 02.06.2014). L'insorgente ha indicato che allorquando, unitamente alla di lui madre e sorella, hanno tentato di ritornare in Afghanistan, hanno depositato tali documenti iraniani e successivamente, quando hanno fatto ritorno in Iran, sono entrati con uno statuto irregolare (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 10). Tale situazione generale è conosciuta dal Tribunale e il racconto dell'insorgente circa tali vicissitudini risulta per codesto Tribunale verosimile. Orbene, a tuttora, per l'insorgente è impossibile regolarizzare il suo statuto in Iran, giacché sarà ritenuto come immigrante irregolare (cfr. Landinfo, pag. 12). Inoltre, va ritenuto che molti afghani che dopo molti anni hanno fatto rientro nel loro Paese d'origine dopo essere fuggiti in Iran, hanno difficoltà al reinserimento sociale, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista lavo-
D-6379/2013 Pagina 14 rativo (cfr. Forced Migration Review, Afghanistan's displaced people: 2014 and beyond, 05.2014, < http://www.fmreview.org/en/afghanistan.pdf >, pag. 26, consultato il 02.06.2014). Pertanto, sotto questo profilo, la solida rete sociale assume una maggiore importanza. In questa speciale fattispecie nella quale si ritrova il ricorrente, nato, cresciuto e scolarizzato in Iran, con esperienza lavorativa nel mercato del lavoro iraniano e non afghano, nonché tenuto conto della presenza solo degli zii nel Paese d'origine, i quali già quando ha soggiornato per un breve periodo a Herat non sono stati in grado di aiutare economicamente la sua famiglia (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg. e verbale 2, pagg. 2 seg. e 5), e tenuto conto altresì delle future difficili condizioni di reintegrazione e conformemente alla giurisprudenza dello scrivente Tribunale (DTAF 2011/38 consid. 4.3.1-4.3.3), v'è da concludere che, in casu, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente non è attualmente ragionevolmente esigibile. Da quanto esposto e vista segnatamente la particolarità del caso di specie, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente non è attualmente ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. Inoltre, dagli atti di causa, non emergono indizi atti ad escludere allo stesso la concessione dell'ammissione provissoria giusta l'art. 83 cpv. 7 LStr. Di conseguenza, al ricorrente è concessa l'ammissione provvisoria. 9. Pertanto, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento, per il resto è respinto. I punti 4 e 5 della decisione dell'UFM del 10 ottobre 2013 sono annullati. All'UFM è richiesto d'accordare l'ammissione provvisoria all'insorgente (art. 83 cpv. 1 LStr). 10. 10.1 Visto l'esito della procedura che vede il ricorrente soccombere sulla questione della concessione dell'asilo e della pronuncia dell'allontanamento, le spese processuali ridotte sarebbero poste a suo carico (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In casu, non essendo state le conclusioni al momento dell'inoltro del gravame sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che sulla base delle circostanze del caso d'ispecie si può concludere allo stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia.
D-6379/2013 Pagina 15 10.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione (art. 7 cpv. 2 TS-TAF). L'indennità per spese ripetibili, in assenza di una nota particolareggiata, è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 300.– (art. 16 cpv. 1 lett. a LTAF nonché art. 14 cpv. 2 TS-TAF). 11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-6379/2013 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. I punti 4 e 5 della decisione dell'UFM del 10 ottobre 2013 sono annullati. All'UFM è richiesto d'accordare l'ammissione provvisoria all'insorgente. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali. 3. L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 300.– a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
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