Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 14.09.2010 D-6328/2010

14 septembre 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,405 mots·~12 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata in merito) ed allontanamento; d...

Texte intégral

Corte IV D-6328/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 1 4 settembre 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliere Andrea Pedrazzini. A._______, nato il (...), Serbia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata in merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 1° settembre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-6328/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera, i verbali d'audizione del 24 agosto 2010 (di seguito: verbale 1) e del 1° settembre 2010 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM del 1° settembre 2010, notificata oralmente all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 6 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 7 settembre 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la Pagina 2

D-6328/2010 lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere originario di B._______ (Repubblica della Serbia), dove è nato e vissuto fino al suo espatrio, in data del (...), che ha affermato di essere espatriato per i problemi avuti con un gruppo di cittadini di B._______, iniziati circa cinque o sei anni fa, che, minacciandolo, gli avrebbero più volte estorto dei soldi; che, in due occasioni, l'avrebbero pesantemente malmenato; che avrebbe denunciato tali fatti alla Polizia, la quale, per il primo episodio, non gli avrebbe creduto e, per il secondo, avrebbe arrestato un certo D.B., facente parte del detto gruppo; che, in seguito, avrebbe ricevuto pressioni dai compagni di D.B., affinché ritirasse la denuncia, cosa che avrebbe fatto; che, infine, poco prima dell'espatrio, sarebbe stato minacciato di morte se non avesse dato loro la somma di EUR 1000.-, ciò che l'avrebbe convinto a lasciare il suo paese, che ha dichiarato aver viaggiato in automobile dalla Serbia alla Svizzera, attraversando la Croazia, la Slovenia e l'Italia, munito di passaporto, che l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Serbia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente sarebbero inverosimili siccome inconsistenti, contraddittorie, nonché marcate da una mancanza di sostanza e di logica, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione del richiedente a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, il richiedente dichiara, innanzitutto, di ritenere che la Serbia non possa considerarsi un Paese sicuro, in quanto sarebbe Pagina 3

D-6328/2010 stato vittima di gravi minacce, come pure di violenze, e lo Stato non sarebbe in grado di proteggerlo; che fa valere, in secondo luogo, che le presunte incongruenze rilevate dall'UFM sarebbero il frutto di equivoci o impressioni soggettive di detto Ufficio, che gli elementi che deporrebbero a favore della credibilità delle sue allegazioni sarebbero da considerarsi di gran lunga preminenti rispetto all'eventuali minime incongruenze; che, peraltro, vi sarebbero indizi di persecuzioni di rilievo che avrebbero dovuto indurre l'UFM ad entrare nel merito della domanda d'asilo; che, infine, il rinvio verso la Serbia dovrebbe essere considerato inesigibile, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), Pagina 4

D-6328/2010 che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 1° aprile 2009, la Repubblica della Serbia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, il ricorrente non è stato in grado di collocare in modo preciso gli avvenimenti centrali del suo racconto, ovvero le due aggressioni di cui sarebbe stato vittima, peraltro contraddicendosi, in particolare, riguardo alla prima aggressione nella quale sarebbe stato ferito con un coltello, affermando che sarebbe avvenuta "circa tre anni fa" (cfr. verbale 1, pag. 5), rispettivamente "tre o quattro anni fa" (cfr. verbale 1, pag. 6), per poi asserire che si sarebbe verificata "quattro o cinque anni fa" (cfr. verbale 2, pag. 3, D14); che la medesima considerazione vale in merito alla seconda aggressione, che avrebbe avuto luogo "due anni e mezzo fa" (cfr. verbale 1, pag. 6), rispettivamente "tre anni fa circa" (cfr. verbale 2, pag. 3, D14); che, inoltre, riguardo all'ultima minaccia di morte che adduce di aver subito, il ricorrente non ne ricorda la data, dichiarando, in modo vago, che l'avrebbe subita "poco prima di partire" (cfr. verbale 1, pag. 6), rispettivamente "quattro o cinque settimane fa" (cfr. verbale 2, pag. 9, D88); che l'incapacità di indicare in modo più preciso la data di tali eventi conduce a ritenerli inverosimili; che, oltre a ciò, il ricorrente, in merito alla prima aggressione – nella quale sarebbe stato accoltellato – si è contraddetto circa il luogo dove sarebbe successa, in quanto ha dapprima affermato che: "sono venuti a casa mia, hanno chiesto soldi, mi hanno colpito col coltello e poi sono scappati" (cfr. verbale 1, pag. 6), mentre, in seguito, ha indicato di essere stato picchiato la prima volta nel parco centrale di B._______ (cfr. verbale 2, pag. 7, D63); che, inoltre, l'aver dapprima sporto denuncia per le addotte persecuzioni, per poi ritirarle sotto le ulteriori minacce dello stesso Pagina 5

D-6328/2010 gruppo, invece di denunciare anche quest'ultime alle forze dell'ordine – che avendo arrestato D.B. dimostravano di voler dar seguito alle denuncie del ricorrente e di punire tali atti di ricatto – mal si coniuga con la logica dell'agire; che, in aggiunta, l'insorgente non è stato in grado di dare informazioni riguardo al seguito della sua denuncia, segnatamente non ha saputo indicare alcun responsabile dell'inchiesta, né un riferimento qualsiasi dell'incarto (cfr. verbale 2, pag. 5, D46 e D47); che, per di più, quanto addotto non è corroborato da alcun elemento della benché minima consistenza; che il non aver tentato di contattare il suo avvocato al fine di ottenere documenti a sostegno dei fatti raccontati è un ulteriore elemento di inverosimiglianza; che, infine, non soccorono l'insorgente le mere allegazioni ricorsuali secondo le quali le incongruenze rilevate dell'UFM sarebbero il frutto di equivoci o impressioni soggettive di detto Ufficio, che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, nella Repubblica della Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza Pagina 6

D-6328/2010 generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1]), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ricorrente; che, infatti, egli è giovane, ha una formazione scolastica, avendo segnatamente frequentato, a B._______, la (...) per tre anni, nonché dell'esperienza professionale avendo lavorato dal 2005 al 2008 in un albergo ed in seguito in diversi bar e ristoranti (cfr. verbale 1, pag. 2 e 3); che, inoltre, il ricorrente dispone in patria di una rete sociale e famigliare, ritenuto che sua moglie, suo figlio, i suoi genitori e due sue sorelle abitano a B._______ (cfr. verbale 1, pag. 3), che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515), oltre Pagina 7

D-6328/2010 alla carta d'identità che già possiede (cfr. risultanze processuali); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-6328/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno, incarto n. di rif. N (...) (per corriere interno; in copia) - C._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini Data di spedizione: Pagina 9

D-6328/2010 — Bundesverwaltungsgericht 14.09.2010 D-6328/2010 — Swissrulings