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Bundesverwaltungsgericht 22.12.2020 D-6306/2020

22 décembre 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,129 mots·~16 min·3

Résumé

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 3 dicembre 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-6306/2020

Sentenza d e l 2 2 dicembre 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Susanne Genner, cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti A._______, nato il (…), Algeria, patrocinato dall’avv. Michael Adamczyk, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 3 dicembre 2020 / N (…).

D-6306/2020 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo presentata in Svizzera dall’interessato il 29 luglio 2020 (cfr. atto SEM 2/2), il decreto d’accusa del 2 agosto 2020, per mezzo del quale l’insorgente è stato condannato ad una pena detentiva non sospesa di 45 giorni per titolo di furto e danneggiamento (cfr. atto SEM 29/2), il rilevamento dei dati personali svoltosi il 7 agosto 2020 (cfr. atto SEM 13/10), i riscontri dattiloscopici attestanti il deposito di una domanda d’asilo in Belgio il 15 ottobre 2019 da parte dell’insorgente (cfr. atto SEM 8/1), il verbale del colloquio personale ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che ha avuto luogo il 13 agosto 2020 (cfr. atto SEM 20/2), la documentazione medica agli atti (cfr. atti SEM 31/1, 37/2, 43/2, 44/2, 47/2, 48/2, 49/5, 50/2, 51/2), le scomparse dell’insorgente in corso di procedura (cfr. atti SEM 10/1, 32/1, 45/1), la domanda di ripresa in carico ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 lett. b Regolamento Dublino III presentata il 25 agosto 2020 alle autorità belghe competenti dalla SEM nei termini fissati all’art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, l’accettazione della predetta da parte del Belgio il 2 settembre 2020 (cfr. atto SEM 34/1), la decisione del 3 dicembre 2020 (notificata il 7 dicembre 2020; cfr. atto SEM 54/1), mediante la quale la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non è entrata nel merito della domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato l’allontanamento del richiedente l’asilo verso il Belgio,

D-6306/2020 Pagina 3 il ricorso del 14 dicembre 2020 (cfr. tracciamento degli invii) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione e per il cui tramite l’interessato ha preliminarmente richiesto la concessione dell’effetto sospensivo, rispettivamente di ordinare misure conservative a titolo supercautelare; in via principale l’annullamento della decisione avversata e la trattazione nazionale della domanda d’asilo; sussidiariamente la retrocessione degli atti all’autorità inferiore per ulteriore istruzione e l’emissione di una nuova decisione; contestualmente e con protestate spese e ripetibili, di essere esentato dal versamento delle spese processuali (domanda di assistenza giudiziaria) e dal relativo anticipo,

e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒ c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata (art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e dell’art. 37 LTAF), che il procedimento si svolge in italiano, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111 LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che il Tribunale può rinunciare allo scambio scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi) che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi),

D-6306/2020 Pagina 4 che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorrente censura in primo luogo una violazione del suo diritto ad ottenere una decisione motivata, riconducendola al fatto che la SEM avrebbe menzionato l’accettazione alla riammissione da parte del Belgio salvo indicare dipoi altresì che le autorità belghe non avrebbero risposto alla predetta domanda entro il termine prescritto, che il diritto di essere sentito, disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per l’interessato di consultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3), che l’obbligo per l’autorità di motivare la sua decisione ne è inoltre corollario fondamentale; che detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2), che il provvedimento impugnato, laddove si riferisce alla mancata accettazione da parte delle autorità belghe, contiene effettivamente un refuso; che da una semplice consultazione degli atti di causa si evince invero che il Belgio ha espressamente accettato la ripresa in carico; che per questo stesso motivo, mal si comprende però in che modo la censurata garanzia procedurale sarebbe stata violata, atteso che il ricorrente disponeva di tutti gli elementi per dedurre tale risultanza dagli atti ed impugnare la decisione in piena cognizione di causa, che la censura, pretestuosa, non merita pertanto tutela, che, giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento,

D-6306/2020 Pagina 5 che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno rispettivamente del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. b e art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), che nel provvedimento impugnato, l’autorità inferiore, dopo aver constatato la competenza del Belgio per la trattazione della domanda d’asilo dell’insorgente, ha escluso che in tale Paese sussistano carenze sistemiche e che il ricorrente possa essere esposto a trattamenti contrari all’art. 3 CEDU

D-6306/2020 Pagina 6 qualora vi venga trasferito; che a mente della SEM non vi sarebbero nemmeno motivi umanitari giustificanti l’applicazione della clausola di sovranità e ciò pur tenendo in debita considerazione la situazione medica in presenza, il cui accertamento sarebbe per giunta stato reso più difficile dalle numerose scomparse dell’interessato, che nel gravame l’insorgente si duole di una potenziale violazione dell’art. 3 CEDU e del principio inquisitorio (art. 12 PA); che l’assenza di carenze sistemiche non sarebbe bastevole per escludere un rischio di violazioni delle norme protettrici della CEDU, essendo l’esame da effettuarsi rispetto al singolo caso di specie; che in concreto il ricorrente andrebbe ritenuto persona vulnerabile; che essendosi quest’ultimo trattenuto in Belgio solo per breve tempo, non vi sarebbe modo di esprimersi sulle effettive possibilità di presa a carico sebbene già solo alla luce del suo stato di salute ed alcuni rapporti concernenti tale Paese vi sarebbe il pericolo di non poter inizialmente accedere ai trattamenti e di non ottenere un alloggio; che vi sarebbero d’altro canto evidenze quanto ad un iniziale chiusura dei centri d’accoglienza per i nuovi richiedenti in riscontro alla grave situazione pandemica; che la stessa quarantena che l’interessato dovrebbe osservare dopo la registrazione porrebbe problemi alla luce della sua politossicomania, che costituirebbe altresì fattore di rischio per il Covid-19 assieme alle carie dentali; che in caso di trasferimento il ricorrente potrebbe non riuscire a continuare il trattamento a base di Pregabalin, finendo per sovradosare l’assunzione di droghe; che ciò evidenzierebbe la necessità di effettuare ulteriori valutazioni per ottenere un quadro complessivo dei problemi medici del richiedente asilo, atteso inoltre che in Belgio ci potrebbe volere molto tempo prima ch’egli possa ottenere ad un consulto medico; che le scomparse dell’insorgente non avrebbero del resto influito sulla possibilità di svolgere chiarimenti supplementari al riguardo; che non si comprenderebbe nemmeno perché l’istanza inferiore abbia citato l’art. 26 LAsi in questo contesto, che in primo luogo il Tribunale rileva che, alla luce dell’incontestato deposito di una domanda d’asilo in Belgio da parte dell’insorgente e dell’accettazione della richiesta di ripresa in carico da parte delle autorità di tale Paese (cfr. supra), la competenza del Belgio risulta di principio data, che d’altro canto la questione dell’effettiva volontà quanto al deposito di una domanda d’asilo è del tutto ininfluente, atteso che il meccanismo del Regolamento Dublino III non offre il diritto di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la domanda debba essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3),

D-6306/2020 Pagina 7 che inoltre, non vi sono fondati motivi di ritenere che in tale Stato sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III; cfr. tra le tante sentenza del Tribunale F- 4186/2020 del 26 agosto 2020), che ciò non di meno, giusta l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che tale eccezione è concretizzata in diritto interno dall’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, secondo il quale, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, allorquando il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga alla CEDU o ad altri impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che il Belgio è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che tale paese è così presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti, in particolare il diritto alla trattazione della domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del

D-6306/2020 Pagina 8 Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che nel caso in narrativa il ricorrente non è però stato in grado di fornire elementi validi in tal senso (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6) né tantomeno di addurre qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetti il principio del divieto di respingimento o di essere esposto, in caso di trasferimento, a condizioni di sussistenza tali da contravvenire all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura, che dipoi, si osservi come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisca una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali, e meglio allorquando la malattia si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti), circostanza che manifestamente non ricorre nella presente fattispecie, che ad ogni fine utile si rilevi come il Belgio disponga di strutture sanitarie equiparabili a quelle svizzere (cfr. sentenza del Tribunale E-5334/2020 del 3 novembre 2020), che nulla indica poi che le autorità di detto paese rifiuterebbero di prestargli assistenza, le disquisizioni ricorsuali a tal proposito avendo mero carattere congetturale, che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l’eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che su questi medesimi presupposti, non vi era necessità di istruire ulteriormente la questione, atteso che i fatti giuridicamente rilevanti risultavano riuniti; che la questione a sapere se le svariate scomparse dell’insorgente possano aver influito o meno sulla possibilità di effettuare supplementari non è pertanto decisiva,

D-6306/2020 Pagina 9 che infine, nella fattispecie, dagli atti non traspaiono elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento nell’applicazione della clausola di sovranità per motivi umanitari, che, pertanto, non vi è ragione di fare applicazione dell’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, il Belgio rimane competente per il seguito della domanda d’asilo e d’allontanamento del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal medesimo, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso il Belgio conformemente all’art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera disgiunta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI (RS 142.20) dal momento che essi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che tuttavia, poiché sollevato nel ricorso dall’insorgente, appare sensato rilevare in merito come l’attuale situazione sanitaria legata alla pandemia da Coronavirus – la quale non riguarda certo il solo Belgio ma anche ed in particolare la Svizzera – non risulta ostare all’esecuzione dell’allontanamento in quanto circostanza di natura temporanea (cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale F-4687/2020 consid. 6), che con il provvedimento impugnato l’autorità di prima istanza non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che, alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata,

D-6306/2020 Pagina 10 che con la presente decisione finale le domande tese all’esenzione dell’anticipo spese, alla concessione dell’effetto sospensivo e all’adozione di misure conservative sono da considerarsi senza oggetto, che ritenute poi le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, va respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6306/2020 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

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