Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte IV D-6286/2013
Sentenza d e l 2 0 gennaio 2014 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Robert Galliker; cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...), Iran, patrocinato dall'Avv. Mario Branda, (...),
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 10 ottobre 2013 / N (...).
D-6286/2013 Pagina 2
Fatti: A. L'interessato, cittadino iraniano di etnia curda, è nato e cresciuto nella provincia di B._______ (Iran), dove ha vissuto fino al momento dell'espatrio, avvenuto in data (…) 2008. Il 20 marzo 2008 è giunto in Svizzera e il giorno medesimo vi ha depositato la sua domanda d'asilo (cfr. verbale di audizione sulle generalità del 14 aprile 2008 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 7 seg., verbale di audizione del 3 giugno 2008 [di seguito: verbale 2], pag. 3 e verbale di audizione dell'8 marzo 2012 [di seguito: verbale 3], pagg. 2). B. Interrogato sui motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di avere lasciato l'Iran in quanto la famiglia della sua ragazza lo avrebbe accusato di averla violentata dopo che la madre di quest'ultima li avrebbe sorpresi in occasione di un rapporto sessuale. In realtà ella sarebbe stata consenziente, tuttavia l'interessato avrebbe spiegato ai genitori di essere egli stesso il responsabile per proteggere la ragazza. In caso di rimpatrio, egli teme di essere condannato a ricevere dei colpi di frusta. Inoltre, il regime iraniano cercherebbe di trovare un pretesto per mettere in prigione le persone di etnia curda o addirittura di sbarazzarsene (cfr. verbale 3, pagg. 3-7 e 11). A sostegno della sua domanda d'asilo egli ha depositato, in data 7 maggio 2012, una presunta citazione a comparire del "Consiglio di risoluzione delle controversie" iraniano prevista per il (…) 2008. C. Con decisione del 29 giugno 2012, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo. In particolare ha ritenuto le dichiarazioni dell'interessato in materia d'asilo inverosimili ai sensi dell'art. 7 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha considerato che il documento prodotto quale mezzo di prova fosse falsificato; di conseguenza lo ha confiscato giusta l'art. 10 cpv. 4 LAsi. D. Con ricorso del 2 agosto 2012 il ricorrente è insorto contro la decisione dell'UFM dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale).
D-6286/2013 Pagina 3 E. Con sentenza del 5 ottobre 2012 (D-4056/2012), il Tribunale ha accolto il ricorso rinviando la causa all'autorità inferiore per la pronuncia di una nuova decisione. F. Con scritto del (...) 2012, l'UFM ha invitato l'Ambasciata svizzera a Teheran a voler fare effettuare un'analisi circa l'autenticità del documento prodotto. G. Con scritto del 2 maggio 2013, l'UFM ha trasmesso al ricorrente copia delle domande inoltrate alla summenzionata Ambasciata e gli ha esposto il contenuto essenziale delle informazioni ricevute da quest'ultima, giusta le quali il mezzo di prova prodotto non sarebbe autentico. Tramite lo stesso scritto ha invitato il ricorrente a prendere posizione entro il 13 maggio 2013. H. Per mezzo della sua presa di posizione del 13 maggio 2013, il ricorrente ha contestato il modo di procedere dell'autorità, la quale non gli avrebbe messo a disposizione il rapporto concernente l'esame dell'autenticità del mezzo di prova prodotto, impedendogli in questo modo di prendere esaustivamente posizione. Pertanto, ha chiesto la trasmissione di detto rapporto al fine di verificarne il contenuto, l'autore, la natura delle informazioni ed eventualmente le fonti. I. Con decisione del 10 ottobre 2013, notificata al rappresentante del ricorrente in data 11 ottobre 2013 (cfr. atto A 73/1), l'UFM ha respinto la domanda d'asilo pronunciando l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, nonché la confisca del mezzo di prova prodotto. J. Con ricorso dell'8 novembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 11 novembre 2013), il ricorrente è insorto contro la decisione dell'UFM dinnanzi al Tribunale chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo nonché, in via subordinata, l'annullamento della decisione limitatamente ai punti 3, 4 e 6. L'interessato ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
D-6286/2013 Pagina 4 versamento delle spese processuali e del relativo anticipo nonché istanza del gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili. K. Con decisione incidentale del 26 novembre 2013 il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria nonché l'istanza di gratuito patrocinio e ha invitato il ricorrente a versare, entro l'11 dicembre 2013, un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali, indicando che in caso d'inosservanza il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. Ha altresì trasmesso al ricorrente il documento inviato dall'Ambasciata in risposta alle domande poste dall'UFM. L. In data 2 dicembre 2013 l'insorgente ha effettuato il pagamento dell'anticipo delle presunte spese processuali. M. Con scritto del 3 gennaio 2014 il ricorrente ha preso posizione a seguito della decisione incidentale del 26 novembre 2013.
Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
D-6286/2013 Pagina 5 (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dall'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua italiana. Pertanto, la presente sentenza può essere redatta in italiano. 3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 4. I ricorsi manifestamente infondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi). 5. Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese di origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; DTAF 2008/4 consid. 5.4). 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
D-6286/2013 Pagina 6 Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 LAsi). 6.2 Secondo l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, affinché si possa ammettere la verosimiglianza dei fatti allegati, non è necessario che l'autorità sia assolutamente persuasa della loro veridicità, considerato che una certezza totale che escluda ogni dubbio non è, a rigor di logica, possibile. Tuttavia, occorre che il richiedente l'asilo riesca a convincere l'autorità giudicante che i fatti allegati si siano svolti come da lui asserito, senza necessariamente fornirne la prova, ma in modo che ogni ipotesi contraria possa essere ragionevolmente esclusa. Sebbene obiezioni e dubbi possano sussistere, essi devono apparire oggettivamente meno importanti se paragonati agli elementi che consolidano la probabilità delle allegazioni. Pertanto, nell'ambito dell'esame della verosimiglianza delle allegazioni del richiedente l'asilo, l'autorità deve ponderare gli indizi d'inverosimiglianza, ricavarne un'impressione d'insieme e determinare, tra gli elementi essenziali in favore e quelli contrari, quali risultano preponderanti (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3 e relativi riferimenti). 7. Nella sua sentenza del 5 ottobre 2012 (D-4056/2012), il Tribunale ha osservato che l'autorità inferiore, per giudicare non autentico il mezzo di prova prodotto, si sarebbe limitata a riferire di un presunto esame interno. Tuttavia, considerato che l'Ufficio ha fondato la sua analisi anche su tale documento, il Tribunale ha ritenuto di non potersi accontentare di generali informazioni che l'Ufficio ha preteso di avere senza ulteriormente indicare a quali fonti avrebbe attinto o sulla base di quali accertamenti sarebbe giunto alle sue conclusioni. Di conseguenza, il Tribunale ha accolto il ri-
D-6286/2013 Pagina 7 corso annullando la decisione del 29 giugno 2012 e rinviando gli atti di causa all'UFM invitandolo a sottoporre a verifica il mezzo di prova prodotto dal richiedente. 8. 8.1 Nel suo scritto del 2 maggio 2013, l'UFM ha informato il richiedente di avere fatto effettuare delle analisi dall'Ambasciata svizzera a Teheran sull'autenticità della presunta citazione a comparire consegnata. Tuttavia, il rapporto risultante da detta analisi conterrebbe delle indicazioni che un interesse pubblico imporrebbe di mantenere segrete al fine di evitarne un utilizzo abusivo ulteriore giusta l'art. 27 cpv. 1 lett. a PA. Per queste ragioni, l'UFM ne ha comunicato al ricorrente il seguente contenuto essenziale: in primo luogo, il "Consiglio per la risoluzione delle controversie" sarebbe unicamente competente per questioni di ordine civile minore per importi di un massimo di 50 milioni di rial, mentre le denuncie per relazioni sessuali illegali ("fornication") non rientrerebbero tra le competenze di una tale autorità. Inoltre, il documento prodotto dall'interessato con conterrebbe alcuna delle informazioni che un tale documento dovrebbe presentare, quale il numero di referenza, la data del rilascio, la ragione del rilascio e nemmeno il nome del denunciante. Di conseguenza l'UFM ha giudicato il documento contraffatto. 8.2 Nella sua presa di posizione del 13 maggio 2013, il ricorrente contesta il modo di procedere dell'autorità, la quale non gli avrebbe messo a disposizione il rapporto concernente l'analisi dell'autenticità del mezzo di prova. Tale procedere costituirebbe una violazione del diritto di essere sentito e gli impedirebbe di confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati a suo discapito. Ha pertanto chiesto la trasmissione dello stesso al fine di verificarne il contenuto, l'autore ed eventualmente le fonti. Peraltro, egli constata che l'UFM non avrebbe fornito alcuna indicazione circa i preponderanti motivi che osterebbero alla sua trasmissione. Di conseguenza, non gli sarebbe possibile confrontarsi in modo serio con l'affermazione secondo cui il "Consiglio per la risoluzione dei conflitti" si occuperebbe unicamente delle questioni di ordine civile minore; peraltro, occorrerebbe anche fare chiarezza sul significato esatto di "civile", in quanto detto termine spesso non distinguerebbe tanto la natura "civile" da quella "penale", quanto piuttosto l'identità dell'autorità, che può essere "civile", "militare" o ancora "religiosa". Quanto alle considerazioni circa il contenuto della citazione, egli rinvia a quanto già ritenuto nella sua lettera del 15 giugno 2012, inviata nell'ambito della precedente procedura: è vero che il documento non contiene un numero di dossier, tuttavia presenta un nome e un cognome. Inoltre il numero di dossier verrebbe attribuito solo
D-6286/2013 Pagina 8 quando l'interessato viene effettivamente interrogato, cosa che nella fattispecie non sarebbe avvenuta. Quanto all'assenza della data dell'allestimento, egli fa notare che il documento indicherebbe chiaramente (...) quale data di notifica, mentre per la data di allestimento non sarebbe prevista alcuna finca. Di conseguenza, egli deduce che per l'autorità iraniana probabilmente le due date corrispondano. Nel suo scritto del 13 maggio 2013, egli aggiunge che nemmeno in Svizzera le citazioni per questioni di carattere penale indicherebbero il motivo per cui si viene condannati né l'identità del denunciante. 8.3 Nella sua decisione del 10 ottobre 2013, l'UFM ha nuovamente, come già nella sua decisione del 29 giugno 2012, negato la verosimiglianza dei fatti addotti, esimendosi dall'analizzarne la rilevanza. A titolo di esempio, ha ritenuto che non sarebbe credibile che, viste le gravi conseguenze che un simile comportamento può avere in Iran, il richiedente si fosse azzardato ad avere un rapporto sessuale con la sua giovane ragazza al domicilio di quest'ultima, considerato peraltro che avrebbe dichiarato di essere stato a conoscenza della presenza dei genitori in casa in quel momento. Inoltre, quanto alle spiegazioni inerenti alla fuga dal domicilio della ragazza una volta scoperti, queste sarebbero sbrigative e lacunose, visto che l'interessato si sarebbe limitato a dichiarare che mentre la madre della ragazza urlava, egli avrebbe avuto il tempo di rivestirsi, di scavalcare il muro e di fuggire. L'UFM ha inoltre ritenuto che le allegazioni che si basano su mezzi di prova falsi o falsificati non sono, in generale, verosimili. Nella stessa decisione, l'UFM ha respinto la richiesta del ricorrente volta alla trasmissione del rapporto stilato dall'Ambasciata svizzera nella sua integralità in quanto il rifornimento d'informazioni in Iran può essere difficoltoso e, al fine d'impedire l'uso ulteriore e abusivo d'informazioni precise ed esatte, s'imporrebbe la massima cautela nella loro divulgazione (cfr. art. 26 e 27 PA). Tuttavia l'UFM ha spiegato di avere trasmesso al richiedente, in linea con l'art. 28 PA, la versione integrale delle domande indirizzate alla Rappresentanza svizzera nonché un riassunto del rapporto stilato da quest'ultima. Quanto alla non autenticità del documento prodotto, l'UFM ha ribadito quanto già sostenuto nel suo scritto del 2 maggio 2013, aggiungendo che l'interessato, nelle sue osservazioni del 13 maggio 2013, non avrebbe addotto alcun argomento atto a fornire delucidazioni circa gli indizi di falsificazione rilevati e nemmeno avrebbe prodotto delle controprove. Di conseguenza, in assenza di indizi atti a smentire le conclusioni contenute nel rapporto dell'Ambasciata, l'UFM ha concluso che tali informazioni vadano
D-6286/2013 Pagina 9 ritenute esatte e che il mezzo di prova prodotto sia da considerare un falso. Ha di conseguenza confermato la confisca del documento giusta l'art. 10 cpv. 4 LAsi. L'UFM ha infine ribadito il problema di cronologia già esposto nel suo scritto del 2 maggio 2013. Infatti, l'interessato avrebbe dichiarato di avere lasciato il Paese dopo che una denuncia sarebbe stata depositata nei suoi confronti. Tuttavia, la citazione a comparire indicherebbe quale data di invito a comparire il (…) 2008, mentre secondo le regole in vigore per questo tipo di convocazione, la denuncia avrebbe dovuto essere stata depositata da 10 a 15 giorni prima di questa data. Di conseguenza, l'UFM ha ritenuto che tale denuncia non può essere il motivo all'origine della partenza del richiedente, avvenuta nel (…) del 2008. 8.4 8.4.1 Nel ricorso, l'insorgente contesta l'inverosimiglianza dei fatti addotti. In particolare, egli ritiene che sarebbe un errore seguire la logica che prevarrebbe in Svizzera, dove due persone, in linea di massima, non avrebbero problemi ad incontrarsi. Comunque, anche alle nostre latitudini capiterebbe che giovani coppie assumano comportamenti rischiosi quando coinvolti dal desiderio e dalla passione, basti pensare ai rapporti sessuali non protetti con i conseguenti rischi di malattie sessualmente trasmissibili o di gravidanze indesiderate. Inoltre, sarebbe alquanto normale che, una volta sorpreso dalla madre della ragazza, il richiedente si sia rivestito molto velocemente e sia fuggito a gambe levate. Se l'UFM avesse giudicato troppo stringate o lacunose le dichiarazioni in merito, avrebbe dovuto porre delle domande supplementari oppure registrare a verbale i rispettivi silenzi o la mancanza di dettagli. Quanto all'asserita falsificazione della citazione a comparire prodotta quale mezzo di prova, il ricorrente allega di avere ricevuto il documento tale e quale dai suoi genitori che si troverebbero ancora in patria e di non avere alcun motivo per credere che si tratti di una falsificazione. Per il resto ha reiterato le osservazioni della sua presa di posizione del 13 maggio 2013, ritenendo in particolare assolutamente generica la spiegazione dell'UFM secondo cui vi sarebbe un interesse pubblico ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 PA a mantenere il segreto sulle informazioni contenute nel rapporto dell'Ambasciata a causa del rischio di un uso abusivo dello stesso. Infatti, in tali condizioni sarebbe impossibile farsi un'idea della bontà delle ragioni giustificanti tale procedere. In particolare, non si capirebbe dove risieda il pericolo dell'utilizzo abusivo. Quanto ai risultati delle ricerche dell'Ambasciata, che concluderebbero che il mezzo prodotto non sia autentico, egli ribadisce interamente quanto già asserito nella sua presa di posizione del 13 maggio 2013 e aggiunge
D-6286/2013 Pagina 10 che, anche volendo ammettere che il documento non sia autentico, ciò non implicherebbe automaticamente l'inverosimiglianza del suo racconto, visto che egli avrebbe ricevuto e prodotto il documento così come inviatogli dalla famiglia dall'Iran. Il ricorrente afferma poi di non essere in grado di riferire quando esattamente la famiglia della ragazza lo avrebbe denunciato: una volta già in fuga, egli sarebbe stato dapprima informato dalla propria famiglia e in seguito gli sarebbe stata fatta pervenire la menzionata citazione. Non sarebbe nemmeno da escludere la presenza di più procedure pendenti nei suoi confronti. 8.4.2 Nel gravame l'insorgente osserva altresì che la decisione giungerebbe a oltre cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, tempo durante il quale egli avrebbe imparato l'italiano nonché svolto un apprendistato (...), integrandosi perfettamente e senza mai riscontrare alcun tipo di problema con la giustizia. 8.5 Nel suo scritto del 3 gennaio 2014, il ricorrente rileva una contraddizione nella decisione incidentale del Tribunale del 26 novembre 2013, il quale da un lato sembrerebbe considerare il ricorso privo di possibilità di successo mentre, d'altro canto, ha inoltrato al ricorrente il rapporto dell'Ambasciata richiesto ammettendo che non vi sarebbe, nella fattispecie e contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore, un interesse pubblico importante ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 PA tale da ammettere un'eccezione al diritto di esaminare gli atti sancito dall'art. 26 PA. Inoltre, l'interessato spiega che se a mente del Tribunale il rapporto "non contiene elementi di rilievo supplementari" per il giudizio, mal si capirebbe perché abbia chiesto all'UFM di procedere a una verifica dell'autenticità della citazione prodotta. Inoltre l'interessato osserva che il rapporto conterrebbe vari elementi poco chiari, contraddittori oppure errati. In particolare non vi sarebbe alcuna firma né data di allestimento e non sarebbe stato redatto su carta intestata. Nemmeno si capirebbe su che base l'Ambasciata ha affermato che il Consiglio per la risoluzione delle controversie si occuperebbe unicamente di questioni di ordine civile di minore rilevanza. Di conseguenza, si tratterebbe di una palese violazione del diritto di essere sentito. 9. 9.1 Questo Tribunale considera che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente si esauriscono in affermazioni illogiche nonché prive di dettagli, a sostegno delle quali è stato peraltro prodotto un mezzo di prova falsificato.
D-6286/2013 Pagina 11 Nonostante quanto ritenuto dall'insorgente nel ricorso, il Tribunale, visto l'insieme delle circostanze, non ritiene plausibile che il ricorrente abbia deciso d'incontrare la ragazza proprio a casa di quest'ultima, considerato il rischio di un simile comportamento in Iran, ed essendo peraltro al corrente della presenza dei genitori in casa (cfr. verbale 3, pag. 6), senza cercare di optare per un luogo meno pericoloso. Inoltre, il Tribunale si associa a quanto osservato dall'autorità inferiore riguardo ad esempio alla povertà di dettagli nel racconto in merito alla sua fuga dalla casa una volta sorpreso dalla madre della ragazza. Infatti, alla domanda di quale fosse stata la reazione di questa signora una volta scoperta la sua presenza, egli si è limitato a spiegare che questa avrebbe iniziato ad urlare chiedendo "Cosa sta facendo? Chi è lei?" e lui avrebbe avuto appena il tempo di rivestirsi e di fuggire (cfr. verbale 3, pag. 8). Il Tribunale ritiene che, se egli avesse vissuto realmente e personalmente i fatti nella maniera esposta, avrebbe certamente saputo sostanziare il racconto con maggiori dettagli. Queste considerazioni, aggiunte agli altri elementi d'inverosimiglianza rilevati nei considerandi della decisione alla quale si rinvia, inducono il Tribunale a concludere alla non plausibilità di quanto addotto. Non giova inoltre al ricorrente il fatto di avere, a sostegno della sua domanda d'asilo, prodotto un mezzo di prova falsificato. A tale riguardo, il Tribunale non ha ragione di discostarsi dai risultati delle analisi dell'Ambasciata, visto che l'interessato non è riuscito a fornire alcuna confutazione attendibile e nemmeno valide controprove per dimostrare la conformità della presunta citazione a comparire dal lui consegnata con il sistema iraniano. Oltre a ciò, l'allegazione ricorsuale secondo cui un'eventuale falsità del documento non significherebbe che il racconto non sia vero, in alcun modo può portare il Tribunale statuire diversamente circa la verosimiglianza di quanto addotto. Peraltro, il Tribunale rileva che l'interessato aveva dapprima dichiarato che la famiglia della ragazza lo avrebbe denunciato successivamente al suo espatrio (cfr. verbale 3, pag. 9), mentre in seguito ha dichiarato di avere deciso di espatriare a seguito della denuncia (cfr. verbale 3, pagg. 10 seg.). Quanto osservato a questo riguardo nel ricorso, ossia di non essere in grado di riferire quando esattamente la famiglia della ragazza lo avrebbe denunciato, risulta essere una mera giustificazione di circostanza e non convince il Tribunale, il quale ritiene quindi che l'UFM abbia rettamente ritenuto che le dichiarazioni dell'insorgente non soddisfino le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. 9.2 In merito a quanto ritenuto dal ricorrente nel suo scritto del 3 gennaio 2014, il Tribunale puntualizza che, affermando che il rapporto "non contiene elementi di rilievo supplementari" per il giudizio, si trattava del rapporto stilato dall'Ambasciata in merito alla presunta citazione, e
D-6286/2013 Pagina 12 non della citazione stessa. Di conseguenza non vi è nulla di anomalo nel fatto che l'UFM sia stato invitato a procedere a una verifica dell'autenticità della stessa. Proprio perché il rapporto stilato dall'Ambasciata non contiene elementi supplementari rispetto al riassunto dello stesso inviato dall'UFM al ricorrente, il Tribunale non ritiene che vi sia da ammettere nella fattispecie una violazione del diritto di essere sentito, visto che è stata garantita l'effettiva possibilità di prendere posizione su tutti gli elementi di falsificazione identificati per il tramite di detta Rappresentanza. Ovvero, viste le circostanze del caso, le censure sollevate in questo contesto volte a voler smentire la fondatezza delle analisi svolte dall'Ambasciata o addirittura a voler insinuare che questa autorità sia incorsa in una presunta violazione del diritto di compulsazione degli atti, rispettivamente quando proprio l'argomento dell'autenticità del documento era stato sollevato dal ricorrente stesso nel precedente procedimento e che aveva portato alla cassazione della decisione impugnata ingiungendo all'autorità inferiore di procedere a nuove verifiche, è quanto meno temerario. Quanto poi all'assenza di una firma, della data, oppure al fatto che tale rapporto non sia stato redatto su carta intestata, il Tribunale ritiene che ciò sia conforme a un interesse pubblico ai sensi dell'art. 27 PA, in particolare all'osservanza del segreto in relazione all'identità delle persone all'estero che forniscono le informazioni nonché ai metodi utilizzati per procurarsi le stesse (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1994 n. 1 consid. 4.c). 9.3 Quanto all'integrazione di successo dell'interessato, il Tribunale osserva che questa circostanza non è rilevante ai sensi dell'asilo. A maggior ragione, le conoscenze linguistiche e professionali acquisite in Svizzera potranno essergli di vantaggio per il suo reinserimento in patria. 9.4 Alla luce di quanto precede, ne deriva che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato. 10. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
D-6286/2013 Pagina 13 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 11. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 11.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di re-
D-6286/2013 Pagina 14 spingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale e immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte EDU] Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 11.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione
D-6286/2013 Pagina 15 dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.1, DTAF 2009/51 consid. 5.5 e DTAF 2009/2 consid. 9.2.1). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iran, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. Nella fattispecie, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in Iran sia in sé costitutiva di un impedimento alla reintegrazione del ricorrente. Infatti è notorio che questo Paese non conosce una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di per sé – indipendentemente dalle circostanze del caso di specie – di presumere l'esistenza di un pericolo concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr per tutti i cittadini curdi in caso di esecuzione dell'allontanamento. Quanto alla situazione personale del ricorrente, si rileva che egli è giovane, non ha preteso di soffrire di particolari o gravi problemi di salute, è istruito e vanta un'esperienza professionale presso una paninoteca nonché di una formazione quale (...). Inoltre egli in patria può contare sulla presenza di una solida rete familiare, in quanto vi risiedono i genitori, il fratello e lo zio paterno (cfr. verbale 1, pagg. 2, verbale 2, pagg. 4 seg. e verbale 3, pagg. 2 seg.). Visto quanto precede, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto come adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole in riferimento alle effettive possibilità di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese di origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 11.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
D-6286/2013 Pagina 16 11.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prima istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 13. In esito alla vertenza, le spese seguono la soccombenza. In caso di procedimenti temerari, la tassa di giustizia può essere aumentata. A seguito di ciò si giustifica la fissazione delle spese processuali in CHF 1'200.– a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 2 e 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS- TAF, RS 173.320.2]). Queste sono parzialmente compensate con l'anticipo di CHF 600.– tempestivamente versato in data 2 dicembre 2013. 14. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-6286/2013 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 1'200.–, sono poste a carico del ricorrente e sono parzialmente compensate, nella misura di CHF 600.–, con l'anticipo versato in data 2 dicembre 2013. Il rimanente montante di CHF 600.– deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
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