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Bundesverwaltungsgericht 03.12.2009 D-6286/2009

3 décembre 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,712 mots·~14 min·3

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-6286/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 3 dicembre 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nata il (...), Bosnia-Erzegovina, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 30 settembre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-6286/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato il 28 luglio 2009 in Svizzera, i verbali d'audizione del 17 agosto 2009 e 7 settembre 2009, la decisione dell'UFM del 30 settembre 2009, notificata all'interessata il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 30 settembre 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato) congiuntamente a B._______ (N [...]), il secondo atto ricorsuale dell'insorgente inviato in data 5 ottobre 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato) a sostituzione, secondo il senso, del primo ricorso inoltrato, la domanda d'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, la decisione incidentale dell'8 ottobre 2009, con la quale il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha considerato il gravame privo di probabilità di esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda di esenzione dal pagamento dell'anticipo, invitando quindi la ricorrente a versare un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali di CHF 600.- entro il 19 ottobre 2009, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento, il pagamento dell'anticipo richiesto, avvenuto tempestivamente in data 19 ottobre 2009, la decisione incidentale del TAF del 2 dicembre 2009 con cui viene respinta la domanda di congiunzione della presente causa con la causa n. D-6210/2009, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), Pagina 2

D-6286/2009 dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessata ha dichiarato di essere di etnia (...), di essere nata a C._______ e di avere avuto domicilio a D._______ presso i (...) prima di trasferirsi – nel (...) – a E._______con il suo (...), dove sarebbe rimasta fino all'espatrio, che la richiedente ha affermato di avere subito telefonate minatorie da parte dell'omicida di sua sorella e di non avere mai sporto denuncia in merito; che, inoltre, il creditore del marito, con cui quest'ultimo sarebbe indebitato per diverse migliaia di euro, avrebbe minacciato di dare fuoco alla loro casa; che, da ultimo, ella ha dichiarato di avere subito un tentativo di stupro – neanch'esso mai denunciato presso le autorità – da parte di un medico dell'ospedale in cui era stata ricoverata nell'(...) dopo un tentativo di suicidio; che ella, per sottrarsi ai problemi, sarebbe espatriata a (...) insieme al (...) ed avrebbe raggiunto la Svizzera senza mai subire alcun controllo qualche giorno dopo; che a comprova del suo tentativo suicida e del soggiorno in ospedale ella, durante l'audizione sui fatti, ha presentato una lettera di dimissioni dall'ospedale dell'(...), Pagina 3

D-6286/2009 che, nella decisione del 30 settembre 2009, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Bosnia-Erzegovina nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente non sono verosimili siccome contraddittorie e contrarie alla logica dell'agire di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessata a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, la ricorrente contesta la natura contraddittoria delle sue dichiarazioni; che ella censura il fatto che l'UFM si sarebbe limitato a riprendere le contraddizioni in quanto tali, senza invece anche ritenere le sue spiegazioni, logiche ed esaustive, alle contraddizioni sollevate, rispettivamente senza spiegare la ragione per cui non le riterrebbe valide; che per tale ragione ella definisce la decisione dell'UFM come carente di motivazioni; che ella sottolinea come durante le audizioni avrebbe dovuto rivivere gli eventi traumatici che le avrebbero rovinato la vita, ragione per cui sarebbero state per lei una sofferenza; che anche tale aspetto sarebbe da tenere in conto alla luce della sua difficoltà a rispondere a determinate domande postele dall'UFM; che ella definisce inoltre i fatti esposti come veri e verificabili; che, infine, ella ribadisce di essere stata costretta a lasciare il suo Paese a causa di vari gravi problemi, di cui da ultimo telefonate minatorie, e di non avere alcuna fiducia nelle autorità di polizia, che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che ella ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese processuali, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, Pagina 4

D-6286/2009 che, da un lato, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 1° agosto 2003, la Bosnia-Erzegovina nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, a titolo d'esempio, basti rilevare che la ricorrente si è contraddetta su aspetti centrali della sua vicenda; che nella prima audizione, infatti, ella, raccontando le minacce subite, ha precisato di avere risposto unicamente alla seconda telefonata (cfr. verbale d'audizione del 17 agosto 2009 [di seguito verbale 1] pag. 5), mentre che in fase di audizione sui motivi ella ha invece affermato di avere lei stessa parlato con l'omicida già in occasione della prima chiamata Pagina 5

D-6286/2009 ricevuta sul cellulare (cfr. verbale d'audizione del 7 settembre 2009 [di seguito verbale 2] pag. 8/D55); che, invitata a rendere dettagli sui ricorsi interposti dal padre, ella, durante la prima audizione, ha indicato con precisione che il terzo ricorso sarebbe stato interposto, perchè altrimenti l'obbligo per l'omicida di risarcire la famiglia sarebbe entrato in prescrizione (cfr. verbale 1 pag. 5); che, interrogata sulla stessa tematica in fase di seconda audizione, ella non è più stata in grado di dare dettagli sull'eventuale prescrizione, allegando vagamente di non conoscerne le conseguenze (cfr. verbale 2 pag. 9/D65); che, inoltre, confrontata con le contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni rese circa il tentativo di stupro da parte di un medico – per le quali si rimanda alla decisione impugnata –, la ricorrente non ha saputo fornire una giustificazione valida e convincente, limitandosi a dubitare della buona comprensione da parte dell'auditrice e nominando un'infusione subita nel proprio letto rimasta non solo completamente sottaciuta durante la prima versione, ma che pure mal si lascia inglobare nella situazione descritta, in cui ella non sarebbe stata in camera, bensì in compagnia delle infermiere a guardare la televisione (cfr. verbale 2 pag. 15/D111); che le spiegazioni date per la mancata denuncia sia delle telefonate minatorie che del tentativo di stupro non convincono perchè basate su supposizioni di parte (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 pag. 9/D57 e pag. 12/D80); che la mancata denuncia delle minacce telefoniche risulta inoltre illogica alla luce del fatto che il suo autore, a detta stessa della ricorrente, sarebbe stato condannato ad una pena pluriennale per l'omicidio della sorella, ragione per cui ella avrebbe potuto in buona fede contare sull'aiuto da parte delle autorità di polizia anche per tale episodio; che, infine, ella non ha saputo fornire argomenti plausibili in merito alla contraddizione rilevata dall'UFM rispetto alle dichiarazioni del marito, secondo cui lui stesso – a differenza di quanto dichiarato dalla ricorrente (cfr. verbale 2 pag. 8/55) – sarebbe stato presente durante la prima chiamata minatoria ed avrebbe parlato con l'omicida della sorella; che, pertanto, v'è ragione di ritenere che la vicenda resa dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è manifestamente inverosimile, che, in tale contesto e segnatamente evocata l'inverosimiglianza della vicenda resa, non appare motivo per ritenere che la ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in Patria un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi, Pagina 6

D-6286/2009 che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Bosnia-Erzegovina possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Bosnia- Erzegovina non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento quanto alla situazione personale della ricorrente; che ella, infatti, ha poco più di (...) anni, ha frequentato, oltre (..) anni di (...), (...) anni di (...) Pagina 7

D-6286/2009 ottenendo la (...) (cfr. verbale 1 pag. 2) ed (...) (cfr. ibidem); che, inoltre, ella può beneficiare in Patria di una vasta rete familiare, potendo far capo come minimo ai (...), al (...) ed alla (...) a D._______ (cfr. ibidem pag. 3) e, a E._______, ai (...) ed al (...)(cfr. ibidem pag. 2); che, come ella stessa dichiara, il (...) "sta abbastanza bene economicamente" (cfr. ibidem pag. 2), avendole pagato gli studi e provveduto al suo mantenimento fino al suo espatrio, ragione per cui, in caso di bisogno o per la continuazione degli studi, ella potrà contare su tale appoggio; che la ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, dagli atti non risulta che ella necessiti tuttora di cure per i problemi all'(...) insorti dopo il tentativo suicida dell'(...) (cfr. verbale 2 pag. 13/D89); che, inoltre, i problemi (...) legati agli incubi e ai ricordi della morte della sorella non sono neanch'essi di grave entità (come d'altronde confermato dal medico consultato a seguito della prima audizione, che li definisce una "bagatella" e stima una cura come "non urgente" [cfr. A10/3 pag. 2]), tantopiù che la ricorrente stessa ha dichiarato di non voler più sottoporsi a cure (...) (cfr. verbale 2 pag. 12/D86), che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), Pagina 8

D-6286/2009 che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.- versato dall'insorgente in data 19 ottobre 2009. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-6286/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.versato il 19 ottobre 2009. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - F._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 10

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