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Bundesverwaltungsgericht 30.11.2020 D-6278/2019

30 novembre 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,141 mots·~16 min·1

Résumé

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 28 ottobre 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-6278/2019

Sentenza d e l 3 0 novembre 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione del giudice Yanick Felley, cancelliere Jesse Joseph Erard.

Parti A._______, nato l’(…), Iran, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 28 ottobre 2019 / N (…).

D-6278/2019 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 16 settembre 2018, i verbali d'audizione del 24 settembre 2018 (di seguito: verbale 1), del 19 marzo (di seguito: verbale 2) e del 12 settembre 2019 (di seguito: verbale 3), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 28 ottobre 2019 (notificata il giorno seguente; cfr. tracciamento dell’invio allegato al ricorso), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 28 novembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 novembre 2019), con cui il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria; ancora più in subordine al rinvio del dossier alla SEM per un supplemento d’istruzione; altresì ha presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 5 dicembre 2019 al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), lo scritto del 23 dicembre 2019, con cui il ricorrente ha trasmesso le valutazioni mediche del 27 settembre rispettivamente 9 dicembre 2019, lo scritto del 9 gennaio 2020, tramite il quale il ricorrente ha prodotto una dichiarazione della (…), la decisione incidentale del 16 aprile 2020, per mezzo di cui il Tribunale ha respinto la domanda d’assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente e lo ha invitato a versare un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, lo scritto del 22 aprile 2020, con il quale il ricorrente ha chiesto il versamento rateale dell’anticipo o in subordine un termine di grazia per il pagamento dello stesso,

D-6278/2019 Pagina 3 la decisione incidentale del 29 aprile 2020, tramite cui il Tribunale ha respinto le richieste del ricorrente, il pagamento, il 15 maggio 2020, dell’anticipo da parte del ricorrente, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),

D-6278/2019 Pagina 4 che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che il richiedente, cittadino iraniano, sarebbe espatriato perché visto come un apostata; che infatti in tre occasioni sarebbe stato trovato dalle autorità nei pressi di una chiesa; che la prima volta se la sarebbe cavata con il sequestro della carta d’identità; che la seconda volta sarebbe stato arrestato e detenuto per tre o quattro giorni; che la terza volta sarebbe sfuggito all’arresto, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che, come stabilito all'art. 3 cpv. 4 LAsi, non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro paese d’origine o di provenienza e che non sono l’espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente; che rimangono riservate le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi

D-6278/2019 Pagina 5 riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti); che sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni,

D-6278/2019 Pagina 6 sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che, nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha considerato non verosimili i motivi d’asilo addotti dal ricorrente; che infatti egli si sarebbe contraddetto sul numero delle visite alla chiesa; che inoltre la descrizione dell’arresto e della detenzione sarebbe priva di dettagli e impersonale; che infine sarebbe incompatibile con l’esperienza generale della vita che il prete, all’oscuro del primo arresto del ricorrente, avrebbe compreso che in chiesa ci sarebbe stato uno sconosciuto per arrestarlo, che con ricorso l'insorgente avversa la valutazione della SEM, asserendo che sarebbe stato in difficoltà a ricordare l’arresto perché avrebbe seguito una terapia e assunto farmaci per rimuoverlo; informa inoltre che il padre sarebbe stato arrestato per causa sua, che, con scritto del 9 gennaio 2020, il ricorrente precisa di continuare un percorso di conversione iniziato in Iran, che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che i motivi d'asilo addotti dall'interessato sono inverosimili e, in parte, comunque irrilevanti, che, in primo luogo, il ricorrente si è contraddetto circa il numero di volte in cui sarebbe stato in una chiesa, che ha infatti affermato che sarebbero due (cfr. verbale 3, Q64), salvo averne descritte tre (cfr. verbale 3, Q9, 63 e 126), che, inoltre, la descrizione dell’arresto, della detenzione e della liberazione non è sufficientemente dettagliata e personale da dare l’impressione che gli eventi sarebbero stati effettivamente vissuti, che difatti il ricorrente non è stato in grado di descrivere gli autori dell’arresto, se non che sarebbero stati due sconosciuti arrivati in auto e non legittimatisi (cfr. verbale 3, Q79-82),

D-6278/2019 Pagina 7 che sarebbe stato obbligato a salire in auto, ma non ha fornito dettagli sulla modalità (cfr. verbale 3, Q87), che non ha nemmeno saputo dire se la detenzione sarebbe durata tre o quattro giorni (cfr. verbale 3, Q9), che degli interrogatori, protrattisi per tre o quattro giorni e che avrebbero lasciato strascichi sulla salute del ricorrente per un anno, ha riferito solo che le domande sarebbero state sempre le stesse, che avrebbe ricevuto una sberla e che lui e la sua famiglia sarebbero stati insultati (cfr. verbale 2, Q146-151), che durante la seconda audizione ha dichiarato di essere stato accusato di apostasia (cfr. verbale 2, Q203) mentre durante la terza di spionaggio per conto di paesi esteri (cfr. verbale 3, Q92), in entrambi i casi senza ulteriori specificazioni, che la liberazione sarebbe merito del padre, ma il ricorrente non sarebbe al corrente di cosa questi avrebbe fatto concretamente (cfr. verbale 3, Q89 e 96-101), che, ancora, le allegazioni in merito al tentativo di arrestare il ricorrente risultano non attendibili, che in effetti non si spiega come un prete, che nulla sapeva del primo arresto del ricorrente, avrebbe capito che uno sconosciuto sarebbe stato in chiesa per arrestarlo (cfr. verbale 2, Q173), che gli argomenti sollevati in sede di ricorso non giustificano una diversa valutazione del caso, che infatti il fatto di aver seguito una terapia e assunto farmaci per rimuovere il ricordo dell’arresto è un’allegazione di parte non supportata dagli atti, segnatamente un certificato medico, che inoltre non è dato sapere per quale motivo il padre del ricorrente sarebbe stato arrestato, perciò che sia per causa sua è una deduzione che non si basa su nulla di concreto, che infine la dichiarazione riguardante la conversione del ricorrente è in contrasto con quanto affermato durante le audizioni,

D-6278/2019 Pagina 8 che invero egli ha scritto di continuare un percorso di conversione iniziato in Iran (cfr. scritto del 9 gennaio 2020), mentre che durante le audizioni ha affermato di essere sciita (cfr. verbale 1, 7.02) o non avere una confessione particolare (cfr. verbale 3, Q151), in ogni caso negando di essere cristiano (cfr. verbale 2, Q166) o di aver avviato un percorso di conversione (cfr. verbale 1, 7.02), che, comunque, la sola frequentazione assidua e rispettosa delle cerimonie religiose di rito cristiano cattolico della (…) (cfr. dichiarazione della […]) non configura un fondato timore di persecuzioni future in Iran (cfr. sentenza della CorteEDU A. contro Svizzera del 19 dicembre 2017, 60342/16, § 26-31), che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che, nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame l'insorgente ritiene che tale conclusione debba essere disattesa; che, dal momento che sarebbe da considerare rifugiato, non sarebbe possibile allontanarlo perché verrebbe violato il principio di non respingimento; che rischierebbe di essere sottoposto a trattamenti

D-6278/2019 Pagina 9 inumani e degradanti; e che la situazione in Iran non militerebbe per un suo rientro nella dignità e nella sicurezza, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, stante il fatto che in Iran non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica e che la situazione personale del ricorrente non dà adito a dubbi quanto al rischio di una messa in pericolo concreta, l'esecuzione dell'allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStrI), che nemmeno la situazione personale dell'interessato risulta d'impedimento all'esecuzione dell'allontanamento; che l'insorgente è giovane ([…] anni) e laureato in medicina (cfr. verbale 1, 1.17.04), ha lavorato per anni come responsabile tecnico e supervisore di un laboratorio (cfr. verbale 1, 1.17.05), abitava con i genitori e la sorella nella casa di proprietà del padre (cfr. verbale 1, 2.01), a B._______ vive anche un fratello e nel resto dell’Iran zii e cugini (cfr. verbale 1, 3.01), che il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria, senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1- 8.3 e 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti), che infatti il mal di testa di cui soffre, trattato farmacologicamente per ridurne numero e intensità degli attacchi (cfr. valutazione medica del 9 dicembre 2019, pag. 2), è un problema medico passeggero e di poca importanza,

D-6278/2019 Pagina 10 che, infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento; che il ricorrente dispone della carta d’identità in corso di validità e, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che inoltre, a causa della pandemia di Coronavirus attuale, non risulta che, a parte un’eventuale maggiore difficoltà tecnica ed amministrativa di organizzazione del viaggio di rimpatrio, lo stesso sia impossibile; che, in tale contesto, si rileva come soltanto una posticipazione momentanea dell’esecuzione dell’allontanamento non conduce all’impossibilità della stessa (cfr. nello stesso senso a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-2160/2020 del 6 maggio 2020 consid. 9), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto, che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 15 maggio 2020, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

D-6278/2019 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.– versato il 15 maggio 2020. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

Data di spedizione:

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