Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D6239/2011 Sen tenza d e l 2 4 n o v emb r e 2011 Composizione Giudice Pietro AngeliBusi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliere Andrea Pedrazzini. Parti A._______, nato il (…), Algeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 10 novembre 2011 / N […].
D6239/2011 Pagina 2 Visto: la prima domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in Svizzera, la decisione dell'UFM del 17 febbraio 2009, mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, la sentenza del 12 marzo 2009 del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) che ha giudicato inammissibile il ricorso inoltrato dal ricorrente contro la suddetta decisione, la seconda domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in Svizzera, la decisione dell'UFM dell'8 giugno 2010, mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, la sentenza del 17 giugno 2010, mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso inoltrato dall'interessato contro la succitata decisione dell'UFM, la terza domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in Svizzera, la decisione dell'UFM del 27 luglio 2011, nel frattempo cresciuta in giudicato, mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, la quarta domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in Svizzera,
D6239/2011 Pagina 3 il verbale di audizione del 28 ottobre 2011 (di seguito: verbale 1), nonché quello relativo al diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, del medesimo giorno, la decisione dell'UFM del 10 novembre 2011, notificata al ricorrente il giorno stesso (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dal ricorrente il 16 novembre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 18 novembre 2011, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra. 1 LTF), che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano,
D6239/2011 Pagina 4 che, nell'ambito delle audizioni, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino algerino nato ad B._______ (Algeria), dove ha vissuto dalla sua nascita fino al suo espatrio, nell'agosto 2008, che egli ha affermato di non essere rientrato nel suo Paese di origine dopo la conclusione infruttuosa, nel mese di agosto 2011, della sua terza procedura di asilo in Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 1); che egli ha, altresì, dichiarato di non avere nuovi motivi di asilo e che non sarebbe cambiato niente (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 1), che, nell'ambito dell'audizione in merito al diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, egli ha dichiarato di aver sottaciuto, nelle precedenti procedure, il fatto che nel 2002, dei "terroristi" avrebbero voluto ucciderlo, in quanto lui era nell'esercito; che, nel 2009, avrebbero trovato suo fratello e gli avrebbero sparato, ferendolo, ed egli temerebbe di essere ucciso da quest'ultimi (cfr. verbale 2, pag. 1), che, nella decisione del 10 novembre 2011, l'UFM ha considerato, da un lato, che le procedure di asilo avviate dall'interessato sono definitivamente concluse e, dall'altro lato, che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, inoltre, riguardo alle allegazioni secondo le quali dei terroristi vorrebbero ucciderlo non colmerebbero le condizioni di verosimiglianza ai sensi della legge; che, infine, in merito al figlio nato da una relazione con una cittadina svizzera, l'interessato non avrebbe fornito alcun documento o mezzo di prova che certifichi la sua effettiva paternità, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Algeria, siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente fa valere che l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo, in quanto vi sarebbero fatti di rilievo non fatti valere precedentemente; che, infatti, dei terroristi vorrebbero ucciderlo e per questo avrebbero sparato a suo fratello; che, inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento dovrebbe essere considerata non ragionevolmente esigibile, in quanto, oltre al problema dei terroristi, in Algeria vigerebbe una situazione di violenza e corruzione tali da rendere improponibile un suo rimpatrio; che, infine, avrebbe avuto un
D6239/2011 Pagina 5 figlio in Svizzera, il che non dovrebbe essere irrilevante ai fini della presente procedura, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura di asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura di asilo, è rientrato nel Paese di origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che, nella fattispecie, come precedentemente indicato, sia la prima procedura di asilo che le seguenti procedure di asilo si sono concluse con decisioni negative cresciute in giudicato, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda di asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi), che, innanzitutto, il ricorrente ha espressamente dichiarato di non essere rientrato nel suo Paese di origine tra la crescita in giudicato della decisione del 17 febbraio 2009 e l'inoltro della quarta domanda di asilo in Svizzera e di far valere gli stessi motivi invocati in occasione dei precedenti procedimenti di asilo (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 1), che, peraltro, in un secondo tempo, l'insorgente ha addotto ulteriori elementi a sostegno della presente domanda di asilo, quali il timore di essere ucciso da dei terroristi, senza però essere in grado di corroborarne minimamente la consistenza; che, oltre ad aver invocato tale fatto soltanto tardivamente, egli si è limitato ad un racconto del tutto generale, vago e stereotipato (cfr. verbale 2, pag. 1); che, inoltre, non soccorre l'insorgente l'assurda affermazione secondo cui non avrebbe
D6239/2011 Pagina 6 accennato tale fatto nelle domande di asilo precedenti, perché "prima non conosceva la procedura" (cfr. ibidem), che, pertanto, l'allegazione secondo cui temerebbe di essere ucciso da dei terroristi, non merita alcuna considerazione ed è, come giustamente rilevato dall'UFM, da ritenersi palesemente inverosimile, che, alla luce di quanto evocato, v'è ragione di concludere che non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2 pag. 769 e i relativi riferimenti), che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dal ricorrente nella presente procedura di asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che, da quanto esposto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei
D6239/2011 Pagina 7 diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, in aggiunta, riguardo all'allegazione secondo cui avrebbe avuto un figlio in Svizzera, da una cittadina Svizzera, egli non ha minimamente corroborato tale fatto, né ha depositato un qualsiasi mezzo di prova che confermi la sua effettiva paternità; che, pertanto, non risulta esservi alcuna violazione dell'art. 8 CEDU, che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, che, inoltre, la situazione in Algeria non è, notoriamente caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha frequentato nove anni di scuola dell'obbligo e gode di esperienza professionale quale (…) e (…) (cfr. verbale 1, pag. 3); che, inoltre, dispone in Patria di una rete familiare, ovvero sua madre, due fratelli ed una sorella (cfr. atto UFM A1/8, pag. 3), che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 24), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
D6239/2011 Pagina 8 che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, nonché il carattere temerario del ricorso, che rasenta l'abuso processuale, le spese processuali, di CHF 1'200., che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]),
D6239/2011 Pagina 9 (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 1'200., sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro AngeliBusi Andrea Pedrazzini Data di spedizione: