Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 31.03.2010 D-6212/2006

31 mars 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,383 mots·~22 min·1

Résumé

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18...

Texte intégral

Corte IV D-6212/2006/dei {T 0/2} Sentenza d e l 3 1 marzo 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérald Bovier; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), e la figlia C._______, nata il (...), Bielorussia (Belarus), ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 ottobre 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-6212/2006 Fatti: A. Il 20 settembre 2006, gli interessati, cittadini bielorussi con ultimo domicilio a D._______, hanno inoltrato per sé e, in veste di rappresentanti, per la loro figlia minorenne una domanda d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 26 settembre 2006 e dell'11 ottobre 2006) di essere espatriati a metà (...) per il timore di essere incarcerati. Essi, infatti, sarebbero stati fermati nell'(...) prima di prendere parte ad una manifestazione. Durante il fermo, dei poliziotti, segnatamente degli agenti speciali del distaccamento della polizia antisommossa denominata "OMON", li avrebbero percossi dopo aver trovato degli striscioni a carattere politico (con le scritte "Bielorrussia libera" e "Bielorussia in Europa") nella loro vettura. Il ricorrente è stato poi incarcerato per quindici giorni. Durante la prigionia del marito, la ricorrente avrebbe denunciato i fatti subiti in Procura (la denuncia sarebbe stata accettata, rispettivamente, secondo un'altra versione, non accettata in quanto ella non avrebbe potuto presentare un certificato medico attestante le violenze subite) e, successivamente, subito una perquisizione al proprio domicilio, durante la quale la polizia avrebbe rinvenuto un volantino. Ella sarebbe quindi stata convocata al posto di polizia di D._______. Lì sarebbe stata interrogata ed accusata di ingiurie contro il Presidente ed il regime politico bielorusso, di teppismo e di resistenza alle autorità. Anche il marito, nel frattempo rilasciato, sarebbe stato convocato, interrogato per quattro ore ed accusato di divulgazione di idee antigovernative e di resistenza agli agenti di polizia. Ai ricorrenti sarebbe stata comunicata l'apertura di un procedimento penale nei loro confronti e di rischiare da tre a cinque anni di carcere. Entrambi i ricorrenti avrebbero inoltre dovuto garantire per iscritto di non lasciare la Bielorussia. A seguito di tali fatti, il datore di lavoro della ricorrente, venutone a conoscenza, l'avrebbe costretta a licenziarsi. Avendo la polizia sequestrato la vettura dei ricorrenti con la quale l'insorgente si recava al lavoro a E._______, egli non ha neanch'esso più potuto esercitare la sua professione. Fino all'espatrio avvenuto nel (...), i ricorrenti avrebbero vissuto dei loro risparmi. Tra (...) e (...), ai ricorrenti, che non si sarebbero mai rivolti ad un avvocato, non sarebbe più occorso niente di rilevante. Ad audizioni avvenute, la ricorrente ha esibito, quale mezzo di prova, una foto non datata che la ritrae in volto. Pagina 2

D-6212/2006 B. Il 18 ottobre 2006, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo degl'interessati. Nello stesso tempo, ne ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Bielorussia. C. Il 17 novembre 2006, gli interessati, per il tramite del loro patrocinatore, hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la citata decisione dell'UFM, chiedendo la conferma dell'effetto sospensivo e, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo, rispettivamente, in via subordinata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione ed il riconoscimento della qualità di rifugiato. In subsubordine, hanno chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria. D. La CRA, con decisione incidentale del 12 dicembre 2006, ha autorizzato i ricorrenti a soggiornare in Svizzera sino a fine della procedura ed ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Dal 1° gennaio 2007, il TAF giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). Pagina 3

D-6212/2006 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 48, 50 e 52 PA. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. Sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il TAF può rinunciare allo scambio di scritti. 6. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha ritenuto che le dichiarazioni dei richiedenti non sarebbero verosimili, in quanto contraddittorie e vaghe su punti essenziali ed incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire. Essi, infatti, si sarebbero entrambi contraddetti in merito ai ferimenti subiti dalla polizia e l'interessata avrebbe reso versioni discordanti anche circa la collocazione temporale dell'allegata denuncia alle autorità rispetto al fermo della polizia subito a fine (...). Inoltre, il comportamento assunto dai richiedenti a seguito delle convocazioni in polizia sarebbe assolutamente inattendibile, nel senso che, se avessero realmente temuto di essere imprigionati ingiustamente, essi non avrebbero atteso diversi mesi pirma di fuggire. Inconcepibile sarebbe inoltre che essi non si siano mai rivolti ad un avvocato, nonostante l'apertura di un Pagina 4

D-6212/2006 procedimento penale nei loro confronti e il rischio di essere condannati ad una pena detentiva di vari anni. Infine, l'interessato avrebbe reso dichiarazioni vaghe, sommarie e stereotipate sulla sua detenzione, benchè abbia trascorso in carcere quindici giorni. L'UFM ha peraltro tassato la fotografia della richiedente versata agli atti come inatta a dimostrare l'attendibilità dei motivi d'asilo addotti dagli insorgenti, essendo sprovvista di data. Per di più, l'autorità inferiore ha ritenuto che, in caso di rientro in Patria, gli interessati non rischierebbero di essere esposti concretamente ad una pena o ad un trattamento contrario all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Da ultimo, né la situazione politica vigente in Bielorussia, né altri motivi si opporrebbero ragionevolmente ad un rientro dei richiedenti in Patria. Oltre che possibile ed esigibile, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe infine pure possibile. 7. Nel gravame, gli insorgenti, richiamati i fatti sostanzialmente esposti in sede di audizione, hanno dapprima rilevato che le dichiarazioni della ricorrente circa il suo fermo non sarebbero incongruenti, bensì rappresenterebbero una semplice inesattezza, peraltro corretta dall'insorgente medesima nel corso dell'audizione. La questione, poi, a sapere se il ricorrente abbia subito uno o più colpi (vista la contraddizione sollevata dall'UFM su tale aspetto, peraltro da qualificarsi come mera inesattezza secondo i ricorrenti e sulla quale ritengono che l'insorgente avrebbe dovuto essere udito), risulterebbe essere irrilevante alla luce del fatto che tutti gli altri elementi del racconto esposto sarebbero concordanti tra loro, sia in relazione alla prima audizione del ricorrente, che in relazione alle audizioni della moglie. Pertanto egli avrebbe, a prescindere dell'insignificante divergenza di cui parola, reso dichiarazioni verosimili. Per la censura dell'UFM circa il lungo tempo trascorso tra gli eventi alla base della loro domanda ed il loro espatrio e la rinuncia a consultarsi con un avvocato, gli autori del gravame rimandano alle dichiarazioni rese in fase di audizione, a loro dire attendibili. A sostegno della verosimiglianza dei loro motivi d'asilo e a dimostrazione della preoccupante situazione dei diritti umani in Bielorussia, essi rimandano alla Risoluzione del Parlamento europeo (di seguito: PE) del 16 febbraio 2006 sulla situazione in Bielorussia in vista delle elezioni presidenziali del 19 marzo 2006, allegandone il testo, e all'assegnazione del Premio Sacharov 2006 da parte del PE al leader Pagina 5

D-6212/2006 dell'opposizione bielorussa, che fu tratto in arresto e detenuto per quindici giorni in occasione di una manifestazione di protesta successiva alle elezioni presidenziali, accludendo al ricorso un articolo tratto dal sito internet dell'Università di Padova. In merito all'esecuzione dell'allontanamento, i ricorrenti invocano l'art. 3 CEDU, rischiando, a loro dire, l'arresto e torture in caso di rientro in Bielorussia. Non avendo alcuna possibilità di rifugio interno e vista l'attuale delicata situazione del Paese circa il rispetto dei diritti umani, infine, l'esecuzione del rinvio non sarebbe ragionevolmente esigibile. 8. 8.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 8.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1). Pagina 6

D-6212/2006 9. 9.1 Questo Tribunale osserva che le dichiarazioni rilevanti in materia d'asilo rese dai ricorrenti s'esauriscono in mere affermazioni di parte, in parte contraddittorie tra loro e contrarie alla logica dell'agire, non corroborate da elementi di seria consistenza, e, per questo, inverosimili. In particolare, per quel che riguarda le contraddizioni nel racconto dei ricorrenti, il TAF, onde evitare inutili ripetizioni, rimanda a quanto sollevato dall'UFM nella decisione impugnata. Inoltre, il TAF rileva che non risulta per niente logico che i ricorrenti abbiano aspettato quasi sei mesi dall'asserito fermo a (...) per lasciare il loro Paese: se il loro timore di essere incarcerati fosse stato reale e fondato, ci si potrebbe attendere che si fossero adoperati il più velocemente possibile per espatriare, cosa che dagli atti non traspare abbiano fatto. La giustificazione resa per tale esitazione, vale a dire la mancanza di documenti e la volontà di trovare "le persone giuste" (verbale della ricorrente del 26 settembre 2006 [di seguito verbale A] pag. 5, verbale della ricorrente dell' 11 ottobre 2006 [di seguito verbale B] pag. 8/D65 e verbale del ricorrente del 26 settembre 2006 [di seguito verbale C] pag. 5), non convincono, perchè non pertinenti in relazione al rischio d'incarcerazione fatto valere dai ricorrenti. Lo stesso dicasi per la spiegazione presentata circa il fatto di non avere mai cercato l'aiuto di un avvocato (cioè lo statuto di funzionario statale di tutti gli avvocati in Bielorussia e l'inesperienza dei ricorrenti con le autorità, cfr. verbale B pag. 12/D113-116). Inattendibile risulta poi il comportamento assunto dai ricorrenti durante l'asserito fermo di polizia prima di partecipare ad una manifestazione di protesta: nonostante sapessero che il capo del KGB avrebbe, a loro dire (cfr. verbale C pag. 5 e verbale del ricorrente dell'11 ottobre 2006 [di seguito verbale D] pag. 3/D23), pubblicamente minacciato chi, dopo le elezioni presidenziali, si sarebbe recato a dimostrazioni di tale genere, essi non hanno esitato a dichiarare ai funzionari di polizia lo scopo e la destinazione del loro viaggio, pur essendo coscienti di cosa tale comportamento avrebbe potenzialmente potuto provocare. Tutt'altro che comprensibile è altresì la decisione degli insorgenti di espatriare alla luce del fatto che, dopo le asserite accuse mosse nei loro confronti nell'(...), non sia loro più successo niente di rilevante (cfr. verbale B pag. 7/D60), e senza che essi si siano, eccetto una volta nello stesso (...), neanche più informati sullo stato della procedura penale che sarebbe stata avviata nei loro confronti (cfr. ibidem pag. 8/D64). Inoltre, si rilevi come i ricorrenti non abbiano versato alcun Pagina 7

D-6212/2006 mezzo di prova a dimostrazione né di tale accuse, né degli asseriti arresti, né delle convocazioni in polizia, né della denuncia presso la Procura, né della dichiarazione con cui si sarebbero impegnati a non lasciare il Paese, e come il motivo presentato a giustificazione di ciò (cfr. verbale B pag. 4/D23) sia, da una parte, del tutto inconferente e, dall'altra, altresì discordante rispetto al lasso di tempo trascorso fino all'espatrio. Peraltro, l'unico mezzo di prova versato agli atti, vale a dire la foto ritraente il volto della ricorrente, non è suscettibile di modificare il giudizio d'inverosimiglianza a cui giunge il TAF. Essa, infatti, non presentando alcuna data né qualsivoglia indicazione di tempo o luogo, non permette di stabilire alcun legame di causalità tra gli ematomi visibili sul viso della ricorrente e le da lei allegate percosse subite a fine (...) da parte di forze di polizia bielorusse, e, pertanto, di ammettere che ella sia stata esposta alla volontà persecutoria, ai sensi dell'art. 3 LAsi, delle autorità statali bielorusse. A prescindere da quanto esposto, si rilevi come i ricorrenti hanno confermato di non occuparsi di politica (cfr. ibidem pag. 8/D66) e di aver del resto dichiarato di non poter non partecipare, "come cittadini", alla manifestazione di F._______ (cfr. ibidem pag. 8/D66). Si può pertanto chiaramente concludere che i ricorrenti non sono persone né attive politicamente in Bielorussia, né particolarmente esposte per le loro opinioni politiche, e pertanto, non rientrano in una delle categorie potenzialmente nel mirino di misure persecutorie in detto Paese, come lo sono invece i responsabili dei movimenti di opposizione, persone particolarmente attive in questi ultimi, attivisti per i diritti umani e persone che lavorano per dei media critici nei confronti del governo (cfr. a tale proposito Sentenza del TAF del 2 novembre 2007 E- 4458/2006 consid. 3). Del resto, neanche le allegazioni ricorsuali dei ricorrenti (oltre al rimando ai fatti già esposti in sede di audizione ed alla loro presunta veridicità) sono idonee a scartare i dubbi circa la verosimiglianza della vicenda a fondamento della loro domanda d'asilo. In effetti, esse si limitano a congetture di parte non corroborate da alcun elemento valido e consistente. Inoltre, la documentazione presentata in sede ricorsuale – al contrario di quanto vorrebbero far credere gli insorgenti (cfr. ricorso pag. 4/p. 5 ed allegati al ricorso) – non è atta a comprovare la verosimiglianza del loro racconto, né tantomeno la loro esposizione personale a persecuzioni rilevanti ai sensi della LAsi: sia la Risoluzione del PE del 16 febbraio 2009, che l'articolo concernente l'assegnazione del Premio Sacharov al leader dell'opposizione bielorussa a fine 2006, infatti, Pagina 8

D-6212/2006 tematizzano la situazione generale dei diritti umani in Bielorussia e non presentano alcun riferimento concreto ai ricorrenti, ragione per cui non possono essere considerati rilevanti nella fattispecie. In ragione di quanto esposto, vi è ragione di concludere all'inverosimiglianza della vicenda resa dai ricorrenti a sostegno della loro domanda d'asilo. Inoltre, non è ancora stato constatato che cittadini bielorussi avrebbero rischiato di essere incarcerati al rientro in Bielorussia per il mero fatto di avere inoltrato una domanda d'asilo all'estero (cfr. Sentenza del TAF del 2 novembre 2007 E-4458/2006 consid. 3), come allega invece la ricorrente ad ulteriore sostegno della sua domanda d'asilo (cfr. verbale B pag. 14/D124). Per abbondanza, poi, si noti che, anche nel caso in cui l'allegata perdita del posto di lavoro della ricorrente (ella ha infatti allegato di aver dovuto licenziarsi su pressione del suo datore di lavoro, venuto a conoscenza degli allegati problemi avuti con le forze di polizia, cfr. verbale B pag. 2/D10-11) avesse rappresentato, anche in legame ad un'eventuale difficoltà a trovare una nuova occupazione, un non trascurabile peso morale, questo non costituirebbe tuttavia una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi e sarebbe pertanto irrilevante ai fini della presente procedura. La perdita e la ricerca di un posto di lavoro, infatti, non sono al punto tale gravi da poter essere considerati seri pregiudizi ai sensi della LAsi (cfr. a tale proposito Sentenza del TAF del 14 luglio 2008 E-4257/2006 consid. 4.2.2). 9.2 Visto quanto precede, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che i motivi presentati dai ricorrenti non adempiono le condizioni previste dall'art. 3 LAsi. Pertanto, sui punti di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente della concessione dell'asilo, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. 10.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne Pagina 9

D-6212/2006 ordina l'esecuzione. Tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). 10.2 I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10.3 10.3.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). Per l'esame della possibilità, dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento è determinante la situazione al momento della presa di decisione. 10.3.2 Per gli stessi motivi citati al considerando 9 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Bielorussia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto die rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr., RS 142.20). La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr. non si esaurisce, altresì, nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a dette disposizioni; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Pagina 10

D-6212/2006 Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui essi potrebbero essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini, essi non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Infine, in virtù della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (cfr. ibidem consid. 6a e GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pagg. 110 e seg. nonché relativi riferimenti): in altre parole, la difficile situazione generale dei diritti umani in Bielorussia, come la denunciano i ricorrenti nel gravame, in ogni caso non lascia apparire l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese come di per sé inammissibile. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 10.3.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti (art. 83 cpv. 4 LStr). 10.3.3.1 Come noto, in Bielorussia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale. Da questo profilo, l'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ragionevolmente esigibile. 10.3.3.2 Quanto alla situazione personale dei ricorrenti, i medesimi, avendo da poco sorpassato i (…) anni, sono tuttora giovani e dispongono entrambi di esperienza professionale, la ricorrente (...) anni quale (...) (cfr. verbale A pag. 2 e verbale B pag. 2/D7-9) ed il ricorrente (...) anni in veste di (...) (cfr. verbale C pag. 2). Entrambi hanno lavorato fino a poco prima dell'espatrio, guadagnando, a dire della ricorrente, addirittura "molto bene" (cfr. verbale B pag. 3/D-16). Alla luce di ciò e delle loro conoscenze linguistiche (cfr. verbale A e C pag. 2), si può ammettere che saranno in grado, facendo rientro in Patria, di ricostruirsi un'esistenza, se del caso anche grazie all'aiuto dei loro parenti (come ad esempio il padre ed il cugino del ricorrente [cfr. verbale C pag. 3 e verbale D pag. 2/D6]). Vi è dunque motivo di Pagina 11

D-6212/2006 formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità di un loro adeguato reinserimento sociale e professionale in Bielorussia. In tale contesto va oltretutto notato che difficoltà socioeconomiche a cui è confrontata la maggiore parte della popolazione non sono sufficienti per ammettere una situazione minacciante l'esistenza (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1), ragione per cui delle difficoltà iniziali di reinserimento non sono di per sé ostative all'esecuzione dell'allontanamento. Del resto, di nessun aiuto ai ricorrenti è l'allegazione ricorsuale secondo cui il loro rimpatrio non sarebbe ragionevolmente esigibile in quanto essi non disporrebbero di "nessuna possibilità di rifugio interno" (cfr. ricorso pag. 5). Premesso che un'alternativa di rifugio interna non rientra nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione del rinvio, bensì riguarda unicamente i motivi d'asilo (art. 3 LAsi) e che, pertanto, si presuppone che i ricorrenti abbiano fatto un utilizzo errato del termine, intendendo invece evocare un'alternativa di soggiorno interno al Paese, l'allegata assenza di quest'ultima nel gravame s'esaurisce in mera affermazione di parte non suffragata da alcun elemento concreto. I ricorrenti, infatti, hanno ommesso di indicare le ragioni concrete per le quali, a loro dire, non esisterebbe per loro la garanzia del minimo vitale da una parte a D._______, e, dall'altra, in altre zone della Bielorussia. Di conseguenza, il rimando ricorsuale risulta del tutto inconferente, tantopiù che nel caso concreto, per i ricorrenti non vi è ad ogni modo la necessità di un'alternativa di soggiorno interno. In aggiunta, la durata del soggiorno dei ricorrenti in Svizzera non costituisce neanch'essa una ragione ostativa all'esecuzione dell'allontanamento. Infatti, essi hanno trascorso circa tre anni e mezzo nel nostro Paese e, pertanto, un lasso di tempo corto, ragione per cui non v'è motivo di ritenere che i ricorrenti, in caso di allontanamento dal nostro Paese, subiranno uno sradicamento culturale importante, ritenuto altresì che il loro grado d'integrazione dal profilo socioculturale è maggiore in Bielorussia che in Svizzera. Lo stesso dicasi per la figlia minorenne dei ricorrenti: ella, infatti, quasi (...), oltre ad aver vissuto la maggior parte della sua vita in Bielorussia, si trova in un'età in cui non dispone ancora di una rete sociale propria ed è tuttora principalmente legata ai genitori. 10.3.3.3 Infine, i ricorrenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione Pagina 12

D-6212/2006 provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici. 10.3.3.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie. 10.3.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, gli insorgenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10.3.5 Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 13

D-6212/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 3. Comunicazione a: - rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata) - UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) - G._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 14

D-6212/2006 — Bundesverwaltungsgericht 31.03.2010 D-6212/2006 — Swissrulings