Corte IV D-6210/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 3 dicembre 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...), Bosnia-Erzegovina, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 30 settembre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-6210/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il 28 luglio 2009 in Svizzera, i verbali d'audizione del 17 agosto 2009 e 7 settembre 2009, la decisione dell'UFM del 30 settembre 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 30 settembre 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), la domanda d'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, la decisione incidentale dell'8 ottobre 2009, con la quale il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha considerato il gravame privo di probabilità di esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda di esenzione dal pagamento dell'anticipo, invitando quindi il ricorrente a versare un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali di CHF 600.- entro il 19 ottobre 2009, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento, il pagamento dell'anticipo richiesto, avvenuto tempestivamente in data 19 ottobre 2009, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), Pagina 2
D-6210/2009 che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di essere di etnia (...), di essere nato a B._______e di avere avuto domicilio a C._______ fino all'espatrio, che il richiedente ha affermato di avere lasciato il suo Paese a causa dei suoi debiti, delle minacce subite da parte del suo creditore e dei problemi che avrebbe con suo fratello, il quale gli avrebbe chiesto di abbandonare la casa della famiglia; che egli, per sottrarsi ai problemi, sarebbe espatriato a (...) 2009 insieme alla moglie ed avrebbe raggiunto la Svizzera senza mai subire alcun controllo qualche giorno dopo, che, nella decisione del 30 settembre 2009, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Bosnia-Erzegovina nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente non sono verosimili siccome contraddittorie e contrarie alla logica dell'agire di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessata a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, Pagina 3
D-6210/2009 che, nel gravame, il ricorrente contesta la natura contraddittoria delle sue dichiarazioni; che egli censura il fatto che l'UFM si sarebbe limitato a riprendere le contraddizioni in quanto tali, senza invece anche ritenere le sue spiegazioni alle contraddizioni sollevate, rispettivamente senza spiegare la ragione per cui non le riterrebbe valide; che per tale ragione egli definisce la decisione dell'UFM come carente di motivazioni, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che egli ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese processuali, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), Pagina 4
D-6210/2009 che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 1° agosto 2003, la Bosnia-Erzegovina nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, a titolo d'esempio, basti rilevare che il ricorrente si è contraddetto su aspetti centrali della sua vicenda, come ad esempio sulla collocazione temporale dell'incidente automobilistico in cui sarebbe stato coinvolto (collocato dapprima nel [...], cfr. verbale di audizione del 17 agosto 2009 [di seguito verbale 1], per poi, in una seconda versione, farlo risalire al periodo [...], cfr. verbale di audizione del 7 settembre 2009 [di seguito verbale 2]), il motivo per cui avrebbe chiesto in prestito il veicolo (una festa [cfr. verbale 1 pag. 5], rispettivamente il desiderio di fare un giro con la sua ragazza [cfr. verbale 2 pag. 6/D35]) e le sue responsabilità nell'incidente (dapprima addossate totalmente a sé stesso a causa dell'elevata velocità [cfr. verbale 1 pag. 5] e poi, in fase di seconda audizione, addossate al camionista, ragione per cui lui avrebbe dovuto pagare una multa unicamente per il fatto di avere guidato dopo le 23 [cfr. verbale 2 pag. 9 pag. D66 e 70]); che il ricorrente ha sottaciuto, in fase di seconda audizione, le asserite minacce subite dal suo creditore esposte nella prima audizione (cfr. verbale 1 pag. 6), benché egli sia stato più volte interrogato in merito ai problemi nati tra di loro (cfr. ad es. verbale 2 pag. 11/D96); che, inoltre, le spiegazioni date a sostegno della mancata denuncia delle minacce e dell'incendio subiti (vale a dire la paura di subire ulteriori minacce, cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 pag. 12/D100), non convincono perchè basate unicamente su mere supposizioni di parte; che, pertanto, v'è ragione di ritenere che la vicenda resa dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è manifestamente inverosimile, Pagina 5
D-6210/2009 che, in tale contesto e segnatamente evocata l'inverosimiglianza della vicenda resa, non appare motivo per ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in Patria un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi, ragione per cui le asserite minacce e l'asserito incendio non posso essere considerati rilevanti, nel caso di specie, nell'ambito della protezione in materia d'asilo, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Bosnia-Erzegovina possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Bosnia- Erzegovina non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, Pagina 6
D-6210/2009 che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ricorrente; che egli, infatti, è (...), ha frequentato la (...), ha portato a termine l'apprendistato come (...) e dispone di esperienza lavorativa come (...) e in ambito (...) (cfr. verbale 1 pag. 2); che egli può beneficiare in Patria di una rete familiare, potendo per lo meno fare capo al (...) (cfr. ibidem pag. 3); che egli non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo Pagina 7
D-6210/2009 federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.- versato dall'insorgente in data 19 ottobre 2009. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8
D-6210/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.- versato il 19 ottobre 2009. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - D._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 9