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Bundesverwaltungsgericht 05.10.2009 D-6133/2006

5 octobre 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,902 mots·~15 min·1

Résumé

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 7 ...

Texte intégral

Corte IV D-6133/2006 {T 0/2} Sentenza d e l 5 ottobre 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione di François Badoud, giudice; cancelliere Carlo Monti. A._______, B._______ e C._______, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 7 settembre 2006 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-6133/2006 Fatti: A. Il 19 luglio 2006, le interessate, di etnia khalkha e con ultimo domicilio fin dalla nascita ad Ulaanbaatar, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. A._______ ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere stata maltrattata nonché costretta a prostituirsi dal suo fidanzato B._______. Il 10 maggio 2006, quest'ultimo l'avrebbe portata in un cimitero, l'avrebbe spinta in una buca, le avrebbe urinato addosso e l'avrebbe minacciata costringendola così a prostituirsi in due occasioni. Il 3 giugno 2006, avrebbe segnalato il suo fidanzato alla polizia, la quale, l'avrebbe prontamente arrestato lo stesso giorno. Il 4 giugno 2006, la richiedente sarebbe stata minacciata per telefono da uno sconosciuto che sarebbe stato al corrente della sua storia. La sera del medesimo giorno, ella sarebbe andata a casa di un'amica per due settimane e sarebbe poi tornata a casa, oppure sarebbe andata da altri amici (cfr. audizioni del 9 agosto 2006 pag. 6 e del 31 agosto 2006 pag. 6). In seguito, avrebbe deciso di espatriare insieme alle sue figlie l'11 luglio 2006 per la situazione socio-economica, per il timore di subire rappresaglie dal suo fidanzato, oppure dall'uomo sconosciuto, nonché di subire ulteriori pestaggi dal suo patrigno, il quale l'avrebbe spesso picchiata e le avrebbe rotto un dente tre anni prima (cfr. audizioni del 9 agosto 2006 pag. 5 e del 31 agosto 2006 pag. 11). B. Con decisione del 7 settembre 2006, notificata alle interessate il giorno medesimo (cfr. avviso di ricevimento agli atti), l'UFM ha respinto la domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento delle richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 9 ottobre 2006, le interessate, hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Pagina 2

D-6133/2006 D. Il 24 ottobre 2006, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere alle insorgenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 come pure all'art. 50 e all'art. 52 PA. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. Pagina 3

D-6133/2006 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il TAF può rinunciare allo scambio di scritti. 6. 6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato contraddittorie, non conformi alla realtà ed alla logica dell'agire, non rilevanti in materia d'asilo nonché inverosimili le allegazioni delle richiedenti concernenti la loro domanda d'asilo. A._______ avrebbe asserito nella prima audizione che il suo fidanzato l'avrebbe richiamata la sera seguente al 10 maggio 2006, mentre durante la seconda audizione ha dichiarato che egli l'avrebbe richiamata una settimana dopo i fatti accaduti al cimitero. Inoltre, avrebbe segnalato nella prima audizione di essere tornata a casa sua dopo il soggiorno presso una sua amica per poi indicare nella seconda audizione di essere rimasta presso altri amici. Peraltro, sarebbe illogico che la richiedente abbia denunciato il suo fidanzato e non abbia provveduto a sporgere denuncia contro lo sconosciuto che l'avrebbe chiamata, giustificandosi con il fatto che non avrebbe avuto le sue generalità. Pertanto, l'UFM ha concluso che le allegazioni presentate non soddisferebbero le condi-zioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. In aggiunta, sarebbero irrilevanti, privi di alcun legame temporale nonché oggettivo tra i problemi allegati circa il suo patrigno, il quale beveva e l'avrebbe picchiata tre anni prima, ed i fatti che l'avrebbero indotta ad espatriare a luglio del 2006. Per conseguenza, non sarebbe riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie. 6.2 Nel gravame, le insorgenti hanno affermato, in sostanza, che non sarebbe corretto respingere la loro domanda d'asilo sulla base di due sole contraddizioni, senza tenere conto dell'insieme dei loro problemi. In merito a tali contraddizioni Solongo Davaatseren ha segnalato che sarebbero corrette le versioni fornite nell'ambito della seconda audizione. Inoltre, ha indicato di essere stata molto nervosa e di non avere avuto abbastanza tempo per presentare un racconto più dettagliato, oppure di non avere prestato attenzione alla traduzione Pagina 4

D-6133/2006 nella prima audizione. Infine, ha precisato che, dopo le due settimane passate dalla sua amica, sarebbe tornata a casa per prendere le sue cose ed avrebbe poi vissuto presso amici e conoscenti fino alla partenza. 7. 7.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 7.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (GICRA 1995 n. 23). 7.3 Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato, se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una Pagina 5

D-6133/2006 protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo (GICRA 1996 n. 18). Tuttavia, tale protezione deve assumere un carattere effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo di attacchi, ma può proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (GICRA 2006 n. 18). 8. 8.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dalle ricorrenti in corso di procedura s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, le insorgenti si sono limitate a mere congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. Invero, in merito alle contraddizioni rilevate dall'UFM, A._______ si è limitata a ribadire le versioni fornite durante la seconda audizione. In tale ambito non la soccorrono le mere allegazioni non corroborate secondo cui nell'ambito della prima audizione sarebbe stata molto nervosa, non avrebbe avuto il tempo necessario per presentare un racconto più dettagliato, oppure non avrebbe prestato attenzione alla traduzione. Infatti, tale audizione è durata due ore ed anche se fosse stata nervosa, avrebbe avuto tempo a sufficienza per cambiare la versione presentata dei fatti al momento della rilettura del verbale. Inoltre, non vi è alcun indizio agli atti di causa per potere ritenere che la stessa non fosse stata in grado di sostenere un'audizione, tanto più che la stessa non ha fatto valere alcun problema di salute (cfr. audizione del 9 agosto 2006 pag. 7). Peraltro, non ha contestato né la contraddizione circa la data quando il suo fidanzato l'avrebbe richiamata dopo i fatti del 10 maggio 2006, né la mancata denuncia dello sconosciuto che l'avrebbe chiamata. Del resto, non è riuscita a dimostrare che le autorità mongole non le accorderebbero un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. Difatti, l'autrice del gravame stessa ha dichiarato che le forze dell'ordine sono intervenute in seguito alla denuncia sporta ed hanno fermato il suo fidanzato lo stesso giorno. Per di più, va rilevato che, avendo rinunciato a segnalare alle autorità in loco i fatti del 4 giugno 2006, ossia la Pagina 6

D-6133/2006 chiamata anonima, la ricorrente stessa ha impedito alle autorità di proteggerla. Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato le dichiarazioni delle ricorrenti come non realizzanti le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Infine, va considerato che i motivi fatti valere nell'ambito della procedura in esame, ovvero la situazione socio-economica e le persecuzioni da parte di terzi, ossia del patrigno, sono, come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevanti e non costituiscono, di per sé, degli indizi propri a giustificare né la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, né, tanto meno, la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del Consiglio federale che non è notoriamente data nel caso concreto). Di conseguenza, l'UFM ha altresì rettamente considerato tali dichiarazioni delle ricorrenti come non realizzanti i requisiti della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. 8.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10. 10.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). 10.2 10.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 Pagina 7

D-6133/2006 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui le ricorrenti possano essere esposte in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultime non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. 10.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 10.3 10.3.1 Inoltre, il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 10.3.2 Quanto alla situazione personale delle insorgenti, le medesime sono giovani e Solongo Davaatseren ha una certa esperienza professionale quale interprete e manicure. Inoltre, dispone di una rete sociale in patria, segnatamente sua nonna ad Ulaanbaatar e l'ex marito, dal quale potrebbe chiedere aiuto per il sostentamento per le sue figlie (cfr. certificato di divorzio del 15 agosto 2008 agli atti nonché Pagina 8

D-6133/2006 audizioni del 9 agosto 2006 pag. 3 e del 31 agosto 2006 pag. 2). Non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza delle autrici del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per le stesse di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine. 10.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie. 10.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, le ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 13. 13.1 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), 13.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 9

D-6133/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - E._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 10

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