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Bundesverwaltungsgericht 15.06.2012 D-610/2011

15 juin 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·5,041 mots·~25 min·1

Résumé

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 21 dicembre 2010

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-610/2011

Sentenza d e l 1 5 giugno 2012 Composizione

Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli, cancelliere Gilles Fasola.

Parti

A._______, alias B._______, nata il (…), Stato sconosciuto, C._______, nata il (…), Stato sconosciuto, D._______, nata il (…), Stato sconosciuto, tutte patrocinate dal Signor Tarig Hassan, lic. iur. LL.M., ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 21 dicembre 2010 / N […].

D-610/2011 Pagina 2

Fatti: A. Il (…), la richiedente, dichiaratosi di nazionalità eritrea ma nata e cresciuta in Etiopia, ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 13 febbraio 2007 [di seguito: verbale 1], 23 marzo 2007 [di seguito: verbale 2] e verbale di audizione del 27 aprile 2009 [di seguito: verbale 3]) di essere nata in Etiopia ed avere vissuto ad E._______ (Etiopia) con la madre ed il fratello sino al 1999. Nel luglio del 1999 sarebbe stata espulsa dall'Etiopia con la propria famiglia a causa della loro origine eritrea. In seguito alla deportazione, ed alla morte della madre, avrebbe vissuto ad G._______ (Eritrea) con la zia materna. Nel (…) sarebbe stata convocata dall'esercito eritreo per assolvere il servizio militare, tuttavia sarebbe stata esonerata pochi giorni dopo per ragioni mediche e riconvocata l'anno seguente. Al fine di evitare di assolvere il servizio militare, sarebbe quindi fuggita dalla casa della zia materna rifugiandosi presso uno zio paterno residente anch'esso ad G._______. A causa della sua fuga, la polizia, non trovando la richiedente, avrebbe arrestato la zia materna presso cui viveva. Nel (…), l'interessata sarebbe scappata in Sudan, a H._______, dove avrebbe dapprima lavorato in un (…), come lavapiatti, ed in seguito in qualità di domestica presso una famiglia del luogo. Qui sarebbe stata ripetutamente violentata dall'uomo della famiglia, il quale, appreso che la richiedente era rimasta incinta, l'avrebbe minacciata per impedirle di rivelare le violenze inflittele. A seguito di queste minacce l'interessata sarebbe fuggita dal Sudan, giungendo in Svizzera nel febbraio del (…). In data (…), la ricorrente ha dato alla luce la figlia I._______. B. Con decisione del 21 dicembre 2010, notificata alle richiedenti il 22 dicembre 2010, l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento delle interessate dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese di origine siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 20 gennaio 2011, le interessate hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della

D-610/2011 Pagina 3 decisione impugnata e il riconoscimento dello statuto di rifugiate, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 65 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]. D. In data 25 gennaio 2011, il Tribunale ha comunicato alle ricorrenti che, giusta l'art. 42 della legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi, RS 142.31), potevano soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura.

Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 2. Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 e 52 PA nonché 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1. Giusta l'art. 33 cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato redatto in tedesco, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano.

D-610/2011 Pagina 4 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, pag. 798; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 5. 5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le dichiarazioni presentate dalla richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, giacché quanto dichiarato nei punti essenziali sarebbe contrario alle informazioni attendibili di cui disporrebbe l'UFM e contradditorio. In particolare, la ricorrente non sarebbe stata in grado di fornire sufficienti elementi per provare l'asserita nazionalità eritrea. Non sarebbe infatti verosimile che una cittadina eritrea, figlia di entrambi i genitori eritrei e che avrebbe vissuto con una zia anch'essa eritrea, non parli il tigrino. Non sarebbe inoltre credibile che l'interessata abbia parlato amarico a servizio militare e con le istituzioni eritree, in quanto, in tale Paese, l'amarico sarebbe considerata la lingua del nemico e, pertanto, non utilizzata in questi ambienti. L'interessata avrebbe inoltre palesato carenti conoscenze geografiche in merito ai luoghi in cui ha sostenuto di avere vissuto. Per quanto concerne le convocazioni per prestare servizio militare non sarebbe credibile che la richiedente sia stata richiamata una seconda volta, in quanto, la stessa interessata, avrebbe affermato di essere stata esonerata definitivamente l'anno precedente. L'autorità inferiore aggiunge che la richiedente avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie in merito alle modalità di convocazione e al comportamento assunto in seguito alla chiamata. Peraltro, i documenti presentati sarebbero falsi. In particolare, la carta di identità, essendo una fotocopia, sarebbe suscettibile di elementari manipolazioni. Inoltre, non sarebbe logico che la stessa sia stata rilasciata a J._______, Paese di origine del padre, anziché ad G._______, dove, secondo quanto dichiarato dall'interessata, sarebbe stata regolarmente registrata. Anche l'atto di nascita presenterebbe chiari indizi di contraffazione. Per di più, non sarebbe giustificabile che, malgrado sul documento figuri l'anno 2001 quale data di emissione, l'interessata abbia trasmesso all'autorità inferiore tale atto soltanto nell'aprile del 2010 e questo nonostante nel corso delle audizioni sia sempre stata invitata ad esprimersi in merito ai documenti in suo possesso. L'autorità inferiore, pur considerando la richiedente come cittadina etiope, rileva che l'indirizzo che quest'ultima ha indicato come suo domicilio ad E._______, dove avrebbe risieduto per oltre (…) anni, sarebbe smenti-

D-610/2011 Pagina 5 to dagli accertamenti effettuati dall'Ambasciata di Svizzera in Etiopia. A questo proposito, l'autorità inferiore ritiene di non avere violato l'art. 97 cpv. 1 LAsi, ritenuto che l'interessata non avrebbe reso verosimile di avere subito o di temere di subire persecuzioni dalle autorità etiopi. L'UFM è infatti dell'avviso che la richiedente non abbia reso verosimile di essere stata espulsa dall'Etiopia verso l'Eritrea, né di avere vissuto in quest'ultimo Paese dal 1999 al 2003, né di disporre della nazionalità eritrea. Peraltro, l'UFM è dell'avviso che sia di nazionalità etiope, motivo per cui l'Etiopia sarebbe il Paese determinante per l'esame di un eventuale allontanamento, la cui esecuzione sarebbe ammissibile e ragionevolmente esigibile, ritenute le dichiarazioni inverosimili circa i suoi motivi e le relazioni sociali in loco e quindi la violazione dell'obbligo di collaborazione come pure l'assenza di ragioni mediche ostative all'allontanamento e considerato che, dal rapporto medico del 6 maggio 2009, sarebbe esclusa l'esigenza di un trattamento medico. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento in Etiopia sarebbe possibile. 6. Nel gravame, le insorgenti affermano di essere di nazionalità eritrea. La ricorrente asserisce di non parlare tigrino, in quanto sarebbe cresciuta in Etiopia ed i genitori, per facilitarle l'integrazione in questo Paese, le avrebbero sempre parlato unicamente in amarico. Inoltre, anche negli anni di soggiorno in Eritrea non avrebbe avuto modo di imparare la lingua locale, giacché i problemi psicofisici di cui soffrirebbe l'avrebbero costretta a stare perlopiù in casa. Per questo stesso motivo non avrebbe nemmeno avuto modo di acquisire delle conoscenze geografiche di G._______. Per le ricorrenti, contrariamente a quanto affermato dall'UFM, non sarebbe affatto inverosimile intrattenere relazioni con l'esercito e le istituzioni amministrative nonché sanitarie eritree in amarico. Infatti, prima dell'indipendenza dall'Etiopia, questo idioma sarebbe stata la lingua ufficiale anche in Eritrea, di modo che tale lingua sarebbe ancora conosciuta da molti eritrei e tuttora parlata dagli eritrei deportati dall'Etiopia. L'amarico sarebbe, d'altronde, la lingua utilizzata negli ambienti amministrativi per intrattenere le relazioni tra Eritrea ed Etiopia e, pertanto, il personale amministrativo eritreo, conoscerebbe tale lingua. Per quanto concerne la convocazione a servizio militare, le ricorrenti sostengono che il primo esonero non avrebbe escluso una nuova convocazione in caso di un miglioramento futuro delle condizioni psicofisiche. In aggiunta, in quel periodo l'Eritrea avrebbe avuto un bisogno di soldati tale da indurre le autorità a richiamare al servizio anche chi sarebbe già stato licenziato. Per quanto attiene alla carta di identità le ricorrenti affermano, in primis, che l'autorità inferiore avrebbe commesso un eccesso di formalismo contestando di avere definito J._______ "villaggio" allorquando sarebbe una città. Inoltre, contraria-

D-610/2011 Pagina 6 mente a quanto ritenuto dall'UFM, le autorità di J._______ sarebbero competenti per il rilascio del documento. Anche il certificato di nascita sarebbe autentico, il fatto che non indichi l'indirizzo della ricorrente non sarebbe importante, tanto più che lo scopo di tale atto sarebbe quello di certificare data e luogo della nascita. In merito al rapporto dell'Ambasciata di Svizzera ad E._______, le insorgenti ritengono che alla stessa non andrebbe dato alcun peso, in quanto sarebbe il frutto di un esame superficiale della fattispecie. In particolare, tale documento non si chinerebbe su alcune informazioni reputate importanti dalle insorgenti, ovvero se all'indirizzo dichiarato vivessero parenti delle ricorrenti, se gli attuali residenti conoscessero l'insorgente, a quale etnia appartenessero, la loro situazione economica, se ad E._______ fosse presente una rete sociale delle ricorrenti e se vi fosse traccia della ricorrente nei registri delle scuole che avrebbe frequentato. Circa l'affermazione secondo cui gli attuali residenti vivrebbero all'indirizzo indicato da sempre, le ricorrenti affermano che sarebbe troppo generica ed inverosimile, anche tenuto conto del fatto che tale dichiarazione potrebbe essere stata resa per il solo timore di essere cacciati dalla casa o per evitare ulteriori domande. Peraltro, le insorgenti invocano la violazione da parte dell'UFM dell'art. 97 cpv. 1 LAsi, in ragione delle informazioni personali della ricorrente che sarebbero state comunicate alle autorità etiopi. L'autorità inferiore avrebbe inoltre violato il diritto di essere sentite delle insorgenti, in quanto alle medesime non sarebbe stata concessa la possibilità di esprimersi sulle domande poste dall'avvocato etiope ai residenti contattati, né sarebbero state informate delle risposte ottenute. In merito alla verosimiglianza delle proprie allegazioni, l'insorgente ritiene di avere sufficientemente provato e motivato le proprie dichiarazioni, suffragandole con documenti validi e rilevanti. In particolare, in Eritrea, la ricorrente rischierebbe di essere incarcerata a causa della diserzione e di subire condizioni detentive che, in tale Paese, sarebbero notoriamente contrarie ai diritti umani. Del resto, il lungo soggiorno in Etiopia la esporrebbe al rischio di essere sospettata di essere una spia del governo etiope. La ricorrente porta all'attenzione del Tribunale la relazione sentimentale, sorta in Svizzera, con il Signor K._______, cittadino etiope al beneficio del permesso F, residente nel Canton L._______, dalla cui unione è nata, il (…), la figlia M._______. In virtù di tale relazione sarebbero da considerare una famiglia ai sensi dell'art. 8 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) e, di conseguenza, un eventuale allontanamento delle ricorrenti verso il Paese di origine, oltre a non permettere al padre ed alla figlia M._______ di intrattenere reciproche relazioni, osterebbe con i principi CEDU. Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento in Etiopia non sarebbe ragione-

D-610/2011 Pagina 7 volmente esigibile. Infine, l'insorgente fa valere di non possedere alcun legame familiare in Etiopia, né di poter beneficiare di un adeguato sostegno per curare la propria depressione, nonché di non godere di sufficienti possibilità economiche per mantenere degnamente sé stessa e le figlie. 7. 7.1. A titolo preliminare vi è da esaminare se l'UFM, nell'ambito della richiesta di informazioni all'Ambasciata di Svizzera ad E._______, ha effettivamente violato il diritto di essere sentito delle ricorrenti come sostenuto nel gravame. 7.2. Il diritto di essere sentito sancito dagli artt. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e art. 6 n. 3 CEDU, comprende diverse garanzie costituzionali di natura formale, in particolare il diritto per la persona interessata di prendere visione dell'incarto, vale a dire consultare gli atti di causa (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3 e DTF 126 I 7 consid. 2b). Il diritto di consultare gli atti di causa costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti prima che una decisione sia presa (DTF 131 V 35 consid. 4.2; DTF 113 Ia 1 consid. 4°; MICHELE AL- BERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 225). Per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, tale diritto è garantito agli artt. 26-28 PA. La concessione dell'accesso agli atti è la regola, il suo rifiuto l'eccezione. L'art. 26 cpv. 1 PA prevede il diritto della parte o del suo rappresentante di consultare gli atti di procedura, segnatamente tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b) e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Documenti con valore probatorio, che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione sottostanno sempre al principio del diritto di consultazione (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 3 in fine) ed un eventuale rifiuto deve essere fondato sull'art. 27 PA, come esposto qui di seguito. In particolare, rapporti e perizie esperiti all'interno dell'amministrazione, che vertono su elementi fattuali, sottostanno in ogni caso al diritto di consultare gli atti, eccezione fatta se si limitano ad apprezzare fatti che, di per sé, non sono contestati (cfr. DTF 115 V 297). Giusta l'art. 27 PA, l'autorità può negare l'esame degli atti che soggiacciono al diritto di consultazione unicamente se un interesse pubblico o privato o l'interesse di un'inchiesta l'esiga. Il cpv. 2 di detto articolo, tutta-

D-610/2011 Pagina 8 via, statuisce che, in tali casi, il diniego di esame deve estendersi unicamente agli atti soggetti a segreto secondo il principio della proporzionalità. In altri termini, il diniego deve limitarsi allo stretto necessario ed i passaggi che non sottostanno a segreto sono da rendere adeguatamente accessibili (ad esempio occultando i passaggi del documento per cui vige il segreto, persone di contatto, i passaggi irrilevanti, ecc.). Inoltre, il diniego di consultazione in applicazione dei cpv. 1-2 del citato articolo è da motivare (cfr. GICRA 1994 n.1 consid. 4 b, STEPHAN C. BRUNNER in: AU- ER/MÜLLER/SCHINDLER [ed.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/S. Gallo 2008, art. 27 n. 9 e 12, BERN- HARD WALDMANN/MAGNUS OESCHGER in: WALDMANN/WEISENBERGER [ed.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, art. 27 n. 38). Documenti che non hanno valore probatorio, vale a dire che servono esclusivamente alla formazione di un'opinione a livello interno e che, pertanto, valgono quali atti interni dell'amministrazione (come ad esempio una bozza, una nota agli atti, una nota per un collega, ecc.), non rientrano nelle categorie di atti previsti all'art. 26 cpv. 1 PA e, di conseguenza, non sottostanno al diritto di consultare gli atti (cfr. DTF 115 V 297). 7.3. In casu le ricorrenti lamentano di non essere state informate in merito alle domande concrete, rispettivamente a quali persone specifiche siano state poste e quali risposte abbiano dato le persone interpellate. Al rappresentante delle ricorrenti sono stati inviati, in data 5 novembre 2010, la richiesta del 5 febbraio 2010 inoltrata all'Ambasciata di Svizzera ad E._______ indicante tutte le domande da porre agli interessati in forma completa e le risultanze ottenute dall'Ambasciata in forma anonimizzata, ovvero occultando le generalità delle persone interpellate conformemente ai disposti dell'art. 27 cpv. 2 PA. Alle ricorrenti è inoltre stato concesso un termine per pronunciarsi per iscritto in merito al contenuto dei succitati documenti e per indicare eventuali prove contrarie (cfr. Atto A38/3). Visto quanto sopra, vi è ragione di ritenere che alle ricorrenti sia stato messo a disposizione in maniera sufficiente quanto loro necessario per conoscere ed esprimersi a riguardo del rapporto dell'Ambasciata di Svizzera ad E._______, per garantire il rispetto del diritto di essere sentito e quindi di garantire un corretto esercizio del diritto di difesa. D'altronde, il contenuto delle domande poste all'Ambasciata di Svizzera ad E._______ è stato integralmente comunicato al rappresentante delle ricorrenti. Non vi è inoltre ragione di dubitare sul fatto che l'Ambasciata di Svizzera ad

D-610/2011 Pagina 9 E._______, o per essa la persona delegata a tale scopo, abbia fedelmente riportato quanto ottenuto dalle investigazioni effettuate. 8. 8.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 8.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per potere ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione. 8.3. Le dichiarazioni decisive rese dalle ricorrenti in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Infatti, le insorgenti non hanno saputo fornire indicazioni precise sui fatti adotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della propria domanda di asilo. Innanzitutto, le insorgenti non hanno reso verosimile di essere cittadine eritree. In particolare, la ricorrente ha affermato di non parlare tigrino (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 3, pag. 7, Q 60). Orbene, è inverosimile che non abbia alcuna conoscenza di tale lingua se entrambi i genitori, nonché la zia materna presso cui avrebbe soggiornato nel periodo trascorso in Eritrea, fossero davvero eritrei di etnia tigrina (cfr. verbale 2,

D-610/2011 Pagina 10 pag. 8). Peraltro, la ricorrente ha palesato scarsissime conoscenze geografiche dell'Eritrea, non riuscendo a fornire alcuna indicazione precisa in merito al luogo in cui ha dichiarato di avere vissuto tra il 1999 ed il 2003. Si è di fatto limitata ad informazioni del tutto generiche e la giustificazione delle proprie carenze, ovvero le proprie condizioni psicofisiche, a causa delle quali non avrebbe praticamente mai lasciato la casa della zia materna, non è credibile (verbale 3, pag. 6, Q 53). Per di più, l'insorgente non ha minimamente provato le convocazioni che asserisce di avere ricevuto dalle autorità militari eritree. In particolare, non ha trasmesso all'UFM le convocazioni scritte che avrebbe ricevuto nel 2002 e nel 2003, malgrado sia stata esplicitamente invitata dall'autorità inferiore a far pervenire tali atti (cfr. verbale 2, pag. 9). In aggiunta, ha palesato numerose contraddizioni su elementi essenziali del proprio racconto. A titolo di esempio, ha dapprima dichiarato di essersi presentata presso gli uffici competenti di G._______ (cfr. verbale 1, pag. 4). Invece, in seguito ha sostenuto di non essersi presentata (cfr. verbale 2, pag. 5), per poi nuovamente affermare di essersi regolarmente presentata presso tali uffici (cfr. verbale 2, pag. 9), ed infine tornare nuovamente a dichiarare di non essersi presentata (cfr. verbale 3, pag. 9, Q 90). La ricorrente ha affermato che, in occasione della seconda convocazione, si sarebbe presentata agli uffici di reclutamento di G._______, portando i documenti riguardanti il suo esonero dal militare (cfr. verbale 2, pag. 9). Tuttavia, in un'ulteriore audizione, ha sostenuto che la decisione di esonero le sarebbe stata comunicata unicamente in maniera orale, escludendo pertanto, contrariamente a quanto dichiarato in precedenza, la presenza di documenti o dichiarazioni scritte attestanti il proprio esonero dal servizio militare (cfr. verbale 3, pag. 9, Q 87). In merito alla documentazione prodotta il Tribunale rileva che la fotocopia della carta di identità consegnata all'UFM, in quanto copia, non può essere considerata un documento valido giacché soggetta a manipolazioni. Anche l'atto di nascita, fatto pervenire all'autorità inferiore solo nell'aprile del 2010, non è un documento atto a provare la nazionalità, in quanto privo di fotografia e di dubbia autenticità. Infatti, a titolo di esempio, il timbro a fondo pagina risulta essere stato creato mediante stampa a colori e non con un tampone. La dichiarazione trasmessa al Tribunale in data 4 marzo 2011 è invece un documento di dubbia provenienza e, ad ogni modo, non è anch'esso un atto idoneo a provare l'identità di una persona. Visto tutto quanto sopra, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni della ricorrente non soddisfino palesemente le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, a tal punto che il Tribunale può rinunciare ad enumerare altri elementi di inverosimiglianza presenti agli atti.

D-610/2011 Pagina 11 Non da ultimo, non facendo valere la ricorrente che l'Etiopia sia lo Stato di origine o di provenienza nonché non essendo possibile accertare quale sia lo Stato di origine della ricorrente in questa sede (cfr. consid. 9), non vi sono motivi per ritenere che l'intervento dell'Ambasciata di Svizzera ad E._______ costituisca una violazione dell'art. 97 cpv. 1 LAsi, dove del resto non appare avere parenti, salvo un fratello di cui ha dichiarato avere perso le tracce. 8.4. Di conseguenza, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e concessione dell'asilo, destituito di ogni fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. 9.1. Le ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50 consid. 9, pag. 733). 9.2. In particolare, il diritto di soggiorno in base al principio dell'unità della famiglia espresso dall'art. 8 CEDU, invocato nel ricorso, presuppone un legame famigliare vissuto ed intatto con un membro della famiglia presente in Svizzera, il quale deve essere titolare di un diritto di soggiorno certo in Svizzera ("gefestigtes Anwesenheitsrecht"; cfr. sentenza del Tribunale D-3484/2008 consid. 8.2 del 5 novembre 2010; sentenza del Tribunale federale 2C_758/2007 consid. 5.1 del 10 marzo 2008). Alla protezione giusta l'art. 8 CEDU possono appellarsi i membri del nucleo familiare, il coniuge ed i figli minorenni. 9.3. Nella fattispecie, le ricorrenti non possono far valere un diritto di soggiorno in Svizzera, in base al principio dell'unità della famiglia. Infatti, il padre di Heaven non dispone di un diritto di residenza certo ai sensi della giurisprudenza sopra evocata, in quanto è al beneficio di un permesso F. Essendo inadempiuta una delle condizioni cumulative poste dall'art. 8 CEDU, non vi è ragione di analizzare se tra le ricorrenti ed il suddetto familiare in Svizzera esista effettivamente un legame familiare vissuto ed intatto. In siffatte circostanze, le ricorrenti non hanno alcun diritto di prevalersi dell'art. 8 CEDU (cfr. 14 cpv. 1 LAsi; RASEL- LI/HAUSAMMANN/MÖCKLI/URWYLER, Ausländische kinder sowie andere angehörige, in: UEBERSAX/RUDIN/HUGI/YAR/GEISER [Hrsg.], Ausländerrecht, 2°Ed., Basilea 2009, n. 16.62).

D-610/2011 Pagina 12 9.4. Visto quanto precede, la pronuncia dell'allontanamento nei confronti delle insorgenti, non lede il principio dell'unità della famiglia espresso all'art. 44 cpv. 1 LAsi. 10. 10.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 10.2. La questione del carattere possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, deve essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. 10.3. 10.3.1. Come illustrato in precedenza, nel caso in esame, le dichiarazioni della ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili. Pertanto, l'insorgente ha violato l'obbligo di collaborare circa l'indicazione della propria vera cittadinanza, a lei senza dubbio nota, ed ha così posto le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il Paese di origine, così come l'esistenza di ostacoli all'allontanamento. Pertanto, non è possibile rilevare un'eventuale violazione della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107). 10.3.2. In considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 10.4. 10.4.1. Anche in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo violato il proprio dovere di collaborare, dissimulando il vero Paese di origine, la ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciare lei e le sue figlie, rispettivamente di ostacoli al reinserimento nell'effettivo Paese di origine. Per quanto concerne lo stato di salute della ricorren-

D-610/2011 Pagina 13 te, agli atti è presente un unico certificato medico di maggio 2009, in cui è diagnosticata una (…) e viene esclusa la necessità di eventuali trattamenti medici (cfr. Atto A18/3), di modo che il suo stato di salute non costituisce un grave problema tale da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. 10.4.2. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento nel loro Paese di origine deve essere altresì considerata come ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 Lasi e art. 83 cpv. 4 LAsi). 10.5. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12, pag. 513-15). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. In considerazione di quanto precede, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese processuali è divenuta priva di oggetto. 13. 13.1. Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, le autorità sopraccitate designano inoltre un avvocato (art. 65 cpv. 2 PA). Affinché ad una persona priva dei mezzi necessari sia riconosciuto il gratuito patrocinio occorre, secondo l'art. 29 cpv. 3 Cost., che i suoi interessi siano colpiti in misura importante e che il caso presenti difficoltà tali, dal profilo fattuale e da quello giuridico, da rendere necessaria l'assistenza di

D-610/2011 Pagina 14 un avvocato (cfr. DTF 130 I 180, consid. 2.2; DTF 128 I 225, consid. 2.5.2 e relativi riferimenti). 13.2. Ritenuto che le allegazioni ricorsuali erano prive di possibilità di successo, le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio vanno respinte. 14. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e di accordo del gratuito patrocinio, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.—, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi Gilles Fasola

Data di spedizione:

D-610/2011 — Bundesverwaltungsgericht 15.06.2012 D-610/2011 — Swissrulings