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Bundesverwaltungsgericht 02.09.2010 D-6047/2010

2 septembre 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,314 mots·~17 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asino (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-6047/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 2 settembre 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 25 agosto 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-6047/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha consegnato, letto e spiegato al richiedente lo stesso giorno (cfr. act. A3) e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 3 agosto 2010 (di seguito: verbale 1) e del 25 agosto 2010 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM del 25 agosto 2010, notificata oralmente (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal ricorrente, act. A11), il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 25 agosto 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la precitata decisione dell'UFM, la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al Tribunale via fax il 26 agosto 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), Pagina 2

D-6047/2010 che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti, che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia igbo, di essere nato a B._______e, prima dell'espatrio, di avere avuto il domicilio a C._______, che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine per sottrarsi alle minacce di morte infertegli da parte di sconosciuti dopo il decesso del padre, rispettivamente dopo la denuncia sporta dalla madre al fine di chiarire le circostanze del decesso di quest'ultimo, che il richiedente ha affermato di essersi dapprima spostato da C._______ fino in D._______; che da E._______ avrebbe poi raggiunto in aereo dapprima F._______ e, infine, G._______ in data (...); che dopo due mesi di permanenza in Svizzera egli – durante il tentativo di superare i confini (…) in treno – sarebbe stato rimandato in Svizzera dalle autorità (...), che il ricorrente ha dichiarato di avere passato i controlli aeroportuali munito di un passaporto con false generalità e riportante una foto di una terza persona, procuratogli da un passatore, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che l'UFM ha sottolineato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità suscettibile di identificarlo, e dall'altro, ha stabilito che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, Pagina 3

D-6047/2010 che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nel caso concreto non sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, in tale contesto, egli dichiara di avere lasciato il passaporto e la carta d'identità presso il suo domicilio e di avere viaggiato munito di un passaporto procuratogli dal passatore; che, una volta in Svizzera, egli avrebbe provato varie volte a contattare la sua famiglia, ma invano, visto che tutti i parenti sarebbero fuggiti; che, pertanto, gli sarebbe oggettivamente impossibile farsi pervenire qualsivoglia documento; che, inoltre, il ricorrente contesta che non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi nella fattispecie circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento: che, difatti, egli non avrebbe avuto altra scelta che lasciare il suo Paese, visto che un'effettiva protezione statale non vi sarebbe garantita e che egli non vi avrebbe alcuna alternativa interna di rifugio per fuggire alle minacce subite in seguito al decesso del padre; che egli ritiene di avere esposto i suoi motivi d'asilo in maniera dettagliata, sotanziata e coerente; che, infine, la situazione in Nigeria non sarebbe affatto sicura e che, in caso di rientro, la sua vita sarebbe in pericolo, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di dispensa dal versamento di un anticipo corrispondente alle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità Pagina 4

D-6047/2010 di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun documento che adempia i criteri testé menzionati, che, in merito all'asserito viaggio intrapreso dalla Nigeria, il ricorrente non ha saputo fornire indicazioni precise né in merito agli aeroporti da cui sarebbe transitato, né in merito al costo complessivo del viaggio intrapreso (cfr. verbale 1 pag. 8); che egli si è inoltre contraddetto in merito all'identità figurante sul passaporto con cui avrebbe viaggiato (cfr. verbale 2 pag. 4/D26-27); che egli ha ricondotto la facilità con la quale avrebbe potuto passare i controlli aeroportuali munito di un passaporto riportante una foto di una terza persona alla somiglianza fisica che contraddistinguerebbe i nigeriani (cfr. verbale 2 pag. 4/D33); che la dichiarazione secondo cui, in Svizzera, egli sarebbe stato solo di passaggio (cfr. ibidem pag. 4/D34), è in netta contraddizione con il suo inoltro di una domanda d'asilo, che le indicazioni dell'insorgente in merito al viaggio intrapreso ed alle sue modalità risultano pertanto vaghe e non corroborate da elementi descrittivi concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza; che, inoltre, varcare il confine di Schengen da un aeroporto con un passaporto la cui foto non corrisponde alla persona che lo esibisce al controllo, come l'insorgente sostiene di avere fatto, costituisce un'impresa pressoché impossibile, Pagina 5

D-6047/2010 che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non può avere viaggiato nelle circostanze descritte, che, inoltre, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni ricorsuali secondo cui non sarebbe riuscito a contattare nessuno in Patria, al fine di farsi spedire un documento di legittimazione (cfr. ricorso pag. 2), in quanto tali affermazioni non rappresentano dei motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi (v. DTAF 2010/2), che, peraltro, il ricorrente avrebbe avuto più di due settimane di tempo tra l'audizione sulle generalità, in cui era stato interpellato per la prima volta su eventuali documenti d'identità da versare agli atti, e la seconda audizione, per tentare con ogni mezzo di mettersi in contatto con il suo Paese; che le dichiarazioni secondo cui egli non sarebbe riuscito a contattare nessuno perché i suoi familiari sarebbe tutti fuggiti (cfr. verbale 2 pag. 2/D8-9) non convince alla luce delle dichiarazioni rese in sede di prima audizione secondo cui la madre, il fratello e le sorelle abiterebbero in Nigeria, che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di nuovi, che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal ricorrente nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, Pagina 6

D-6047/2010 che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria, nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5), che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo non adempie manifestamente la qualità di rifugiato: che ciò può risultare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti; che la manifesta irrilevanza può altresì risultare dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato per sottrarsi alle minacce di morte ricevute telefonicamente, dopo che la madre avrebbe sporto denuncia per fare luce sulle circostanze del decesso del padre del ricorrente, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, a guisa d'esempio, il ricorrente si è contraddetto in merito al suo spostamento a C._______, avvenuto già prima del decesso del padre (cfr. verbale 2 pag. 9/D80), rispettivamente, secondo un'altra versione, dopo il decesso e l'inizio delle minacce telefoniche (cfr. verbale 1 pag. 6); che lo stessi dicasi circa le visite al suo domicilio da parte di sconosciuti: durante la prima audizione l'insorgente ha allegato che queste sarebbe iniziate nel (...), appena dopo i funerali per il decesso del padre e che egli avrebbe parlato con dette persone (cfr. ibidem pag. 6), mentre che durante la seconda audizione egli ha dichiarato di aver ricevuto dette visite appena dopo aver inoltrato denuncia Pagina 7

D-6047/2010 (cfr. verbale 2 pag. 6/D40); che, in merito alle persone arrestate dalle autorità in seguito alla denuncia, egli, durante la prima audizione, ha saputo indicare il nome di una di esse (cfr. verbale 1 pag. 6), per invece – durante l'audizione sui motivi d'asilo – dichiarare di ignorarne l'identità, rispettivamente di non essersi interessato in merito (cfr. verbale 2 pag. 7/D48-53); che mal si comprende come mai il ricorrente abbia deciso di espatriare nel (...) quando, stando alle sue dichiarazioni, dal (...) egli non sarebbe più stato minacciato in alcun modo (cfr. verbale 1 pag. 7); che, pertanto, e considerate ulteriori contraddizioni, per le quali si rimanda al provvedimento impugnato, le dichiarazioni del ricorrente a sostegno della sua domanda non meritano credibilità, che, nel gravame, l'insorgente si è limitato a dichiarare di non poter ottenere un'appropriata protezione statale in Nigeria e di non avervi alcuna alternativa interna di rifugio, senza tuttavia sostanziare in alcun modo tali allegazioni; che, inoltre, egli non si è espresso sulle singole incongruenze riscontrare nel suo racconto dall'autorità inferiore e non ha fornito alcun argomento atto a confutare la conclusione d'inverosimiglianza a cui è giunta quest'ultima nel provvedimento impugnato, limitandosi a dichiarare di avere esposto i suoi motivi d'asilo in maniera dettagliata e coerente, che, considerata l'evocata inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo, non v'è motivo di ritenere che egli non possa ottenere in Patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 8), Pagina 8

D-6047/2010 che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che Pagina 9

D-6047/2010 coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è tuttora giovane, ha frequentato sei anni di scuola elementare, sei anni di scuola secondaria e due anni e mezzo di corsi al politecnico di H._______ (cfr. verbale 1 pag. 2); che, inoltre, egli ha lavorato in proprio e con buoni guadagni in veste di (…) dal (...) fino all'espatrio (cfr. ibidem e verbale 2 pag. 10/D90); che egli dispone in Patria – dove ha vissuto sin dalla nascita – di una rete sociale-familiare, dato che vi vivono la madre, il fratello e cinque sorelle (cfr. verbale 1 pagg. 3-4); che, infine, l'insorgente è in buona salute; che, infatti, non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, Pagina 10

D-6047/2010 che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagine seguente) Pagina 11

D-6047/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di I._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di I._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - J._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 12

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