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Bundesverwaltungsgericht 21.05.2026 D-604/2026

21 mai 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,780 mots·~24 min·8

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 16 gennaio 2026

Texte intégral

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Corte IV D-604/2026

Sentenza d e l 2 1 maggio 2026 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérald Bovier; cancelliere Miroslav Vuckovic.

Parti A._______, nato l’(…), B._______, nata l’(…), C._______, nato il (…), Afghanistan, tutti patrocinati da Federica Torta, (…), 6830 Chiasso, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 16 gennaio 2026.

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Fatti: A. A.a In data 4 novembre 2025, i ricorrenti 1 e 2, coniugi e cittadini afghani, hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. […]-1 e 2). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell’unità centrale del sistema europeo "Eurodac" è risultato che, in data 11 giugno 2025, i richiedenti hanno depositato una domanda d'asilo in Grecia (cfr. atti SEM n. 16 e 18). A.c L’11 novembre 2025, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione dei richiedenti conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all’Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]) (cfr. atto SEM n. 25). A.d Il 21 novembre 2025, la Grecia ha accettato la riammissione degli interessati sul proprio territorio, confermando il loro statuto di rifugiato a far tempo dal 22 agosto 2025, unitamente ai permessi di soggiorno validi dal medesimo giorno fino al 21 agosto 2028 (cfr. atto SEM n. 29). A.e Il 29 novembre 2025 è nato a D._______ il figlio (ricorrente 3) C._______ (inizialmente erroneamente iscritto con il nome di E._______; cfr. atto SEM n. 32 e 50). A seguito di tale evento, la SEM ha inoltrato una nuova richiesta di riammissione alle autorità greche – includendo il ricorrente 3 (cfr. atto SEM n. 36) – accolta il 12 dicembre 2025 (cfr. atto SEM n. 39). A.f Il 16 dicembre 2025 la SEM ha effettuato con gli interessati un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, nel contesto del quale è stato loro concesso il diritto di essere sentiti in relazione al loro stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d’asilo secondo l’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia (cfr. atti SEM n. 43 e 44). B. Con decisione del 16 gennaio 2026, la SEM non è entrata nel merito delle domande d’asilo in oggetto ed ha pronunciato l’allontanamento degli interessati dalla Svizzera verso la Grecia, incaricando il Cantone F._______

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dell’esecuzione di quest’ultima misura e disponendo la consegna degli atti procedurali, non soggetti a diniego d’esame, conformemente al relativo indice. C. Con ricorso del 26 gennaio 2026, gli interessati avversano la decisione succitata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando l’annullamento della stessa, la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera e – in subordine – la restituzione degli atti all’autorità inferiore per il completamento dell’istruzione. Sul piano procedurale, essi postulano la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. D. Con decisione di ripartizione cantonale del 24 marzo 2026, gli insorgenti sono stati infine attribuiti al Cantone F._______ (cfr. atto SEM n. 74).

Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

1.2. Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. ac nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3. I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, si rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. In materia d’asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall’art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

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3. Il Tribunale rileva preliminarmente che, secondo il senso e i motivi del ricorso, gli insorgenti contestano unicamente l’esecuzione del loro allontanamento, nonostante postulino l’annullamento integrale delle decisioni avversate. Conseguentemente, l’oggetto della lite si limita a tale questione giuridica.

4. Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che, in virtù della loro qualità di rifugiati, la Grecia avrebbe già accettato la domanda di riammissione dei ricorrenti sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato detto Paese come Stato terzo sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Secondo l’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d’asilo in oggetto. I ricorrenti non avrebbero inoltre compiuto sforzi sufficienti per ottenere un alloggio e delle prestazioni di sostegno su territorio ellenico, circostanza confermata dalla loro partenza verso la Svizzera poche settimane dopo l’ottenimento della protezione internazionale e dei relativi documenti di viaggio. Essi avrebbero dovuto adoperarsi con maggiore impegno per ottenere l’assistenza necessaria, rivolgendosi alle autorità competenti. Gli interessati non avrebbero poi dimostrato di aver vissuto in passato in Grecia in condizioni di emergenza esistenziale di gravità tale da configurare una violazione dell’art. 3 CEDU, né di essere esposti – in caso di ritorno – ad un rischio reale (“real risk”) di trovarsi in dette condizioni. Per quanto attiene all’esecuzione dell’allontanamento, tenuto conto della giurisprudenza del TAF (sentenze E-3427/2021, E-3431/2021 e D-2590/2025) relativa alla Grecia, del buono stato di salute dei ricorrenti e dell’assenza di elementi lesivi dell’interesse superiore del fanciullo ex art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107; di seguito: CDF), la stessa deve ritenersi ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

5. Nel proprio gravame i ricorrenti sostengono che la decisione della SEM sarebbe viziata da un’erronea applicazione del diritto federale e da un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti ex art. 106 cpv.1 lett. b LAsi cum art. 49 PA. In particolare, l’autorità inferiore avrebbe omesso di valutare in modo concreto e individualizzato la situazione giuridica del figlio neonato dei ricorrenti, nato in Svizzera il (…) 2025. Sebbene le autorità greche abbiano formalmente accettato anche la riammissione del minore, la SEM non avrebbe chiarito in che modo il ricorrente 3 disporrebbe effettivamente di un permesso di soggiorno autonomo in Grecia, né se tale status gli verrebbe riconosciuto automaticamente o subordinato ad ulteriori procedure amministrative. L’eventuale esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti sarebbe altresì inammissibile e inesigibile poiché un

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loro rientro in Grecia li esporrebbe a condizioni di vita precarie. Essi avrebbero poi dimostrato di aver compiuto tutti gli sforzi a loro possibili per trovare un alloggio ed integrarsi nel Paese ellenico; nondimeno, le autorità di quest’ultimo non sarebbero state in grado di garantire loro l’accesso ad un alloggio e ad un’occupazione stabile. Sarebbe stata infatti tale carenza di tutele fondamentali a determinare la decisione dei coniugi di recarsi in Svizzera. In caso di rientro in Grecia, sarebbe verosimile che essi non disporrebbero di adeguate garanzie sotto il profilo abitativo né di reali prospettive di reinserimento lavorativo, non potendo pertanto condurre un’esistenza dignitosa ai sensi dell’art. 3 CEDU. Da ultimo, emergerebbero altresì delle lacune nel sistema sanitario, non avendo gli insorgenti – ed in particolare la ricorrente 2 – avuto accesso effettivo alle cure necessarie. Ne deriva che gli interessati si troverebbero in una situazione di accresciuta vulnerabilità, soprattutto dopo la nascita del ricorrente 3.

6. 6.1. Nel gravame viene anzitutto censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui la SEM avrebbe omesso di verificare la situazione giuridica concreta del ricorrente 3, violando allo stesso tempo l’interesse superiore del minore e la CDF. In una situazione di note difficoltà burocratiche sistemiche, e considerata la presenza di un neonato, la SEM avrebbe dovuto richiedere conferme concrete e individualizzate alle autorità greche in merito allo status giuridico del minore, al rilascio effettivo di documenti di soggiorno e all’accesso immediato alle cure pediatriche e ai servizi essenziali. In assenza di tali garanzie, la decisione impugnata non soddisferebbe i requisiti di proporzionalità e di valutazione individualizzata richiesti dal diritto federale ed internazionale.

6.2. Tale censura formale va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d’asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

6.3. Nel caso concreto, il Tribunale osserva che la SEM ha accertato i fatti rilevanti della presente fattispecie in maniera esatta e completa. In

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particolare, una volta presa conoscenza della nascita del ricorrente 3, essa ha inoltrato una nuova richiesta di riammissione alle competenti autorità greche (cfr. atto SEM n. 36), le quali hanno dato il loro accordo al rientro del nucleo familiare – compreso il neonato – in Grecia (cfr. atto SEM n. 39). Ne consegue che non emergono elementi idonei a ritenere che l’autorità inferiore fosse tenuta a svolgere ulteriori accertamenti circa la riammissione dei ricorrenti, alla luce delle conferme elleniche, né a dubitare di una eventuale difformità di status giuridico dell’infante rispetto ai genitori. In aggiunta, si rammenta agli stessi che starà a loro in primis adoperarsi acché il figlio riceva il prima possibile i relativi documenti di soggiorno e titoli di viaggio facendone richiesta prima o al momento del rientro (cfr. anche infra, consid. 7.4). Inoltre, non si mette in dubbio un accesso tempestivo ai servizi sanitari essenziali, in quanto – come si vedrà in seguito – la Grecia dispone, sotto tale profilo, di standard conformi ed adeguati. Per quanto attiene infine alle restanti censure sollevate, la SEM – considerato anche il breve periodo di tempo trascorso dai ricorrenti su suolo greco – non poteva procedere ad un’analisi più dettagliata delle condizioni del nucleo familiare in Grecia, posto che le sentenze di riferimento citate non impongono a priori tale tipo di valutazione.

6.4. In definitiva, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell’istruzione va respinta poiché infondata. 7. 7.1. L’art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

7.2. 7.2.1. Giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della CAT. In proposito, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell’art. 3 CEDU. Spetta infatti all’interessato provare o rendere verosimile l’esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch’egli sarà esposto ad un reale rischio (“real risk”) di essere

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sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).

7.2.2. In punto all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della CAT e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l’adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all’accesso all’occupazione, all’assistenza sociale, all’assistenza sanitaria, all’istruzione e all’alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d’accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall’aiuto pubblico, confrontate all’indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E- 3427/2021, E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D- 4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2).

Il Tribunale ha recentemente ribadito tale conclusione nella sentenza D-2590/2025 dell’11 settembre 2025 [sentenza di riferimento], dopo aver svolto un’analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). In particolare, per le famiglie vulnerabili con bambini, il Tribunale ha stabilito che l’esecuzione dell’allontanamento deve essere considerata inammissibile, anche in presenza di elementi favorevoli alla stessa, qualora i membri della famiglia non siano riusciti a costruirsi un’esistenza dignitosa in Grecia. In tale contesto, le famiglie ivi titolari della protezione internazionale devono rendere verosimile di aver compiuto sforzi concreti per integrarsi nella società di accoglienza – segnatamente mediante la ricerca attiva di un alloggio e di un’attività lavorativa, la frequentazione di corsi di lingua, il ricorso ai servizi e alle prestazioni sociali disponibili nonché l’iscrizione dei figli a scuola – e di aver esaurito tutte le possibilità di aiuto loro offerte da parte delle autorità, dei servizi sociali e delle organizzazioni caritatevoli (cfr. consid. 9.8).

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7.2.3. 7.2.3.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che i ricorrenti verrebbero rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall’art. 3 CEDU e dall’art. 3 della CAT.

7.2.3.2 Le censure proposte nel gravame non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. supra, consid. 7.2.2). In Grecia, i ricorrenti hanno infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della loro qualità di rifugiati. Essi possono quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest’ultima è stata trasposta nel diritto nazionale interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l’accesso all’occupazione, all’istruzione, all’assistenza sociale, all’assistenza sanitaria, all’accesso all’alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Gli interessati potranno quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che spettano loro. Peraltro, dagli atti di causa non risulta che essi abbiano richiesto il sostegno delle autorità elleniche, né che tale supporto sia stato loro negato o che siano state loro rifiutate le condizioni minime di vita loro spettanti (cfr. infra, consid. 7.3.3). Si osserva altresì che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Infine, il trasferimento dei ricorrenti in Grecia non risulta nemmeno essere contrario all'interesse superiore del fanciullo sancito dall’art. 3 CDF (cfr. infra consid. 7.3; cfr. in merito anche la sentenza del TAF E-4497/2025 del 2 ottobre 2025 consid. 6.3.3.3). 7.2.3.3 In esito, non si può ammettere che gli interessati saranno confrontati con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposti a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L’esecuzione dell’allontanamento risulta quindi ammissibile.

7.3. 7.3.1. Secondo l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di

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provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

7.3.2. Ai sensi dell’art. 83 cpv. 5 LStrI, l’allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D- 559/2020 consid. 9). A tal fine, la persona richiedente d’asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d’emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D- 4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l’esecuzione dell’allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerarsi malattie gravi (cfr. sentenze E- 3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3–11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell’impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Tale analisi non è stata modificata dalla sentenza D-2590/2025 succitata, nella quale il Tribunale ha ribadito che i beneficiari di uno statuto di protezione in Grecia hanno diritto all’assistenza medica alle stesse condizioni previste per i cittadini greci e che, in caso di emergenza, tutte le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a fornire gratuitamente le cure mediche di prima necessità e a dispensare i farmaci necessari, indipendentemente dalla presentazione di un numero di previdenza sociale (cfr. consid. 9.7.1 e riferimenti citati). Inoltre, nella medesima sentenza, il Tribunale ha proceduto ad un’analisi aggiornata della situazione in Grecia, rilevando che, nonostante le difficoltà persistenti (in particolare per quanto riguarda l’accesso all’alloggio), il rinvio di famiglie con figli è esigibile segnatamente quando queste vi hanno soggiornato soltanto per un periodo molto breve senza dimostrare di aver compiuto passi concreti per integrarsi e costruirsi un’esistenza sul posto (cfr. consid. 9.8).

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7.3.3. In casu, i ricorrenti non hanno fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non garantirebbe loro le prestazioni assistenziali a cui hanno diritto, né avrebbero compiuto gli sforzi necessari per richiedere gli stessi o integrarsi nella società ospitante. Invero, dopo aver ricevuto la documentazione atta a regolarizzarne il soggiorno in Grecia, gli stessi vi hanno trascorso solo poche settimane (cfr. atti SEM n. 43, D7 e D15-16; n. 44, D8 e D15-16). Durante questo breve lasso di tempo antecedente l’arrivo in Svizzera – sulla base di quanto da loro dichiarato – non parrebbero essersi prodigati sufficientemente al fine di ottenere sostegno da parte delle autorità greche, terzi o ONG presenti in loco (cfr. atto SEM n. 43, D22, D27, D32; n. 44, D23, D28, D33). Essi si sarebbero limitati a chiedere informazioni alle associazioni AMKA e Pipa in merito ad un possibile alloggio; in tale sede avrebbero peraltro già ottenuto la loro disponibilità ad assumersi la metà delle spese di alloggio (cfr. atto TAF n. 43, D21). Non vi sono infine dubbi sul fatto che gli interessati si siano immediatamente organizzati per proseguire il loro viaggio verso la Svizzera, loro meta sin dall’espatrio dal Paese d’origine (cfr. atti SEM n. 43, D9-10; n. 44, D10-11), abbandonando lo Stato che ha loro offerto protezione internazionale in ragione del loro status di rifugiati.

Per quanto attiene allo stato psico-fisico dei ricorrenti, gli stessi hanno dichiarato di trovarsi in buone condizioni di salute (cfr. atti SEM n. 43, D4; n. 44, D4 e D5 [riferita al ricorrente 3]). La ricorrente ha poi aggiunto di aver avuto necessità di ricevere cure mediche in Grecia, per curare una verruca alla vagina, ma che queste non le sarebbero state fornite (cfr. atto SEM n. 44, D35-36); tale affezione non è però stata rilevata o discussa in seguito con i ginecologi in Svizzera (cfr. atti SEM n. 27, 34, 35 e 56). A seguito del parto, non sono emerse problematiche mediche di rilievo, se non episodi di depressione post-partum (cfr. atto SEM n. 57). Da ultimo, in merito allo stato di salute del ricorrente 3, si rileva che lo stesso è stato visitato a più riprese (cfr. atti SEM n. 45-47, 58, 60, 64, 69, 70, 77). Nonostante un’asfissia prenatale (senza segni di encefalopatia ipossico-ischemica), un’infezione fungina comune (mughetto) ed una neonatale early-onset – debitamente trattate e risolte (cfr. atti SEM n. 45 e 69) – le successive valutazioni mediche non hanno evidenziato patologie, attestando uno stato di salute buono, come confermato in particolare dalla recente visita neuro-pediatrica del 3 aprile 2026 (cfr. atto SEM n. 77).

Ciò posto, non si evincono indicatori quanto all’esistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d’iscriversi nella restrittiva giurisprudenza succitata. Infatti, la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, in grado di garantire i trattamenti necessari in relazione allo stato fisico e psicologico degli interessati, ai quali avranno accesso alle stesse condizioni previste per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva

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qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4 e D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Nel caso specifico dei ricorrenti 2 e 3, si rileva che non emergono elementi indicativi di una condizione clinica grave o urgente. Qualora dovesse essere necessaria una presa a carico psichiatrica o pediatrica questa potrà avvenire in Grecia.

Lo stato valetudinario dei ricorrenti non è quindi suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la loro vita o la loro salute a breve termine in caso di un ritorno in Grecia; rispettivamente di considerare in particolare la ricorrente 2 ed il figlio – sebbene siano senz’altro persone vulnerabili – come persone estremamente vulnerabili. Dagli atti di causa non risulta, inoltre, che la ricorrente ed il figlio siano indifesi a tal punto da non essere in grado di far valere autonomamente i diritti che spettano loro, rischiando di ritrovarsi in una grave situazione di necessità o indigenza estrema; e ciò anche in virtù del fatto che saranno accompagnati dal marito e padre. La presenza delle problematiche di salute surriferite non è dunque sufficiente per ammettere un grave profilo di estrema vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-7830/2025 del 21 ottobre 2025 consid. 5.7; D- 2206/2025 del 23 maggio 2025 consid. 4.2.3; D-1142/2025 del 18 marzo 2025 consid. 8.2 e 8.4.2).

7.3.4. Per queste ragioni, l’esecuzione dell’allontanamento è parimenti ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

7.4. Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione degli insorgenti sul proprio territorio. Inoltre, spetta ai ricorrenti collaborare, se necessario, all’ottenimento di documenti di viaggio validi per il figlio (cfr. art. 47 cpv. 1 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

7.5. In esito, la richiesta di giudizio tendente alla concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera va respinta poiché infondata.

7.6. Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti ed alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).

8. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell’esecuzione dell’allontanamento pronunciato

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(cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.

9. 9.1. Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 9.2. Poiché la richiesta di giudizio era sprovvista di probabilità di esito favorevole, va respinta la domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA). 9.3. Visto l’esito della vertenza, le spese processuali di CHF 1’000.– sono quindi poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 10. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

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il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 1’000.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Manuel Borla Miroslav Vuckovic

Data di spedizione:

D-604/2026 Pagina 14 Comunicazione a: – rappresentante delle ricorrenti (raccomandata; allegato: fattura) – SEM, per l'incarto (…) (in copia) – Autorità cantonale competente (in copia)

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