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Bundesverwaltungsgericht 05.02.2010 D-600/2010

5 février 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,466 mots·~17 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-600/2010/ {T 0/2} Sentenza d e l 5 febbraio 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi; cancelliera Antonella Guarna. A._______, dichiaratosi nato il (...), Benin, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 28 gennaio 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-600/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera, i verbali d'audizione dell'11 dicembre e del 21 dicembre 2009, l'esame radiologico della mano al quale il richiedente è stato sottoposto in data (...) e il relativo rapporto, la decisione dell'UFM del 28 gennaio 2010, il ricorso inoltrato dall'insorgente il 1° febbraio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 2 febbraio 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, Pagina 2

D-600/2010 che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di avere (...) anni e (...) mesi, rispettivamente (...) mesi, e di essere originario di B._______ (Benin), ma di aver avuto ultimo domicilio a C._______ (Benin) dal (...) al suo espatrio, che egli sarebbe espatriato alla fine del mese di (...) 2009 per il timore di essere ucciso dalla gente del suo villaggio, la quale avrebbe ucciso i suoi genitori e avrebbe sequestrato lui e sua sorella, dopo che nello stesso mese, suo padre – grande capo vudu – avrebbe sacrificato, assieme ai suoi compagni, una bambina di (...) anni rispettivamente un bambino di (...) anni; che la sorella dell'interessato sarebbe stata portata via dalla capanna in cui erano trattenuti, mentre che lui sarebbe riuscito a liberarsi grazie all'aiuto di una persona del villaggio, a lui sconosciuta, la quale l'avrebbe condotto a D._______ (Benin) a casa di un amico di suo padre di nome E._______; che, non sentendosi al sicuro, dopo qualche giorno, su consiglio e con l'aiuto del signor E._______, avrebbe deciso di espatriare, che, dal porto di B._______ (Benin), l'interessato si sarebbe imbarcato su una nave e dopo alcune settimane sarebbe arrivato in un posto sconosciuto, dove in camion l'avrebbero portato ad una stazione di treni e gli avrebbero dato un biglietto, nonché un foglio di carta dicendogli di chiedere informazioni; che, da lì, cambiando tre volte il treno e dopo essere sceso, l'interessato avrebbe incontrato un africano che l'avrebbe condotto a piedi al centro stranieri a F._______ dove il (...) ha depositato la sua domanda d'asilo, che, nella decisione del 28 gennaio 2010, l'UFM ha in primis ritenuto che, in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti sancito dall'art. 8 LAsi, il richiedente non sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua allegata minore età, non avendo presentato alcuna prova o documento d'identità a sostegno della stessa, nonché avendo fornito dichiarazioni contraddittorie e vaghe sulla sua età, sulla sua Pagina 3

D-600/2010 famiglia, oltre ad essere risultato maggiorenne dall'esame osseo ed apparire tale dalla sua foto, e infine ritenute le circostanze del viaggio, l'assenza di un motivo giustificativo per la mancata presentazione di documenti e la inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo; che, di conseguenza, esso sarebbe stato considerato maggiorenne e l'audizione sui fatti si sarebbe svolta senza una persona di fiducia; che, inoltre, l'autorità inferiore ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito il Benin nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente non confutano la presunzione di assenza di persecuzioni siccome palesemente contraddittorie, vaghe ed illogiche, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, il richiedente contesta che il Benin sarebbe un Paese dove non vi sono persecuzioni e ritiene che dal suo racconto – il quale sarebbe assolutamente verosimile contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore – sarebbero emersi indizi di persecuzione non manifestamente infondati; che, richiamati i fatti esposti in corso di audizione, egli sottolinea che avrebbe detto la verità e che il suo racconto sarebbe preciso, ricco di dettagli e non vi sarebbero delle contraddizioni, bensì semplicemente degli equivoci linguistici dovuti all'interprete, il quale avrebbe capito male per esempio in relazione all'età e al sesso della bambina sacrificata e, in fase di ritraduzione, non avrebbe spiegato al ricorrente con precisione cosa era stato scritto; che, inoltre, l'insorgente ribadisce l'età e la data di nascita dichiarate, sostenendo che sarebbe arbitrario che l'UFM cambi la sua data di nascita e lo costringa a firmare la pagina ove la sua data di nascita sarebbe sbagliata; che, di conseguenza, egli non avrebbe firmato e – secondo quanto sostenuto dalla persona presente all'audizione – egli non avrebbe potuto essere costretto a farlo; che, in aggiunta, da un alto, egli ritiene incomprensibile che si possa sostenere che abbia mentito sulla sua identità solo da un esame osseo che indicherebbe una differenza di solo pochi mesi tra quanto da lui dichiarato e la soglia della maggior età e, dall'altro, contesta le motivazioni totalmente inconsistenti e irragionevoli dell'UFM che gli Pagina 4

D-600/2010 rimproverebbe di aver esitato tra l'età di (...) anni e (...) o (...) mesi, allorquando al momento dell'audizione dell'11 dicembre 2009 aveva (...) anni, (...) mesi e (...) giorni; che, ad ogni modo, egli fa valere che il suo rinvio in Benin non sarebbe esigibile, per i rischi a cui sarebbe esposto, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1), che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età ed egli non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio; che, in particolare, indipendentemente dalla questione a sapere se il ricorrente si sia effettivamente contraddetto o meno sull'età di (...) anni e (...) mesi oppure (...) mesi come evidenziato nella decisione impugnata e contestato dal ricorrente (cfr. ricorso pag. 3), egli non ha apportato alcun documento a comprova di quanto dichiarato e si è limitato ad affermare che non avrebbe mai né posseduto né richiesto dei documenti d'identità nel suo Paese d'origine (cfr. verbale d'audizione dell'11 dicembre 2009 pag. 4 e del 21 dicembre 2009 pag. 2); che, d'altronde, non è possibile credere che il ricorrente abbia viaggiato nelle circostanze descritte, segnatamente senza subire controlli e Pagina 5

D-600/2010 senza documenti, ritenuto che non ha saputo indicare dove sarebbe sbarcato con la nave e dove sarebbe sceso dal treno, così come considerato che risulta inconcepibile che, da un lato, l'abbiano messo su un treno, con un biglietto e un foglio, senza sapere ed interessarsi a dove stava andando e dall'altro, che avrebbe incontrato per caso un africano che l'avrebbe accompagnato al Centro asilanti di F._______ (cfr. verbale d'audizione dell'11 dicembre 2009 pagg. 7-8 e del 21 dicembre 2009 pag. 2); che, in aggiunta, come rettamente rilevato dall'UFM, il ricorrente non è stato in grado di indicare con sicurezza e precisione né la data di nascita dei genitori, né quella di sua sorella (cfr. verbale d'audizione dell'11 dicembre 2009 pag. 3), ragion per cui risulta ancor più impossibile credere che l'unica data, di cui conosce giorno e mese, è proprio la sua; che, alla luce di queste considerazioni, v'è già ragione di concludere che l'età dichiarata dal ricorrente è inverosimile; che, a ciò aggiungasi che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente (cfr. ricorso pag. 3), l'esame radiologico effettuato il (...) – da cui risulta un'età ossea del ricorrente superiore ai 18 anni che si differenzia in maniera significativa dall'età dichiarata di (...) anni e (...) rispettivamente (...) mesi, secondo il rapporto del medico (cfr. atti A 5/1) – è soltanto un elemento in più atto a comprovare l'inverosimiglianza già appurata delle dichiarazioni del ricorrente circa la sua minor età, che, pertanto, conto tenuto dell'evocate circostanze del caso di specie, unitamente all'inconsistenza delle argomentazioni ricorsuali (cfr. ricorso pagg. 2-3), nonché alla mancata produzione di qualsivoglia mezzo di prova, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, Pagina 6

D-600/2010 che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (GICRA 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, a far tempo dal 1° gennaio 2007, il Benin nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, oltre agli elementi di inattendibilità del racconto del ricorrente già rettamente evidenziati dall'autorità inferiore, basti ancora rilevare che egli non è stato in grado di collocare nel tempo i fatti più importanti invocati a sostegno della sua domanda d'asilo; che, infatti, il ricorrente non ha saputo fornire la data precisa né relativa a quando suo padre e i suoi compagni sarebbero andati nella foresta per la seconda volta e avrebbero compiuto il sacrificio, né relativa all'uccisione dei suoi genitori che corrisponderebbe peraltro alla data in cui lui e sua sorella sarebbero stati sequestrati, limitandosi ad indicare che si sarebbe trattato del mese di (...) 2009 (cfr. verbale dell'11 dicembre 2009 pag. 5 e del 21 dicembre 2009 D 20 e D30-31 pag. 4); che tale mancanza è assolutamente inconcepibile, ritenuto che, proprio a seguito dell'evocato sacrificio – addirittura solo due giorni dopo – il ricorrente sarebbe stato sequestrato, assieme alla sorella, e i suoi genitori sarebbero stati uccisi, nonché egli sarebbe stato costretto a lasciare il suo Paese d'origine; che, orbene, se il Pagina 7

D-600/2010 suddetto sacrificio e i conseguenti avvenimenti – di tale gravità – si fossero realmente presentati, il ricorrente non avrebbe certo dimenticato la loro data precisa; che, anche quanto alla data dell'espatrio, l'insorgente si è limitato ad indicare con altrettanta incertezza che si sarebbe trattato del mese di (...) 2009, senza fornire una data precisa (cfr. verbale dell'11 dicembre 2009 pag. 2 e del 21 dicembre 2009 D32 pag. 4); che, inoltre, l'insorgente si è palesemente contraddetto su quello che sarebbe stato l'oggetto del sacrificio, a seguito del quale, come detto, egli ha asserito di essere stato oggetto di persecuzioni in patria (cfr. verbale d'audizione dell'11 dicembre 2009 pag. 5 e del 21 dicembre 2009 D24 e D33 pag. 5); che, a tal proposito, non soccorre l'insorgente la censura ricorsuale, secondo cui tale discrepanza sarebbe dovuta ad un'incompresione ed alla mancanza di una precisa traduzione dell'interprete in fase di rilettura (cfr. ricorso pag. 3), allorquando – concessagli l'opportunità di pronunciarsi in merito alle sue affermazioni contraddittorie – il ricorrente ha sottolineato senza equivoci che si trattava di un bambino di (...) anni, così come ha affermato nel corso dell'intera audizione (cfr. verbale d'audizione del 21 dicembre 2009 D122 pag. 12, nonché D24, D33 e D50 e 54); che tali affermazioni risultano in netta contrapposizione con l'indicazione precedente secondo cui si trattava di una bambina di (...) anni (cfr. verbale d'audizione dell'11 dicembre 2009 pag. 5) nonché, in relazione a quanto sostiene oggi in sede di ricorso, secondo cui si trattava di una bambina di (...) anni (cfr. ricorso pag. 3); che, orbene, non è possibile credere che nel corso delle audizioni, l'interprete abbia capito e tradotto male quanto verbalizzato in tutte queste occasioni (cfr. verbale d'audizione dell'11 dicembre 2009 pag. 5 e del 21 dicembre 2009 D122 pag. 12, nonché D24, D33 e D50 e 54) e il ricorrente non abbia prontamente reagito, se tale fosse stato realmente il caso, che, alla luce delle evocate dichiarazioni del ricorrente vaghe e contraddittorie sui punti essenziali del suo racconto, v'è ragione di concludere alla manifesta inverosimiglianza della sua intera vicenda a sostegno della sua domanda d'asilo, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi inattendibili e contraddittori delle sue dichiarazioni, che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente abbia un timore fondato circa eventuali persecuzioni in patria e, ad ogni modo, non possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se Pagina 8

D-600/2010 opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Benin possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Benin non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ricorrente; che egli è giovane e in buona salute; che, infatti, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria Pagina 9

D-600/2010 (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, inoltre, considerato che il racconto del ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo è manifestamente inverosimile, così come lo sono le sue dichiarazioni circa la sua minor età, v'è ragione di credere che – contrariamente a quanto affermato – egli disponga di una importante rete sociale e familiare in patria, dove d'altronde egli ha sempre vissuto, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 10

D-600/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. La presente sentenza è indirizzata: - al ricorrente (Raccomandata; allegato: bolletino di versamento) - all'UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) - alla G._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 11

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