Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D5975/2011 Sen tenza d e l 7 n o v emb r e 2011 Composizione Giudice Pietro AngeliBusi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérald Bovier; cancelliere Andrea Pedrazzini. Parti A._______, nato il (…), Tunisia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 28 ottobre 2011 / N (…).
D5975/2011 Pagina 2 Visto: la prima domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in Svizzera, la decisione dell'UFM del 20 giugno 2011, che ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera, cresciuta in giudicato in data 25 luglio 2011 (cfr. risultanze processuali), la seconda domanda di asilo in Svizzera che il ricorrente ha presentato in data (…), il verbale di audizione del 28 ottobre 2011 (di seguito: verbale 1), nonché quello relativo al diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31; di seguito: verbale 2), del medesimo giorno, il verbale della decisione dell'UFM del 28 ottobre 2011, notificata oralmente al ricorrente il giorno stesso (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dal ricorrente il 31 ottobre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto originale completo (relativo alla prima ed alla seconda domanda di asilo dell'interessato) dell'UFM, pervenuto a questo Tribunale in data 3 novembre 2011, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
D5975/2011 Pagina 3 estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino tunisino, nato a B._______ (Tunisia), di etnia araba, con ultimo domicilio in patria a "C._______", in provincia di D._______, che egli ha affermato di aver lasciato la Svizzera nell'estate 2011, dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura di asilo in Svizzera, di essersi recato in Danimarca, da dove sarebbe poi stato rimandato in Svizzera; che, in seguito, sarebbe andato in Italia, per poi ritornare in Svizzera, in treno, in data (…); che, peraltro, egli ha espressamente affermato di non essere ritornato in Tunisia e che i suoi motivi di asilo sono gli stessi che ha fatto valere nella sua prima domanda (cfr. verbale 2, pag. 1), che, nella decisione del 28 ottobre 2011, l'UFM ha considerato, da un lato, che la prima procedura di asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Tunisia siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, il ricorrente fa valere che l'UFM avrebbe dovuto esaminare materialmente la sua istanza in presenza di evidenti fatti di rilievo circa il degrado della situazione tunisina, occorsi nel periodo tra la prima e la seconda domanda di asilo, caratterizzata da violenze, disordini, povertà, grave instabilità, incertezza e corruzione; che, il ricorrente adduce che i suoi motivi di asilo, in tal contesto, risulterebbero ancora più rilevanti; che egli aggiunge che, in caso di ritorno in Tunisia, egli sarebbe imprigionato, poiché non avrebbe prestato servizio militare e
D5975/2011 Pagina 4 sarebbe stato condannato ad un anno di detenzione per una multa non pagata, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura di asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura di asilo, è rientrato nel Paese di origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che la precedente procedura di asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 20 giugno 2011, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda di asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi), che, infatti, il ricorrente, oltre ad avere espressamente dichiarato che i suoi motivi di asilo erano gli stessi fatti valere nella prima procedura, ha affermato che nulla si sarebbe aggiunto (cfr. verbale 1, pag. 6) e che non vi sarebbero altri motivi che potrebbero ostacolare il suo rinvio in Tunisia (cfr. verbale 1, pag. 7), che anche le asserzioni del ricorrente in sede di ricorso circa l'esistenza del rischio di essere imprigionato in caso di ritorno in patria per non aver prestato servizio militare e per non aver pagato una multa sono già state invocate nella prima procedura e valutate nella decisione del 20 giugno 2011, che, alla luce di quanto evocato, non vi sono indizi che siano intervenuti, tra la prima procedura e la presente, fatti propri a motivare la qualità di
D5975/2011 Pagina 5 rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2 pag. 769 e i relativi riferimenti), che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, la situazione in Tunisia non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 14 luglio 2011 D3865/2011),
D5975/2011 Pagina 6 che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, celibe senza né figli, né oneri famigliari e possiede un'esperienza lavorativa quale (…) (cfr. verbale 1, pag. 4); che, inoltre, egli dispone di un'ampia rete sociofamiliare in loco, ritenuto segnatamente che sua madre, le sue sorelle e i suoi fratelli vivono in Tunisia, così come diversi altri parenti sia materni che paterni (cfr. verbale 1, pag. 5), che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600., che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]),
D5975/2011 Pagina 7 (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600., sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro AngeliBusi Andrea Pedrazzini Data di spedizione: