Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D5958/2009 Sen tenza d e l 1 5 aprile 2011 Composizione Giudici Pietro AngeliBusi (presidente del collegio), Kurt Gysi, Robert Galliker, cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti Bewar Hassam, nato il 1° maggio 1992, Iraq, Via delle Vigne 6 Artore, 6500 Bellinzona, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 agosto 2009
D5958/2009 Pagina 2 Fatti: A. Il 9 ottobre 2008, l'interessato, cittadino iracheno di etnia curda originario di Zakho (provincia di Dohuk), ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 20 ottobre 2008 [di seguito: verbale 1] e del 17 giugno 2009 [di seguito: verbale 2]) di essere sempre vissuto a Zakho e di essere espatriato nell'autunno 2008 perchè ricercato dalle autorità regionali del Kurdistan in ragione della sua occupazione quale portinaio presso la sede di Zakho del Milli Istihbarat Teşkilati (di seguito: MIT), ovvero l'organizzazione nazionale turca di intelligence. B. Su richiesta dell'UFM ed alla luce della minore età del richiedente al momento dell'inoltro della sua domanda di asilo, in data 1° dicembre 2008 è stata istituita una curatela di rappresentanza a suo favore (cfr. act. A16). C. Tramite decisione del 18 agosto 2009, notificata al curatore dell'interessato il giorno seguente, l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo, pronunciando nel contempo l'allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 18 settembre 2009, il richiedente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la predetta decisione dell'UFM, chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, il riconoscimento quale rifugiato nonché la concessione dell'asilo e, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria in ragione dell'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. E. Tramite decisione incidentale del 25 settembre 2009, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura ed ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari http://it.wikipedia.org/wiki/Mill%C3%AE_%C4%B0stihbarat_Te%C5%9Fkilat%C4%B1 http://it.wikipedia.org/wiki/Mill%C3%AE_%C4%B0stihbarat_Te%C5%9Fkilat%C4%B1 http://it.wikipedia.org/wiki/Mill%C3%AE_%C4%B0stihbarat_Te%C5%9Fkilat%C4%B1 http://it.wikipedia.org/wiki/Mill%C3%AE_%C4%B0stihbarat_Te%C5%9Fkilat%C4%B1 http://it.wikipedia.org/wiki/Mill%C3%AE_%C4%B0stihbarat_Te%C5%9Fkilat%C4%B1
D5958/2009 Pagina 3 (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese giudiziarie. In stessa data, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso. F. Tramite risposta del 26 ottobre 2009, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. G. Il 9 dicembre 2009, l'insorgente ha inoltrato l'atto di replica. H. Il 17 maggio 2010, l'UFM ha inviato al Tribunale la relazione finale del curatore dell'insorgente, dalla quale si evince che la curatela di rappresentanza è stata revocata in ragione del raggiungimento della maggiore età del ricorrente in data 1° maggio 2010. Diritto: 1. 1.1. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (artt. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2. Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti. 2. V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 108 cpv. 1 LAsi, 48 cpv. 1 e 52 PA. 3. 3.1. Giusta l'art. 33 cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione
D5958/2009 Pagina 4 impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato né dai motivi invocati delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dai considerandi della decisione impugnata (cfr. Sentenza del Tribunale D4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. 5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto le dichiarazioni rilevanti in materia di asilo del richiedente contraddittorie, vaghe ed incompatibili con l'esperienza generale di vita. In particolare, avrebbe reso versioni discordanti circa l'aspetto temporale legato alla raccolta della somma di denaro utilizzata per l'espatrio da parte dei parenti, le modalità con cui avrebbe ottenuto l'impiego presso il MIT e appreso di essere ricercato, le mansioni svolte presso il MIT ed il luogo in cui si sarebbe rifugiato. A mente dell'autorità inferiore, poi, le sue allegazioni in merito all'esperienza presso il MIT non sarebbero sufficientemente circostanziate, facendo dubitare che egli l'abbia realmente vissuta. Infine, risulterebbe strano che non abbia chiesto l'intermediazione degli zii a seguito degli asseriti problemi avuti con le autorità curde, essendo questi stati combattenti curdi Peshmergar, bensì sia espatriato d'acchito e da solo. Ritenuti la sua giovane età, la sua ignoranza in merito ad aspetti sociopolitici del suo Paese e la buona rete socialfamiliare, sarebbe lecito ritenere che, se avesse realmente vissuto quanto affermato, si sarebbe perlomeno preoccupato di apprendere il motivo alla base delle accuse mossegli, tanto più che avrebbe potuto facilmente comprovare la sua estraneità alle stesse. L'autorità inferiore, pertanto, ha ritenuto che le dichiarazioni dell'interessato non adempino le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, ragione per cui la questione della rilevanza dei suoi motivi di asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi potrebbe rimanere aperta. Inoltre, ha riscontrato che il documento di identità versato agli atti dall'interessato rappresenterebbe un falso, ragione per cui non potrebbe essere preso in considerazione. Di conseguenza, ha respinto la sua domanda di asilo,
D5958/2009 Pagina 5 pronunciando nel contempo l'allontanamento e l'esecuzione del medesimo, in quanto ammissibile, esigibile e possibile. 5.2. Nel gravame, il ricorrente definisce le contraddizioni sollevate dall'autorità inferiore quali suoi tentativi di chiarire determinati aspetti che non avrebbe potuto dettagliare sufficientemente durante la prima audizione, di natura sommaria. Inoltre, ritiene che nel suo caso siano stati compiuti errori di traduzione, visto che nei verbali di audizione vi sarebbero elementi che non avrebbe mai dichiarato e che, tuttavia, farebbero l'oggetto delle contraddizioni rimproverategli nella decisione impugnata. Il fatto, poi, che non abbia saputo riferire nulla in merito al MIT sarebbe da riportare al corto lasso di tempo, ossia qualche settimana, che vi avrebbe lavorato. In aggiunta, non essendo un politico o una spia, non sarebbe in grado di conoscere il funzionamento e gli scopi di detta organizzazione. Peraltro, non avrebbe mentito nemmeno sul suo viaggio, tantopiù che ogni anno sarebbero centinaia di migliaia le persone che entrerebbero illegalmente in Europa con le modalità da lui descritte. In merito al rimprovero mossogli di non avere ricercato sostegno dagli zii prima dell'espatrio, egli fa notare come nel suo Paese le leggi e le conoscenze personali siano di aiuto unicamente alle persone ricche e potenti, mentre che per cittadini poveri come lui non vi sarebbe giustizia. Infine, ribadisce l'autenticità del documento di identità presentato. Di conseguenza, è dell'opinione che le sue dichiarazioni debbano essere ritenute verosimili e che egli disponga della qualità di rifugiato, visto che le autorità del suo Paese non sarebbero in grado di fornirgli alcuna protezione. Da ultimo, ritiene l'esecuzione dell'allontanamento inesigibile alla luce della sua minore età, nonché della mancanza di rispetto della dignità umana e delle più elementari, non meglio specificate norme di sicurezza. 5.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM elenca dapprima gli elementi di inverosimiglianza riscontrati nel racconto dell'insorgente e sottolinea che le contraddizioni sollevate riguarderebbero aspetti centrali della vicenda narrata, che non potrebbero essere considerate quali semplici precisazioni. Inoltre, definisce la descrizione resa dal ricorrente in merito alla sede del MIT presso la quale pretende di avere lavorato poco dettagliata e contraria alla realtà dei fatti. Peraltro, è dell'avviso che l'atto ricorsuale non contenga fatti o mezzi di prova nuovi che giustificherebbero una modifica del provvedimento querelato.
D5958/2009 Pagina 6 5.4. Nell'atto di replica l'insorgente si limita a comunicare di non avere niente da aggiungere a quanto già esposto nel gravame. 6. Preliminarmente, la censura dell'insorgente secondo cui le contraddizioni dell'UFM si baserebbero, tra l'altro, su dichiarazioni che non avrebbe mai fornito, in particolare durante l'audizione sommaria, non può essere condivisa. Ad audizione avvenuta, infatti, e dopo aver preso conoscenza, tramite corrispettiva traduzione, delle dichiarazioni verbalizzate, egli ha apportato la sua firma in calce ai verbali e, in tal guisa, ha confermato appieno di aver effettivamente dichiarato quanto verbalizzato. 7. 7.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 7.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di
D5958/2009 Pagina 7 civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 8. 8.1. Come rettamente rilevato dall'autorità di prime cure, le allegazioni rilevanti in materia di asilo rese dall'insorgente sono da considerarsi contraddittorie, vaghe ed illogiche. In particolare, quando interpellato per la prima volta sulle attività lavorative svolte, ha affermato di avere lavorato in veste di facchino, prima di intraprendere la funzione di portinaio per una ditta turca nell'agosto 2008 (cfr. verbale 1 pag. 2), mentre che, di seguito, ha sempre dichiarato che da tale periodo, rispettivamente dal luglio 2008 e fino all'espatrio, avrebbe lavorato, sempre come portinaio, per il MIT (cfr., ad esempio, ibidem pag. 5 e verbale 2 pag. 5/D24). Ha reso versioni discordanti pure circa l'inizio di detta occupazione (fatta risalire durante l'audizione sommaria al 10 agosto 2008 [cfr. verbale 1 pag. 5], e, in sede di seconda audizione, già al 21 luglio 2008 [cfr. verbale 2 pagg. 56/D24, 32 e 39], negando la prima versione resa [cfr. ibidem pag. 6/D40]), le persone che gli avrebbero procurato detto lavoro (originarie di Diarbakir [cfr. verbale 1 pag. 5] o, seconda un'altra versione, di Batman/Turchia [cfr. verbale 2 pag. 5/D32]) e la questione se detto lavoro fosse o meno legale (dichiarandone l'illegalità durante la prima audizione [cfr. verbale 1 pag. 6], per poi, successivamente, affermare di ignorare se le attività svolte nell'edificio in cui avrebbe lavorato fossero o meno proibite [cfr. verbale 2 pag. 8/D67]). Anche per quanto attiene all'allegazione secondo la quale sarebbe ricercato a seguito della predetta attività di portinaio, ha fornito versioni contraddittorie. A guisa di esempio, in fase di audizione sui motivi di asilo ha sostenuto di essere stato esplicitamente accusato di fungere da spia (cfr. verbale 2 pagg. 5 e 8/D32 e 69), mentre che nella prima audizione non ha fatto menzione alcuna di tali accuse ed ha riportato unicamente che l'autorità regionale del Kurdistan l'avrebbe cercato al suo domicilio, chiedendo la ragione della sua attività presso il MIT (cfr. verbale 1 pag. 5). Ugualmente, circa il soggetto che l'avrebbe ricercato, l'insorgente non ha saputo presentare un racconto uniforme, identificandovi l'autorità regionale del Kurdistan (cfr. ibidem), rispettivamente il Partito Democratico del Kurdistan (PDK, cfr. ibidem), agenti dell'ente di intelligence curdo (Asayish, cfr. verbale 2 pag. 5/D32) o, vagamente, il "Party" (cfr. ibidem pag. 7/D54). Il suo racconto non convince neppure in merito all'aspetto temporale degli eventi principe narrati: difatti, ha
D5958/2009 Pagina 8 allegato in un primo tempo di avere saputo dal padre, in data 7 settembre 2008, che il 15 agosto 2008 delle persone avrebbero chiesto di lui al suo domicilio (cfr. verbale 1 pag. 5), per poi cambiare versione senza ragione plausibile, quando interpellato sul motivo per cui il padre avrebbe atteso tre settimane prima di avvisarlo dell'accaduto, adducendo, invece, di essere stato al corrente della visita a casa già dal 15 agosto 2008, giorno in cui avrebbe altresì smesso di lavorare, e che il padre l'avrebbe chiamato il 7 settembre 2008 unicamente per ammonirlo del pericolo che avrebbe corso (cfr. ibidem). Nello stesso contesto, ha dichiarato che, dopo aver appreso della predetta visita, si sarebbe rifugiato presso un amico a Zakho (cfr. ibidem), o, secondo una versione resa successivamente, un amico a Telka Ber (cfr. verbale 2 pag. 5/D32). Del resto, risulta del tutto illogico che egli abbia accettato di lavorare per il presunto MIT, nonostante il padre l'avesse messo in guarda dei pericoli che detto passo avrebbe potuto comportare (cfr. ibidem pag. 7/D53), rispettivamente che abbia deciso di espatriare senza mai consultare in alcun modo né il padre, né il fratello dopo la sua scarcerazione, né il resto della famiglia (cfr. ibidem pagg. 911/D73, 76, 9293), rispettivamente senza rivolgersi dapprima agli autori delle accuse mossegli, al fine di informarsi di preciso sulle stesse e tentare di spiegare loro di avere lavorato per tale organizzazione unicamente in veste di semplice portinaio. In ogni caso, l'insorgente non è stato nemmeno in grado di definire l'acronimo MIT e, quando esortato a indicare cosa sapesse di detta organizzazione, ha risposto in maniera molto vaga (cfr. ibidem pag. 6/D3438). Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'allegato luogo di lavoro, ovvero la sede del MIT a Zakho, descritto in termini generici, ad esempio tramite l'elenco delle stanze che solitamente si trovano in un edificio, ma senza alcun elemento che lasci supporre che vi abbia mai messo piede personalmente (cfr. ibidem pag. 8/D6264). Infine, la versione secondo cui la sua famiglia avrebbe raccolto il denaro necessario all'espatrio sull'arco di 25 giorni (cfr. ibidem pag. 5/D27) non corrisponde a quella secondo cui avrebbe deciso di espatriare il 7 settembre 2008 ed avrebbe lasciato il suo Paese già il giorno seguente (cfr. ibidem pag. 10/D82), tantopiù che non risulta logico che i famigliari abbiano iniziato a fare la colletta prima ancora che l'insorgente abbia maturato la decisione di lasciare il suo Paese. In tale contesto non soccorre l'insorgente l'allegazione ricorsuale secondo la quale le contraddizioni sollevate dall'UFM e riportate, in gran parte, poc'anzi sarebbero delle mere precisazioni a quanto riferito in sede di audizione sommaria, ritenuto che le risposte rese durante l'audizione sui
D5958/2009 Pagina 9 motivi di asilo non descrivono ulteriormente le affermazioni iniziali, bensì sono in palese contrasto con le stesse. 8.2. Ne discende che, sposando le conclusioni dell'autorità inferiore, le allegazioni decisive in materie di asilo rese dal ricorrente sono inverosimili. 8.3. Pertanto, i motivi addotti dall'autore del gravame a sostegno della sua domanda di asilo non sono atti a rendere verosimile (art. 7 LAsi) che lo stesso sia o sarebbe, in caso di rientro in Iraq, esposto ad atti persecutori rilevanti in materia di asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne consegue che, sui punti di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente della concessione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. 9.1. Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). 9.2. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (artt. 14 cpv. 1 e cpv. 2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). 9.3. 9.3.1. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile, esigibile e possibile. Per l'esame della possibilità, dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento è determinante la situazione al momento della presa di decisione. 9.3.2. Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
D5958/2009 Pagina 10 RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a dette disposizioni. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto, né dalle dichiarazioni dell'insorgente, né dagli atti emergono seri indizi secondo cui egli possa essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini, lo stesso non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nel provvedimento litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr). 9.3.3. 9.3.3.1 Per quanto attiene all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, nelle tre province curde del nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute
D5958/2009 Pagina 11 e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni coni partiti al potere (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). 9.3.3.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, ha dichiarato di essere originario di Zakho nella provincia di Dohuk e di essere sempre vissuto in detta città, sebbene ad indirizzi diversi (cfr. verbale 1 pag. 1). È giovane, celibe ed ha frequentato sette anni di scuola (cfr. ibidem pag. 2 e verbale 2 pag. 4/D15). Dispone di un'esperienza lavorativa in veste di portinaio e facchino (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 pag. 4/D2223). Inoltre, dagli atti emerge che in Patria, segnatamente a Zakho, vivono tuttora i genitori, quattro sorelle e quattro fratelli, nonché diversi zii con le rispettive famiglie (cfr. ibidem pag. 3 e verbale 2 pag. 4/D13). Infine, non ha preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d''ufficio degli di atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici. Pertanto, sono adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. 9.3.3.3 In considerazione di quanto precede e al contrario dell'assunto ricorsuale, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr). 9.3.4. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr). Difatti l'insorgente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 9.3.5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600., che
D5958/2009 Pagina 12 seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600., sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro AngeliBusi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: