Corte IV D-5925/2006/ {T 0/2} Sentenza dell ' 1 1 novembre 2009 Giudici Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C._______, nato il (...), Mongolia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 28 aprile 2006 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-5925/2006 Fatti: A. Il 20 marzo 2006, gli interessati, di etnia khalkha, originari di D._______ (Mongolia), dove hanno avuto ultimo domicilio, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 30 marzo 2006 e del 14 aprile 2006) che la signora B._______ avrebbe rivestito la carica di caposezione del Partito democratico del distretto di E._______. Il 5 febbraio 2006, nel corso di una manifestazione illegale organizzata dall'interessata, una persona sarebbe deceduta in seguito al cedimento della struttura del palco, dal quale gli oratori arringavano i manifestanti. Il giorno seguente, l'interessata sarebbe stata condotta al posto di Polizia del distretto di E._______ ed interrogata sugli avvenimenti del giorno precedente, con l'accusa di omicidio volontario, in quanto organizzatrice della manifestazione. Dopo essere stata trattenuta per 72 ore e la convalida dell'arresto, il (...), sarebbe stata incarcerata nella prigione di F._______. Nel frattempo, il marito - il quale avrebbe altresì partecipato alla manifestazione organizzata dalla consorte - avrebbe deciso di vendere la loro casa attorno al 27 febbraio 2006 e si sarebbe recato, assieme ai loro bambini, presso i suoi suoceri ad D._______. In carcere, il 27 febbraio 2006, la richiedente avrebbe subito un aborto spontaneo e sarebbe quindi stata trasferita nell'ospedale del carcere, dal quale sarebbe evasa nella notte tra il 9 e il 10 marzo 2006 ed avrebbe raggiunto la casa dei suoi genitori, ritrovando suo marito e i loro figli. L'indomani - per il timore di essere nuovamente arrestata - la richiedente avrebbe deciso di espatriare, assieme al marito e al loro figlio più piccolo. A sostegno della loro domanda d'asilo, i richiedenti hanno esibito il 7 aprile 2006 le copie di tre telefax con relativa traduzione, di cui un avviso di ricerca nei confronti della richiedente del 25 marzo 2006 del Dipartimento della Polizia del distretto di E._______, una lettera del 25 marzo 2006 dell'avvocato G._______ e una lettera del 31 marzo 2006 della Commissione nazionale dei diritti umani della Mongolia all'attenzione del comitato dell'immigrazione in Svizzera. Il 14 aprile 2006, gli interessati hanno altresì presentato due articoli di giornale nonché sette foto. B. Con decisione del 28 aprile 2006, notificata agli interessati il giorno medesimo (cfr. avviso di ricevimento agli atti A 16/1), l'UFM ha Pagina 2
D-5925/2006 respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 24 maggio 2006, gli interessati, hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 3 luglio 2006, con decisione incidentale, la CRA ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato i ricorrenti a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo. E. Il 17 luglio 2006, i ricorrenti hanno tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi Pagina 3
D-5925/2006 dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48, all'art. 50 e all'art. 52 PA. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato non sufficientemente motivate, poco concrete e dettagliate nonché contraddittorie e quindi inverosimili le allegazioni dei richiedenti su punti essenziali concernenti la loro domanda d'asilo. In particolare, la richiedente non sarebbe stata in grado di rendere verosimile la sua partecipazione attiva in seno al Partito democratico del distretto di E._______, nonché l'organizzazione e la partecipazione alla manifestazione del 5 febbraio 2006. Infatti, quanto allo scopo della citata manifestazione, essa si sarebbe limitata a spiegare che - visto l'aumento del costo della vita e dei trasporti pubblici - avrebbero voluto ridurre i prezzi delle corse degli autobus per gli studenti e far dimettere il governo. Inoltre, circa il modo in cui la manifestazione sarebbe stata organizzata e le persone radunate, essa avrebbe affermato inizialmente che in Mongolia vi sarebbero tutti i giorni delle Pagina 4
D-5925/2006 manifestazioni. In seguito, la ricorrente avrebbe dichiarato di aver allestito la tribuna e, quando gli oratori parlavano, la gente, che man mano passava, si sarebbe fermata ad ascoltare. Infine, ella avrebbe affermato che i membri del Partito sapevano del raduno e che avevano distribuito volantini. In merito all'asserita prigionia ed in particolare sul luogo di detenzione, le dichiarazioni della richiedente sarebbero stereotipate, approssimative e convenzionali - avendo ella affermato che il pavimento della cella era di pietra, il letto duro, la ventilazione non buona, la cella mal odorante e che il mangiare era passato attraverso una finestrella sulla porta - senza alcun dettaglio tipico ed individuale suscettibile di considerare che la ricorrente abbia realmente vissuto i fatti citati. In aggiunta, il richiedente si sarebbe contraddetto più volte, ad esempio sul fatto di essere un semplice simpatizzante oppure membro del Partito, di aver partecipato o meno alle manifestazioni organizzate dal Partito e ancora di aver avuto un contatto o meno con sua moglie durante il suo fermo. Inoltre, entrambi i richiedenti avrebbero reso affermazioni contraddittorie, per esempio sull'avvertimento dell'arresto della richiedente nonché sulla data in cui avrebbero parlato dell'organizzazione dell'espatrio. Quanto ai mezzi di prova esibiti, l'UFM ha considerato che gli stessi non sarebbero atti a corroborare i motivi d'asilo dei richiedenti e, quindi, rilevanti ai sensi della LAsi. Infatti gli articoli di giornale riporterebbero la manifestazione svoltasi tra il 12 e il 16 gennaio 2006 e non citerebbero il nome degli interessati, mentre che gli altri tre documenti costituirebbero soltanto dei fax e quindi non sarebbero adeguati a dimostrare un'eventuale persecuzione nei loro confronti. L'UFM ha concluso che le allegazioni presentate non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non sarebbe riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie. Infine, l'autorità inferiore ha considerato che né la situazione politica o economica del Paese d'origine, né altri motivi relativi alla persona dei richiedenti o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione del loro allontanamento in detto Paese. 5.2 Nel gravame, gli insorgenti hanno fatto valere che - contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM - essi avrebbero reso un racconto preciso, senza contraddizioni, fornendo diversi elementi per avvalorare la loro vicenda. Infatti, avrebbero esibito - sebbene si tratterebbe di fotocopie inviate via fax - la lettera dell'avvocato, che confermerebbe quanto da loro raccontato, nonché l'avviso di ricerca emesso dal Dipartimento di Pagina 5
D-5925/2006 Polizia e la lettera della Commissione per i diritti umani in Mongolia. In merito agli stessi, i ricorrenti hanno segnalato che avrebbero tentato di farsi inviare gli originali di tali documenti, anche se per loro risulterebbe difficile. A loro dire, l'UFM avrebbe avuto più mezzi per instruire la causa e non si sarebbe dovuto limitare a ritenere che tali documenti - in copia - non potrebbero dimostrare l'esistenza di persecuzioni, allorquando detto Ufficio avrebbe per esempio potuto prendere contatto con la rappresentanza diplomatica svizzera in Mongolia per far accertare la veridicità delle loro allegazioni. Di conseguenza, i ricorrenti hanno concluso che la decisione dell'UFM si fonderebbe su un accertamento inesatto e incompleto dei fatti determinanti e sarebbe affrettata e superficiale dal punto di vista del diritto. Alla luce di quanto esposto, i ricorrenti hanno fatto valere che l'esecuzione del loro allontanamento non sarebbe lecito in quanto sarebbero esposti, in caso di rinvio, a trattamenti inumani e degradanti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), né sarebbe ragionevolmente esigibile o ammissibile. 6. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condi-zione femminile (art. 3 LAsi). 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e Pagina 6
D-5925/2006 concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla vero-simiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (GICRA 1995 n. 23). 7. 7.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dai ricorrenti in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, gli insorgenti si sono limitati a mere congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. In particolare, basti rilevare che proprio i motivi a fondamento della domanda d'asilo degli insorgenti - ovvero la partecipazione attiva della moglie al Partito democratico e l'organizzazione da parte sua della manifestazione in questione nonché la conseguente messa in detenzione - sono manifestamentamente inverosimili, alla luce delle loro dichiarazioni imprecise, non sufficientemente motivate e contraddittorie, in particolare della ricorrente. Infatti, nonostante l'insorgente abbia affermato di essere un'attivista del Partito democratico dal 2000 e caposezione del medesimo nel distretto di E._______ dal 2004 (cfr. verbale della ricorrente del 14 aprile 2006 D3 pag. 2), non ha saputo rispondere correttamente alla domanda a sapere chi avesse creato tale Partito (cfr. ibidem D61 pag. 7). Dalle informazioni raccolte da codesto Tribunale, risulta che nel 2000, al momento della creazione del Partito, il signor Zorig - menzionato quale fondatore del suddetto Partito dalla ricorrente - era già deceduto (ovvero nel 1998) e il Partito è invece stato costituito dalla fusione tra il Partito nazionale democratico e il Partito sociale democratico della Mongolia. Inoltre, quanto allo scopo e all'organizzazione della manifstazione del 5 febbraio 2006, come rettamente rilevato dall'UFM, la ricorrente si è limitata ad affermare che la vita era diventava cara, soprattutto il prezzo dei trasporti pubblici che volevano fosse ridotto, in particolare per gli studenti e volevano che il governo si dimettesse (cfr. ibidem D42-43 pagg. 5-6). L'insorgente ha reso altresì versioni contrastanti sul modo in cui si sarebbe svolta la suddetta manifestazione (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del Pagina 7
D-5925/2006 14 aprile 2006 D48-50 pag. 6), ciò che risulta essere poco credibile, se la ricorrente avesse effettivamente ricoperto il ruolo quale caposezione e organizzatrice della manifestazione per il Partito. Per di più, la decrizione dell'insorgente delle condizioni durante il periodo di prigionia risultano stereotipate - essendosi ella limitata a dare delle semplici informazioni sul letto (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 30 marzo 2006 pag. 5), sul pavimento (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 14 aprile 2006 D92 pag. 11), sul numero e nome delle altre detenute (cfr. ibidem D94 pag. 11) e sulla cella (cfr. ibidem D95-96 pag. 11) - tanto più che ella non ha fornito alcun dettaglio personale, che si può invece ragionevolmente pretendere, da una persona che ha effettivamente vissuto tali fatti. In aggiunta, l'asserita liberazione dalla detenzione risulta a dir poco incredibile, ritenuto che è inconcepibile che il marito abbia potuto organizzare l'espatrio, immaginando e sperando che la moglie sarebbe fuggita dal carcere (cfr. verbale d'audizione del ricorrente D15 pag. 4). A comprova dell'inverosimiglianza di quanto evocato, si rileva che i ricorrenti hanno affermato che essi pensavano di lasciare la Mongolia già prima degli avvenimenti addotti (cfr. ibidem D82 pag. 10 e verbale d'audizione della ricorrente del 30 marzo 2006 pagg. 4 e 5). Non da ultimo, come rilevato dall'UFM, il marito della ricorrente ha reso anche dichiarazioni imprecise e contraddittorie, nonché in contrapposizione con le affermazioni della moglie, ciò che a titolo abbondanziale - senza che sia necessario enumerare ogni elemento - non fa altro che avvalorare l'inverosimiglianza della loro vicenda, così come già assodata da quanto sopraevocato. Infine, il TAF osserva che - contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti in sede di ricorso - i documenti prodotti dagli stessi - quali mezzi di prova - non possono essere ritenuti atti a corroborare in nessun modo le loro allegazioni, così come sono state rese nel corso delle audizioni. Per quanto attiene agli articoli di giornale e alle sette foto, codesto Tribunale rimanda alle osservazioni dell'UFM e rileva che tali documenti - oltre che ad essere stati presentati senza la debita traduzione - si riferiscono ad un'altra manifestazione che non ha alcuna relazione con i fatti addotti e le foto non riportano le immagini dei ricorrenti. In merito agli altri documenti prodotti, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, si tratta semplicemente di tre fax in copia, che come tali non hanno alcun valore probatorio in quanto facilmente contraffabili. Infatti, risulta che la lettera dell'avvocato e della Commissione nazionale dei diritti umani della Mongolia presentano una data che è stata aggiunta o modificata posteriormente a mano, mentre che l'asserito avviso di ricerca fa Pagina 8
D-5925/2006 riferimento ad una data di nascita diversa da quella dichiarata dalla ricorrente (cfr. documento in confronto a verbale d'audizione della ricorrente del 30 marzo 2006 pag. 1). Inoltre, i timbri presenti sui fax in copia non sono né determinabili, né verificabili. Del resto, codesto Tribunale non può condividere la censura avanzata dai ricorrenti nei confronti dell'UFM quanto ad un accertamento inesatto e incompleto dei fatti (cfr. ricorso pag. 3), allorquando sono gli insorgenti che avrebbero dovuto adoperarsi - presso la rappresentanza diplomatica svizzera in Mongolia - al fine di presentare i necessari documenti in originale per avvalorare i fatti da loro addotti, tanto più che avrebbero potuto disporre della mediazione dell'asserito avvocato, assegnato alla ricorrente. Per conseguenza, questi documenti sono da ritenersi inadeguati a dimostrare il racconto degli autori del gravame. In siffatte circostanze, non vi è ragione di ritenere che in particolare la ricorrente non possa beneficiare in Patria di un equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti, ritenuto che non vi sono indizi per presumere che le autorità mongole siano manchevoli di volontà e di infrastrutture appropriate per offrire tali garanzie ai propri cittadini. Ad ogni modo, si rileva che, un eventuale errore giudiziario ai danni della richiedente non è, di per sé, rilevante in materia d'asilo. Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni dei ricorrenti non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. 7.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). 9. 9.1 9.1.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Pagina 9
D-5925/2006 Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui i ricorrenti possano essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni, contrariamente a quanto essi hanno preteso in sede di ricorso con semplici e generali allegazioni (cfr. ricorso pagg. 3-4). In altri termini, quest'ultimi non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. 9.1.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9.2 9.2.1 Inoltre, in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 9.2.2 Quanto alla situazione personale degli insorgenti, i medesimi sono giovani ed hanno entrambi una formazione scolastica superiore. La ricorrente si è laureata in (...) all'università (cfr. verbale della ricorrente del 30 marzo 2006 pag. 2 e del 14 aprile 2006 D1 pag. 2), mentre il marito ha compiuto una formazione universitaria per gli (...), Pagina 10
D-5925/2006 ottenendo un diploma quale (...) (cfr. verbale d'audizione del 30 marzo 2006 pag. 2 e del 14 aprile 2006 D1-D2 pag. 2). Egli, quale giocatore di (...), ha inoltre aperto una attività, organizzando partite di (...) per cinque anni e successivamente ha svolto l'attività di (...) (cfr. verbale d'audizione del 30 marzo 2006 pag. 2 e del 14 aprile 2006 D3- D5 pag. 2). In aggiunta, gli insorgenti dispongono di un'importante rete sociale in Patria, segnatamente loro figlio, rimasto con i genitori della ricorrente ad D._______, nonché la sorella del ricorrente (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 30 marzo 2006 pagg. 2-3 e della ricorrente pag. 2). Non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degli autori del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per gli stessi di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine. 9.2.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie. 9.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e Pagina 11
D-5925/2006 sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di 600.- CHF, versato dai ricorrenti il 17 luglio 2006. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12
D-5925/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono compensate con l'anticipo spese, di 600.- CHF, versato il 17 luglio 2006 dai ricorrenti. 3. Comunicazione a: - ricorrenti (plico raccomandato) - UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - H._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 13