Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 04.12.2020 D-5892/2020

4 décembre 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,020 mots·~10 min·4

Résumé

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-5892/2020

Sentenza d e l 4 dicembre 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Simon Thurnheer, Contessina Theis, cancelliere Jesse Joseph Erard.

Parti A._______, nato il (…), Afghanistan, patrocinato dal signor Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (…), richiedente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Domanda di restituzione del termine di ricorso; Sentenza del Tribunale D-5006/2020 del 28 ottobre 2020.

D-5892/2020 Pagina 2

Visto la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 1° agosto 2020, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 7 settembre 2020, con la quale tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera, salvo ammetterlo provvisoriamente per causa d’inesigibilità, il ricorso del 7 ottobre 2020, recte 8 ottobre 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato), con contestuale istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la sentenza del 28 ottobre 2020 per mezzo della quale il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha dichiarato l’impugnativa inammissibile in quanto tardiva, l’istanza del 24 novembre 2020 (cfr. timbro sul plico raccomandato), con cui il richiedente ha demandato al Tribunale la restituzione del termine di ricorso, riproponendo nel contempo alcuni aspetti di merito già esposti con il gravame, la documentazione acclusa a quest’ultimo memoriale,

e considerato che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che il Tribunale amministrativo federale è competente a trattare, in virtù dell’art. 24 PA, una domanda di restituzione del termine presentata nell’ambito della sua giurisdizione (cfr. sentenza del Tribunale E-3934/2013 del 15 luglio 2013 e riferimenti citati),

D-5892/2020 Pagina 3 che ciò vale anche nel caso in cui il Tribunale abbia già emanato una sentenza di inammissibilità a causa dell’inosservanza di un termine (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_75/2008 del 20 agosto 2008), che nella procedura celere, il ricorso contro una decisione di rifiuto della domanda d'asilo e di allontanamento deve essere depositato entro 30 giorni (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l’art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]) a decorrere dal giorno feriale successivo a quello della notificazione della decisione (art. 20 cpv. 1 e 3 PA), che gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1 PA); che il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato (art. 22 cpv. 1 PA), che ai sensi dell’art. 24 PA, se il richiedente è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest’ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l’atto omesso (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_295/2016 del 10 giugno 2016, consid. 4.1), che le tre condizioni sono cumulative, l’inoltro della domanda di restituzione ed il compimento dell’atto omesso entro il termine di 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento essendo inoltre delle condizioni di ricevibilità (cfr. PATRICIA EGLI, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], Waldmann/Weissenberger [éd.], 2a ed., 2016, n° 5 e segg. ad art. 24 PA), che il Tribunale osserva anzitutto che la censura secondo la quale il ricorrente non avrebbe potuto spedire tempestivamente l’impugnativa poiché malato, appare d’acchito incompatibile con tali condizioni formali di ricevibilità; che dal certificato medico prodotto – datato 6 ottobre 2020 ma trasmesso al Tribunale solo il 24 novembre 2020 – si evince che l’evocato impedimento sarebbe perdurato solamente sino al 7 ottobre 2020; che così stando le cose, la domanda di restituzione non è palesemente stata inoltrata entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, che per il resto, il Tribunale evidenzia che anche sul piano materiale l’istanza è inconsistente,

D-5892/2020 Pagina 4 che in effetti, l’art. 24 cpv. 1 PA subordina la restituzione di un termine all’esistenza di un impedimento ad agire insorto senza colpa; che nondimeno la nozione di “senza colpa” è da apprezzarsi in modo molto restrittivo (cfr. PATRICIA EGLI, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], Waldmann/Weissenberger [éd.], 2a ed., 2016, no 4 ad art. 24 PA, pag. 497; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral: Commentaire, Berna 2008, ad art. 50 LTF, n. 1332 segg., pag. 564 segg.; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II 3a ed., Berna 2011, pag. 104); che la restituzione del termine presuppone infatti che una qualsivoglia negligenza non sia imputabile alla parte richiedente o al suo mandatario (cfr. DTF 112 V 255 consid. 2a e giurisprudenza citata) e che l’inazione sia da ricondurre ad un’impossibilità oggettiva o soggettiva di agire (cfr. STEFAN VOGEL, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2008, ad art. 24 PA n. 1), che in particolare, un’impossibilità soggettiva è data allorquando l’atto da compiere nel termine sarebbe stato oggettivamente espletabile ma l’interessato è stato impedito di agire a causa di particolari circostanze di cui lui stesso non è responsabile (cfr. DTAF 2017 I/3 consid. 6.1.2), che in tal senso, l’ostacolo soggettivo deve aver messo l’amministrato o il suo rappresentante nell’impossibilità di occuparsi delle proprie incombenze o di indicare un terzo affinché se ne occupi, come il ricovero urgente in ospedale dovuto ad un infortunio o una malattia grave (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2; sentenze del Tribunale federale K 34/03 del 2 luglio 2003 e I 854/06 del 5 dicembre 2006; STEFAN VOGEL, op. cit., ad art. 24 PA n. 10), che nel caso in esame siffatti presupposti risultano manifestamente disattesi, che anzitutto, va rilevato che il ricorrente era rappresentato in sede ricorsuale dal Sig. Ugo Di Nisio di SOS Ticino (Caritas Svizzera), il quale ha seguito il richiedente anche nel corso del procedimento svoltosi dinanzi all’autorità inferiore (cfr. risultanze processuali), che pertanto, non avendo il patrocinatore in questione allegato alcun impedimento, egli avrebbe potuto prodigarsi, quando necessario, per assicurare il rispetto del termine stabilito, che quo alla situazione della richiedente v’è da constatare, per sovrabbondanza, come il certificato medico addotto, confezionato con un’unica frase di due righe, attesti unicamente un’incapacità lavorativa dal 5 al 7 ottobre

D-5892/2020 Pagina 5 2020 (peraltro meramente teorica posto che l’interessato non risulta svolgere alcuna attività al momento) dovuta a una non meglio precisata malattia, che ciò detto, è d’uopo rammentare che un certificato medico attestante un’inabilità lavorativa per causa di malattia non basta per riconoscere un impedimento senza colpa ai sensi della giurisprudenza in vigore (cfr. sentenza del Tribunale D-6378/2017 del 23 novembre 2017 e F-950/2017 del 27 marzo 2017; sentenze del Tribunale federale 2C_1212/2013 del 28.07.2014 consid. 6.3, 8C_554/2010 del 4.08.2010 consid. 4.2), che visto quanto esposto, nel caso in esame non è quindi identificabile alcun impedimento senza colpa ad agire nel termine stabilito (cfr. in tal senso anche sentenza del Tribunale D-4357/2020 del 15 ottobre 2020), che infine, il patrocinatore dell’istante ha censurato di essersi rifatto in buona fede al tenore delle note esplicative concernenti l’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 asilo; RS 142.318), redatte in lingua francese e pubblicate sul sito web della SEM; che da tale documentazione – a suo dire costituente interpretazione autentica dell’ordinanza in parola – si evincerebbe che il termine di ricorso avverso le decisioni prese in procedura celere sarebbe stato esteso da 7 a 30 giorni lavorativi, che nel suo esposto egli si prevale esplicitamente di una notificazione difettosa, che orbene, il Tribunale ritiene in primo luogo giudizioso richiamare quanto già doviziosamente espresso in merito al computo del termine di ricorso introdotto dall’art. 10 dell’Ordinanza COVID-19 asilo ed in particolare circa al fatto che l’evocato contenuto delle relative note esplicative redatte in lingua francese e rilasciate dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, non è suscettibile di rimettere in questione il termine di 30 giorni calendario previsto dalla summenzionata disposizione di legge (cfr. in questo senso, sentenza del Tribunale D-4820/2020, D-4821/2020 del 10 novembre 2020 consid. 7), che su tali presupposti, va ora rammentato che colui che non ha ossequiato il termine per ricorrere in ragione di una notificazione difettosa può di principio richiederne la restituzione (cfr. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. marg. 591),

D-5892/2020 Pagina 6 che il principio della buona fede (art. 9 e 5 cpv. 3 Cost.) – che copre l’insieme dell’attività dello Stato – conferisce all’interessato, a certe condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle promesse o alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano la fiducia posta in esse (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1, DTF 130 I 26 consid. 8.1, DTF 129 I 161 consid. 4); che una delle premesse perché vi ci si possa appellare è che la persona toccata non abbia potuto rendersi immediatamente conto dell’erroneità dell’indicazione ricevuta (cfr. sentenza del Tribunale A-3698/2015 del 12 luglio 2016 consid. 5); che tale delimitazione è altresì valida in ambito procedurale e segnatamente in caso di notificazioni difettose, laddove detta massima è pure regolamentata a livello legislativo (cfr. art. 39 PA; DTF 124 I 255 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 2C_1038/2017 del 18 luglio 2018 consid. 5.3; per la lacunosa indicazione dei rimedi giuridici: DTF 106 Ia 13, 18 e sentenza del Tribunale federale 2C_558/2020 del 3 luglio 2020 consid. 4.2), che nel caso in rassegna, nella decisione della SEM del 7 settembre 2020 non è fatta alcuna menzione di un eventuale termine espresso in giorni lavorativi e che l’indicazione dei rimedi giuridici risulta puntuale e corretta, sicché l’istante non può appellarsi ad una notificazione difettosa (cfr. sulla nozione ed un elenco della casistica UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz[VwVG], Waldmann/Weissenberger [ed.], 2a ed., 2016, no 2 e segg. ad art. 38), che del resto, si può partire dall’assunto che il patrocinatore del qui istante avrebbe perlomeno potuto rendersi immediatamente conto della divergenza fra le note esplicative redatte in lingua francese e quanto invece desumibile dalla versione in lingua tedesca oltreché dal testo legale dell’Ordinanza COVID-19 asilo, che tale censura appare invero pretestuosa, nella misura in cui il patrocinatore dell’istante non ne ha fatto menzione con il proprio memoriale ricorsuale inoltrato l’8 ottobre 2020 – peraltro arrecante la data del 7 ottobre 2020 ossia l’ultima data utile per l’inoltro del ricorso – nel quale si è limitato ad osservare che “il ricorso, inoltrato oggi 7 ottobre 2020, è quindi tempestivo ai sensi dell’art. 10 Ordinanza Covid-19 asilo e in relazione agli artt. 105 e 108 cpv. 1 LAsi” (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 2), che conseguentemente, alla luce delle considerazioni che precedono, nel caso in esame i presupposti per l’accoglimento della domanda di restituzione del termine di ricorso di data 24 novembre 2020 non sono riuniti, per il che la stessa va respinta,

D-5892/2020 Pagina 7 che trattandosi in specie di apprezzare il ben fondato materiale della domanda di restituzione dei termini presentata in virtù dell’art. 24 PA a seguito di una precedente emanazione di una decisione d’inammissibilità, si necessita di giudicare la questione nella composizione ordinaria di 3 giudici (cfr. sentenze del Tribunale D-7710/2016 del 13 aprile 2017 consid. 7 e D-6378/2017 del 23 novembre 2017), che a norma dell’art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2), le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossarle alla parte, che in specie, vista la particolarità del caso, il Tribunale si esime dal prelevare spese processuali,

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5892/2020 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La domanda di restituzione del termine del 24 novembre 2020 è respinta. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

D-5892/2020 — Bundesverwaltungsgericht 04.12.2020 D-5892/2020 — Swissrulings