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Bundesverwaltungsgericht 30.11.2020 D-5885/2020

30 novembre 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·6,352 mots·~32 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 16 novembre 2020

Texte intégral

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Corte IV D-5885/2020

Sentenza d e l 3 0 novembre 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Sylvie Cossy; cancelliera Alissa Vallenari.

Parti A._______, nata il (…), con il marito B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), e la loro figlia D._______, nata il (…), alias E._______, nata il (…), Russia, tutti rappresentati dal MLaw Massimiliano Minì, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 16 novembre 2020 / N (…).

D-5885/2020 Pagina 2 Fatti: A. Gli interessati, A._______ (di seguito anche: ricorrente 1) B._______ (di seguito anche: ricorrente 2) e la loro figlia D._______ (di seguito anche: ricorrente 3) tutti asseriti cittadini russi, hanno presentato le loro domande d’asilo in Svizzera il (…) (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. […]-1/2, n. 2/2 e n. 3.2). A supporto delle medesime, i richiedenti hanno presentato la seguente documentazione: la licenza di condurre del ricorrente 2, in copia (l’originale è stato restituito al richiedente l’asilo; cfr. atto SEM n. 30/11, p.to 4.04, pag. 6); nonché varia documentazione relativa la loro domanda d’asilo francese (cfr. atto SEM n. 38/20). B. Dalle investigazioni effettuate successivamente dall’autorità inferiore, è risultato che, secondo la banca dati «EURODAC», i richiedenti l’asilo avevano già presentato due domande d’asilo pregresse in Francia, rispettivamente il (…) e (…) (cfr. atti SEM da n. 18/2 a n. 21/2 e n. 32/3). C. Il (…) luglio 2020, i coniugi sono entrambi stati sentiti nel corso di separate audizioni in merito ai loro dati personali (cfr. atti SEM n. 30/11 e n. 31/11), mentre che il (…) luglio 2020 si sono tenuti i loro colloqui secondo l’art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). Durante questi ultimi è stata offerta loro la possibilità anche di esprimersi in merito al loro stato di salute nonché circa gli eventuali motivi che si opporrebbero ad una competenza della Francia nel loro caso specifico (cfr. atti SEM n. 35/2 e n. 39/2). Nel corso degli stessi, il rappresentante legale dei medesimi ha consegnato due fogli d’informazione medici (F2) uno relativo il richiedente del (…) (cfr. atto SEM n. 37/2) e l’altro per la richiedente, sempre datato (…) (cfr. atto SEM n. 41/3). Degli ulteriori accertamenti medici esperiti e dello stato valetudinario dei richiedenti, si dirà per quanto necessario nei considerandi seguenti.

D-5885/2020 Pagina 3 D. D.a Sulla base degli accertamenti pregressi, l’autorità competente elvetica, in data (…), ha formulato all’indirizzo dell’omologa autorità francese, due richieste distinte di ripresa in carico del nucleo famigliare in applicazione dell’art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM da n. 42/5 a n. 44/1 per A._______ e da n. 45/10 a n. 47/1 per B._______). D.b L’autorità richiesta francese, ha dato il suo accordo di ripresa in carico il (…), fondandosi per il richiedente sull’art. 18 par. 1 lett. d del Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 49/1 e n. 50/1), mentre che per la richiedente e la figlia sull’art. 18 par. 1 lett. b del medesimo Regolamento (cfr. atti SEM n. 51/1 e n. 52/1). D.c Sollecitata dall’autorità inferiore il (…) settembre 2020 riguardo al fatto che la riammissione dei richiedenti fosse stata accettata sulla base di due diverse disposizioni del Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM n. 65/1), la Francia ha risposto in data (…) settembre 2020 (cfr. atto SEM n. 65/1). Nella stessa presa di posizione, quest’ultima ha spiegato che il rigetto del ricorso sarebbe stato notificato unicamente all’interessato, mentre che per quanto concerne la moglie, la decisione non sarebbe ancora stata indicata nel suo incarto. E. Con decisione del 16 novembre 2020 – notificata il 17 novembre 2020 (cfr. atto SEM n. 86/1) – la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo l’allontanamento (recte: il trasferimento) degli interessati verso la Francia, nonché statuendo che un eventuale ricorso contro la decisione non abbia effetto sospensivo. F. Il 24 novembre 2020 (cfr. risultanze processuali), i ricorrenti sono insorti con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso il succitato provvedimento dell’autorità di prime cure, chiedendo in via supercautelare la sospensione dell’esecuzione del trasferimento, nonché la restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso. A titolo principale hanno postulato l’annullamento della decisione avversata e la trasmissione alla SEM degli atti per l’esame nazionale della loro domanda d’asilo, nonché a titolo subordinato la restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore per il completamento dell’istruttoria. Contestualmente hanno presentato un’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.

D-5885/2020 Pagina 4 Al ricorso, quale nuova documentazione, i ricorrenti hanno annesso copia del F2 del (…) inerente un controllo ematico con dosaggio del Quick avvenuto per la ricorrente 1 (già presente agli atti SEM sub n. 88/2), nonché un ulteriore F2 del (…) per la visita medica e la discussione relativa i risultati di laboratorio effettuata dal ricorrente 2. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

D-5885/2020 Pagina 5 4. Nel gravame vengono sollevate delle censure formali, che occorre innanzitutto esaminare, in quanto possono comportare la cassazione della decisione querelata (cfr. DTAF 2013/34 consid. 4.2; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043 segg. con ulteriori riferimenti citati). 4.1 Dapprima i ricorrenti sostengono, in relazione alle condizioni d’accoglienza in Francia nel sistema d’asilo, che l’autorità inferiore, pur se in presenza di una costellazione di grave rischio e di “eccezionale vulnerabilità” a loro ascrivibile a causa del loro stato di salute, non abbia investigato le effettive e concrete condizioni di accoglienza da parte francese dopo il loro trasferimento in Francia, indagini che si sarebbero invece imposte in specie. La decisione avversata, apparirebbe pertanto, sotto tale aspetto lacunosa. Contestualmente, e per le medesime ragioni, pure la valutazione e la motivazione in ordine all’ammissibilità del rinvio degli insorgenti in Francia ed alla sussistenza di motivi umanitari ai sensi dell’art. 17 Regolamento Dublino III apparirebbero incomplete. Inoltre, l’accertamento medico effettuato dall’autorità resistente, risulterebbe tutt’ora incompleto, in quanto sarebbe assente in particolare una valutazione medica in merito ai possibili rischi correlati ad un’interruzione dei trattamenti in corso, soprattutto quelli relativi all’epatite B per il ricorrente 2. Nonostante le diverse proposte del rappresentante legale alla SEM in tal senso, quest’ultima non avrebbe proceduto a richiedere la redazione di un rapporto dettagliato (F4) quale quello che sin dall’inizio della procedura sarebbe risultato a mente dei ricorrenti necessario. In tale contesto, l’autorità inferiore avrebbe dovuto procedere concretamente ad una valutazione dei rischi connessi alla discontinuità di un’adeguata presa in carico degli insorgenti, essendo la stessa di natura e scopo differenti dal mero esame dell’idoneità al viaggio quale effettuato alla vigilia di un trasferimento, valutazione che rischierebbe di ledere il diritto di essere sentito degli insorgenti, in quanto sfuggirebbe ad un controllo giurisdizionale. 4.2 4.2.1 Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D’un lato, v’è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti

D-5885/2020 Pagina 6 e non conformi agli atti, e dall’altro, v’è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.).

4.2.2 Dal canto suo l’obbligo di motivazione di una decisione, discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un processo equo (art. 29 cpv. 1 e 2 Cost.) e costituisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per l’autorità di ricorso. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che l’autorità menzioni, almeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali; ovvero l’autorità è tenuta a riportare i motivi che l’hanno guidata e sui quali essa ha fondato il suo ragionamento, di modo che l’interessato possa rendersi conto della portata della stessa ed impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2 e DTF 142 I 135 consid. 2.1). L’autorità non deve invece pronunciarsi su tutti i motivi delle parti, ma può, al contrario, limitarsi alle questioni decisive (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2). In altri termini, l’essenziale è che la decisione indichi chiaramente i fatti stabiliti e le deduzioni giuridiche tratte dalla fattispecie determinata (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivazione può inoltre essere implicita e risultare dai diversi considerandi della decisione (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1 con referenze citate; sentenza del TF 2C_341/2016 del 3 ottobre 2016 consid. 3.1.). ll diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2, DTF 126 I 15 consid. 2a, Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n°4 consid. 5; sentenza del Tribunale D-4287/2016 del 15 giugno 2018 consid. 5.1).

4.3 Ora, tornando al caso in parola, il Tribunale osserva dapprima come nella decisione querelata, dopo un esposto dei fatti determinanti, l’autorità inferiore ha illustrato in modo dettagliato tutti gli elementi e la documentazione che ha preso in esame per giungere alla sua valutazione, anche ed in particolare dal profilo dello stato di salute dei ricorrenti (cfr. p.to II, pag. 4 segg. della decisione impugnata). In tal senso, a fronte degli atti medici all’inserto, peraltro citati compiutamente nel provvedimento avversato, la SEM ha potuto avere e farsi un quadro chiaro delle situazioni valetudinarie degli insorgenti, segnatamente dei coniugi che presentano delle problematiche di salute – mentre che la figlia risulta essere in buono stato di salute (cfr. atto SEM n. 39/2) – per quanto rilevante in ottica di un trasferimento

D-5885/2020 Pagina 7 verso la Francia. Le sentenze del Tribunale citate nel gravame a supporto delle loro allegazioni in merito al fatto di un accertamento incompleto del loro stato valetudinario da parte della SEM, non risultano mutare tale conclusione. Invero, le stesse (ed in particolare le sentenze D-1861/2019 del 26 aprile 2019 e F-3791/2019 del 31 luglio 2019 che riguardano dei casi ove il Tribunale ha annullato la decisione della SEM per stabilimento inesatto e/o incompleto dello stato di salute dei ricorrenti, ma ove al momento della decisione dell’autorità non risultavano al dossier dei documenti medici determinanti per la stessa), riguardano casi di richiedenti che per la loro gravità dal profilo dello stato di salute e/o della situazione in cui si sono trovati concretamente in Francia, risultano essere ben differenti dal caso di specie (cfr. anche infra consid. 6 e 7). Il quadro valetudinario già chiaramente delimitato e definito in precedenza dei ricorrenti, non risulta neppure modificato in alcun modo dalla presentazione della documentazione medica allegata al gravame. Invero, i due F2 annessi al ricorso, danno unicamente atto di normali controlli di continuazione per il trattamento delle patologie di cui gli insorgenti risultano affetti e seguiti già da diversi anni, anche in Francia (cfr. atti SEM n. 35/2 e n. 39/2). A differenza poi di quanto è previsto ad esempio per l’Italia dalla giurisprudenza dello scrivente Tribunale – e le due sentenze citate dal ricorrente nel gravame (cfr. D-4067/2019 del 14 gennaio 2020 e D-6054/2019 del 21 novembre 2019; cfr. p.to 5, pag. 8 del ricorso) riguardano proprio quest’ultimo Paese – nel caso della Francia, e per la fattispecie – come si vedrà anche dappresso (cfr. infra consid. 6 e 7) – non occorreva che la SEM esaminasse oltre rispetto a quanto adempiuto nella decisione impugnata, l’effettiva presa in carico dei ricorrenti dal profilo della salute come pure dell’alloggio da parte francese. Invero, tale esame sorpasserebbe l’oggetto della procedura Dublino che si limita, per principio, alla determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda d’asilo. In tale quadro, l’autorità inferiore era unicamente tenuta a verificare d’un canto che la Francia rispetti in principio i suoi obblighi di diritto internazionale e, d’altra parte, che in specie non vi fossero degli indizi di violazione dei suoi obblighi. La SEM, nella decisione avversata ha effettuato tale esame e pertanto non doveva esaminare altre censure riguardo la pratica della Francia in materia, le medesime dovendo semmai essere sottoposte a delle autorità sopranazionali (cfr. nello stesso senso tra le altre la sentenza del Tribunale F-5272/2019 del 17 ottobre 2019). Più in particolare, circa le informazioni sullo stato di salute degli insorgenti, le stesse verranno comunicate dalla SEM, come tra l’altro spiegato anche nella decisione sindacata, nel contesto del trasferimento dei ricorrenti. In tal senso la censura attinente l’impossibilità di adire una via legale di ricorso per il controllo circa quanto verrà deciso in sede di esecuzione del trasferimento dei ricorrenti dalle autorità elvetiche in riferimento

D-5885/2020 Pagina 8 alle loro condizioni di salute, e quindi che rischierebbe di ledere il loro diritto di essere sentiti, risulta destituita di fondamento, dal momento che non v’è luogo di dubitare che le autorità svizzere preposte all’esecuzione prendano debitamente in considerazione il loro stato valetudinario, come pure che informino adeguatamente in merito le autorità francesi prima del loro trasferimento. Se tuttavia, le stesse autorità non dovessero rispettare i diritti degli insorgenti in tal senso, apparterrà a questi ultimi adire le vie legali disponibili in merito anche a livello internazionale. Non si ravvisa pertanto, a fronte di tali circostanze, come la SEM non abbia correttamente e seriamente preso in esame tutti gli elementi fattuali pertinenti per addivenire alla sua valutazione. Peraltro, risulta pacifico come gli insorgenti abbiano potuto impugnare la decisione con piena cognizione di causa, esprimendosi dettagliatamente sugli aspetti esaminati dall’autorità resistente nella decisione avversata. Del resto, non si individua nel provvedimento impugnato, alcuna carente motivazione della decisione avversata neppure dal lato della clausola di sovranità, a differenza di quanto argomentato nel gravame (cfr. ricorso p.to 5, pag. 7). Invero, ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) – disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità di cui all’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III – se “motivi umanitari” lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell’applicazione di tale articolo, l’autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell’abrogazione dell’art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l’autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l’ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell’interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali – quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità – il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Nel caso di specie l’autorità di prime cure ha tenuto conto nelle sue considerazioni dei fatti dichiarati dagli insorgenti suscettibili di costituire dei “motivi umanitari” ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 – in particolare in relazione al loro stato di salute e per il fatto che essi non abbiano ottenuto alcun permesso di soggiorno in Francia –, e pertanto, l’autorità inferiore si è chinata concretamente sulla situazione dei ricorrenti

D-5885/2020 Pagina 9 anche per verificare l’applicazione o meno della predetta clausola al caso specifico. Se tuttavia la SEM – conoscendo ed avendo pure motivato in tal senso la decisione avversata in ordine alla vigente situazione in Francia – è giunta ad una valutazione giuridica differente sulla vulnerabilità dei ricorrenti in ordine alla gravità dei problemi medici di cui sono affetti questi ultimi (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 4 segg.), ciò non è costitutivo di una violazione dell’obbligo di motivazione da parte dell’autorità inferiore (art. 35 PA), derivante dal diritto di essere sentito, né appare presa in violazione del principio inquisitorio. 4.4 Ne discende quindi che l’autorità sindacata, nella decisione impugnata, non ha proceduto né ad un accertamento inesatto né incompleto dei fatti determinanti, e quindi, di convesso, neppure ha violato il principio inquisitorio. Inoltre, il procedere approntato dalla stessa nella decisione non è lesivo del suo obbligo di motivazione (quale ulteriore corollario del diritto di essere sentito degli insorgenti). Ne discende quindi che, le censure formali mosse in tal senso nel ricorso, per quanto non si entrerà materialmente di seguito nelle stesse, destituite di fondamento vanno quindi disattese e la conclusione formulata nel ricorso in subordine respinta. 5. 5.1 Dal profilo materiale, occorre dapprima determinare se la SEM poteva fare applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

5.3 Ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). La procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta

D-5885/2020 Pagina 10 in uno Stato membro. Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) – come nel caso in parola – di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea [CGUE] nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17 [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, par. 67 e 68).

5.4 Giusta l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della CartaUE (GU C 364/1 del 18.12.2000), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

5.5 Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale ai sensi del Regolamento Dublino III è tenuto a riprendere in carico – alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III). O ancora, alle medesime condizioni di cui agli articoli succitati, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).

5.6 Nel caso in parola, le indagini effettuate dall’autorità preposta hanno rivelato, dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo «EU- RODAC», che i ricorrenti avevano presentato ben due domande d’asilo in Francia rispettivamente il (…) e l’(…) (cfr. atti SEM da n. 18/2 a n. 21/1). Tali evenienze sono pure state confermate dalla ricorrente 1 durante il colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 39/2), mentre che parzialmente dal marito nella sua audizione (cfr. atto SEM n. 35/2, ove ha unicamente riconosciuto di aver richiesto asilo in Francia il […]), come pure dalla copiosa documentazione prodotta dagli insorgenti dinnanzi all’autorità inferiore riguardo la loro procedura d’asilo su suolo francese (cfr. atto SEM n. 38/20). Inoltre, il (…), l’autorità competente elvetica ha presentato alle autorità francesi, nei

D-5885/2020 Pagina 11 termini fissati all’art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, due richieste di ripresa in carico dei ricorrenti ai sensi dell’art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM da n. 42/5 a n. 47/1). Le autorità francesi hanno dato riscontro positivo alle medesime richieste il (…) (cfr. atti SEM da n. 49/1 a n. 52/1), quindi entro il termine legalmente previsto ex art. 25 par. 1 Regolamento Dublino III, come pure fornito delle informazioni supplementari, su richiesta svizzera, in merito ai motivi per i quali le sue riammissioni si fondassero su due disposizioni differenti del Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM n. 65/1). Ne discende che, la competenza della Francia, risulta di principio essere data in specie. Ciò che i ricorrenti non contestano specificamente nel loro gravame. Per il resto, e segnatamente per quanto dichiarato da entrambi i ricorrenti 1 e 2, si rinvia alle considerazioni esposte nella decisione dell’autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 3), la quale su tale punto risulta sufficientemente circostanziata e pertinente (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 4 PA). 6. 6.1 Al contrario poi delle critiche mosse nel gravame al sistema d’accoglienza francese, nel quale vengono citate diverse fonti, la procedura d’asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti l’asilo in Francia, non presenta delle carenze sistemiche. Invero, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, il Tribunale, ora come prima, per costante giurisprudenza ritiene che in virtù delle direttive 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), e 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura), i richiedenti l’asilo in Francia ricevano le prestazioni ivi garantite, e che non vi sia da temere il rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’art. 3 CEDU da parte delle autorità francesi nell’ambito dell’alloggio e delle cure (cfr. sentenze del Tribunale F-4871/2020 del 26 ottobre 2020 consid. 6.1; F-4687/2020 del 30 settembre 2020 consid. 4.2 con ulteriori riferimenti ivi citati; E-3733/2020 del 31 luglio 2020 consid. 6.3). Peraltro, occorre a tal proposito rammentare che la Francia è firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967

D-5885/2020 Pagina 12 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Le critiche generiche al sistema francese esposte dai ricorrenti nel loro atto ricorsuale, in mancanza di elementi concreti inerenti la loro fattispecie – che li differenzia per questo sostanzialmente da alcune delle sentenze dello scrivente Tribunale citate nel gravame a sostegno delle loro asserzioni (cfr. p.to 5, pag. 6 del ricorso) – non risultano sufficienti per sé sole, a ribaltare la presunzione circa il fatto che la Francia rispetti i suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2012/27 consid. 6.4; sentenza del Tribunale F-4687/2020 consid. 4.2). Nel caso in parola, aldilà di mere allegazioni che per oltre due mesi essi avrebbero dovuto vivere per strada e che avrebbero subito in particolare per ciò delle generiche discriminazioni da parte delle autorità francesi (cfr. atto SEM n. 35/2 e n. 39/2), non v’è di fatto alcun indizio concreto che ciò sia stato il caso. Anzi, dagli atti e dalle stesse dichiarazioni degli insorgenti, risulta invece che essi hanno potuto beneficiare sia di cure e trattamenti farmacologici in Francia, che di un alloggio perlomeno a partire dal (…) presso un hotel (cfr. atto SEM n. 38/20). Per il resto, malgrado abbiano fatto valere di non aver avuto alcun alloggiamento nei primi mesi di permanenza in Francia – dove peraltro risulta abitare da diversi anni il fratello della ricorrente 1 (cfr. atto SEM n. 31/11, p.to 3.02, pag. 4; atto n. 38/20 colloquio del 13 settembre 2019, pag. 3) – tuttavia i ricorrenti non hanno neppure allegato di essersi rivolti alle autorità francesi per ottenere lo stesso, e/o che indebitamente esse non li avrebbero soccorsi. Dalle dichiarazioni degli insorgenti, appare peraltro come la partenza dalla Francia, non sarebbe derivata da qualche mancanza del sistema d’accoglienza francese, ove già beneficiavano delle cure e di un alloggio per quasi due anni, bensì piuttosto a causa del respingimento delle loro domande d’asilo, come pure dei ricorsi da loro introdotti avverso le decisioni negative (cfr. atti SEM n. 35/2, n. 38/20, n. 39/2). 6.2 Sempre in tale contesto, il riferimento contenuto nel ricorso alla sentenza della CorteEDU del 2 luglio 2020, non muta la pregressa conclusione (cfr. sentenza della CorteEDU N.H. e altri contro Francia del 2 luglio 2020, n. 28820/13, §§ 155-209 con ulteriori riferimenti; cfr. anche le sentenze del Tribunale F-4871/2020 consid. 6.1, E-3733/2020 consid. 6.3). Come già sopra considerato (cfr. consid. 6.1), il caso dei ricorrenti si distingue difatti nettamente dalla fattispecie esposta nella sentenza della CorteEDU precitata, in quanto essi avrebbero ricevuto in Francia gli aiuti necessari afferenti sia l’alloggio, sia le cure o ancora per sopperire ai loro bisogni esistenziali. 6.3 Alla luce di quanto precede, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III è rettamente stata esclusa dall’autorità sindacata.

D-5885/2020 Pagina 13 7. Occorre ancora esaminare se, a causa delle condizioni di salute dei ricorrenti, come da loro asserito nel gravame, un loro trasferimento nel Paese di destinazione possa contravvenire all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura, essendo in tal caso l’autorità inferiore obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito delle loro domande d’asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 7.1 Al riguardo, la CorteEDU ha precisato che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell’art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell’interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). La CorteEDU ha successivamente precisato, che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).

7.2 Il Tribunale, per quanto attiene allo stato valetudinario dei ricorrenti osserva dapprima quanto segue. Come desumibile dagli atti di causa, la ricorrente 3, non presenta alcun problema di salute. Dal canto suo invece, la ricorrente 1, soffre di: diabete mellito di tipo 2 in terapia con insulina (dal […]), di cardiopatia ipertensiva e valvolare, in comorbidità con un’isterectomia ([…]), diagnosi per le quali risulta stabile con pressione arteriosa di recente normalizzatasi ed in trattamento farmacologico, nonché necessitante di regolari controlli ematici “Quick” e “INR” (ovvero per il monitoraggio di un’anticoagulazione orale con gli antagonisti della vitamina K, controllo della funzione epatica, test globale del sistema estrinseco in caso di coagulazione; cfr. atti SEM n. 17/1, n. 25/1, n. 41/3, n. 48/1, da n. 54/1 a n. 58/2, n. 61/2, n. 63/4, da n. 66/2 a n. 71/3, n. 73/2, n. 75/2, dal n. 79/1 al n. 82/2 e n. 88/2). Per quanto concerne la problematica ai denti, la stessa è stata curata e si è conclusa senza ulteriore seguito (cfr. atti SEM n. 76/2 e n. 78/2), mentre che a seguito della visita oculistica del (…) – ove si è notata unicamente una cataratta corticale bilaterale – è stato prescritto alla ricorrente un paio di occhiali e disposto un controllo fra un anno (cfr. atto SEM n. 77/2). Infine, attinente il ricorrente 2, egli è affetto da una diagnosi di epatite B cronica attiva, conosciuta già da circa sei anni, in trattamento

D-5885/2020 Pagina 14 farmacologico (cfr. atti SEM n. 35/2, n. 37/2, n. 53/1, n. 64/1, n. 72/1 e dal n. 79/1 al n. 82/2), con nell’ultimo referto medico disponibile, la segnalazione in particolare di un’evoluzione favorevole della viremia e nessun problema intercorrente, nonché esente da lesioni focali epatiche all’addome (cfr. F2 del (…) allegato al ricorso). Per la sindrome depressiva e l’insonnia segnalate dal medesimo, dopo un inizio di terapia farmacologica, la stessa è stata interrotta di comune accordo con il curante, e tale problematica non ha avuto alcun proseguo di nota (cfr. atti SEM n. 59/3 e n. 62/2). Uguale conclusione v’è pure da trarre per i dolori lamentati dall’insorgente in un’occasione alla caviglia e ad un dito della mano (…), che non hanno necessitato di alcun seguito di cura (cfr. atto SEM n. 62/2).

A fronte di tali quadri valetudinari stabili per i ricorrenti 1 e 2, pur non volendo minimizzare in alcun modo le patologie delle quali sono affetti, il Tribunale considera che le diagnosi siano state acclarate sufficientemente, e le adeguate terapie necessarie alle stesse impostate, nonché che non risultino di una tale gravità da risultare ostative al trasferimento degli insorgenti in Francia ai sensi della giurisprudenza restrittiva succitata (cfr. consid. 7.1). Questi ultimi non hanno peraltro dimostrato, non sostanziando in alcun modo se non con mere allegazioni generiche, che il loro trasferimento verso la Francia – allorché la situazione anche dal profilo pandemico lo permetterà come già rettamente considerato nella decisione avversata – rappresenterebbe un pericolo concreto per la loro salute, né hanno stabilito che le patologie di cui soffrirebbero sarebbero di una gravità tale che necessiterebbero, in modo imperativo, il proseguo in Svizzera dei trattamenti in corso, in quanto vi sarebbe altrimenti il rischio di porre la loro vita o la loro salute gravemente in pericolo. In tal senso, neppure può essere seguita l’argomentazione proposta dagli interessati nel gravame in ordine alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) nella causa C-578/16 PPU del 16 febbraio 2017 (Quinta Sezione), in quanto essi non hanno prodotto alcun elemento oggettivo idoneo a dimostrare la particolare gravità del loro stato di salute e le conseguenze significative ed irrimediabili che potrebbe comportare un loro trasferimento, che possano obbligare il Tribunale ad eliminare ogni dubbio serio relativo all’impatto del trasferimento sullo stato di salute degli interessati, poiché altrimenti l’esecuzione della decisione di trasferimento potrebbe comportare una violazione dell’art. 4 della CartaUE (cfr. sentenza della CGUE precitata, §§64 segg.). Peraltro, risulta dagli stessi atti all’incarto, come pure dalle allegazioni degli stessi interessati, come essi fossero a conoscenza del loro stato di salute già da diversi anni, nonché avrebbero beneficiato di cure e trattamenti prima di giungere in Svizzera anche su suolo francese. Non vi è dunque alcun motivo di dubitare circa il fatto che le terapie ed i trattamenti

D-5885/2020 Pagina 15 prescritti in Svizzera, possano essere proseguiti in Francia, tale Paese disponendo peraltro di strutture mediche adeguate (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale F-4687/2020 consid. 5.4.4, E-3733/2020 consid. 7.1.2). Infine, non appare inopportuno rilevare in merito come, lo Stato di destinazione, in quanto firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Ad ogni modo se, dopo il loro ritorno su suolo francese, gli insorgenti dovessero essere costretti dalle circostanze a condurre un’esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovessero ritenere che tale Paese viola i suoi obblighi di assistenza nei loro confronti, così come la direttiva precitata, o in ogni altro modo violi i loro diritti fondamentali, apparterrà ai medesimi sollevare l’eventuale violazione dei loro diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). 7.3 Conseguentemente, in assenza di un rischio di violazione degli obblighi internazionali della Svizzera e di elementi che permettano di ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere d’apprezzamento, l’applicazione della clausola di sovranità (cfr. anche supra consid. 4.3) non si impone nella presente fattispecie. 8. È quindi a giusta ragione che la SEM non è entrata nel merito delle domande d’asilo dei ricorrenti, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Francia conformemente all’art. 44 LAsi, posto che i medesimi non possiedono un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a OAsi 1). 9. In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e relativi riferimenti).

D-5885/2020 Pagina 16 10. Visto quanto sopra esposto, il ricorso è respinto e la decisione della SEM che rifiuta l’entrata nel merito delle domande di asilo e pronuncia il trasferimento degli insorgenti dalla Svizzera verso la Francia confermata. 11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande per la pronuncia di misure supercautelari per la sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento nonché per la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, contenute in quest’ultimo, sono divenute senza oggetto. 12. Per lo stesso motivo precitato, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, risulta parimenti senza oggetto. 13. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria giusta l’art. 65 cpv. 1 PA, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 14. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 15. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-5885/2020 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

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