Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 02.12.2020 D-5884/2020

2 décembre 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·6,954 mots·~35 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 18 novembre 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-5884/2020

Sentenza d e l 2 dicembre 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Regula Schenker Senn, Yanick Felley, cancelliere Jesse Joseph Erard.

Parti A._______, nato il (…), alias A._______, nato il (…), alias A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Costa d'Avorio, patrocinato dal signor Massimiliano Minì, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 18 novembre 2020 / N (…).

D-5884/2020 Pagina 2

Fatti: A. Il 9 luglio 2020, l’interessato, cittadino ivoriano, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera, indicando in particolare di essere nato il (…) (cfr. atto […]-3/2). B. Le successive indagini svolte dall’autorità inferiore, hanno permesso di accertare che, secondo la banca dati «EURODAC», l’interessato aveva già depositato due domande d’asilo pregresse in Grecia e in Slovenia, rispettivamente il (…) e il (…) (cfr. atto [...]-9/2). C. Per il tramite di una richiesta d’informazioni ai sensi dell’art. 34 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), il 14 luglio 2020 la SEM ha invitato le autorità slovene e greche competenti, a fornire fra le altre cose, i dati anagrafici dell’interessato con i quali è conosciuto in Slovenia, oltre che a fornire ragguagli quanto ad eventuali documenti d’identità prodotti all’attenzione delle medesime autorità, nonché e ad indicare quale fosse lo statuto del richiedente presso il predetto Paese (cfr. atto [...]-14/4 e atto [...]-17/3). D. Essendo che il richiedente si è dichiarato minorenne nel corso di procedura, il 17 luglio 2020, l’autorità inferiore ha svolto con il medesimo un’audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (RMNA). Nel corso della stessa egli è stato segnatamente questionato in merito alla sua età anagrafica ed al viaggio intrapreso sino al suo arrivo in Svizzera. Altresì, gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla sua presunta età, all’eventuale competenza della Slovenia ed ai motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno nel predetto paese, così come riguardo al suo stato di salute (cfr. atto [...]-23/11; di seguito: verbale). Durante l’audizione, la SEM ha informato l’interessato che, sulla base delle sue allegazioni, egli non avrebbe reso verosimile di essere minorenne, e che quindi per il pro-

D-5884/2020 Pagina 3 seguo della procedura d’asilo sarebbe stato considerato quale maggiorenne, modificando la sua data di nascita con il 1° gennaio 2002 (cfr. verbale, p.to 8.01, pag. 10). E. Il 20 luglio 2020 le autorità slovene hanno risposto (cfr. atto [...]-27/1) alla domanda di informazioni formulata dalla SEM (cfr. supra consid. C) fornendo il nominativo con il quale il richiedente sarebbe conosciuto in Slovenia. Inoltre, hanno segnalato che il medesimo avrebbe postulato una richiesta di protezione internazionale in data 12 giugno 2020 salvo poi scomparire a far tempo dall’8 luglio 2020, ragion per cui la sua età non sarebbe stata determinata e il procedimento sarebbe stato nel frattempo chiuso. Egli non sarebbe stato accompagnato da alcun famigliare né avrebbe presentato alcun documento d’identità. F. In data 23 luglio 2020, l’autorità inferiore ha richiesto alle corrispondenti autorità slovene, la ripresa in carico del richiedente sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto [...]-28/6). Il 3 agosto 2020 la Slovenia ha provvisoriamente respinto la richiesta di ripresa in carico, sostenendo che A._______ si sarebbe legittimato in tale Paese quale minorenne non accompagnato e, lasciando arbitrariamente il territorio sloveno egli avrebbe ritirato la domanda d’asilo ivi depositata. Nel contempo le medesime autorità si sono altresì riservate di riconsiderare la loro presa di posizione una volta esaminati gli elementi in funzione dei quali la SEM ha ritenuto la maggiore età del qui interessato. G. Con domanda di riesame ex 5 par. 2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione delle comunità europee del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo ([GU] L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]), inoltrata il 4 agosto 2020, SEM ha nuovamente sollecitato la Slovenia affinché questa riprendesse in carico l’insorgente, avendo cura, nel contempo, di esporre gli elementi ponderati per la determinazione della maggiore età del ricorrente, oltre a trasmettere copia del verbale di audizione RMNA.

D-5884/2020 Pagina 4 Il 17 agosto 2020, la Slovenia ha accettato la richiesta di ripresa in carico in applicazione dell’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto [...]-39/1). H. Con decisione del 18 novembre 2020, notificata il 19 novembre 2020 (cfr. risultanze processuali), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel contempo il suo trasferimento dalla Svizzera verso la Slovenia, come pure incaricando il Cantone Ticino dell’esecuzione del trasferimento medesimo. L’autorità inferiore ha oltretutto tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione. I. Il 24 novembre 2020 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d’entrata: 25 novembre 2020), l’interessato è insorto contro la decisione dell’autorità di prima istanza, postulando, in limine la sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento in via supercautelare e la restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso. A titolo principale egli ha demandato l’annullamento della querelata decisione e la trasmissione degli atti alla SEM per la trattazione nazionale della domanda d’asilo. In subordine, l’insorgente ha concluso alla restituzione degli atti all’autorità inferiore per il completamento dell’istruttoria. Contestualmente, egli ha proposto istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese. J. Per quanto attiene il profilo medico, A._______ a beneficiato di numerosi consulti medici, ivi compresi due consulti neuropsichiatrici d’urgenza corredati da due ricoveri clinici perdurati dal (…) al (…) 2020 e dal (…) 2020 al (…) 2020 (cfr. atti [...]-20/3; [...]-44/2; [...]-45/2; [...]-47/2; [...]-48/2; [...]- 49/2; [...]-52/5; [...]-56/2). K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

D-5884/2020 Pagina 5 Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 L’autorità inferiore nella sua decisione ha dapprima constatato che, pur tenendo conto delle allegazioni del richiedente, la Slovenia sarebbe competente per la trattazione della domanda d’asilo del richiedente. Dipoi, in assenza di documenti d’identità e sulla base dell’apprezzamento delle dichiarazioni rilasciate dall’insorgente − ritenute contraddittorie, evasive e vaghe – l’autorità inferiore ha ritenuto che l’interessato non avrebbe reso verosimile la sua minore età. Di conseguenza, ha considerato l’interessato quale persona maggiorenne e che quindi egli non potesse avvalersi delle disposizioni del regolamento Dublino III concernenti i minorenni. In seguito, la SEM ha considerato che in Slovenia – Stato che applicherebbe la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva proce-

D-5884/2020 Pagina 6 dura); la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione); la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza); nonché la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) e la CEDU – non sussisterebbero carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e di asilo dei richiedenti. Conseguentemente, in caso di trasferimento verso il predetto Stato membro, si potrebbe partire dal presupposto che i ricorrenti non sarebbero esposti a serie violazioni dei diritti dell’uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e art. 3 CEDU, che non verrebbero a trovarsi in una situazione esistenziale difficile, o ancora che non verrebbero rinviati nel loro Paese d’origine o di provenienza senza che la loro domanda d’asilo venga esaminata ed in violazione del principio di non-respingimento. Non esisterebbero altresì motivi ai sensi dell’art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, per i quali la domanda d’asilo sarebbe da esaminare in Svizzera. Proseguendo nell’analisi, la SEM ha ritenuto che l’applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, non sarebbe giustificata nella fattispecie. In proposito, il quadro clinico di A._______ – acclarato e non bisognoso di ulteriori approfondimenti – non permetterebbe diversa ponderazione. In tal senso, le problematiche mediche affliggenti l’interessato non sarebbero di una gravità tale da costituire una violazione dell’art. 3 CEDU per il caso in cui quest’ultimo fosse trasferito in Slovenia. Oltretutto, detto Paese disporrebbe di un’infrastruttura medica sufficiente e – in virtù della direttiva accoglienza – sarebbe tenuto a prestare cure mediche adeguate, ove fosse necessario, garantendo l’accesso alle cure di pronto soccorso e ai trattamenti essenziali per malattie e disturbi psichici gravi. Del resto, in specie non sarebbero rilevabili elementi atti ad indurre a pensare che la Slovenia priverebbe i ricorrenti delle cure adeguate per il caso in cui ne avessero bisogno. Vieppiù, la SEM ha aggiunto che, essendo che soltanto la capacità al trasferimento sarebbe decisiva per il seguito della procedura Dublino, quest’ultima sarà valutata in modo definitivo poco prima del suo trasferimento, informando di conseguenza le autorità slovene sul suo stato di salute prima del suo rinvio. Da

D-5884/2020 Pagina 7 ultimo, non vi sarebbero altri motivi ostativi al trasferimento dell’interessato, suscettibili di giustificare l’applicazione della clausola di sovranità per motivi umanitari ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 in relazione con l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. 4.2 Con il suo ricorso, richiamati e precisati dapprima alcuni fatti, l’insorgente avversa la valutazione dell’autorità inferiore. 4.2.1 Egli censura innanzitutto una violazione del diritto di essere sentito in ragione del fatto che, pur facendone uso nella base della decisione avversata, l’autorità inferiore avrebbe classificato il verbale del 17 luglio 2020 quale atto interno, con dicitura “B” (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4, punto 4). Ne conseguirebbe che l’inaccessibilità a tale atto non permetterebbe al patrocinatore del ricorrente di prendere posizione con maggiore analiticità su quanto esposto nella decisione avversata. Del resto, in occasione delle domande d’asilo presentate in Grecia, in Slovenia e in Svizzera, A._______ avrebbe sempre coerentemente sostenuto di essere nato nel (…). Quest’ultimo parrebbe poi confutare anche gli accertamenti condotti dalla SEM, ai sensi dei quali nel 2018 egli avrebbe richiesto un visto all’Italia producendo un passaporto indicante di essere nato nel (…). In tal senso, egli afferma che “Risulta peraltro come la richiesta di visto all’Italia pare avvenuta nel 2018: un passaporto eventualmente rilasciato nel (…) dalla Costa d’Avorio non avrebbe comunque potuto essere rilasciato (in quanto plausibilmente scaduto nel (…) avendo di regola un passaporto ivoriano, secondo quanto noto alla rappresentanza legale, una durata di cinque anni). Dall’estratto CS–Vis risulta che la richiesta di visto all’Italia sia stata effettuata producendo un passaporto valido dal (…) al (…), anche qui in chiaro contrasto con diversi altri elementi e allegazioni” (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 5). Ad ogni modo, data la natura della patologia sofferta, sarebbe indubbio che la stessa abbia un forte impatto anche sulla capacità del ricorrente nell’esprimere il proprio vissuto e nell’allegare i fatti rilevanti per la procedura d’asilo. 4.2.2 Proseguendo nella propria analisi, l’interessato ritiene che un rinvio in Slovenia violerebbe l’art. 3 CEDU. A suo dire, il sistema di accoglienza ivi in essere sarebbe contraddistinto da molteplici lacune in particolare circa la possibilità di depositare una domanda d’asilo, l’impossibilità di far capo ad un’adeguata assistenza sanitaria e ad un alloggio appropriato. In parti-

D-5884/2020 Pagina 8 colare, tale Paese membro non disporrebbe di confacenti strutture mediche per il trattamento psichiatrico dei richiedenti l’asilo. D’altro canto, al di là del supporto psichiatrico ivi offerto, in Slovenia i procedimenti d’asilo e il sistema di accoglienza sarebbero gravati da carenze tali da giustificare una violazione dell’art. 3 CEDU per il caso in cui il ricorrente vi fosse trasferito. Oltretutto, quandanche si considerasse il sistema di accoglienza sloveno scevro di carenze sistemiche, vi sarebbe da applicare nel caso in rassegna, la clausola di sovranità di cui all’art. 17 Regolamento Dublino III. 4.2.3 Oltremodo, il quadro clinico dell’interessato sarebbe particolarmente grave, ciò che avrebbe giustificato una valutazione medica completa ed esaustiva, richiesta già a suo tempo dal patrocinatore del ricorrente ed invece assente nel caso concreto. L’autorità inferiore si limiterebbe in questo senso, ad elencare asetticamente i documenti medici agli atti, mancando tuttavia di esaminare concretamente la diagnosi medica con riguardo ai possibili risvolti di un trasferimento di A._______ in Slovenia ed in particolare di un’assistenza sanitaria insufficiente. Pertanto, essendo necessario – a mente di quest’ultimo – un rapporto medico di dettaglio, nel caso in esame sarebbe ravvisabile un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti determinanti. 4.2.4 Da ultimo, essendo lo stato di salute del ricorrente particolarmente cagionevole, si giustificherebbe in specie l’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1. L’autorità inferiore non avrebbe peraltro effettuato un’analisi individualizzata né spiegato in modo adattato al caso di specie le ragioni che l’avrebbero indotta a ritenere l’insussistenza di motivi umanitari ai sensi della norma di legge in parola. Al riguardo, la motivazione espressa nella decisione impugnata sarebbe insufficiente dacché succinta e standardizzata, risultando finanche assente, da cui discenderebbe una violazione del suo diritto di essere sentito. 5. Preliminarmente, appare necessario esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel gravame, con le quali egli evoca da un lato l’accertamento incompleto ed inesatto del suo stato di salute (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), dall’altro la violazione del suo diritto di essere sentito (disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101], e per la procedura amministrativa federale regolamentato agli art. 26 e seg. PA) in ragione dell’asserita impossibilità nell’accedere al verbale concer-

D-5884/2020 Pagina 9 nente l’audizione RMNA, oltreché della carente motivazione – nella decisione avversata – quanto all’applicazione della clausola di sovranità nel suo caso specifico (art. 35 PA). In effetti, queste potrebbero essere atte a condurre alla cassazione della decisione avversata (per la violazione del principio inquisitorio si veda la sentenza D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 5.1 con ulteriori riferimenti citati; e per la violazione del diritto di essere sentito cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; DTF 126 I 15 consid. 2a; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n°4 consid. 5; cfr. anche sull’argomento tra le tante le sentenze del Tribunale D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5 e D-2645/2019 del 20 giugno 2019 consid. 7.2 e 7.3 con ulteriori riferimenti ivi citati). 5.1 Nella presente disamina, le censure formali non sono atte a condurre alla cassazione della decisione avversata. 5.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l’obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell’accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all’autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.191; tra le tante sentenza del Tribunale D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Orbene, per quanto attiene allo stato di salute del ricorrente, v’è innanzitutto da evidenziare che nella decisione impugnata l’autorità di prima istanza ha descritto in modo dettagliato tutti gli elementi e la documentazione medica che ha preso in esame per giungere alla sua valutazione. Nell’analisi proposta con il provvedimento impugnato, sono altresì specificati in modo pertinente gli elementi che utilizzati per giungere ad un giudizio conclusivo riguardo allo stato di salute dell’insorgente. Come ritenuto dalla

D-5884/2020 Pagina 10 SEM, anche il Tribunale, sulla base degli atti di causa, ed a differenza di quanto sostenuto nel gravame dal ricorrente, ritiene che la situazione di salute dell’interessato risulti in casu chiara, con delle diagnosi acclarate e delle terapie già impostate (cfr. infra consid. 12.3). Alla luce degli elementi sopra evidenziati, alla SEM non può essere imputato un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti rilevanti in merito allo stato di salute dell’insorgente e non si ravvisa pertanto alcuna violazione del principio inquisitorio. Sicché la censura ricorsuale va respinta. Per quanto attiene invece quanto sollevato con il ricorso in merito alla possibile violazione dell’art. 3 CEDU, a causa del suo stato di salute per il caso in cui venisse attuato il trasferimento in Slovenia, tale censura verrà trattata d’appresso (cfr. infra consid. 12). 5.3 Vieppiù, la motivazione articolata dalla SEM nel provvedimento impugnato non appare carente allo scrivente Tribunale. Invero, ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 – disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità di cui all’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III – se “motivi umanitari” lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell’applicazione di tale articolo, l’autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell’abrogazione dell’art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l’autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l’ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell’interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali – quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità – il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Nel caso di specie, l’autorità inferiore ha tenuto conto nelle sue considerazioni dei fatti allegati dall’interessato suscettibili di costituire dei “motivi umanitari” ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 – in particolare lo stato di salute dell’interessato – già nell’ambito della valutazione circa la conformità del trasferimento ex art. 3 CEDU. Ne consegue che malgrado la formulazione generica delle norme legali che prevedono la clausola di sovranità,

D-5884/2020 Pagina 11 nonché del sintetico richiamo agli atti all’inserto e alle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente, l’autorità inferiore si è chinata concretamente sulla situazione della ricorrente anche per verificare l’applicazione o meno della predetta clausola al caso specifico. Il fatto che l’autorità in parola sia nondimeno giunta ad una valutazione giuridica sulla vulnerabilità dell’insorgente differente rispetto a quanto sostenuto da quest’ultimo, ciò non è costitutivo di una violazione dell’obbligo di motivazione (art. 35 PA). 5.4 Vista la doglianza in tal senso, v’è pure da respingere la tesi circa la pretesa violazione del diritto di essere sentito derivante dall’iniziale mancato accesso al verbale di audizione del 17 luglio 2020. Invero, posto che l’accesso agli atti non è garantito d’ufficio, tale censura appare pretestuosa nella misura in cui l’insorgente non ne ha fatto esplicita richiesta in corso di procedura (cfr. MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 248). 6. Chiariti tali aspetti, dal profilo materiale, occorre ora chiedersi se l’autorità inferiore, che nella decisione del 18 novembre 2020 ha ritenuto data la competenza della Slovenia e non ha riscontrato motivi ostativi al trasferimento dell’insorgente verso tale Paese, abbia rettamente omesso di entrare nel merito della domanda d’asilo presentata da quest’ultimo. 6.1 Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento. 6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 7. 7.1 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell’interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) che nell’ambito della determinazione dello Stato responsabile per

D-5884/2020 Pagina 12 l’esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell’ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Allorquando la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all’autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all’età del richiedente l’asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 3.3). 7.2 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell’onere della prova derivanti dall’applicazione analogica dell’art. 8 CC. Le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti. Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell’assenza di verosimiglianza. Per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l’onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l’interessato l’abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5.2 – 5.3 e rif. citati). 7.3 Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l’autorità si basa sui documenti d’identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell’interessato nel paese d’origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell’età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l’art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Una volta esperita l’istruttoria, la Segreteria di Stato procede ad un apprezzamento globale degli elementi in ossequio ai principi sopra citati (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5.4 e rif. citati). 7.4 Nel caso in esame, come rettamente osservato dall’autorità inferiore, l’insorgente ha fornito delle indicazioni biografiche e anagrafiche nel loro complesso incoerenti e contraddittorie, che non possono trovare completa giustificazione nello suo precario stato valetudinario. In questo senso, sebbene egli abbia inizialmente indicato nel foglio dei dati personali – compilato al momento del deposito della sua domanda d’asilo – il (…) quale data di nascita (cfr. atto [...]-3/2), il ricorrente medesimo ha in seguito riferito di non essere a conoscenza dell’effettiva data anagrafica (cfr. verbale, pag.

D-5884/2020 Pagina 13 3, punto 1.06). Piuttosto, per sua stessa ammissione egli ha spiegato di aver dichiarato alle autorità Slovene di essere nato il (…) al fine di beneficiare di un trattamento più favorevole (cfr. verbale, pag. 6, punto 2.06). Del resto, il richiedente ha spontaneamente riferito di essere stato in possesso di due certificati di nascita, i quali indicavano rispettivamente gli anni (…) e (…) quali anni di nascita (cfr. verbale, pag. 3, punto 1.06). Oltremodo, le indagini svolte dalla SEM hanno permesso di accertare che secondo la banca dati centrale sui visti “CS-VIS”, il (…) A._______ ha fatto richiesta di un visto alle autorità italiane in Gabon per mezzo di un passaporto riportante, quale data di nascita il (…) (cfr. atto [...]-10/1). Non da ultimo, va altresì evidenziato che nell’ambito del corrente procedimento, egli non ha apportato alcuna prova a sostegno della propria identità, esimendosi dal consegnare i suoi documenti di viaggio e d’identificazione ai sensi dell’art. 1a lett. b e c OAsi 1. Conseguentemente, già solo alla luce di quanto sopra esposto ed indipendentemente dagli ulteriori indicatori d’inverosimiglianza rilevati dall’autorità inferiore, il Tribunale non può che condividere le conclusioni di cui alla sindacata decisione, ai sensi della quale il ricorrente non ha reso credibile di essere minorenne al momento del suo arrivo in Svizzera. Oltracciò, è d’uopo rimarcare che l’autorità di prima istanza ha proceduto ad un esame completo e corretto dei fatti determinanti. Quest’ultima, durante l’audizione RMNA, ha posto al ricorrente quesiti puntuali, in particolare sul suo percorso di vita, la sua scolarizzazione e la sua ultima attività lavorativa svolta, come pure sul suo viaggio di espatrio. Un diritto di essere sentito specifico in merito all’età dichiarata gli è stato tra l’altro concesso, durante il quale l’autorità inferiore gli ha esposto i suoi dubbi in merito alla minore età allegata. Basandosi sulle informazioni raccolte ed a seguito di una ponderazione globale degli elementi in suo possesso, l’autorità in parola ha ritenuto la maggiore età del ricorrente. Nella decisione impugnata, l’analisi sul punto è peraltro dettagliata in modo pertinente. Su tali presupposti, è quindi a giusto titolo che l’autorità inferiore non ha proceduto ad ulteriori atti istruttori, segnatamente ad una perizia medica per accertare l’età del ricorrente come invece preteso con scritto del 17 luglio 2020 (cfr. atto [...]-22/1) e nel gravame (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 5, punto 4). 7.5 in definitiva, è dunque a giusto titolo che l’autorità inferiore ha ritenuto maggiorenne il richiedente l’asilo.

D-5884/2020 Pagina 14 8. 8.1 Ciò detto, come visto (cfr. supra consid. 6.1 e 6.2), giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento. Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5). 8.2 Ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) – come è il caso di specie –, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). 8.3 In virtù dell’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 8.4 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).

D-5884/2020 Pagina 15 9. Nel caso in rassegna, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l’interessato ha depositato una domanda d’asilo in Grecia e in Slovenia, rispettivamente il (…) e il (…). Di conseguenza, il 23 luglio 2020 l’autorità inferiore ha presentato alle competenti autorità slovene, nei termini e nelle forme dell’art. 23 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. Dopo l’iniziale rifiuto da parte delle autorità slovene – seguito dalla domanda di riesame formulata dalla Segreteria di Stato (cfr. supra consid. F e G) – quest’ultime hanno espressamente accettato la ripresa in carico dell’interessato (cfr. atto [...]-39/1). Pertanto, la competenza della Slovenia per la trattazione della procedura d’asilo e di allontanamento del richiedente, risulta di principio essere data. 10. 10.1 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Slovenia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III). La Slovenia è legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, la Slovenia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme

D-5884/2020 Pagina 16 relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]) (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale F-663/2020 del 18 febbraio 2020). Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d’ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). 10.2 Orbene, anche prendendo in considerazione le generiche argomentazioni articolate nel gravame dal ricorrente, nulla permette di ritenere l’esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. In tal senso, dagli atti all’inserto non è possibile desumere indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il trasferimento in Slovenia esporrebbe effettivamente il ricorrente al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza. Infine, dalle tavole processuali non sono nemmeno ravvisabili motivi per i quali vi sia da ritenere che la Slovenia non rispetterebbe il principio di nonrespingimento rinviando il ricorrente in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all’art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe di essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere. 10.3 Conseguentemente, visto tutto quanto precede l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 11. 11.1 Giusta l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. supra consid. 5.3).

D-5884/2020 Pagina 17 11.2 Qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all’art. 4 Carta UE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura, le autorità svizzere sono obbligate ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 12. 12.1 Poste tali premesse, è quindi ora necessario determinare se le evenienze esposte dal ricorrente siano atte a rendere il suo trasferimento verso la Slovenia contrario all’art. 3 CEDU. 12.2 La CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). A tal proposito, la CorteEDU ha successivamente precisato in una sua sentenza, che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). 12.3 All’occorrenza, anche ammettendo che il sistema sanitario sloveno sia contraddistinto da lacune quanto all’offerta di trattamenti psichiatrici, il quadro clinico dell’interessato – a mente del Tribunale sufficientemente acclarato e non bisognoso di ulteriori approfondimenti – non appare a tal punto compromesso da essere posto gravemente ed irrimediabilmente a rischio con un trasferimento dell’interessato verso tale Paese. Difatti, A._______, affetto da schizofrenia paranoide (cfr. atto [...]-52/5), è stato oggetto di due ricoveri clinici rispettivamente dal (…) al (…) (cfr. atti [...]-44/2; [...]-45/2) e dal (…) al (…) (cfr. atto [...]-52/5). Egli è poi stato dimesso da quest’ultima degenza in condizioni stabilizzate e da allora è stato in grado di curare la propria patologia per mezzo di trattamenti ambulatoriali e farmacologici. Sicché, il Tribunale ritiene che le problematiche psichiatriche lamentate dal ricorrente non possono in casu iscriversi nella restrittiva giurisprudenza testé menzionata (cfr. in questo senso sentenza del Tribunale D-7374/2016 del 6 febbraio 2017 consid. 6.3 con riferimenti ivi citati). Allo stesso modo, la stipsi così come il disturbo all’orecchio sinistro

D-5884/2020 Pagina 18 e l’ascesso al dente non giustificano diversa valutazione, poiché stabili e non bisognose di un seguito medico di sorta (cfr. atti medici F2 del 14 luglio 2020, del 22 ottobre 2020, del 27 ottobre 2020, e del 13 novembre 2020). 12.4 In definitiva, l’interessato non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Slovenia. Pertanto, non v’è un obbligo di applicare la clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. 13. Infine, come già sopra considerato (cfr. supra consid. 6.3), nel caso in disamina non sussistono elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento in merito all’esistenza di motivi umanitari ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III. 14. Di conseguenza, in mancanza dell’applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, la Slovenia rimane competente per il seguito della domanda d’asilo e d’allontanamento del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto. 15. Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell’insorgente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Slovenia conformemente all’art. 44 LAsi, posto che gli non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). 16. In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).

D-5884/2020 Pagina 19 17. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dell’interessato dalla Svizzera verso la Slovenia, confermata. 18. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo al gravame, è divenuta senza oggetto. 19. Altresì, per lo stesso motivo summenzionato al consid. 18, la domanda tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta senza oggetto. 20. Da ultimo, v’è da rilevare che ai sensi dell’art. 111 lett. e LAsi, il ricorso manifestamente infondato è deciso dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice. Orbene, a mente dello scrivente Tribunale, l’impugnativa oggetto del presente esame non si iscrive nel quadro giuridico di tale norma di legge. Di conseguenza si necessita in casu di giudicare la questione nella composizione ordinaria di 3 giudici. Nondimeno, tale procedere non rimedia al fatto che le allegazioni ricorsuali fossero sprovviste di probabilità di esito favorevole, per il che la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, va respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 21. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 22. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

D-5884/2020 Pagina 20 La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5884/2020 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

D-5884/2020 — Bundesverwaltungsgericht 02.12.2020 D-5884/2020 — Swissrulings