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Bundesverwaltungsgericht 16.06.2010 D-574/2007

16 juin 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,165 mots·~21 min·1

Résumé

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22...

Texte intégral

Corte IV D-574/2007/gam {T 0/2} Sentenza d e l 1 6 giugno 2010 Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Regula Schenker Senn e Claudia Cotting-Schalch; cancelliere Federico Pestoni; A._______, Serbia/Cossovo ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 dicembre 2006 / N (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-574/2007 Fatti: A. L'interessato, di origine serba, etnia Gorani, con ultimo domicilio a B._______, C._______, in Cossovo, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il (...). Sentito sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato poiché minacciato e maltrattato da persone di etnia albanese. Egli ha inoltre dichiarato di essere stato vit tima, in una circostanza, di violenze fisiche e violenze a sfondo sessuale, entrambe perpetrategli dalle suddette persone di etnia albanese. B. Tramite decisione del 22 dicembre 2006 (notificata lo stesso giorno all'interessato presso il Centro di registrazione di Chiasso; cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito UFM, auto rità inferiore) ha respinto la domanda d'asilo menzionata. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 22 gennaio 2007, l'interessato, di sua mano, ha inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito TAF) contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità e l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il Paese d'origine. Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia. In medesima data, il patrocinatore del ricorrente ha inoltrato uno scrit to intitolato "Wegweisungvollzug" e "Verwaltungsbeschwerde" composto di due pagine, chiedente, tra l'altro, l'annullamento della decisione dell'UFM ai suoi punti 3 e 4, segnatamente quelli relativi all'allontanamento ed all'esecuzione dello stesso. D. Il TAF, con decisione incidentale del 28 marzo 2007, ha autorizzato il Pagina 2

D-574/2007 ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Ha ritenuto che il ricorso del ricorrente verte sia sul punto di questione dell'asilo che su quelli dell'allontanamento e dell'esecuzione dell'allontanamento, posto che il ricorso inoltrato dal patrocinatore del ricorrente, contenente conclusioni differenti da quelle presentate dal ricorrente medesimo, difetta sia dei motivi sia della firma. Ha inoltre rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento del l'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. Pagina 3

D-574/2007 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni del richiedente come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e pertanto all'ammissione della sua domanda d'asilo. In particolare, l'autorità di prima istanza ha messo in evidenza le diverse contraddizioni emerse nelle due audizioni sostenute dal richiedente, giudicando inoltre, inefficace ai fini della presente causa, il certificato medico prodotto dal signor A._______in quanto esso riporta soltanto di ferite subite alla fronte in una rissa, senza alcun riferimento alle pretese violenze sessuali subite dal ricorrente. Per quanto concerne i problemi psichici invocati dal ricorrente, tenuto che gli stessi possono essere adeguatamente curati anche nel paese d'origine dell'interessato – ciò che peraltro era avvenuto prima dell'espatrio – non sono stati ritenuti un ostacolo al rimpatrio. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile. 3.2 Nel gravame, l'insorgente sostiene di aver addotto validi motivi a suffragio della propria domanda di asilo e che le contraddizioni rilevate dall'UFM sarebbero il frutto della propria agitazione in occasione della prima audizione, e che comunque tali contraddizioni sono irrilevanti. Egli ritiene inoltre che il suo rientro in Patria non sarebbe ragionevolmente esigibile, in quanto troverebbe applicazione l'art. 3 CEDU, e ciò per motivi legati alla situazione socio-politica del suo Paese d'origine. Infatti, la minoranza etnica della quale egli fa parte è soggetta a sopru si e persecuzioni da parte della maggioranza albanese presente in Cossovo. Per questi motivi il ricorrente ritiene di adempiere le condi - Pagina 4

D-574/2007 zioni necessarie all'ottenimento dell'asilo e, subordinatamente l'ammissione provvisoria non essendo l'esecuzione del suo allontanamento ragionevolmente esigibile ne ammissibile. 3.3 In conclusione, l'insorgente ha chiesto l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e la concessione dell'asilo in Svizzera, subordinatamente la concessione dell'ammissione provvisoria. Egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese anticipate di giustizia; 4. Va inizialmente rilevato che in data 27 febbraio 2008, il Consiglio federale, dopo aver consultato le Commissioni di politica estera del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale, ha riconosciuto l'indipendenza del Cossovo ed ha deciso di stabilire delle relazioni diplomatiche e consolari con esso. Il nuovo stato ha adottato una legge sulla nazionalità (Legge n°03/L 034 del 20 febbraio 2008 entrata in vigore il 15 giugno 2008). Secondo l'art. 29 cpv. 1 di questa legge, sono reputati citta dini cossovari tutte le persone che avevano la nazionalità jugoslava il 1° gennaio 1998 e che avevano nello stesso momento il loro domicilio sul territorio dell'attuale Repubblica del Cossovo. Ciò anche se sono attualmente al beneficio di un'altra nazionalità e qualsiasi sia il loro luogo di dimora attuale. In maniera generale, la nazionalità del Cossovo non è legata all'appartenenza ad un'etnia particolare. La data della dichiarazione d'indipendenza non ha conseguenze sulla nazionalità. Giusta l'art. 3 della pre detta legge, la nazionalità cossovara non ne esclude altre. Il cittadino cossovaro può dunque essere cittadino di uno o più altri Stati. Inoltre, la legge del 20 febbraio 2008 enuncia le regole classiche d'acquisizione della nazionalità (nascita [art.7], naturalizzazione [art. 9, 10 e 11] e adozione [art. 8 e 12]. In casu, nella misura in cui il ricorrente aveva la nazionalità jugoslava il 1° gennaio 1998 ed aveva, a questa data, il proprio domicilio sull'attua le territorio del Cossovo, egli adempie le condizioni della legge sulla nazionalità cossovara. Alla luce degli eventi e dei disposti suesposti, il ricorrente è pertanto da considerare parimenti cittadino serbo e cossovaro. Pagina 5

D-574/2007 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le di sposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifu giate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionali tà, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre al tresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23, GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1). Pagina 6

D-574/2007 6. Il ricorrente ha allegato di essere stato vittima, nel suo Paese d'origi ne, di minacce ripetute da parte di membri della comunità albanese sia in ragione della sua appartenenza alla minoranza Gorani, sia, pro babilmente, a causa del suo rifiuto alla convocazione nell'esercito di li berazione del Cossovo nel 2003. Nell'(...) egli avrebbe inoltre subito un'aggressione fisica e sessuale nei pressi di C._______ da quattro persone di origine albanese. 6.1 Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, contraddittorie e non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. A titolo di esempio si rileva che in occasione della prima audizione te stimoniale il ricorrente ha affermato di aver denunciato presso la poli zia di C._______i soprusi subiti. Egli ha riferito che all'entrata c'era un agente che faceva finta di non sapere il serbo, costringendoli – il ricorrente e suo fratello – a parlare albanese e che questi avrebbe steso un verbale (cfr. verbale d'audizione del 13 novembre 2006, pag. 6), mentre in sede di seconda audizione egli ha cambiato versione dicendo che i poliziotti presenti erano due e che non è stato steso alcun verbale (cfr. verbale d'audizione del 18 dicembre 2006, pag. 8). Inoltre, durante la prima audizione, l'insorgente ha dichiarato che a partire dall'episodio del (...), nel quale lui e suo fratello sono stati rapiti, picchiati e seviziati, avrebbero ricevuto quasi quotidianamente telefonate minatorie, ma che per il resto non ha avuto altri problemi (cfr. verbale d'audizione del 13 novembre 2006, pag. 6). Egli ha poi però successivamente modificato la propria versione, in sede di seconda audizione, dicendo che hanno cominciato a ricevere minacce via telefono a partire dalla fine della guerra e che negli ultimi 5 o 6 mesi ciò avveniva regolarmente (cfr. verbale d'audizione del 18 dicembre 2006, pagg. 4 e 5). Pagina 7

D-574/2007 Tutto ciò stante, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni, vengono a far difetto argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla decisione impugnata. 6.2 In virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibi lità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.; GICRA 2000 n. 15 pagg. 107 e segg.). Lo scrivente Tribunale, rileva che in Cossovo, le forze di sicurezza in ternazionali costituite dall'Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) e dalla forza per il Cossovo (KFOR) avevano la volontà e la capacità di proteggere le minoranze etniche, le quali non erano oggetto di persecuzioni sistematiche. Questa situazione non è mutata dopo la dichiarazione unilaterale di indipendenza del Cossovo del 17 febbraio 2008 ed il dispiegamento della missione EULEX (Missione Stato di diritto dell'UE in Cossovo) in dicembre 2008, la quale ha rimpiazzato l'UNMIK assumendo la competenza in ambito di giustizia, polizia e do gane. Pertanto, se è innegabile che i membri delle minoranze etniche possono costituire il bersaglio di atti di inciviltà o di violenza da parte della popolazione albanese, la volontà e la capacità delle autorità di polizia e di giustizia della nuova Repubblica di prevenire l'insorgere di persecuzioni non possono essere contestate. Le predette autorità non rinunciano a perseguire gli autori di atti penalmente reprensibili – quali le violenze fisiche e le minacce – e offrono dunque, in principio, una protezione appropriata al fine di impedire la perpetrazione di tali atti il leciti, qualsiasi sia l'appartenenza etnica degli autori rispettivamente delle vittime di questi soprusi (cfr. UK Home Office, Operational Guidance Note: Kosovo, 22 luglio 2008, paragrafi da 3.11.10 a 3.11.12 e citazioni). Pertanto, posto che la capacità e la volontà delle autorità a prevenire l'avverarsi di molestie come quelle allegate dal ricorrente non può essere messa in discussione, nulla indica che egli non avrebbe potuto richiedere la protezione delle autorità locali per premunirsi Pagina 8 http://www.unmikonline.org/ http://www.unmikonline.org/ http://www.unmikonline.org/

D-574/2007 contro le azioni delle quali è stato vittima, ciò, oltretutto, poiché la minoranza slava mussulmana alla quale appartiene, è sempre stata trat tata notoriamente con maggior tolleranza rispetto ad altre minoranze quali rom, ashkali, egiziana o serba del Cossovo, e che viene dal sud del Paese, ove le autorità di polizia sono costituite da un gran numero di rappresentanti delle minoranze (GICRA 2002 n. 22, pag. 177 e segg.; OSCE, Mission in Kosovo, Profile of Prizren, 30 settembre 2009). Non avendo fatto capo alle autorità locali o avendolo fatto soltanto senza la necessaria insistenza e, oltretutto, disinteressandosi successivamente circa il prosieguo della propria segnalazione, il ricorrente non può prevalersi della loro inefficacia o passività. Egli ha spie gato di aver rinunciato a denunciare le minacce telefoniche e di non aver insistito per quanto concerne l'aggressione subita per il timore di rappresaglie, essendo le forze di polizia della sua regione, a suo avvi so, composte esclusivamente da agenti di origine albanese. La semplice affermazione generale quanto alla composizione etnica della polizia locale ed il timore di aggravare la situazione denunciando i fatti non è, in casu, sufficiente per concludere all'assenza di una protezione effet tiva da parte delle autorità. Inoltre, il ricorrente non ha fornito alcun in dizio concreto dal quale si possa evincere un'incapacità o un rifiuto da parte delle autorità ufficiali del Cossovo di fornirgli una protezione adeguata. Alla luce di quanto precede, a mente di questo Tribunale – anche indipendentemente dall'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'insorgente rettamente rilevata dall'UFM – i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifu giato. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'e secuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Or - Pagina 9

D-574/2007 dinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). 8. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; GICRA 2005 no 1, consid. 3.2.2; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. 8.1 Quo all'ammissibilità, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Cossovo, così come in Serbia, possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liber tà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile; 8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato Pagina 10

D-574/2007 d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai " réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1 pag. 215). Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Cossovo, da un lato, e la sua situazione personale, dall'altro. Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in Cossovo è in sé costitutiva di un impedi mento alla reintegrazione del ricorrente. Infatti, è notorio che questo paese, indipendenza del quale è stata riconosciuta dalla Svizzera il 27 febbraio 2008, non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli appartiene alla minoranza Gorani, ovvero a una minoranza dei mussulmani slavi del Cossovo che, come i bosniaci, è sempre stata trattata, in maniera generale, con più tolleranza rispetto ad altre minoranze quali rom, ashkali e Pagina 11

D-574/2007 egiziana. Secondo la giurisprudenza della CRA (cfr. GICRA 2002 n. 22 pag. 177), ripresa da questo TAF (confermata ancora con la sentenza del TAF D-4166/2006 del 15 febbraio 2010) e dalla quale non v'è motivo per cui doversene scostare, l'esecuzione dell'allontanamento dei mussulmani slavi originari del Cossovo – come lo sono i Gorani – è in principio ragionevolmente esigibile quando essi hanno avuto il loro domicilio nelle circoscrizioni di Dragas, Prizren, Gjakove e Pej prima del loro espatrio. Inoltre, il ricorrente è ancora relativamente giovane, ha una buona esperienza lavorativa avendo egli svolto diversi lavori sia come contadino che nell'edilizia (cfr. verbale d'audizione del 13 novembre 2006, pag. 2). Stando a quanto riferito, oltre alla madre, il ricorrente ha anche due fratelli in patria e, oltre a ciò, ha vissuto tutta la vita a B._______, C._______ (cfr. verbale d'audizione del 13 novembre 2006, pag. 1). Pertanto si può partire dal presupposto che abbia ancora una fitta rete sociale nel Paese d'origine. Infine si rileva che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica, GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 8.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 9. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; Pagina 12

D-574/2007 10. Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 11. Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 13. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo sulla pagina seguente) Pagina 13

D-574/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento) - UFM, Divisione soggiorno, (allegati: incarto N (...) e copia del ricorso del 22 gennaio 2007, per corriere interno; in copia) - D._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 14

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