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Corte IV D-5688/2014
Sentenza dell ' 8 ottobre 2014 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch; cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (…), Tunisia, c/o Ufficio federale della migrazione, Centro di registrazione e procedura, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 26 settembre 2014 / N (…).
D-5688/2014 Pagina 2
Visto la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera in data 4 settembre 2014; i verbali d'audizione del 10 settembre 2014 (di seguito: verbale 1) e del 19 settembre 2014 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 26 settembre 2014, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. Atto A12/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera; il ricorso inoltrato dal ricorrente il 3 ottobre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 6 ottobre 2014), nel quale quest'ultimo ha chiesto l'annullamento della decisione contestata e la trasmissione degli atti di causa all'UFM per una nuova decisione nel merito; che, in subordine, ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; che, in aggiunta, ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presunte spese giudiziali con protestate spese e ripetibili; la copia dell'incarto dell'UFM trasmessa via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 6 ottobre 2014; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 PA); che, pertanto, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
D-5688/2014 Pagina 3 l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti; che in sede di audizione il richiedente ha dichiarato di essere cittadino tunisino nato a B._______ (Tunisia) (cfr. verbale 1, pag. 3); che avrebbe lasciato il paese d'origine per trovare lavoro e in quanto arrabbiato con la madre in ragione del fatto che quest'ultima si sarebbe risposata (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, D49-51, pag. 6); che, nella decisione contestata, alla quale si rinvia, l'UFM ha ritenuto che il richiedente non avrebbe inoltrato una domanda di asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà di ottenere dalla Svizzera una protezione contro persecuzioni; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile; che nel ricorso l'insorgente afferma di avere chiesto asilo in Svizzera per sottrarsi ad una situazione che sarebbe divenuta insostenibile a causa dell'impossibilità di trovare un lavoro; che la grave situazione socio-economica in cui si troverebbe lo esporrebbe al rischio di non essere nemmeno in grado di soddisfare i propri bisogni primari; che, di conseguenza, la sua vita sarebbe in grave pericolo; che, giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande di asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi, questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici; che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato,
D-5688/2014 Pagina 4 non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 44 LAsi (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e relativi riferimenti); che sono rifugiate le persone che, nel paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata; che, nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo paese di origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi); che, infatti, l'insorgente ha espressamente ammesso di essere espatriato essenzialmente per motivi economici e che se avesse avuto un lavoro in patria non avrebbe lasciato la Tunisia (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, D49-53 e D61 pagg. 6 e 7 ); che tali motivi, come palesemente riconoscibili, non sono validi motivi d'asilo ai sensi della LAsi; che anche la rabbia per il nuovo matrimonio della madre non è manifestamente un valido motivo d'asilo; che, d'altronde, egli non ha mai avuto problemi con il nuovo marito (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, D55-58, pag. 6); che anche nel ricorso l'insorgente non ha addotto alcun nuovo argomento suscettibile di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'insorgente in Tunisia possa essere confrontato al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
D-5688/2014 Pagina 5 che, per di più, la situazione nel paese d'origine non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale; che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [Oasi 1, RS 142.311]); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda di asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1996 n. 18 consid. 14b lett. e e relativi riferimenti); che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, le autorità di asilo possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permettano loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (DTAF 2010/41 consid. 8.3.5 e relativi riferimenti);
D-5688/2014 Pagina 6 che l'insorgente è giovane e ha conseguito un diploma di cuoco (cfr. verbale 1, pag. 4); che il medesimo ha esperienze professionali quale cuoco e manovale edile (cfr. ibidem); che nel paese d'origine ha una solida rete famigliare ritenuto che, oltre alla moglie (cfr. verbale 2, D23, pag. 3), vi risiedono la madre, quattro sorelle ed un fratello oltre a diversi zii e cugini (cfr. verbale 1, pag. 6); che, di conseguenza, nulla osta al suo allontanamento in Tunisia; che l'asserita infiammazione allo stomaco, di cui non vi è agli atti alcuna documentazione medica, non risulta essere un problema tale da necessitare la sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3); che, d'altronde, lo stesso ricorrente ha ammesso di avere già ottenuto in patria cure mediche per il medesimo problema (cfr. verbale 2, D9-10, pag. 2); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
D-5688/2014 Pagina 7 ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5688/2014 Pagina 8 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: