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Bundesverwaltungsgericht 19.08.2010 D-5683/2010

19 août 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,653 mots·~18 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-5683/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 1 9 agosto 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima; cancelliere Federico Pestoni; A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C._______, nata il (...), D._______, nato il (...), Kazakistan, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 6 agosto 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-5683/2010 Visti: le domande d'asilo che gli interessati hanno presentato in data (...) in Svizzera; il documento che l'UFM ha rimesso ai richiedenti il medesimo giorno e mediante il quale li ha resi attenti circa la necessità di consegnare, en tro le 48 ore successive all'inoltro della loro istanza, un documento d'i dentità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della loro domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 2 giugno 2010 e del 9 luglio 2010; la decisione dell'UFM del 6 agosto 2010, notificata agli interessati il giorno stesso (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 10 agosto 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 11 agosto 2010); gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 11 agosto 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); Pagina 2

D-5683/2010 che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice uni co, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente; che ai sensi dell'art. 111a cpv. 2 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti; che con il gravame, il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino kazako di etnia armena, nato a E._______, Azerbaijan, e cresciuto a F._______, Kazakistan, ove avrebbe vissuto fino al 1995; che in seguito si è trasferito in Ucraina, ad G._______, per circa sette anni, poi nella città di H._______, in Russia, per qualche anno; che successivamente avrebbe soggiornato in altre città russe, fino al (...) (cfr. verbale d'audizione del 2 giugno 2010, pagg. 1, 2 e 3); che egli avrebbe lasciato il Kazakistan a seguito delle tensioni etniche venutesi a creare con la disgregazione dell'ex Unione Sovietica; che inoltre egli è stato costretto a lasciare pure l'Ucraina ed in seguito la Russia per il timore di essere ucciso in seguito all'omicidio di suo fratello da parte degli uomini di I._______, un esponente della malavita locale con ambizioni politiche; che infatti il ricorrente avrebbe assistito alla scena e sarebbe pertanto diventato un testimone scomodo; che il (...) avrebbe ricevuto la visita delle stesse persone che hanno ucciso suo fratello le quali lo avrebbero minacciato intimandogli di consegnare dei documenti relativi al negozio che egli Pagina 3

D-5683/2010 gestiva con il fratello; che per questo motivo il ricorrente ha deciso di lasciare l'Ucraina alla volta della Russia; che tuttavia anche qui, nel novembre/dicembre del 2009, avrebbe ricevuto delle telefonate anonime e pensando che si trattasse delle stesse persone che lo stavano ancora cercando ha deciso di partire con la famiglia alla volta della Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 9 luglio 2010, pagg. 3 – 6); che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessata ha dichiarato di essere cittadina Kazaka di etnia russa e tedesca, nata a F._______; che ella ha riferito di essere espatriata per le medesime ragioni del marito non avendo motivi personali; che gli interessati non hanno esibito sino ad oggi alcun documento d'identità; che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che i richiedenti non hanno consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Kazakistan ed eventualmente verso l'Ucraina o la Russia siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, gli insorgenti hanno, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei verbali di audizione, e meglio di aver posseduto dei documenti di identità che sono però andati distrutti in Russia, nel 2005, in occasione di un incendio della carrozza ferroviaria nella quale alloggiavano (cfr. verbali d'audizione del 2 giugno 2010, pagg. 2 e 4); che inoltre essi hanno riferito di non poter richiedere il rilascio di duplicati posto che trovandosi in Svizzera in qualità di richiedenti l'asilo non possono rivol gersi all'autorità consolare, ritenendo dunque di avere motivi scusabili e verosimili; che inoltre hanno ribadito che i loro motivi d'asilo oltre che veri sono anche verosimili; che, infine, hanno contestato l'ammissibili tà, l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il loro paese d'origine rispettivamente di ultima residenza; Pagina 4

D-5683/2010 che, in conclusione, gli autori del gravame hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della loro domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che hanno, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6); che, nel caso concreto, i ricorrenti, a distanza di oltre due mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non hanno esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, essi si sono semplicemente limitati a dichiarare di aver posseduto dei documenti di identità che sono però andati distrutti in Russia, nel 2005, in occasione di un incendio della carrozza ferroviaria nella quale alloggiavano (cfr. verbali d'audizione del 2 giugno 2010, pagg. 2, 4 e 5); che tuttavia dell'audizione federale, in relazione al cita - Pagina 5

D-5683/2010 to incendio nel quale sono andati distrutti i documenti, il marito ha parlato di casetta di legno e non più di carrozza ferroviaria (cfr. verbale d'audizione del 9 luglio 2010, pagg. 7); che inoltre essi hanno riferito di non poter richiedere il rilascio di duplicati posto che trovandosi in Sviz zera in qualità di richiedenti l'asilo non possono rivolgersi all'autorità consolare; che, oltre a ciò, interrogati sul proprio viaggio essi sono stati assolutamente superficiali ed evasivi senza fornire alcun dettaglio del tragitto intrapreso; che, anzitutto, i ricorrenti hanno lascito il Kazakistan già nel 1995 a causa delle predette difficoltà di carattere razziale sorte con il crollo dell'Unione sovietica; che essi si sono stabiliti in Ucraina, ad G._______ fino al 2002, quando per le ragioni già esposte hanno deciso di stabilirsi in Russia, a H._______; che hanno dichiarato di aver lasciato la Russia partendo da L._______ in auto, di essersi recati ad M._______ in Ucraina e quindi di aver attraversato la Polonia, la Germania e l'Austria fino a giungere in Svizzera; che avrebbero affrontato il viaggio muniti di passaporti ucraini falsi ottenuti da un amico; che tali documenti sarebbero sempre stati in possesso dell'autista e che loro non li avrebbero mai visti; che l'autista li avrebbe mostrati alle autorità di frontiera quando richiesti (cfr. verbali d'audizione del 2 giugno 2010, pagg. 7, 8 e 9); che i ricorrenti, malgrado abbiano fatto delle soste durante il viaggio dalla Russia alla Svizzera, non hanno saputo dettagliare minimamente il lungo tragitto, salvo elencare gli Stati che avrebbero attraversato; che, pertanto, questo Tribunale ritiene che gli insorgenti potrebbero non aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, vista l'inattendibilità delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni dei ricorrenti circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che gli autori del gravame dissimulino i loro documenti d'identità per i bisogni della causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore degli insorgenti non è applicabile (cfr. DTAF 2010/2); Pagina 6

D-5683/2010 che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che gli insorgenti hanno dichiarato sostanzialmente di essere espatriati dal Kazakistan a seguito delle tensioni etniche venutesi a creare con la disgregazione dell'ex Unione Sovietica, senza tuttavia aver subito minacce o violenze dirette e personali; che per quanto concerne i motivi di asilo addotti a giustificazione della fuga dall'Ucraina e successiva mente dalla Russia, non v'è necessità di approfondire oltre la questio ne posto che i ricorrenti si sono espressamente dichiarati di nazionalità kazaka e pur avendo vissuto diversi anni nei paesi testé citati, lo hanno fatto senza alcuna legittimazione; che dunque, nella fattispecie vanno analizzati soltanto i motivi di asilo che hanno portato i ricorrenti ad abbandonare il proprio paese d'origine, e meglio il Kazakistan; che i ricorrenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, limitatamente ai motivi allegati a conforto della fuga dal Kazakistan, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, quanto raccontato dagli insorgenti non presenta alcun elemento atto a giustificare la qualità di rifugiato; che basti rilevare innanzitutto che i ricorrenti hanno dichiarato di aver lasciato il Kazakistan nel 1995 a causa delle forti tensioni razziali venutesi a creare tra le varie etnie dopo la caduta dell'Unione Pagina 7

D-5683/2010 sovietica; che tuttavia, i ricorrenti, oltre ai timori per la difficile situazione, non hanno lamentato persecuzioni personali, atti di violenza o minacce nei loro confronti; che, oltretutto, in virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Stato terzo; che infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.; GICRA 2000 n. 15 pagg. 107 e segg.); che stando alle dichiarazioni addotte dai richiedenti, in Kazakistan essi non si sono rivolti alle autorità per ottenere protezione; che pertanto non si può ritenere che, nel caso in rassegna, le forze dell'ordine ab biano rinunciato a proteggerli o siano state impossibilitate a farlo; che quindi si deve ritenere che i ricorrenti non hanno intrapreso tutte le procedure che ci si poteva attendere da loro al fine di far valere i propri diritti presso le autorità competenti; che non vi è ragione di ritenere che essi non possano ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei loro confronti; che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti come non sufficienti a giustificare la qualità di rifugiati dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribunale, le allegazioni prodotte sarebbero state di un'intensità tale da essere considerate decisive in materia d'asilo né che si evincono elementi da cui dedurre che ai ricorrenti sarebbe stata preclusa un'appropriata protezione contro le persecuzioni statali (cfr. GICRA 2006 no 18); Pagina 8

D-5683/2010 che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato degli insorgenti medesimi; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi mento all'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti (cfr. DTAF 2009/50, consid. 8, pagg. 730 e segg.); che, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Kazakistan possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi bile (art. 83 cpv. 4 LStr); Pagina 9

D-5683/2010 che, in considerazione di quanto precede, come detto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che, la situazione vigente in Kazakistan non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale dei ricorrenti, il marito è relativamente giovane e possiede una buona formazione scolastica, in quanto ha frequentato le scuole dell'obbligo e due anni di scuola per diventare meccanico; che egli inoltre ha pure una buona esperienza professionale come meccanico, negoziante, contadino ed autista, avendo agli fatto diversi lavori nel corso della sua vita (cfr. verbale d'audizione del 2 giugno 2010, pag. 3); che la moglie è pure ancora relativamente giovane ed ha una buona formazione avendo ella frequentato le scuole dell'obbligo ed avendo ottenuto in seguito la licenza di estetista; che ha inol tre una minima esperienza lavorativa avendo praticato per qualche tempo la professione appresa; che i ricorrenti hanno vissuto e lavorato per diverso tempo in Kazakistan ove conservano ancora diverse amicizie; che, pertanto, si può partire dal presupposto che abbiano una di screta rete sociale in patria; che, a titolo abbondanziale, come predetto, se il rientro in patria dovesse creare delle difficoltà di reinserimento dovute alla lunga assenza dal paese d'origine e dalla relativa cultura nonché all'integrazione dei figli, i quali non sono mai stati in Kazakistan, i ricorrenti potranno scegliere, loro sponte, di ristabilirsi in Ucraina rispettivamente in Russia, dove peraltro si trova ancora la loro figlia maggiore; che, quo ai problemi di salute della signora B._______ e della figlia C._______ a mente di questo Tribunale non v'è ragione di credere che esse non possano ottenere le cure mediche necessarie nel loro paese d'origine o nei loro ultimi paesi di residenza posto che, oltretutto, dalla documentazione agli atti emerge che esse erano già seguite medical mente prima del loro arrivo in Svizzera; che, infine, in relazione agli eventuali mezzi finanziari necessari per accedere alle cure mediche, il TAF segnala che i ricorrenti hanno la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi; Pagina 10

D-5683/2010 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento degli autori del gravame nel loro Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. Pagina 11

D-5683/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento); - all'UFM, Divisione soggiorno (per l'incarto N [...]; allegato: copia del ricorso del 10 agosto 2010, per corriere interno; in copia); - N._______ (in copia). Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 12

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