Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D5608/2011 Sen tenza d e l 1 7 ottobre 2011 Composizione Giudice Pietro AngeliBusi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nata il (…) e la figlia B._______, nata il (…), Macedonia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 ottobre 2011 / N […].
D5608/2011 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che l'interessata per sé e per sua figlia minorenne ha presentato il (…) in Svizzera, i verbali di audizione del 12 settembre 2011 [di seguito: verbale 1] e del 5 ottobre 2011 [di seguito: verbale 2], le osservazioni dell'interessata del 23 settembre 2011 (cfr. Atto A 7/3), il verbale della decisione dell'UFM del 5 ottobre 2011 di non entrata nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), notificata all'interessata il giorno medesimo (cfr. Avviso di notifica e di ricevuta, Atto A 12/1), il ricorso inoltrato il 10 ottobre 2011 dall'insorgente (cfr. timbro del plico raccomandato), la copia dell'incarto UFM pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il giorno seguente, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché art. 108 cpv. 2 LAsi,
D5608/2011 Pagina 3 che l'interessata – cittadina rumena, di etnia albanese, originaria di C._______, (Macedonia) – ha dichiarato di essere espatriata la prima volta dal suo Paese di origine nel (…), a seguito delle persecuzioni da parte della Polizia per ottenere informazioni circa suo (…), membro dell'UCK (Ushtria Çlirimtare e Kosovës; in italiano Esercito di liberazione del Kosovo [ELK]), nonché dopo aver subito una violenza carnale da due uomini e di aver depositato una domanda di asilo in D._______; che, nel (…), ella avrebbe ottenuto dalle autorità (…) l'asilo politico per detti motivi e sarebbe rimasta a vivere a E._______ (D._______), dove si sarebbe sposata con un cittadino (…), dando poi alla luce B._______, la loro figlia, che avrebbe la doppia cittadinanza; che, a causa dei problemi legati alla separazione dal marito, temendo che la figlia venisse affidata ai servizi sociali (…), il (…) l'interessata sarebbe ritornata con sua figlia in Macedonia, nel suo Paese di origine, dove – al momento del rientro – le sarebbero stati confiscati i documenti ottenuti in D._______ e sarebbe dovuta andare a presentarsi entro 24 ore alla Polizia, che le avrebbe posto domande sul soggiorno in D._______ e su suo (…); che, dopo un anno di quiete, a partire dal (…), la Polizia si sarebbe recata al domicilio dell'interessata, l'avrebbe prelevata e condotta una (…) di volte alla stazione di Polizia per interrogarla su suo (…), trattenendola durante la notte ed ammanettandola al riscaldamento; che, dopo il primo interrogatorio, ella si sarebbe rivolta ad un avvocato, ma – avendole quest'ultimo consigliato di collaborare con le autorità – avrebbe deciso di non contattare più il legale; che, il (…) o (…), il vicino di casa, tossicodipendente e spacciatore, avrebbe tentato di investire l'interessata e sua figlia; che, ne sarebbe scaturito un litigio e l'interessata avrebbe chiamato la Polizia, la quale sarebbe intervenuta ma senza prendere provvedimenti; che la sera stessa, dopo un ulteriore litigio con il vicino, non avendo la Polizia più voluto intervenire, ella si sarebbe recata alla Polizia per denunciare l'accaduto con il vicino e l'ispettore le avrebbe fatto capire che detto evento sarebbe dovuto alla sua mancanza di collaborazione con le autorità e l'avrebbe minacciata in relazione alla figlia; che, intimorita, l'interessata si sarebbe rifugiata dalla zia a F._______ (Macedonia) e il (…) avrebbe deciso di espatriare nuovamente dal suo Paese di origine, unitamente alla figlia, che, nella decisione impugnata, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Macedonia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro lato, che le allegazioni in materia di asilo presentate dalla richiedente non sarebbero verosimili, siccome vaghe, lacunose e contrarie alla logica dell'agire; che, di conseguenza, non emergerebbero
D5608/2011 Pagina 4 dalle carte processuali degli indizi di esposizione dell'interessata e di sua figlia a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento della richiedente e di sua figlia dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, la ricorrente contesta la decisione dell'UFM, adducendo che nel suo caso esisterebbero indizi di persecuzione non manifestamente infondati, per cui l'autorità di prime cure avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo, come proposto anche dalla rappresentanza dell'opera assistenziale, ritenuto che avrebbe esposto in maniera coerente, logica e nei dettagli i suoi motivi di asilo; che, in particolare, riguardo alle argomentazioni dell'autorità inferiore, l'insorgente fa valere di aver narrato ciò che avrebbe vissuto in prima persona e di non avere informazioni di dettaglio sull'UCK, poiché suo (…) riteneva che fosse meglio che sapesse meno cose possibili; che, inoltre, non avrebbe mai osato chiedere le generalità dell'ispettore che avrebbe avuto con lei un atteggiamento ostile, come pure non si ricorderebbe il nome dell'avvocato che le avrebbe detto di collaborare con la Polizia, ma si sarebbe offerta di poterlo recuperare, senza tuttavia ottenere alcuna indicazione in merito; che, peraltro, l'impressione secondo cui il suo vicino avrebbe voluto investirla sarebbe dovuta al rapporto amichevole tra il vicino e i poliziotti, all'inerzia della Polizia dinanzi alle sue richieste di protezione nei confronti del medesimo e alle incredibili parole dell'ispettore; che, per contro, della violenza sessuale subita nel (…) non ne avrebbe fatto menzione, in quanto sarebbe addirittura precedente all'ottenimento dell'asilo in D._______; che, infine, per tutti questi motivi, la ricorrente sostiene che l'allontanamento verso la Macedonia non sarebbe ragionevolmente esigibile, poiché la sua vita sarebbe in pericolo e, di conseguenza, chiede che a lei ed a sua figlia sia accordata l'ammissione provvisoria in Svizzera, che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali,
D5608/2011 Pagina 5 che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo di invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, peraltro, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi si intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda di asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 25 giugno 2003, la Macedonia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui alla impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente il racconto della ricorrente si distingue per il suo carattere vago e illogico su punti essenziali, nonché per l'assenza di elementi oggettivi atti a corroborare le sue allegazioni; che, a guisa di
D5608/2011 Pagina 6 esempio, oltre a quanto già evidenziato dall'UFM, basti rilevare che l'insorgente non è stata in grado di fornire alcuna informazione circa l'appartenenza del (…) all'UCK, come pure circa il funzionamento o l'ideologia di tale organizzazione (cfr. verbale 2 D8D16); che, a tal proposito, non soccorre l'insorgente l'allegazione secondo cui suo (…) non avrebbe voluto raccontarle nulla e l'avrebbe zittita sull'argomento (cfr. verbale 2 D11 e ricorso pagg. 34); che, infatti, indipendentemente da tali argomentazioni, è logico ritenere che – se la ricorrente avesse effettivamente subito delle persecuzioni a causa del (…) e dell'UCK – essa avrebbe da sola raccolto le informazioni necessarie, perlomeno per tentare di capire perché avrebbe dovuto vivere tutto quanto allega, ritenuta peraltro la sua età ormai adulta; che, inoltre, la ricorrente non ha saputo dare una motivazione plausibile riguardo al fatto che i problemi da lei allegati, in ragione dell'appartenenza del (…) all'UCK, non abbiano toccato altri parenti paterni, residenti in Macedonia (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 D7679); che, difatti, non è plausibile che la ricorrente, proprio lei, sia stata l'unica e sola ad essere presa di mira dalla Polizia ed a dover subire delle asserite persecuzioni; che, peraltro, appare contrario alla logica dell'agire che la Polizia Macedone abbia atteso ben un anno, lasciando vivere in pace la ricorrente, per poi interessarsi alla medesima e cominciare ad interrogarla, al fine di ottenere delle informazioni sul (…) (cfr. verbale 1 pag. 6, verbale 2 D7 pag. 3 e D38); che, segnatamente, se fosse stato effettivamente il caso, la Polizia si sarebbe presa all'insorgente sin dal suo arrivo in Macedonia; che, infine, riguardo all'episodio del vicino di casa, le allegazioni della ricorrente – oltre che essere inconsistenti – si limitano a mere supposizioni sia circa la natura dolosa dell'asserito tentato investimento della ricorrente e di sua figlia, sia circa un'eventuale complicità tra il vicino di casa e la Polizia a proposito di tale evento, nonché circa l'esistenza di eventuali conseguenze di natura persecutoria, come minacce (cfr. verbale 1 pag. 5, verbale 2 D7 pagg. 3 4, D49D56, D61D64, ricorso pag. 4); che, del resto, è assolutamente illogica e immotivata la collaborazione della Polizia con il vicino, tossicodipendente (cfr. ibidem); che, in considerazione di quanto sopraesposto, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi d'inattendibilità, vi è ragione di ritenere che la vicenda resa dall'insorgente a sostegno della sua domanda di asilo è manifestamente inverosimile, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente e di sua
D5608/2011 Pagina 7 figlia in Macedonia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre le medesime in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), diversamente da quello che pretenderebbe far credere la ricorrente con affermazioni del tutto generali (cfr. ricorso pag. 4), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Macedonia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non meritano tutela e la decisione impugnata va confermata, che la ricorrente e sua figlia non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento della ricorrente e della figlia quanto alla loro situazione personale; che l'insorgente è giovane, ha perlomeno una formazione scolastica di base, come pure delle esperienze lavorative come (…) e (…) (cfr. verbale 1 pag. 3), nonché gode di buona salute; che, infatti, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in
D5608/2011 Pagina 8 Svizzera per motivi medici; che è in buona salute anche la figlia della ricorrente la quale, ritenuta la sua età ([…] anni), potrà cominciare le scuole in Macedonia, senza alcun ostacolo dal profilo del suo benessere superiore (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3.2 – 9.3.5 pagg. 367369); che, inoltre, la ricorrente dispone di un'importante rete sociale in patria, ritenuto che vive ancora in loco sua madre ed altri membri della sua famiglia (cfr. ibidem): che, del resto, già in occasione del suo rientro in Macedonia nel (…), ella ha potuto ritornare a vivere con la madre e godere del suo aiuto nell'accudire la sua bambina, come pure ha potuto essere accolta da una zia a F._______, che l'ha alloggiata per (…) mesi prima del suo espatrio (cfr. ibidem, pag. 7), che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio per lei e per sua figlia, oltre alla sua carta di identità che essa ha già prodotto in corso di procedura (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513 515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
D5608/2011 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro AngeliBusi Antonella Guarna Data di spedizione: