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Bundesverwaltungsgericht 04.05.2012 D-5567/2010

4 mai 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·6,952 mots·~35 min·2

Résumé

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 luglio 2010

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-5567/2010

Sentenza d e l 4 maggio 2012 Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Fulvio Haefeli, cancelliere Andrea Pedrazzini.

Parti

A._______, dichiaratosi nato il (…), Iraq, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 luglio 2010 / N […].

D-5567/2010 Pagina 2

Fatti: A. Il (…) l'interessato, dichiaratosi cittadino iracheno di etnia curda, originario di B._______, C._______ (Iraq), ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha raccontato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 27 aprile 2010 [di seguito: verbale 1] e del 10 giugno 2010 [di seguito: verbale 2]), di essere espatriato a seguito delle minacce di morte proferitegli dalla famiglia della ragazza yezida che avrebbe frequentato. Infatti, il (…) l'insorgente sarebbe entrato nella casa della sua amante ed avrebbe avuto un rapporto sessuale. Successivamente, i due sarebbero stati sorpresi dal fratello della stessa che, inseguendo l'interessato, gli avrebbe inferto una pugnalata nella schiena, non riuscendo tuttavia a fermarlo. Il medesimo sarebbe poi rincasato. In seguito, per sfuggire alle intimidazioni del fratello della ragazza, il richiedente sarebbe andato ad abitare per almeno tre mesi presso lo zio a D._______ (Iraq). Lo stesso sarebbe espatriato il (…). B. Il (…) l'interessato è stato sottoposto ad un'analisi linguistica (di seguito: esame LINGUA). In occasione dell'audizione federale, svoltasi il 10 giugno 2010, gli è stato concesso il diritto di esprimersi sulle risultanze del predetto esame contenute nel rapporto del (…) (cfr. verbale 2, D69-79). C. In data 14 giugno 2010, l'interessato ha prodotto, a sostegno delle sue allegazioni in materia di asilo, una carta di identità e un certificato di nazionalità (cfr. atto A18/1). D. Il 25 giugno 2010, nell'ambito del diritto di essere sentito (cfr. atto A20/2), l'UFM ha informato l'interessato del contenuto essenziale del rapporto di analisi a cui sono stati sottoposti la carta di identità ed il certificato di nazionalità del medesimo. L'istante ha quindi presentato le proprie considerazioni. E. Con decisione dell'8 luglio 2010, l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di

D-5567/2010 Pagina 3 origine siccome lecita, esigibile e possibile, nonché la confisca, in quanto falsificati, dei documenti di identità. F. Il 4 agosto 2010 l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'accesso alla registrazione audio dell'esame LINGUA, la trasmissione del rapporto dell'esame dei documenti di identità, l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione nonché, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria, in ragione dell'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo G. Il 27 agosto 2010 il ricorrente ha inoltrato un atto integrativo al ricorso allegando un rapporto medico del 25 agosto 2010 del Dr. med. E._______, in cui è indicato che, a causa delle ferite dorsali, il ricorrente accusa una (…) e una (…) (cfr. atto A33/3). H. In data 1° settembre 2010, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso nonché sull'atto integrativo al medesimo. I. Il 23 settembre 2010 l'UFM ha presentato le proprie osservazioni, proponendo la reiezione del gravame. J. Il 14 ottobre 2010 il ricorrente ha tempestivamente fatto pervenire l'atto di replica alle suddette osservazioni dell'UFM. Esso è stato trasmesso all'autorità inferiore per informazione e per eventuale presa di posizione. K. Il 18 agosto 2011 l'UFM ha presentato le proprie osservazioni, proponendo la reiezione del gravame.

D-5567/2010 Pagina 4 Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 2. Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1, come pure 52 PA e all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, pag. 798; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 5. 5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni in materia di asilo presentate dal richiedente sarebbero contrarie alle

D-5567/2010 Pagina 5 informazioni di cui dispone l'autorità inferiore, contraddittorie tra loro ed incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire di modo che ci si potrebbe esimere dall'esaminare la rilevanza dei fatti addotti in materia di asilo. Innanzitutto, il richiedente avrebbe dichiarato di essere nato il (…) 1993, mentre durante l'audizione sulle generalità avrebbe affermato di essere nato il (…) 1994. In seguito, durante l'audizione sui motivi di asilo, egli avrebbe indicato di essere nato il (…) 1994, ma non avrebbe saputo specificare la sua età esatta. Sospette sarebbero altresì le grosse lacune riguardo alla sua biografia e quella dei suoi genitori, non essendo in grado di fornire, a guisa di esempio, né l'età dei genitori al momento della sua nascita, né la loro età attuale. Messo a confronto riguardo alle discrepanze fra le generalità da lui dichiarate al momento del suo arrivo e quelle fornite ulteriormente, l'interessato si sarebbe giustificato, asserendo semplicemente di essersi sbagliato a compilare il modulo di registrazione. Inoltre, l'apparenza fisica dell'interessato tradirebbe l'asserita minore età, giacché egli sembrerebbe palesemente maggiorenne ed il risultato dell'esame osseo, eseguito il (…), sebbene non sia sufficiente per contrastare le allegazioni riportate nei verbali, confermerebbe un'età maggiore ai 18 anni. Detto Ufficio ha inoltre considerato la carta di identità ed il certificato di nazionalità, depositati dal richiedente, inidonei a dimostrare le sue allegazioni, in particolare la provenienza da C._______, in quanto, in base a specifiche caratteristiche, tali documenti non sarebbero autentici e nulla permetterebbe di escludere che siano stati confezionati per i bisogni della causa. Oltre a ciò, l'esame LINGUA avrebbe dimostrato con certezza che il richiedente non proverrebbe dalla città di B._______, bensì sarebbe da ritenere socializzato nel Kurdistan iracheno, probabilmente nell'area di Dohuk. Di conseguenza, sulla base del rapporto LINGUA, l'autorità inferiore ha concluso che il racconto del richiedente circa la sua provenienza come pure la sua residenza a B._______, sarebbe inattendibile. In secondo luogo, le dichiarazioni del richiedente sarebbero contraddittorie per esempio circa le circostanze in cui la relazione con la presunta ragazza sarebbe stata scoperta, dichiarando inizialmente che egli avrebbe vestito i pantaloni ed avrebbe in seguito scorto il fratello della ragazza in cucina, per poi affermare, nell'ambito della seconda audizione, che egli sarebbe fuggito nudo, poiché il fratello sarebbe entrato nella camera da letto. Confrontato a tali incongruenze, egli avrebbe ammesso di essersi sbagliato, confermando la versione data durante l'audizione sulle generalità. In terzo luogo, tale Ufficio ritiene le allegazioni del richiedente contrarie alla logica dell'agire, giacché sarebbe assolutamente incredibile che quest'ultimo, durante i quattro mesi passati dallo zio a D._______, non abbia provato ad informarsi su quali fossero le intenzioni

D-5567/2010 Pagina 6 della famiglia della sua ragazza nei suoi confronti e non abbia cercato di trovare un compromesso con quest'ultima, oppure non abbia contattato le autorità, al fine di appurare se fosse possibile ottenere un qualche tipo di protezione. Incompatibile con l'esperienza generale di vita sarebbe altresì la mancata visita medica alla gamba. Egli si giustificherebbe, infatti, adducendo di non avere potuto andare da un medico per timore di dovere riferire l'accaduto alla polizia. Tuttavia, dato che si sarebbe già lasciato medicare proprio le ferite alla schiena provocategli dalla pugnalata, risulterebbe assolutamente incredibile che non si sia fatto visitare anche la gamba. In conclusione, detto Ufficio non ha riconosciuto la qualità di rifugiato nei confronti del richiedente, vista l'inverosimiglianza delle sue allegazioni (art. 3 e 7 LAsi). Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento e non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Peraltro, ritenuto che il richiedente non proverrebbe da C._______, bensì da una delle tre provincie nord irachene, segnatamente da F._______, dove grazie alla situazione di sicurezza e di rispetto dei diritti dell'uomo, non vigerebbe una situazione di violenza generalizzata, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ragionevolmente esigibile. Infine, non vi sarebbero altri motivi relativi al richiedente, il quale sarebbe giovane e disporrebbe di una vasta rete sociale nel Nord del Paese, o dal punto di vista tecnico e pratico, che si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento del medesimo nel Nord dell'Iraq. 5.2. Nel gravame, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, il ricorrente ha contestato la decisione dell'UFM. In particolare, egli ha criticato l'esame LINGUA, facendo valere che l'esaminatore conoscerebbe soltanto la Siria e il Kurdistan, ma non la regione di C._______, oltre al fatto che egli sarebbe un esaminatore del curdo kurmanji e della lingua araba, ma non del curdo badini, lingua madre dell'insorgente. Inoltre, il ricorrente ha chiesto l'accesso ai nastri della registrazione LINGUA, dato che non ricorderebbe che durante tale colloquio gli siano state poste così tante domande sulla zona di B._______. Peraltro, ha aggiunto che, durante l'esame in questione, si sarebbe sentito male. L'insorgente ha altresì affermato che i documenti da lui presentati sarebbero stati ottenuti presso gli uffici competenti, nonché chiede la trasmissione del rapporto dell'esame che attesterebbe la falsità degli stessi, sottolineando al contempo che in Iraq non vigerebbe lo stesso rigore formale presente in Svizzera. In aggiunta, egli ha contestato la contraddittorietà delle sue affermazioni, adducendo che esisterebbe un solo elemento di incoerenza. Non da ultimo,

D-5567/2010 Pagina 7 il ricorrente ha stigmatizzato gli elementi di incompatibilità con la logica dell'agire rilevati dall'UFM, il quale non terrebbe conto della realtà irachena, in cui sarebbe esclusa una mediazione con la famiglia della ragazza o la richiesta di protezione alle autorità irachene. Infine, essendo comprovata la sua provenienza da C._______ e visti i suoi problemi medici dovuti all'accoltellamento, l'insorgente ritiene l'esecuzione dell'allontanamento inesigibile. 5.3. Nella sua risposta, l'UFM ha osservato che, in merito alla questione della lingua madre, il ricorrente avrebbe firmato il verbale dell'audizione, compresa la pagina dove si trova la sezione relativa a tale dato, senza sollevare alcuna obiezione. Per quanto riguarda la minore età, il ricorrente avrebbe fornito due date di nascita completamente diverse oltre al fatto che, durante la prima audizione, egli avrebbe affermato di avere 16 anni, mentre in seguito egli avrebbe indicato di avere 16 o 17 anni, allorquando nel suo ricorso egli sosterrebbe di dovere ancora compiere 16 anni. Per quanto concerne la competenza dell'esaminatore LINGUA, l'UFM ha difeso la professionalità del medesimo, il quale, sebbene proverrebbe dal Kurdistan siriano, sarebbe diplomato ed avrebbe una vasta conoscenza della regione, avendo soggiornato in quelle zone per decenni. Per quanto riguarda l'allegazione secondo cui il ricorrente non ricorderebbe le numerose domande postegli dall'esaminatore LINGUA, l'autorità inferiore ha fatto notare che l'esistenza dei quesiti in questione è controllabile direttamente leggendo l'audizione federale diretta e ha indicato che la registrazione sarebbe a disposizione del ricorrente presso gli uffici dell'UFM. In merito alle contestazioni sul rapporto inerente ai documenti di identità presentati, è stata attirata l'attenzione sulla confidenzialità delle informazioni contenute e l'impossibilità di trasmetterle integralmente. Infine, l'asserzione nel rapporto medico secondo la quale non sarebbe possibile curare l'interessato nel suo Paese di origine sarebbe infondata, poiché nella provincia di Dohuk vi sarebbero almeno due strutture ospedaliere ampiamente in grado di fornire le cure necessarie. 5.4. Nella replica, il ricorrente ha ricordato che la sua lingua madre sarebbe il curdo badini e non, come sarebbe stato genericamente indicato, il curdo e che l'audizione avrebbe avuto luogo in curdo kurmanji. Per quanto concerne l'età, egli ha preteso che non vi sarebbe stata nessuna terza versione, confermando di essere nato nel 1994. Per il resto, ha rinviato alle allegazioni sopracitate, aggiungendo che in Iraq non avrebbe accesso a cure mediche adeguate.

D-5567/2010 Pagina 8 5.5. Nelle osservazioni successive, l'UFM ha ritenuto non sussistere fatti e mezzi di prova nuovi e ha rinviato ai considerandi della decisione impugnata. 6. 6.1. L'insorgente, tramite l'atto ricorsuale, si è lamentato di non avere potuto prendere integralmente visione dei rapporti degli esami riguardanti la sua carta di identità (cfr. A22/2) e del certificato di nazionalità (cfr. A21/2). A titolo preliminare, vi è pertanto da esaminare se l'UFM, negandogli la consultazione di tali documenti, abbia violato il suo diritto di essere sentito. 6.2. Il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende diverse garanzie costituzionali di natura formale, in particolare il diritto per la persona interessata di prendere visione dell'incarto, vale a dire consultare gli atti di causa (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3 e DTF 126 I 7 consid. 2b). Per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, tale diritto è garantito agli artt. 26-28 PA. L'art. 26 cpv. 1 PA prevede il diritto della parte o del suo rappresentante di consultare gli atti di procedura, segnatamente tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b) e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Documenti con valore probatorio, che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione ("entscheidwesentliche Aktenstücke") sottostanno pertanto sempre al principio del diritto di consultazione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1994 n. 1 consid. 3a in fine) ed un eventuale rifiuto deve essere fondato sull'art. 27 PA, come esposto qui di seguito. In particolare, rapporti e perizie di esperiti all'interno dell'amministrazione, che vertono su elementi fattuali, sottostanno in ogni caso al diritto di consultare gli atti, eccezione fatta se si limitano ad apprezzare fatti che, di per sé, non sono contestati (cfr. DTF 115 V 297). Giusta l'art. 27 cpv. 1 PA, l'autorità può negare l'esame agli atti che soggiaciono al diritto di consultazione unicamente se un interesse pubblico o privato importante o l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga. Il rischio che comporta la divulgazione dei criteri sui quali si basa l'analisi dei documenti ed il possibile uso improprio da parte del richiedente o di terzi giustifica la rivelazione solo parziale delle informazioni figuranti negli atti richiesti (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 4.c).

D-5567/2010 Pagina 9 Il cpv. 2 di detto articolo, tuttavia, statuisce che, in tali casi, il diniego di esame deve estendersi unicamente agli atti soggetti a segreto secondo il principio della proporzionalità. In altri termini, il diniego deve limitarsi allo stretto necessario ed i passaggi che non sottostanno a segreto sono da rendere adeguatamente accessibili (ad esempio occultando i passaggi nel documento per cui vige segreto, le persone di contatto, i passaggi irrilevanti, ecc.). Inoltre, il diniego di consultazione in applicazione dei cpv. 1-2 del citato articolo è da motivare (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 4b; STEPHAN C. BRUNNER IN: AUER/MÜLLER/SCHINDLER [ed.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/S. Gallo 2008, art. 27 n. 9 e 12; BERNHARD WALDMANN/MAGNUS OESCHGER IN: WALDMANN/WEISSENBERGER [ed.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, art. 27 n. 38). Per quanto attiene alle memorie della parte, dei mezzi di prova da lei inoltrati e delle decisioni notificatele, invece, l'esame non può essere negato. Di conseguenza, al diritto di visionare documenti prodotti dalla parte e che questa già conosce non può essere contrapposto alcun interesse alla loro segretezza (BERNHARD WALDMANN/ MAGNUS OESCHGER, op. cit., art. 27 n. 40). Inoltre, l'atto soggetto al diritto di consultazione, ma per il quale l'accesso è stato negato alla parte, può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per iscritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi ed indicare prove contrarie (art. 28 PA). In altre parole, non è escluso che atti o passaggi di essi, ritenuti segreti, possano essere utilizzati ai fini della decisione, a condizione che la parte sia stata adeguatamente informata sul fatto che la decisione si basa su di essi (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 5b; STEPHAN C. BRUNNER, op. cit., art. 28 n. 2 e 5; BERNHARD WALDMANN/MAGNUS OESCHGER, op. cit., art. 28 n. 3). Tuttavia, documenti che non hanno valore probatorio, vale a dire che servono esclusivamente alla formazione di un'opinione a livello interno ("verwaltungsinterne Meinungsbildung") e che, pertanto, valgono quali atti interni all'amministrazione (come ad esempio una bozza, una nota agli atti, una nota per un collega, ecc.), non rientrano nelle categorie di atti previsti all'art. 26 cpv. 1 PA e, di conseguenza, non sottostanno al diritto di consultare gli atti (cfr. DTF 115 V 297). Un diniego di consultazione per tali "atti interni", pertanto, non solo non necessita l'esistenza di interessi preponderanti alla loro segretezza, ma può avvenire senza alcuna motivazione da parte dell'autorità interessata. In tale contesto, giova comunque rilevare che l'autorità non è autorizzata a definire a piacere un atto quale "interno" al fine di escluderlo dal diritto di esame. Dunque,

D-5567/2010 Pagina 10 nell'esaminare se un diniego di consultazione sia avvenuto o meno a giusto titolo ciò che fa stato non è tanto la categorizzazione di un atto da parte dell'amministrazione quale atto interno, quanto l'oggettiva portata dell'atto nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione nel caso concreto (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 3a). Secondo la giurisprudenza, l'analisi di un mezzo di prova effettuato direttamente dall'UFM non può considerarsi un documento interno all'amministrazione e come tale non soggetto a consultazione. Inoltre, l'UFM ha l'obbligo, prima di pronunciare la sua decisione, di comunicare al richiedente le risultanze dell'analisi del mezzo di prova, entro i limiti sanciti dall'art. 27 PA (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 3b, 4 e 5). 6.3. Nella fattispecie, gli atti A21/2 e A22/2 contengono l'analisi dei mezzi di prova effettuata direttamente dall'UFM e come tali non possono essere considerati come documenti interni all'amministrazione non soggetti a consultazione (cfr. paragrafo 6.2 in fine). Conseguentemente, è a torto che l'autorità inferiore li ha classificati come "pièces internes" nel registro degli atti. Tali atti soggiacciono, infatti, per le loro caratteristiche, all'art. 27 PA. Tuttavia, tramite il diritto di essere sentito (cfr. A20/2), l'UFM ha reso noti al ricorrente i passaggi rilevanti dell'analisi dei documenti di identità e ha dato la possibilità a quest'ultimo di pronunciarsi ed indicare eventuali prove contrarie rispettando così l'art. 28 PA. Pertanto, la domanda di trasmissione dei rapporti delle analisi riguardanti la sua carta di identità e il certificato di nazionalità deve essere respinta. 7. 7.1. Secondariamente, occorre chinarsi sulle censure ricorsuali sollevate con riferimento all'espletamento dell'esame LINGUA da parte dell'autorità inferiore e la richiesta di accesso alla registrazione audio del medesimo. 7.2. 7.2.1. L'esame LINGUA, quale consulenza tecnica di parte che l'UFM esperisce al fine di determinare il luogo di provenienza e/o di socializzazione di un richiedente, può essere sussunta al mezzo di prova ai sensi dell'art. 12 lett. c PA, rispettivamente dell'art. 49 della Legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (PC; RS 273) in relazione con l'art. 19 PA. Di conseguenza, detta analisi soggiace illimitatamente al libero apprezzamento delle prove (cfr. GICRA 2003 n. 14 consid. 7 e relativi riferimenti). Nondimeno, laddove il suo esperimento avviene in

D-5567/2010 Pagina 11 rispetto di determinati requisiti minimi posti a tutela della sua attendibilità, oggettività ed imparzialità, ovvero segnatamente l'impiego di un esaminatore qualificato ed esterno all'UFM, l'idoneità di un'analisi linguistica nel caso concreto, l'utilizzo di modalità di analisi dirette o, per lo meno, tramite l'uso di mezzi elettronici quali telefono o registrazione su nastro e l'allestimento di un protocollo o di un rapporto che contenga i presupposti e le risultanze dell'esame esperito e che sia consultabile agli atti, gli può essere conferito un accresciuto valore probatorio (cfr. GICRA 1998 n. 34 consid. 7-8). 7.2.2. Se, da una parte, la giurisprudenza ammette un interesse pubblico preponderante alla segretezza del rapporto LINGUA, rispettivamente alla segretezza delle integrali e precise informazioni che hanno permesso di stabilire l'infondatezza delle allegazioni del ricorrente, potendo queste essere utilizzate abusivamente da altri richiedenti l'asilo in futuro (cfr. GICRA 2004 N. 28 consid. 7 e GICRA 1998 n. 34 consid. 9), dall'altra parte, il rispetto del diritto di essere sentito comporta che il richiedente sia messo a conoscenza del contenuto essenziale del rapporto LINGUA, al fine di potersi esprimere in merito ed apportare eventuali mezzi di prova (cfr. GICRA 1998 n. 34 consid. 9). In tale contesto, è sufficiente la messa a disposizione di una relazione riassuntiva delle risultanze LINGUA, che contenga le domande poste dal consulente, la sostanza delle risposte del richiedente (sia di quelle favorevoli che di quelle contrarie all'allegata origine), nonché l'indicazione precisa di ogni ulteriore elemento probatorio acquisito alle carte processuali per fondare l'apprezzamento cui perviene il consulente (cfr. GICRA 2003 n. 14 consid. 9). La comunicazione del sunto dell'esame LINGUA non deve obbligatoriamente avvenire per iscritto, bensì può essere realizzata anche per via orale, a condizione che al richiedente sia data la possibilità di esprimersi adeguatamente su quanto rimproveratogli, rispettivamente sulle conseguenze delle sue risposte e delle conclusioni dell'esaminatore LINGUA (cfr. sentenza del Tribunale D-2241/2010 del 19 aprile 2010). 7.3. 7.3.1. Nel caso di specie, dagli atti (cfr. A14/1) emerge che l'esaminatore LINGUA che ha testato l'insorgente è un collaboratore esterno all'UFM dal 2003, proveniente dal Vicino Oriente, in possesso di un diploma universitario in linguistica, nonché cognito del kurmanji e dell'arabo. Il periodo relativo al suo soggiorno in Paesi a contatto con le lingue testate è di 48 anni. Le sue qualifiche sono, in altre parole, all'altezza del compito da lui esperito. Secondariamente, in considerazione delle circostanze del

D-5567/2010 Pagina 12 caso, in particolare della questione in merito alla provenienza geografica del ricorrente, l'esame LINGUA è indubbiamente uno strumento idoneo da applicare nel caso di specie, in quanto vertente su differenze linguistiche relative alla regione di C._______ ed a quella del Nord dell'Iraq. In terzo luogo, l'analisi esperita è attendibile anche nella misura in cui l'insorgente è stato testato nell'ambito di un colloquio telefonico, ritenuta segnatamente l'assenza di problemi tecnici o di interferenze che avrebbero potuto intaccare la chiarezza delle risposte. Da ultimo, i criteri dell'analisi e le sue risultanze sono state trascritte dall'esaminatore nel relativo rapporto del (…) (cfr. A13/7). In particolare, dallo stesso sono evincibili gli aspetti da lui testati (ovvero fonologia, morfologia e vocabolario utilizzati dall'insorgente, nonché le sue conoscenze dell'allegata regione di provenienza e di tradizioni culturali ivi vigenti), le risposte fornite dal ricorrente, contrapposte a quelle che avrebbe dato una persona se realmente proveniente dalla regione testata, nonché le conclusioni. Ne discende che non vi è motivo alcuno di dubitare dell'imparzialità, dell'oggettività e dell'attendibilità dell'esame LINGUA effettuato nella fattispecie. Pertanto, ed a differenza dell'assunto ricorsuale, ad esso è da riconoscere un valore probatorio accresciuto. 7.3.2. Per quanto concerne il rispetto del diritto di essere sentito, l'auditore, nell'ambito dell'audizione sui motivi di asilo, ha elencato gli elementi essenziali del rapporto LINGUA, con particolare riferimento alle domande poste all'insorgente, alle sue risposte ed alle conclusioni tratte dalle stesse dall'esaminatore LINGUA (cfr. verbale 2, D69-83), dandogli ogni volta la possibilità di esprimersi in merito e, in tal guisa, permettendogli di esercitare correttamente e senza restrizioni il suo diritto di difesa. Inoltre, l'UFM ha offerto al ricorrente la possibilità di ascoltare la registrazione presso gli uffici dell'UFM e, nella replica, l'insorgente ha accettato. Pertanto, il diritto di essere sentito in merito alle risultanze dell'esame LINGUA è stato rispettato e la richiesta ricorsuale di accesso alla registrazione audio è da ritenersi evasa. 7.4. Ne discende che non vi è motivo di concludere all'esistenza di un vizio grave suscettibile di un intervento d'ufficio da parte del Tribunale nel senso di un annullamento del provvedimento litigioso, rispettivamente dell'esperimento di ulteriori indagini. Allo stesso modo, non è riconoscibile alcun motivo per il quale sarebbe d'uopo scostarsi dalle risultanze e conclusioni dell'esame LINGUA effettuato dall'autorità di prime cure. 8.

D-5567/2010 Pagina 13 8.1. Giusta l'art. 17 cpv. 3 LAsi e l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne, non accompagnato, viene nominata senza indugio una persona di fiducia per la durata della procedura di asilo o di allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età. La designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (cfr. GICRA 2001 n. 22 e relativo riferimento). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti, è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1). 8.2. Innanzitutto, il richiedente ha dichiarato al momento del suo arrivo in Svizzera di essere nato il (…) 1993 (cfr. atto A2/2), mentre durante l'audizione sulle generalità ha affermato di essere nato il (…) 1994 (cfr. verbale 1, pag. 1). In quell'occasione, il richiedente ha affermato di avere 16 anni. Tuttavia, se il richiedente fosse nato effettivamente il (…) 1994, all'epoca della prima audizione egli avrebbe dovuto avere ancora 15 anni. In seguito, durante l'audizione federale, egli avrebbe indicato di essere nato il (…) 1994, ma non ha saputo specificare la sua età esatta sostenendo di avere 16 o 17 anni ed accennando ad un calcolo (cfr. verbale 2, D80). Messo a confronto con le discrepanze fra le generalità da lui dichiarate al momento del suo arrivo e quelle fornite durante l'audizione sulle generalità, l'interessato si è giustificato dicendo semplicemente di essersi sbagliato a compilare il modulo di registrazione (cfr. verbale 1, pag. 3). Sospette sono altresì le grosse lacune dell'insorgente riguardo la sua biografia e quella dei suoi genitori, non essendo in grado di specificare né l'età dei genitori al momento della sua nascita, né la loro età attuale (cfr. verbale 1, pag. 5). Alla luce di queste considerazioni, vi è ragione di concludere che l'età dichiarata dal ricorrente è inverosimile. In siffatte condizioni, l'esame osseo a cui è stato sottoposto e le risultanze dello stesso sono superflue e irrilevanti nella fattispecie, in particolare essendo già appurata la palese inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'insorgente circa la sua minore età. 8.3. Pertanto, conto tenuto delle evocate circostanze del caso di specie, non vi è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, giacché il medesimo è considerato maggiorenne.

D-5567/2010 Pagina 14 9. 9.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 9.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare il più possibile il rischio di approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 9.3. Le dichiarazioni del ricorrente, contraddittorie, si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. A guisa di esempio, le stesse sono contraddittorie circa le circostanze in cui la relazione con la presunta ragazza sarebbe venuta alla luce, avendo asserito inizialmente che, al momento della scoperta del legame, avrebbe indossato i pantaloni ed in seguito avrebbe scorto il fratello della ragazza che stava uscendo dalla cucina (cfr. verbale 1, pag. 7), per poi affermare che egli sarebbe fuggito nudo, poiché il fratello sarebbe entrato nella camera da letto dove giaceva con la sua amante (cfr. verbale 2, D37). Confrontato a tali incongruenze, egli ha reso dichiarazioni evasive e stereotipate. Inoltre, inizialmente il ricorrente ha affermato che il (…) sarebbe stata la seconda volta che avrebbe incontrato la ragazza per

D-5567/2010 Pagina 15 avere un rapporto sessuale (cfr. verbale 1, pag. 6), mentre, in seguito, ha affermato che il primo rapporto risalirebbe al (…) (cfr. verbale 2, D46 e D68). In aggiunta, l'insorgente, sebbene abbia svolto attività lavorative quale (…) e (…) (cfr. verbale 1, pag. 3), ha dimostrato una conoscenza assolutamente superficiale riguardo al tipo di foraggio per il bestiame e agli utensili della pastorizia, oltre che alla totale ignoranza nell'ambito agricolo (verbale 2, D73). Confrontato a tali discrepanze, l'insorgente ha sostenuto che in realtà sarebbe il padre ad occuparsi dell'agricoltura (cfr. ibidem, D73), mentre che in precedenza ha affermato che il genitore sarebbe senza lavoro (cfr. ibidem, D31). Alla luce di tutti gli elementi sopra evocati vi è ragione di concludere alla manifesta inverosimiglianza del racconto e quindi dei motivi di asilo del richiedente. In conclusione, l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni dell'interessato non soddisfano le condizioni di verosimiglianza prevista dall'art. 7 LAsi. 9.4. In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisone impugnata va confermata. 10. 10.1. Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Tiene conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). 10.2. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2009/50 consid. 9, pag. 733). 10.3. Ne consegue che la pronuncia dell'allontanamento di cui alla decisione impugnata va confermata. 11. 11.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-

D-5567/2010 Pagina 16 volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr) e tale analisi deve essere svolta d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; GICRA 2005 n. 1 consid. 3.2; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Trattasi di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. 11.2. 11.2.1. Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda di asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). 11.2.2. Stando all'esame LINGUA, dalle cui conclusioni il Tribunale non ha motivo di scostarsi (cfr. consid. 7), la provenienza del ricorrente dalla regione di C._______ è inverosimile. Difatti, dal rapporto LINGUA del (…), emerge che egli dispone di scarse conoscenze in merito all'allegato luogo di provenienza nella zona di C._______. Difatti, malgrado egli abbia tentato di rispondere a tutte le domande postegli ed abbia in determinati casi dato delle risposte esatte, le sue lacune, riscontrate nei diversi ambiti in cui è stato interrogato, si sono dimostrate numerose e preponderanti, tipiche di chi non ha vissuto nella città in questione, sebbene abbia allegato di risiedere a B._______ dalla sua nascita (cfr. verbale 1, pag. 1). Per esempio, non è stato in grado di fornire in maniera completa e precisa le più basilari conoscenze relative a questa città riguardo ai siti caratteristici ed alla loro situazione geografica (cfr. verbale 2, D71-72), ai luoghi di culto (cfr. ibidem, D70), alle forze di sicurezza presenti in loco (cfr. ibidem, D74), nonché alle diverse etnie presenti (cfr. ibidem, D69) o alle pietanze servite in detta città citando invece piatti tipici della regione del Kurdistan iracheno (cfr. ibidem, D76). In aggiunta, l'analisi della pronuncia e del vocabolario utilizzati ha rilevato che la variante del curdo kurmanji iracheno da lui parlata durante tutto il corso del colloquio con l'esaminatore corrisponde a quella parlata nell'area di Dohuk, senza che sia riconoscibile alcun influsso dell'arabo iracheno o di altri dialetti curdi, rispettivamente di altre varietà di kurmanji (cfr. ibidem, D77-78). Inoltre, benché nella regione da cui afferma di

D-5567/2010 Pagina 17 provenire predomini l'arabo, egli non lo capisce e non lo parla (cfr. ibidem, D24-26 e D78), al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare da una persona effettivamente originaria della regione, giacché i curdi residenti in quell'area generalmente parlano arabo senza problemi a prescindere dal livello educativo. In tale contesto, non soccorrono le affermazioni secondo le quali, a seguito del suo vissuto, sarebbe diventato pazzo, non avrebbe memoria, non sarebbe molto normale e sarebbe stato male (cfr. verbale 2, D72 e D77). Peraltro, le informazioni fornite circa la città di B._______, costituiscono delle nozioni superficiali e facilmente reperibili. Inoltre, indipendentemente dalle risultanze del suddetto esame, l'inverosimiglianza della provenienza da B._______ del ricorrente è manifestamente corroborata dalla presentazione da parte del medesimo di documenti inequivocabilmente falsi, quali il suo documento di identità e il certificato di nazionalità. Segnatamente, l'analisi specialistica a cui sono stati sottoposti i suddetti documenti da parte dell'UFM, ha evidenziato che quest'ultimi presentano chiari segni di falsificazione (cfr. atto A20/2). Infatti, sono risultati non conformi i numeri di serie, la stampa, i timbri, le caratteristiche del supporto dei documenti, nonché i caratteri di stampa e il modello dei medesimi. Confrontato alle evocate risultanze, il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione e non ha nemmeno fatto valere qualsivoglia argomento o mezzo di prova pertinente, suscettibile di inficiare le irregolarità emerse dall'analisi. 11.2.3. Per i motivi sopraesposti, avendo il ricorrente dissimulato la sua età e la sua provenienza a lui senza dubbio nota, egli ha violato l'obbligo di collaborare (art. 8 LAsi), di modo che non spetta alle autorità in materia di asilo determinare eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la sua effettiva regione di origine in Iraq dal profilo dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Pertanto, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, non vi è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese di origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dunque ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr). 11.3.

D-5567/2010 Pagina 18 11.3.1. In relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo il ricorrente ingannato le autorità circa la sua identità ed in particolare la sua vera provenienza, egli ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili, dal punto di vista personale, di minacciarlo nella sua effettiva regione di origine in Iraq. 11.3.2. In merito ai problemi medici di cui soffre il ricorrente, dagli atti di causa, risulta che detti problemi non sono di natura ad impedire il suo allontanamento (cfr. DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 pag. 21 e i relativi riferimenti). Infatti, in relazione alla situazione medica, secondo il rapporto del Dott. med. E._______ del 25 agosto 2010 presentato in sede di ricorso, il ricorrente accusa un (…) causato da colpi di coltello alla schiena e una (…), ossia una paralisi leggera del (…), la perdita di forza della (…), dolori, oltre a una (…) post-traumatica (cfr. atto A33/3). Il trattamento prescritto era una fisioterapia cicatriziale o un trattamento neurochirurgico da tre a sei mesi. A distanza di quasi due anni dal certificato, rispettivamente un anno e mezzo dal trattamento previsto ed in assenza di nuovi certificati medici, il Tribunale ritiene i problemi di salute del ricorrente come risolti. Ad ogni modo, in Iraq, per esempio a Dohuk, sono presenti infrastrutture ospedaliere in grado di garantire eventuali cure al riciedente a prescindere dalla sua regione di origine, segnatamente l'Azadi Teaching Hospital e l'Emergency Hospital. Entrambe le strutture ospedaliere sono infatti attive in ambito chirurgico e neurologico ed un punto di riferimento non solo per i residenti della zona di Dohuk, ma anche per coloro che provengono da altre regioni, segnatamente C._______. 11.3.3. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr). 11.4. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 Str). Infatti, il ricorrente, usando la dovuta diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12, pag. 513-515), potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 12. In considerazione di quanto precede, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

D-5567/2010 Pagina 19 13. In virtù di tutto quanto sopraindicato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed all'invio degli atti di causa all'autorità inferiore per nuova decisione nel merito vanno respinte. 14. 14.1. Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa solo nei casi in cui le probabilità di esito favorevole del ricorso siano superiori a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente inferiori a quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta deve, altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un apprezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare l'esito probabile della procedura (cfr. DTF 124 V 89 consid. 6a pag. 89). Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, il criterio della probabilità di successo del ricorso, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza federale, è decisivo (BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berna, 2000, pag. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la dispensa dal pagamento delle spese processuali devono essere analizzate secondo le circostanze concrete del caso al momento della presentazione della domanda e devono essere realizzate cumulativamente. 14.2. Nella fattispecie, le allegazioni ricorsuali dell'insorgente non erano già al momento dell'inoltro del ricorso sprovviste di esito favorevole. 14.3. Pertanto, ritenuta l'indigenza del medesimo, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va accolta. 14.4. In considerazione di quanto precede, non si percepiscono spese processuali.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5567/2010 Pagina 20 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta. 3. Non vengono percepite spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini

Data di spedizione:

D-5567/2010 — Bundesverwaltungsgericht 04.05.2012 D-5567/2010 — Swissrulings