Corte IV D-5513/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 1 2 agosto 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nata il (...), Algeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29 luglio 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-5513/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha inoltrato il (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha consegnato alla richiedente lo stesso giorno (cfr. act. A3) e mediante il quale l'ha resa attenta circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 7 luglio 2010 (di seguito: verbale 1) e del 22 luglio 2010 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 29 luglio 2010, notificata all'interessata lo stesso giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal ricorrente, act. A13), il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 2 agosto 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la precitata decisione dell'UFM, la domanda di esenzione dal pagamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta al TAF via fax il 3 agosto 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), Pagina 2
D-5513/2010 che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessata ha dichiarato di essere cittadina algerina di etnia araba, nata e vissuta a B._______/C._______ fino all'espatrio, avvenuto il 25 maggio 2010, che ha altresì dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine per timore di essere uccisa dal padre, il quale avrebbe combinato il suo matrimonio con un cugino cinquantenne, rispettivamente per sottrarsi alla proposta di matrimonio di quest'ultimo agli inizi del (...) e per poter continuare la sua relazione amorosa con un ragazzo ripudiato dalla di lei famiglia, che l'interessata ha affermato di essersi spostata a D._______ in tass ì, dove avrebbe trascorso una ventina di giorni presso la sorella del suo fidanzato; che da lì si sarebbe imbarcata per l'Italia grazie all'aiuto di un passatore; che da E._______ avrebbe poi raggiunto F._______ in treno il 25 giugno 2010, Pagina 3
D-5513/2010 che la ricorrente ha dichiarato di avere sempre viaggiato sprovvista di documenti d'identità e di non essere stata mai controllata durante il viaggio o all'entrata in Italia, che l'interessata non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 29 luglio 2010, l'UFM ha sottolineato che la richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], e dall'altro lato, che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile, che nel ricorso l'insorgente, richiamati i fatti già esposti in sede di audizione, ha denunciato come il clima durante l'audizione sarebbe stato poco adeguato e che le sarebbe stata data la possibilità di fare una pausa un'unica volta; che, inoltre, l'interprete presente, di origini tunisine, si sarebbe espressa in un arabo diverso dal suo, ragione per cui non le sarebbe stato possibile esprimere con chiarezza e completezza le sue allegazioni; che ha altresì dichiarato di non aver consegnato alcun documento, non per mancanza di volontà, bensì per una situazione di oggettiva impossibilità; che, infatti, non avrebbe mai posseduto un passaporto e ora, trovandosi in Svizzera e tenuto conto della sua situazione famigliare, le sarebbe impossibile contattare sua sorella per farsi mandare la carta d'identità, la quale sarebbe rimasta al suo domicilio; che, pertanto, contesta che nel caso concreto non sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, inoltre, l'insorgente contesta che nella fattispecie non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento: che, difatti, risulterebbe dagli atti che la sua vita sarebbe in grave pericolo a causa della sua disobbedienza al padre; che, in tale contesto, ella sottolinea che i diritti delle donne e la loro libertà di scelta sarebbero Pagina 4
D-5513/2010 costantemente calpestati e lo Stato non farebbe nulla per intervenire ed opporsi a determinate tradizioni; che, inoltre, l'uccisione di una figlia da parte del padre a causa del rifiuto di accettare un matrimonio combinato o di altre disobbedienze – comportamenti, questi, visti quali grave offesa all'onore della famiglia –, sarebbe cosa frequente in Algeria; che l'insorgente definisce le incongruenze sollevate dall'UFM quali frutto della difficoltà a ricordare determinate date con precisione; che ella è dell'avviso di avere chiarito gli aspetti temporali dei fatti salienti della sua vicenda e di avere illustrato le ragioni di eventuali incongruenze nel suo racconto; che ella denuncia il fatto che l'UFM avrebbe da un lato, considerato illogico l'utilizzo di un telefonino, senza, dall'altro, però averle mai chiesto precisazioni in merito, rispettivamente circa le precauzioni da lei adottate per non farsi scoprire dal padre; che, pertanto, la decisione dell'UFM sarebbe scorretta ed inopportuna; che, infine, l'esecuzione del rinvio sarebbe inesigibile, in quanto, in caso di ritorno in Algeria, sarebbe abbandonata a se stessa, senza alcun sostegno famigliare o sociale, che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di dispensa dal versamento di un anticipo corrispondente alle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che, in via preliminare, la censura ricorsuale della ricorrente in merito allo svolgimento dell'audizione sui motivi d'asilo, in particolare Pagina 5
D-5513/2010 sull'operato dell'interprete, risulta essere pretestuosa; che, difatti, la richiedente stessa avrebbe avuto, ad ogni stadio dell'audizione, la facoltà di richiedere un'interruzione della stessa o la rettifica della traduzione resa dall'interprete, cosa che invece non ha fatto; che, inoltre, apportando la sua firma in calce ai protocolli di audizione, dopo aver preso conoscenza con corrispettiva traduzione delle sue dichiarazioni verbalizzate, ha appieno confermato quanto allegato, accettando nello stesso tempo le modalità con cui si sono svolte le audizioni, ivi compresa la traduzione da parte dell'interprete, che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun documento che adempia i criteri testé menzionati, che, in merito all'asserito viaggio d'espatrio, l'interessata ha in particolare dichiarato di avere sempre viaggiato sprovvista di qualsivoglia documento e di non essere stata controllata né durante il viaggio, né alla sua entrata in Italia (cfr. verbale 1 pagg. 3 e 8); che ella ha peraltro dichiarato di ignorare il luogo di sbarco in detto Paese, di non avere visto alcun cartello stradale in loco, di essere proseguita a piedi in un luogo a lei sconosciuto, fino ad arrivare alla stazione di un luogo che non saprebbe indicare, per poi – in maniera che non saprebbe spiegare – prendere un biglietto per il treno fino a E._______; che ella non saprebbe dove sarebbe passata in treno e quanto tempo sarebbe durato detto viaggio; che, a E._______, avrebbe trascorso cinque giorni presso dei marocchini conosciuti sul treno, di cui ignorerebbe il domicilio esatto, che le indicazioni dell'insorgente in merito al viaggio intrapreso ed alle sue modalità risultano pertanto vaghe e non corroborate da elementi descrittivi concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza; che, inoltre, varcare il confine di Schengen senza subire alcun controllo – Pagina 6
D-5513/2010 come la ricorrente sostiene di avere fatto – costituisce, allo stato attuale, un'impresa pressoché impossibile, che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che la ricorrente non può avere viaggiato nelle circostanze descritte, che, peraltro, la ricorrente ha avuto quasi due settimane di tempo tra l'audizione sulle generalità, quando è stata messa nuovamente a conoscenza del dovere di versare agli atti documenti d'identità (cfr. verbale 1 pagg. 4-5), e la seconda audizione, per farsi spedire la carta d'identità lasciata al proprio domicilio; che ella, invece, nonostante abbia, in un primo tempo, dichiarato di avere avuto contatto con la sorella dopo l'espatrio (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 pag. 4/D18), in un secondo tempo ha considerato un contatto con la sua famiglia come impossibile (cfr. verbale 2 pag. 2/D5); che, peraltro ed alla luce del contatto inizialmente avuto con la sorella dalla G._______, mal si capisce come mai, durante il suo soggiorno in Svizzera, non si sia preoccupata lei stessa di contattare nuovamente quest'ultima ed abbia, per questo, invece incaricato il suo fidanzato (cfr. ibidem pag. 2/D7-12); che, inoltre, non risulta logico che la ricorrente abbia, in vista del suo espatrio, da un lato, sottratto tutti i suoi gioielli dalla casa materna (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 pag. 4/D18), ma abbia, dall'altro, lasciato a casa la sua carta d'identità, che la ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di nuovi, che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dalla ricorrente nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di concludere che dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che la ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli Pagina 7
D-5513/2010 stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato della richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 -5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriata per il timore di essere uccisa dal padre, che condannerebbe la sua relazione con un ragazzo ripudiato dalla famiglia, rispettivamente la perdita della verginità prima del matrimonio ed il rifiuto di legarsi con un cugino paterno quali grave offesa all'onore della famiglia, che la ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, come rettamente indicato dall'autorità di prime cure, la ricorrente ha reso svariate versioni circa la data del suo fidanzamento; che, quale esempio tra tanti, in un primo momento ha dichiarato di non ricordarsi il mese del 2007 in cui M. le avrebbe chiesto la mano, per smentirsi indirettamente poco dopo, indicando che cinque mesi dopo il fidanzamento, ovvero nel mese di (...), il padre avrebbe colto in flagrante M. mentre fumava (cfr. verbale 1 pag. 5); che anche in merito all'anno in cui avrebbe conosciuto M., l'insorgente ha reso versioni discordanti, indicando il 2001 (cfr. ibidem pag. 5), Pagina 8
D-5513/2010 rispettivamente il 2002 (cfr. verbale 2 pag. 6/D27-28); che lo stesso dicasi per le risposte rese circa la reazione del padre: secondo una prima versione, egli avrebbe rispedito i regali di fidanzamento al mittente e, tramite la sorella C. della ricorrente, vietato a M. di rimettere piede nella sua casa (cfr. verbale 1 pagg. 5-6), mentre che, secondo un'altra versione, il padre avrebbe, tramite C., invitato la madre di M. a casa loro al fine di comunicarle la rottura del fidanzamento e ridarle i regali brevi manu (cfr. verbale 2 pag. 3/D18); che l'insorgente si è contraddetta anche circa la somma di denaro pagata al passatore per il viaggio in Europa, allegando dapprima che sarebbe stato M. a vendere i suoi gioielli (cfr. verbale 1 pag. 7), e, in un secondo momento, di essersene occupata lei stessa (cfr. verbale 2 pag. 5/D18); che la ricorrente non si è mai preoccupata di denunciare i fatti alle autorità, spiegando tale comportamento col fatto che, se suo padre fosse stato arrestato, la famiglia non avrebbe più avuto di che vivere (cfr. verbale 1 pag. 6); che, alla luce di quanto precede, il Tribunale si esime dall'elencare altri elementi di inverosimiglianza presenti nel racconto dell'insorgente, peraltro già rettamente menzionati nella decisione impugnata, che, nel gravame, l'insorgente, rievocati in sostanza i motivi già esposti in sede di audizione, non ha contestato o apportato chiarimenti atti a capovolgere la conclusione d'inverosimiglianza a cui è giunta l'autorità inferiore, né ha esplicitato in che misura la decisione dell'UFM sarebbe da considerarsi arbitraria, che, di conseguenza, v'è ragione di concludere alla manifesta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesima, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 dell'8 dicembre 2009 consid. 8), Pagina 9
D-5513/2010 che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, Pagina 10
D-5513/2010 che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, ella è tuttora giovane, ha frequentato nove anni di scuola dell'obbligo e, fino al suo espatrio, è stata mantenuta dai genitori (cfr. verbale 1 pag. 2); che ella dispone in Patria di una rete social-familiare, vivendo a B._______ i genitori ed i (...) fratelli – di cui tre maggiorenni – e in altre zone della H._______ diversi zii paterni, nella zona di I._______, rispettivamente materni, nella zona di B._______ e J._______ (cfr. ibidem 1 pag. 3); che, inoltre, ella non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle Pagina 11
D-5513/2010 tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12
D-5513/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e procedura di F._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e procedura di F._______ (via fax, per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - K._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 13