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Bundesverwaltungsgericht 18.11.2020 D-5496/2020

18 novembre 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,954 mots·~10 min·1

Résumé

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 6 ottobre 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-5496/2020

Sentenza d e l 1 8 novembre 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Gabriela Freihofer, cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti A._______, nato il (…), B._______, nata il (…), C._______, nato il (…), D._______, nata il (…), E._______, nato il (…), Iraq, tutti patrocinati dalla MLaw Cinzia Chirayil, Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 6 ottobre 2020 / N (…).

D-5496/2020 Pagina 2 Visto: la domanda d’asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera il 7 luglio 2020, i verbali delle audizioni svolte da A._______ il 10 agosto 2020 (atto SEM 59/12) ed il 23 settembre 2020 (atto SEM 80/8), i verbali delle audizioni svolte da B._______ il 12 agosto 2020 (atto SEM 61/6) ed il 24 settembre 2020 (atto SEM 81/9), la bozza di decisione negativa sull’asilo del 2 ottobre 2020 (atto SEM 87/9) ed il parere al riguardo del rappresentante legale trasmesso il 5 ottobre 2020 (atto SEM 89/9), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 6 ottobre 2020 (notificata il medesimo giorno; atto SEM 92/1) e per il cui tramite detta autorità ha respinto la domanda d’asilo degli interessati e dei loro figli minori pronunciando nel contempo il loro allontanamento dalla Svizzera ed ordinandone l’esecuzione, siccome lecita, esigibile e possibile, il ricorso del 6 novembre 2020 (cfr. tracciamento degli invii; data d’entrata: 9 novembre 2020) e per mezzo del quale gli insorgenti hanno postulato l’annullamento del sopracitato provvedimento e la restituzione degli atti all’autorità inferiore per complemento istruttorio; contestualmente di essere posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,

D-5496/2020 Pagina 3 che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus [RS 142.318]), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché

D-5496/2020 Pagina 4 le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che i ricorrenti, cittadini iracheni di etnia curda provenienti da (…), hanno ricondotto il loro espatrio ad alcune problematiche ingenerate dalla loro defezione dal Partito Democratico del Kurdistan (PDK); che in particolare, essi hanno asserito aver trafugato informazioni confidenziali e di averle consegnate ad un parente attivo in seno ad un’altra compagine politica, ossia l’Unione Patriottica del Kurdistan (UPK); che B._______ avrebbe però appreso da un collega dell’apertura di un’inchiesta nei loro confronti; che temendo per la loro incolumità, gli insorgenti si sarebbero decisi per l’espatrio; che in corso di procedura hanno versato agli atti l’originale della tessera di membro del PDK di B._______ e due fotografie raffiguranti una richiesta di apertura di un’indagine ed un ordine d’arresto emananti dal PDK, che nella querelata decisione l’autorità inferiore ha ritenuto integralmente inverosimile in quanto insufficientemente sostanziato il racconto degli insorgenti; che lo stesso si baserebbe invero esclusivamente su alcune supposizioni e su informazioni riferite da terzi, circostanza che non solo non ossequierebbe le condizioni di verosimiglianza ma non soddisferebbe nemmeno i requisiti per il riconoscimento di una persecuzione ai sensi del diritto d’asilo, come da giurisprudenza costante di questo Tribunale; che in tale contesto, l’autorità di prima istanza ha giudicato che i mezzi di prova consegnati dagli interessati “non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza” segnatamente in quanto prodotti in copia e pertanto facilmente manipolabili, che nel ricorso gli insorgenti sostengono che l’apprezzamento circa la verosimiglianza delle allegazioni svolto dall’autorità inferiore sia errato; che non si potrebbe concludere all’inverosimiglianza sulla sola base del fatto che le informazioni apprese da terzi non sarebbero tali da giustificare l’esistenza di un fondato timore di persecuzioni; che tale principio non risulte-

D-5496/2020 Pagina 5 rebbe applicabile in quanto la documentazione probatoria addotta concorrerebbe alla comprova dei fatti; che d’altro canto, le dichiarazioni degli insorgenti, seppur non riportanti testualmente il contenuto dei mezzi di prova prodotti, sarebbero caratterizzate da sufficiente precisione sul soggetto; che dipoi, viene disquisito sulla scorta di varie fonti circa la rivalità tra il PDK ed il PUK, che seppur confluiti nella medesima coalizione di governo, avrebbero mantenuto apparati di sicurezza armati e di intelligence separati; che lo stesso Tribunale avrebbe d’altro canto già avuto modo di rilevare che in presenza di costellazioni persecutorie note, l’autorità di prima istanza sarebbe tenuta ad accertare tutte le circostanze rilevanti prima di giungere al giudizio; che l’esistenza di un dubbio sull’esattezza di un fatto non impedirebbe di considerarlo inverosimile, finanche un adeguamento della versione fornita rispetto ai fatti possa prevalere (in dubio pro refugio), che a sostegno del loro allegato ricorsuale, gli insorgenti producono in originale quattro mezzi di prova in lingua straniera e meglio: una presunta comunicazione indirizzata alla milizia del PDK e contenente la richiesta di giustiziare i ricorrenti; una lettera del PDK in cui vengono avanzate ipotesi di tradimento a carico di B._______ nonché intimato di indagare a suo carico; un’ulteriore sollecitazione ad investigare la questione; un’ultima supposta diffusione all’attenzione della polizia di frontiera con le istruzioni di arrestare i ricorrenti in caso di tentativo di espatrio, che nella procedura ricorsuale ordinaria possono essere fatti valere nuovi mezzi di prova, indipendentemente dalla questione di sapere se questi sono insorti precedentemente all’emanazione del provvedimento sindacato o durante il procedimento su ricorso (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1); che per giudicare il Tribunale tiene conto degli elementi che si presentano al momento della sentenza (cfr. DTAF 2011/43 consid. 6.1; 2010/44 consid. 3.6), che alla luce della documentazione prodotta in originale nell’ambito della presente procedura ricorsuale, non può più partire dal presupposto che i mezzi di prova versati agli atti siano d’acchito privi di valore probatorio come ritenuto nella decisione avversata, che nella valutazione d’insieme della verosimiglianza delle allegazioni proposte dai richiedenti asilo si impone di considerare altresì tali elementi, che gli ulteriori argomenti di cui al provvedimento impugnato non permettono di considerare, a questo stadio, che anche laddove i mezzi di prova si rivelassero autentici, essi non sarebbero giuridicamente rilevanti,

D-5496/2020 Pagina 6 che giusta l’art. 61 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti all’autorità inferiore; che siffatto rinvio si giustifica segnatamente nel caso in cui altri elementi relativi alla fattispecie devono essere accertati, essendo la procedura di amministrazione delle prove troppo gravosa; che con il rinvio viene salvaguardato il principio della doppia istanza di giudizio; che anche se il Tribunale è competente a svolgere ulteriori atti istruttori volti ad acclarare la fattispecie, l’autorità inferiore permane la più prossima in materia a potersi pronunciarsi sulla causa (cfr. DTAF 2019 I/5 consid. 2.3), che alla luce di quanto precede la decisione impugnata deve essere annullata ed il caso rinviato alla SEM per ulteriori accertamenti e per l’emanazione di una nuova decisione (cfr. art. 61 cpv. 1 PA), che l’autorità inferiore è invitata a vagliare nel dettaglio i mezzi di prova prodotti in originale dai ricorrenti, se del caso ordinando una perizia volta ad accertarne l’autenticità e ad effettuare una nuova valutazione complessiva della verosimiglianza delle loro allegazioni fondata su di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa, essendo decisivo determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti); che laddove dovesse ritenere verosimile l’esistenza di intenzioni pregiudizievoli da parte del PDK, l’autorità sarà tenuta ad esprimersi sulla loro pertinenza in materia d’asilo ed ai sensi dell’art. 3 CEDU, che ad ogni fine utile, si rilevi che seppur non vi sia di principio alcun diritto a che la domanda d’asilo venga trattata secondo un determinato tipo di procedura, l’assenza di smistamento di un caso complesso nella procedura ampliata può comportare una violazione del diritto ad un ricorso effettivo ed un rinvio degli atti all’autorità di prima istanza (cfr. sentenza del Tribunale E-6713/2019 del 9 giugno 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 7-9), che non si prelevano spese processuali (art. 64 e 65 PA), che non vengono attribuite indennità ripetibili (art. 111ater LAsi ), che la pronuncia è definitiva,

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5496/2020 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 6 ottobre 2020 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell’istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non sono accordate spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità cantonale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

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