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Bundesverwaltungsgericht 28.02.2012 D-5481/2010

28 février 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,971 mots·~15 min·3

Résumé

Esecuzione dell'allontanamento | Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM del 1° luglio 2010

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-5481/2010

Sentenza d e l 2 8 febbraio 2012 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Thomas Wespi, Pietro Angeli-Busi; cancelliera Zoe Cometti.

Parti

A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Iraq, rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM del 1° luglio 2010 / N (…).

D-5481/2010 Pagina 2

Visti: la domanda d'asilo che l'interessato – minorenne – ha presentato in Svizzera in data 24 marzo 2009; i verbali d'audizione del 2 aprile 2009 (di seguito: verbale 1), del 25 maggio 2009 (di seguito: verbale 2) e del 16 giugno 2010 (di seguito: verbale 3); la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 1° luglio 2010, notificata all'insorgente in data 2 luglio 2010 (cfr. avviso di ricevimento [act. A 30/1]); il ricorso del 30 luglio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 2 agosto 2010); l'ordinanza del 26 agosto 2010 con la quale il Tribunale conferma ricezione dello scritto del ricorrente del 2 agosto 2010 indirizzato all'UFM con il quale chiedeva di ricevere gli atti; l'invito all'UFM a formulare eventuali osservazioni o opposizioni alla trasmissione completa degli atti di cui all'incarto N (…) entro un termine fissato al 9 settembre 2010; l'ordinanza del 26 agosto 2012 con la quale il Tribunale ha esentato il ricorrente dal versamento di un anticipo delle presunte spese processuali; lo scritto del 22 settembre 2010 con il quale l'UFM comunica di non opporsi alla compulsazione di tutti gli atti in libera consultazione, trasmettendo quindi l'elenco atti aggiornato; la decisione incidentale del 7 ottobre 2010 con la quale il Tribunale ha accolto la domanda di compulsazione degli atti; l'ordinanza del 3 novembre 2010 con la quale il Tribunale ha invitato l'UFM ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 18 novembre 2010; lo scritto del 16 novembre 2010 dell'UFM che rinvia ai considerandi della decisione impugnata, proponendo la reiezione del gravame; scritto poi trasmesso al ricorrente per conoscenza;

D-5481/2010 Pagina 3 ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5);

D-5481/2010 Pagina 4 che, preliminarmente, il Tribunale osserva che, non essendo stata impugnata la decisione dell'UFM né sul punto dell'asilo, né circa la pronuncia dell'allontanamento (cfr. ricorso, pag. 2), oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante l'esecuzione dell'allontanamento; che dall'audizione sommaria si evince che l'interessato è cittadino iracheno nato e con ultimo domicilio a C._______ nella provincia di Dohuk, Iraq (cfr. verbale 1, pag. 1); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente, siccome lecita, esigibile e possibile; che quo all'ammissibilità dell'allontanamento ha ritenuto che la prosecuzione del viaggio del richiedente verso il Paese d'origine non sarebbe contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera analizzando segnatamente gli obblighi derivanti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107), nonché la loro concretizzazione nel diritto interno; che, di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe lecita; che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pure ragionevolmente esigibile in quanto il richiedente proviene da una delle tre province nord-irachene (Dohuk) controllate dall'autorità regionale curda; che ivi egli avrebbe un'estesa rete famigliare e quest'ultimo godrebbe di un ottimo stato di salute che lo renderebbe abile al lavoro così come allo studio; che, grazie alla situazione di sicurezza e di rispetto dei diritti dell'uomo, nelle tre province nord-irachene non vigerebbe una situazione di guerra generalizzata; che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe né lecita né ragionevolmente esigibile; che, quo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, il ricorrente ritiene che giusta l'art. 22 CDF l'autorità avrebbe dovuto verificare e localizzare la sussistenza di un'idonea rete familiare; che, l'UFM sarebbe incorso in un accertamento incompleto dei fatti rilevanti non avendo verificato tali aspetti nell'allontanamento del minore; che, inoltre, secondo giurisprudenza costante, la valutazione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento di un minore non accompagnato presuppone la chiarificazione dell'effettiva presa a carico dello stesso da parte dei parenti o di un'istituzione specializzata secondo un esame individuale del caso; che, l'UFM sarebbe pertanto nuovamente incorso in un accertamento incompleto dei fatti rilevanti non avendo verificato tali aspetti;

D-5481/2010 Pagina 5 che, in conclusione il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'UFM per il completamento dell'istruttoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali; che, nella risposta al ricorso, l'UFM si è riconfermato nei considerandi della querelata decisione; che, segnatamente, considerati gli evidenti elementi di inverosimiglianza emersi in occasione delle tre audizioni circa la sua situazione familiare, vi sarebbe da concludere, in sostanza, che l'insorgente simuli l'asserita difficile situazione familiare per i bisogni della causa; che, inoltre, riguardo alla sua rete familiare egli avrebbe affermato chiaramente di essere in buoni rapporti con le due zie materne, con lo zio ed i rispettivi figli; che, per il resto, ha rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso; che, in limine, va osservato che il ricorrente ha preso conoscenza degli atti di procedura trasmessigli con decisione del Tribunale del 7 ottobre 2010; che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che quo all'ammissibilità, in casu non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che inoltre, giusta la CDF, gli Stati contraenti collaborano per proteggere ed aiutare i fanciulli per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo

D-5481/2010 Pagina 6 rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia (art. 22 CDF); che tale disposto concerne i richiedenti l'asilo oppure i rifugiati minorenni, ad esclusione dei fanciulli la cui domanda d'asilo è stata respinta; ovvero che da siffatto disposto non può essere dedotto un obbligo d'accertamento per gli Stati contraenti circa il luogo di soggiorno dei familiari in caso d'allontanamento di un fanciullo la cui domanda d'asilo è stata respinta (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 13 consid. 5d.aa); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del minore non accompagnato è ammissibile (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, secondo prassi costante, l'interesse superiore del fanciullo giusta l'art. 3 CDF è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; GICRA 2006 n. 24 consid. 6.2.1 e GICRA 1998 n. 13 consid. 5e); che, sotto l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo devono essere inclusi e considerati tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un possibile allontanamento verso il Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3.2 - 9.3.4); che nell'ambito di un esame approfondito possono essere di rilevanza i seguenti criteri: l'età, la maturità, la dipendenza, il genere di contatti sociali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua persona di riferimento (in particolare la possibilità e la disponibilità di sostenere il fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della formazione e il grado di integrazione in caso di un lungo soggiorno in Svizzera; che in particolare quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, deve essere tenuto conto in merito ad un esame delle possibilità ed ostacoli di un'integrazione nel Paese d'origine del fanciullo, ritenuto che un fanciullo non dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo ambiente familiare; che dal punto di vista dello sviluppo psicologico del fanciullo non deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera sociale (il nucleo familiare), ma anche il suo ulteriore inserimento sociale (cfr. GICRA 2006 n. 13 consid. 3.5 e GICRA 2005 n. 6 consid. 6); che nel caso specifico non è certo contestata l'allegata minore età dell'insorgente;

D-5481/2010 Pagina 7 che, infatti, sono state prese tutte quelle misure che in caso di minore non accompagnato si impongono (annuncio al cantone e assegnazione di un curatore [cfr. act. A 15/1 e A 17/2]); che, non di meno, il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non aver esaminato il benessere del fanciullo in vista del rimpatrio ed in particolare che nell'analisi dell'esigibilità dell'allontanamento, essa si sarebbe limitata ad invocare l'inverosimiglianza delle allegazioni dell'insorgente per rinunciare ad un'imprescindibile verifica dell'effettiva esistenza di una rete familiare in grado di accoglierlo in occasione di un suo rimpatrio in Iraq; che in altre parole, l'UFM avrebbe dovuto esaminare concretamente se il minore non accompagnato avrebbe potuto reinstallarsi in Iraq presso parenti e se questi ultimi avrebbero avuto i mezzi finanziari necessari per rispondere alle sue più basilari esigenze di vita; che, a tal proposito, egli ha reiterato di essere stato abbandonato dal padre e di aver quindi vissuto con la madre e lo zio materno e che da ultimo i loro rapporti si sarebbero gravemente deteriorati, infine egli avrebbe perso ogni contatto con la madre che nel frattempo si sarebbe risposata e trasferita ad un indirizzo a lui sconosciuto; che in altre parole, incombeva all'autorità inferiore la verifica dell'effettivo e concreto rimpatrio dell'insorgente riguardo alla situazione in Patria e alla relativa presa a carico da parte dei suoi genitori o di un altro parente, in quanto al momento della pronuncia di detta decisione il richiedente era ancora minorenne; che, in prospettiva, l'UFM avrebbe dovuto prendere in considerazione tutti gli aspetti disopra elencati invece di limitarsi ad indicare, solo dopo deduzione, che vista l'inverosimiglianza del racconto dell'interessato riguardo ai presunti problemi familiari si presume che egli abbia un'estesa rete famigliare e che egli intrattenga buoni rapporti con i suoi familiari; che non di meno al momento a cui è ora giunta la causa, la questione, per i motivi che seguono, può rimanere aperta; che, questo Tribunale, senza misconoscere tutti gli aspetti elencati e derivanti dagli obblighi internazionali, allo stato attuale della procedura, al ricorrente alle soglie della maggiore età, un procrastinarsi della procedura tramite una sentenza che potrebbe portare a dover rinviare la causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio, non vede in che modo migliore gioverebbe a tutela della causa del ricorrente, potendosi quindi esimere eccezionalmente, peraltro anche da un punto di vista di stretta economia processuale, dal rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione;

D-5481/2010 Pagina 8 che in casu va in particolare ritenuto che il ricorrente è socializzato durante praticamente tutta la sua esistenza in Iraq e che il tempo trascorso in Svizzera non è tale da implicare un suo sradicamento sociale nel paese che lo ospita; che, tutto ciò posto, questo Tribunale, dopo attento esame degli atti, giunge alla ferma convinzione, che allo stato attuale un rinvio, malgrado la maggiore età non sia per poco ancora formalmente raggiunta, non possa più essere considerato inesigibile; che, in altre parole, ancorché minorenne ai sensi del diritto svizzero, la socializzazione è non di meno avvenuta in Iraq e non vi sono elementi dai quali desumere che egli non possa avere una rete sociale in Patria, così come certo è che egli ivi disponga di una discreta rete familiare, segnatamente gli zii ed i cugini, tutti residenti a C._______ – luogo in cui egli ha vissuto per quattordici anni e che, con alcuni dei quali, egli ha intrattenuto buoni rapporti, per cui si può presumere che non mancheranno di accoglierlo ed di agevolarne il reinserimento sociale (verbale 2, pag. 4 e 6 seg. e verbale 3, pag. 4 seg.); che quindi anche la restituzione degli atti all'UFM per il complemento dell'istruttoria, così come richiesto nel gravame, in assenza di indizi che rendono questo passo impellente, si rivelerebbe un esercizio fine a se stesso; che per il resto, quo alla sicurezza in Iraq, codesto Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che, segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese; che, inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq; che, in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8);

D-5481/2010 Pagina 9 che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24); che, peraltro, l'insorgente potrà, se necessario, richiedere un aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine può essere ritenuta ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che, da quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che, giusta l'art. 6 lett. b TS-TAF, non vengono prelevate spese processuali (come anche le spese processuali relative alla decisione incidentale del 7 ottobre 2010); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.

D-5481/2010 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non vengono prelevate spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

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