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Bundesverwaltungsgericht 31.10.2012 D-5463/2011

31 octobre 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,232 mots·~16 min·2

Résumé

Asilo e allontanamento | Revoca dell'ammissione provvisoria

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-5463/2011

Sentenza d e l 3 1 ottobre 2012 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), François Badoud, Walter Lang, cancelliera Camilla Fumagalli.

Parti

A._______, nato il (...), Sri Lanka, patrocinato dal Signor Rosario Mastrosimone, Antenna Profughi, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Revoca dell'ammissione provvisoria; decisione dell'UFM del 6 settembre 2011 / N [...].

D-5463/2011 Pagina 2

Fatti: A. In data (...), l'interessato - cittadino dello Sri Lanka di etnia tamil - ha inoltrato una domanda di asilo in Svizzera. Nel corso delle due audizioni, avvenute entrambe al Centro di registrazione e di procedura di Chiasso, la prima il 20 marzo 2009 e la seconda il 7 maggio 2009, il medesimo ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbale di audizione del 20 marzo 2009 [di seguito: verbale 1] e del 7 maggio 2009 [di seguito verbale 2]), di aver avuto quale ultimo domicilio prima dell'espatrio B._______ e di aver svolto la propria attività lavorativa a C._______, località situate nel distretto di D._______. B. Con decisione del 10 luglio 2009, l'UFM ha respinto la succitata domanda ritenuta l'inverosimiglianza dei motivi di asilo. Nel contempo, l'Ufficio ha concesso al richiedente l'ammissione provvisoria, considerata l'allora inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso lo Sri Lanka. Tale decisione è cresciuta in giudicato non essendo stato interposto alcun ricorso. C. Il 29 luglio 2011, l'UFM ha informato l'interessato dell'intenzione di revocare l'ammissione provvisoria pronunciata a suo favore, invitandolo nel contempo a determinarsi in merito entro il 17 agosto 2011. L'autorità inferiore, considerando la stabilizzazione della situazione nello Sri Lanka, ha infatti messo al corrente il medesimo dell'attuale esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso alcuni territori del Nord, da lungo tempo sotto il governo centrale, quali Jaffna e le zone meridionali dei distretti di Vavuniya e Mannar. D. Con scritto del 12 agosto 2011, l'interessato ha preso posizione relativamente alle intenzioni dell'UFM. Egli ha chiesto il mantenimento dell'ammissione provvisoria, ritenendo che la situazione in Sri Lanka non sarebbe giudicata stabile e che il pericolo relativo al Tamil Eela Viduthalai Kalakam (PLOT), alla base della propria domanda di asilo, non risulterebbe attualmente fugato. E. In data 17 agosto 2011, la E._______, datrice di lavoro dell'interessato,

D-5463/2011 Pagina 3 ha inoltrato una lettera accompagnatoria alla presa di posizione di cui al consid. D, nella quale ha annoverato le qualità professionali ed evidenziato il livello di integrazione del proprio dipendente. F. Con decisione del 6 settembre 2011, notificata all'interessato il 7 settembre 2011 (cfr. risultanze processuali), tramite il precedente patrocinatore, l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria ed ha incaricato il Cantone F._______ di eseguire l'allontanamento. G. Il 30 settembre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, la conferma dell'ammissione provvisoria, subordinatamente la demanda del gravame all'autorità inferiore per nuova valutazione, oltre che la sospensione dell'allontanamento e l'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio. H. In data 7 ottobre 2011, il Tribunale ha confermato all'insorgente l'effetto sospensivo del ricorso da lui inoltrato e la conseguente possibilità di soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto: 1. Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché dell'UFM in materia di stranieri concernenti l'ammissione provvisoria (art. 33 lett. d LTAF). La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]).

D-5463/2011 Pagina 4 L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. 2.1 Il ricorrente può fare valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). 2.2 Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, p. 798; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 3. 3.1 Nella decisione avversata l'UFM, considerata la crescita in giudicato della decisione del 10 luglio 2009, ha sottolineato che al motivo menzionato all'epoca quale ostacolo al rinvio ed alle relative considerazioni non vi sarebbe nulla da aggiungere. Del resto, a seguito del miglioramento della situazione nello Sri Lanka, l'esecuzione dell'allontanamento verso tale Paese sarebbe ora ragionevolmente esigibile. In particolare, secondo l'autorità inferiore, il conflitto armato tra il Governo dello Sri Lanka ed i separatisti delle Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE) si sarebbe concluso nel maggio del 2009 con la sconfitta delle LTTE. Il Governo locale avrebbe quindi ripreso il controllo del Paese e non sarebbero più state registrate attività terroristiche da parte delle LTTE. In sostanza, la situazione e le condizioni di vita in Sri Lanka sarebbero migliorate ed un ritorno nell'Est e nel Nord del Paese sarebbe, in regola generale, ragionevolmente esigibile. Segnatamente, nella penisola di Jaffna e nelle zone meridionali dei distretti di Vavuniya e Mannar la vita quotidiana sarebbe tornata alla normalità, mentre le condizioni resterebbero particolarmente

D-5463/2011 Pagina 5 difficili nella zona di Vanni. L'UFM osserva che il ricorrente sarebbe giovane ed in un buona salute, proviene da D._______, dove avrebbe abitato con la moglie ed i figli e dove a tutt'oggi possiederebbe parte della famiglia. Egli sarebbe assente dal proprio Paese unicamente da (...) anni e mezzo, tanto che il reinserimento non dovrebbe comportare particolari difficoltà. Inoltre, potrebbe beneficiare di esperienza lavorativa maturata sia nello Sri Lanka che in Svizzera. 3.2 Contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità inferiore, nel gravame il ricorrente ritiene che la revoca dell'ammissione provvisoria sarebbe ingiustificata, in quanto l'evoluzione della situazione in Sri Lanka non consentirebbe di esprimersi in favore dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, secondo la giurisprudenza del Tribunale (DTAF 2008/2), l'allontanamento verso la provincia del Nord e dell'Est sarebbe ancora attualmente inesigibile, tanto che la decisione dell'autorità inferiore sarebbe contraria a tale giurisprudenza. Peraltro, anche secondo l'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) la situazione sarebbe tuttora molto problematica. Il fatto di appartenere all'etnia tamil, di provenire da D._______ e di essere stato all'estero, esporrebbe l'insorgente al rischio di particolari persecuzioni, di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento risulterebbe non ragionevolmente esigibile, quindi contraria all'art. 83 cpv. 4 LStr e non conforme alla menzionata giurisprudenza. 4. Va qui di seguito esaminato se l'autorità inferiore ha correttamente revocato l'ammissione provvisoria al ricorrente, segnatamente se detta autorità ha rettamente ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento come ammissibile, esigibile e possibile. 5. 5.1 L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (art. 83 cpv. 2-4 LStr). In caso di mancato adempimento di una delle succitate condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). 5.2 Inoltre, giusta l'art. 84 cpv. 1 LStr, l'UFM verifica periodicamente se le condizioni per la concessione dell'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte. In caso contrario, detto Ufficio la revoca ed ordina l'esecuzione dell'allontanamento (art. 84 cpv. 2 LStr).

D-5463/2011 Pagina 6 5.3 5.3.1 Nella fattispecie, per gli stessi motivi citati nella decisione dell'UFM del 10 luglio 2009, non sussistono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel Paese di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli. Spetta al ricorrente di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. La Corte EDU si è ripetutamente chinata sulla questione di un'eventuale rischio di trattamenti contrari alle disposizioni della CEDU per i Tamil che da un Paese europeo fanno rientro in Sri Lanka (cfr. sentenze della Corte EDU N.A. c. Regno Unito [richiesta n. 25904/07] del 17 luglio 2008; P.K. c. Danimarca [richiesta n. 54705/08] del 20 gennaio 2011; T.N. c. Danimarca [richiesta n .20594/08] del 20 gennaio 2011; E.G. c. Regno Unito [richiesta n. 41178/08] del 31 maggio 2011). A questo riguardo, la Corte ha ritenuto che non vi sia da partire dal presupposto che ogni Tamil di rientro in Patria corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani. Per contro, occorrere analizzare se, nel caso di specie e alla luce di diversi fattori, vi sia da ritenere che l'interessato possa a giusto titolo temere che le autorità in Patria possano avere interesse ad arrestarlo o ad interrogarlo. Quali particolari fattori di rischio, la Corte EDU cita in particolare la registrazione quale membro – sospetto o certo – delle LTTE, l'esistenza di una precedente condanna o di un ordine di arresto pendente, la fuga dal carcere o da oneri su cauzione, la firma di un'ammissione di colpevolezza o di documenti analoghi, il reclutamento quale confidente delle forze di sicurezza, la presenza sul corpo di cicatrici, il rientro nello Sri Lanka da Londra o da un'altra ubicazione nota quale centro di finanziamento delle LTTE, l'assenza di documenti d'identità, la deposizione di una domanda di asilo all'estero o il legame di parentela con un membro delle

D-5463/2011 Pagina 7 LTTE. Questi fattori, considerati singolarmente, non sono di regola atti a costituire un "real risk" per l'interessato, tuttavia questa soglia potrebbe essere raggiunta nell'ambito di una valutazione d'insieme, prendendo in considerazione anche la situazione generale vigente attualmente nel Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 10.4.2 con relativo riferimento). Nel caso concreto, contrariamente a quanto preteso nel gravame (cfr. ricorso p. 3), non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari alle menzionate disposizioni. In altri termini, nell'ambito di una valutazione d'insieme, il Tribunale ritiene che la soglia per ammettere il "real risk" non è raggiunta. A questo riguardo, si rinvia alle considerazioni dell'UFM relative alla qualità di rifugiato del ricorrente nella decisione del 10 luglio 2009. I motivi all'origine della fuga del medesimo dal suo Paese sono stati considerati inverosimili dall'autorità inferiore tramite decisione cresciuta in giudicato, non vi è dunque ragione di mettere in discussione tali conclusioni in questa sede. 5.3.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile. 5.4 5.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere considerata ragionevolmente esigibile, qualora nello Stato di origine o di provenienza lo straniero dovesse trovarsi concretamente in pericolo, in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (cfr. DTAF 2007/10, consid. 5.1 p. 111; GICRA 1999 n. 28, consid. 5b p. 170; nonché GICRA 1998 n. 22, consid. 7a p. 191). In merito allo stato di sicurezza in Sri Lanka, questo Tribunale ha avuto recentemente modo di precisare che nel citato Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. Infatti, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della sicurezza, l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti l'asilo, provenienti dallo Sri Lanka di origine tamil, è ora ragionevolmente esigibile verso il Nord dello Sri Lanka, ad eccezione della regione di Vanni, nonché verso l'Est del Paese (cfr. DTAF 2011/24 consid. 11-13). Per quanto attiene nello specifico al distretto di Vavuniya, l'esecuzione dell'allontanamento nella zona meridionale, ove è situata l'omonima città, è attualmente ragione-

D-5463/2011 Pagina 8 volmente esigibile. Infatti, suddetta zona è situata nel territorio controllato dall'esercito singalese, a sud della cosiddetta "forward defence line" (FDL) che attraversava la regione di Vanni, la quale include i distretti di Mannar, Mullaittivu e Vavuniya (cfr. DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1 p. 512 in fine: "… Die südliche FDL verlief südlich der Ortschaft Adampan [auf dem Festland im westlichen Teil des Mannar-Bezirkes] entlang der Haupstrassen A14 und A30 bis zur Ortschaft Pandisurichchan. Von dort führte die Linie nördlich der Stadt Vavuniya über die Ortschaften Vellankulam und Vannankulam bis zum Checkpoint Omanthai."). Inoltre, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), unitamente ad altre organizzazioni di aiuto a Mannar, Jaffna, Vavuniya, Batticaloa e Trincomalee, fornisce consigli giuridici gratuiti per sostenere il rinvio delle persone in Sri Lanka, in particolare in relazione ai problemi legati all'accesso ad un alloggio o alla proprietà (cfr. DTAF 2011/24 consid. 13.2.1). Ad ogni modo, per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento verso il Nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine della guerra, avvenuta nel maggio del 2009, per le quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile, qualora possano beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio (cfr. DTAF 2011/24 consid. 13.2.1.1.), da quella delle persone che hanno lasciato il Nord del Paese prima della fine della guerra, per le quali le condizioni di vita potrebbero essere profondamente cambiate. Per quest'ultima categoria di persone è infatti necessario analizzare la situazione individualmente, verificando l'esistenza di fattori particolarmente favorevoli, segnatamente, concrete possibilità di alloggio e garanzie di un adeguato sostentamento, nonché l'esistenza di una rete sociale o familiare sufficiente. Se tali condizioni non sono realizzate, va inoltre esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno interna sul territorio nazionale (cfr. DTAF 2011/24 consid. 13.2.1.2). 5.4.2 Nel caso concreto, il ricorrente ha dichiarato di provenire della zona di D._______, nello specifico di aver avuto ultimo domicilio a B._______ (cfr. verbale 1, p. 1), villaggio situato ad ovest della città di D._______. Egli ha lasciato il proprio Paese il (...) (cfr. verbale 1, p. 8), ossia prima della fine della guerra, ha una discreta scolarizzazione (cfr. verbale 1, p. 3) ed una buona esperienza lavorativa sia in Patria, nel settore (...) (cfr. verbale 1, p. 2), che in Svizzera nella (…) (cfr. consid. E della presente). In Sri Lanka vivono tutt'ora la moglie con le figlie e la suocera a G._______ (verbale 1, p. 3; verbale 2 D65, p. 8 e D90 p.10), villaggio della zona ad ovest della città di D._______. Anche la madre, il fratello e numerosi cugini del ricorrente risiedono nella zona di D._______ (cfr. verbale 1, pp. 3-4). Nondimeno, egli può contare su una rete di contatti so-

D-5463/2011 Pagina 9 ciali che ha verosimilmente sviluppato nel corso della sua attività lavorativa nella zona. In virtù di quanto precede, non vi è dubbio che il ricorrente potrà usufruire di un adeguato e concreto sostegno al suo reinserimento sociale e professionale in Patria. In particolare, nella città di D._______ e nella zona limitrofa, dove ha vissuto e lavorato sino all'espatrio, potrà godere del sostegno di numerosi membri della famiglia (cfr. verbale 1, pp. 3- 4; verbale 2 D65, p. 8 e D90 p.10). Infine, il ricorrente è giovane e da ritenersi in buona salute, non avendo preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi tali da giustificare il mantenimento dell'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 e relativi riferimenti) e senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. 5.4.3 Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è ugualmente ragionevolmente esigibile. 5.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque parimenti possibile. 5.6 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto le condizioni in Sri Lanka non più tali da giustificare l'ammissione provvisoria del ricorrente. Il gravame deve pertanto essere disatteso e la querelata decisione confermata. 6. In conclusione, ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il presente ricorso va respinto. 7. In virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno anche respinte.

D-5463/2011 Pagina 10 8. 8.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta priva di oggetto (art. 63 cpv. 4 PA). 8.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA, nonché art. 3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 9. La presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. c cifra 3 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5463/2011 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli

Data di spedizione:

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