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Bundesverwaltungsgericht 03.09.2009 D-5373/2009

3 septembre 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,578 mots·~13 min·4

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-5373/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 3 settembre 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, Mongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 20 agosto 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-5373/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato l'8 gennaio 2009 in Svizzera, i verbali d'audizione del 15 gennaio 2009 e 9 aprile 2009, l'esame radiologico della mano al quale il richiedente è stato sottoposto in data 12 gennaio 2009 e il relativo rapporto, la decisione dell'UFM del 20 agosto 2009, notificata al curatore dell'interessato il 21 agosto 2009 (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 26 agosto 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a questo Tribunale in data 28 agosto 2009, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, Pagina 2

D-5373/2009 che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere nato nella Mongolia Interna e di avere trascorso i nove mesi prima dell'espatrio ad Ulaanbaatar, che gli ha affermato di essere stato maltrattato dalla famiglia a B._______ presso la quale viveva dapprima con la madre e – a seguito della scomparsa di quest'ultima nell'inverno del 2006 – da solo; che, nel marzo del 2008, egli si sarebbe aggregato a due ragazzi e rifugiato con loro ad Ulaanbaatar, dove avrebbe vissuto nei sotterranei fino al 27 dicembre 2008; che in tale data egli avrebbe incontrato un poliziotto, che l'avrebbe aiutato a scappare, a rifugiarsi presso dei conoscenti e, da ultimo, a espatriare ad inizio gennaio 2009; che egli avrebbe così raggiunto la Svizzera in minibus, transitando per la Russia, in data 8 gennaio 2009, che, nella decisione del 20 agosto 2009, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente sono inverosimili e che i pregiudizi allegati non costituiscono una persecuzione ai sensi della legge, di modo che, non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in Patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, il richiedente afferma di non avere più alcuna cerchia familiare in Patria, di non poter fare ritorno presso la famiglia dalla quale sarebbe scappato e di essere confrontato con condizioni di vita misere, ragione per cui l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda; che egli, in merito alla contraddizione rilevata dall'UFM Pagina 3

D-5373/2009 circa l'aggressione a sfondo sessuale che egli avrebbe subito, dichiara di avere accennato a tale fatto già durante la prima audizione, seppure in maniera generale indicando che il suo amico avrebbe tentato di abbracciarlo; che, quindi, sussisterebbero sufficienti indizi di persecuzione; che, in caso di rinvio in Mongolia, sarebbe altamente verosimile che egli verrebbe esposto a trattamenti inumani e degradanti vietati in applicazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1), che, nella fattispecie e per le ragioni indicate nella decisione impugnata, l'insorgente non ha saputo né fornire indicazioni suscettibili di rendere plausibile la dichiarata minore età, né ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio; basti rilevare che egli si è contraddetto circa gli anni in cui avrebbe frequentato la scuola e non ha saputo fornire informazioni in merito alla sua etnia, al suo luogo di nascita e quello dei genitori, al cognome di questi ultimi e all'anno del suo spostamento dalla Mongolia Interna, vale a dire in merito ad elementi che Pagina 4

D-5373/2009 permetterebbero di risalire ai suoi dati personali; che, inoltre, dall'esame radiologico effettuato il 12 gennaio 2009, risulta un'età ossea del ricorrente superiore ai 18 anni in contraddizione con la dichiarata età di 16 anni, che, pertanto, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, unitamente alla genericità e all'inconsistenza delle argomentazioni ricorsuali, nonché all'inesistenza di qualsivoglia mezzo di prova, codesto Tribunale non ritiene comprovata la minore età del ricorrente, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che Pagina 5

D-5373/2009 dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, a titolo d'esempio, l'insorgente ha fornito versioni discordanti in merito agli anni trascorsi a scuola, indicando dapprima due anni (cfr. verbale audizione del 15 gennaio 2009 [in seguito: verbale I] pag. 3) e poi un unico anno (cfr. verbale audizione del 9 aprile 2009 [verbale II] pag. 3/D16); che, se durante la prima audizione egli è stato in grado di indicare in modo preciso il nome della scuola (cfr. verbale I pag. 3), durante l'audizione sui motivi d'asilo egli ha invece fornito informazioni molto vaghe in merito, indicandone unicamente il luogo e il fatto che si chiamasse "Internat" (cfr. verbale II pag. 3-4/D17-19); che stupisce altresì il fatto che egli, interpellato in merito, ha collocato la scomparsa della madre dapprima precisamente nel novembre 2008 (cfr. verbale I pag. 4), e poi vagamente nel 2008 (cfr. verbale II pag. 4/D33); che, raccontando l'incontro con il poliziotto che l'avrebbe aiutato, il ricorrente, durante la prima audizione, ha dichiarato in modo assolutamente neutrale "Io sono uscito dal sotterraneo e ho visto il poliziotto" e che il compagno T. lo abbracciava (cfr. verbale I pag. 6); che tale versione non combacia con quella resa durante la seconda audizione, da cui traspare invece che il ricorrente sarebbe stato confrontato con un concreto tentativo da parte di T. di abusare sessualmente di lui, dal quale si sarebbe svincolato con urgenza e forza ("[...] Dann habe ich mich mit allen Kräften gewehrt. [...] ich rannte so schnell wie möglich von dort weg.": verbale II pag. 8/D56); che la giustificazione data dal ricorrente per la mancata denuncia di tali abusi presso le autorità (vale a dire la paura della Polizia, cfr. ibidem pag. 9/D62) non convince alla luce delle dichiarazioni secondo cui egli sarebbe stato aiutato proprio da un poliziotto e quest'ultimo avrebbe arrestato i suoi tre compagni (cfr. ibidem pag. 11/D83), che, in tale contesto e segnatamente evocata l'inverosimiglianza del racconto reso, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente Pagina 6

D-5373/2009 sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, la situazione vigente in Monoglia non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza sanitaria che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ricorrente; che egli è giovane ed ha lavorato la terra per sei anni (cfr. verbale I pag. 3); che, in ragione dell'inverosimiglianza del suo Pagina 7

D-5373/2009 racconto, non v'è ragione di dubitare che egli disponga, in Patria, di una rete socio-familiare a cui fare capo; che egli non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-5373/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (per corriere; allegato: incarto UFM, n. di rif. N [...]) - C._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 9

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