Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 29.09.2017 D-5356/2017

29 septembre 2017·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,370 mots·~17 min·2

Résumé

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato) | Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 15 settembre 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-5356/2017

Sentenza d e l 2 9 settembre 2017 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni Luftensteiner; cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti A._______, nata il (…), Polonia, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 15 settembre 2017 / N (…).

D-5356/2017 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data 27 agosto 2017 in Svizzera, i verbali d'audizione del 29 agosto 2017 (di seguito: verbale 1) e dell'8 settembre 2017 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 15 settembre 2017, notificata all'interessata il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), con la quale la SEM ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 LAsi [RS 142.31]) – indicando che il Consiglio federale ha designato la Polonia come Stato esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi – ed ha pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento in quanto lecita, esigibile e possibile, il ricorso del 20 settembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 21 settembre 2017) contro detta decisione, con il quale la ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla concessione dell'asilo in Svizzera, in subordine alla restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione; in secondo subordine all'ammissione provvisoria in Svizzera; ella ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protestate tasse, spese e ripetibili, l'incarto originale della SEM, pervenuto a codesto Tribunale in data 25 settembre 2017, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

D-5356/2017 Pagina 3 che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi), che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA) ed è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa, che giusta l'art. 108 cpv. 2 LAsi il termine di ricorso contro le decisioni secondo l'art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi è di cinque giorni lavorativi; che detto termine è stato osservato, che i requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che la richiedente ha addotto quali motivi d'asilo dei problemi avuti in Polonia ed in Olanda; che segnatamente, nel ristorante presso il quale lavorava in Polonia all'età di 18 anni dei mafiosi avrebbero esercitato delle pressioni per riscuotere il pizzo (cfr. verbale 1, pag. 8); che in seguito, trasferitasi in Olanda, da una parte avrebbe avuto dei problemi con i servizi sociali i quali avrebbero dato i suoi figli in affidamento nel settembre 2016 (cfr.

D-5356/2017 Pagina 4 verbale 1, pag. 9; verbale 2, D27 segg.), mentre dall'altra sarebbe stata vittima di molestie sessuali da parte della polizia olandese (cfr. verbale 1, pag. 9), che in seguito, in gennaio 2017, ella avrebbe fatto rientro in Polonia dove sarebbe stata coinvolta in un incidente stradale (cfr. verbale 2, D58 segg.) e dove avrebbe scoperto che una banca avrebbe rilasciato delle carte a suo nome senza che ella ne avesse fatto richiesta (cfr. verbale 2, D39 segg.); che in seguito l'interessata avrebbe pure scoperto che una ditta polacca utilizzerebbe lo stesso nome della sua ditta di pulizie aperta in Olanda (cfr. verbale 2. D52 segg.), che in maggio 2017 ella avrebbe fatto ritorno in Olanda dove un poliziotto le avrebbe rubato il passaporto spingendola a raggiungere l'Italia ed infine la Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 6), che infine, essendo i suoi figli mulatti, la richiedente avrebbe timore di una loro discriminazione in Polonia (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, D82), che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che stando alle sue dichiarazioni, la ricorrente è cittadina polacca; che il Consiglio federale ha inserito la Polonia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM, stato: giugno 2014), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi),

D-5356/2017 Pagina 5 che nella querelata decisione la SEM ha considerato che dalle allegazioni non emergerebbero indizi che potrebbero confutare la presunzione di assenza di persecuzioni dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, che in particolare, non risulterebbero esserci indizi di persecuzioni da parte di terze persone, che per quanto riguarda i mafiosi che volevano riscuotere il pizzo nel ristorante dove lavorava ella avrebbe dichiarato che tale faccenda non avrebbe avuto alcun seguito, che per quanto concerne l'incidente che l'avrebbe vista coinvolta in Polonia si sarebbe concluso con una multa che la ricorrente avrebbe pagato, che pure la questione relativa alle carte emesse dalla banca polacca senza sua richiesta non avrebbe avuto particolari conseguenze avendo l'interessata chiuso i conti presso tale banca senza che le succedesse altro, che allo stesso modo, alla richiedente non sarebbe accaduto nulla di rilevante nemmeno in merito al fatto che qualcuno in Polonia avrebbe utilizzato il medesimo nome della sua ditta di pulizie olandese, che il timore che i suoi figli mulatti possano essere sottoposti a pressione e discriminazione in Polonia sarebbe basato unicamente su una personale supposizione, che infine, i motivi invocati in merito ai fatti avvenuti in Olanda tra cui l'affidamento dei suoi figli, non sarebbero pertinenti poiché riconducibili a un Paese terzo e non al suo Paese d'origine e per di più, tutte le questioni sarebbero seguite da un rappresentante legale che tutelerebbe i suoi interessi, che di conseguenza, la domanda d'asilo della richiedente è stata respinta, che nel ricorso l'insorgente contesta la presunzione della SEM secondo la quale ella sarebbe adeguatamente protetta in Polonia ed avrebbe la possibilità di vedere riconosciute le sue ragioni in tale Paese, che la ricorrente ritiene di aver spiegato dettagliatamente l'impossibilità di fare ritorno in sicurezza in Olanda o in Polonia,

D-5356/2017 Pagina 6 che in particolare, ella avrebbe chiesto aiuto per poter essere riunita ai figli attualmente in affidamento in Olanda e con i quali le autorità olandesi non le permetterebbero di entrare in contatto, che il grado di soprusi a cui sarebbe stata sottoposta sarebbe talmente intenso da costringerla a chiedere asilo a causa di una condizione di pressione psichica divenuta ormai insopportabile, che al suo caso non potrebbe dunque applicarsi nessuna presunzione di assenza di persecuzioni, che innanzitutto, per quanto attiene ai problemi inerenti all'Olanda, dovendosi la qualità di rifugiato esaminare relativamente al paese d'origine del richiedente (UNHCR, Guide des procédure et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90), occorre confermare l'irrilevanza dell'integralità degli eventi svoltisi in Olanda, che oltracciò, per quanto riguarda la richiesta di aiuto da parte dell'insorgente per potersi riunire ai figli in affidamento in Olanda, il Tribunale rileva che la domanda d'asilo non ha quale fine quello di intervenire in un procedimento civile, ma bensì quello di ottenere protezione dalle persecuzioni; che per di più la ricorrente in Olanda dispone di un avvocato il quale tutela i suoi interessi, che per ciò che attiene ai problemi occorsi in Polonia il Tribunale ritiene che la ricorrente non ha presentato argomenti o mezzi di prova suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, che come rettamente considerato dall'autorità inferiore, dalle dichiarazioni della ricorrente riguardo ai suoi motivi d'asilo non sono deducibili indizi che permettono di confutare l'assenza di persecuzioni in Polonia, che invero, i problemi avuti a causa delle carte emesse a nome della ricorrente da una banca senza che ella ne facesse richiesta sono stati risolti con la chiusura dei conti e senza ulteriori ripercussioni (cfr. verbale 2, D45, D48); che oltretutto, ella avrebbe potuto denunciare l'accaduto alle autorità se avesse avuto timore che si trattava di un reato finanziario, che analogamente non vi sono state neppure conseguenze per la ricorrente in merito al fatto che qualcuno in Polonia ha utilizzato il medesimo nome della sua ditta di pulizie in Olanda (cfr. verbale 2, D53); che va pure

D-5356/2017 Pagina 7 segnalato che anche in questo caso l'interessata non si è mai rivolta alle autorità, che inoltre, i problemi con i mafiosi che volevano riscuotere il pizzo nel ristorante dove lavorava l'insorgente all'età di 18 anni, non risultano più attuali e non hanno avuto alcun seguito (cfr. verbale 1, pag. 8), che per quanto concerne invece l'incidente automobilistico, esso è stato causato dalla ricorrente non fermatasi ad un segnale di arresto e si è risolto con una multa che è stata pagata dall'insorgente (cfr. verbale 2, D71-D76); che la polizia non ha neppure aperto delle indagini (cfr. ibidem), che infine, per ciò che è del timore della ricorrente che i figli siano discriminati in Polonia in quanto mulatti, esso risulta fondato su delle mere dichiarazioni di parte non sostanziate da alcun elemento di prova; che a ciò si aggiunge il fatto che quando ella si è recata in Polonia in vacanza con i figli, essi non hanno avuto alcun problema (cfr. verbale 1, pag. 9), che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni della richiedente sono irrilevanti ai sensi della LAsi, per il che è a giusto titolo che la SEM ha respinto la sua domanda d'asilo, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la Segreteria di Stato pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che la ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata anche sul punto dell'allontanamento; che invero se fosse allontanata in Polonia verrebbe nuovamente separata dai figli bloccati in Olanda e l'unità della famiglia non verrebbe salvaguardata, che il principio dell'unità della famiglia implica avantutto per le autorità competenti di evitare di separare membri della famiglia del richiedente l'asilo: che in altre parole, si tratta di scongiurare che alcuni membri della medesima famiglia vengano allontanati ed altri invece no, oppure che vengano allontanati verso paesi diversi (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.8), che nella fattispecie, non vi è alcuna violazione del principio dell'unità della famiglia dal momento che la ricorrente ha presentato domanda d'asilo in Svizzera da sola e che i figli si trovano già in affidamento in Olanda,

D-5356/2017 Pagina 8 che di conseguenza, l'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera non comporterebbe alcun cambiamento della situazione attuale in quanto la madre ed i figli erano separati già prima dell'inoltro della domanda d'asilo in Svizzera, che in limine, nemmeno la circostanza di poter entrare e risiedere, come cittadina di uno Stato membro della Comunità europea (CE), sul territorio svizzero alla luce delle norme e principi dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da un parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681), fa ostacolo alla pronuncia dell'allontanamento posto che l'entrata sul territorio svizzero è stata con lo scopo di depositare domanda di asilo, che pertanto, l'insorgente non adempie alle condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuta astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) in combinato disposto con l'art. 44 LAsi prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che per prassi invalsa del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2), che nella decisione impugnata la SEM ha considerato ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento, che in sede ricorsuale l'insorgente chiede di essere ammessa provvisoriamente in Svizzera in quanto il rinvio andrebbe considerato inammissibile ed inesigibile,

D-5356/2017 Pagina 9 che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente d'essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che nel paese d'origine non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che possa portare ad ammettere, per tutti i richiedenti provenienti da questo stato e indipendentemente dalle circostanze di ogni singolo caso, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento riconducibile all'art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi, che come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito la Polonia nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da allora si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi, che inoltre, giusta l'art. 83 cpv. 5 LStr, se gli stranieri allontanati o espulsi provengono da uno degli Stati designati dal Consiglio federale come Stati in cui il ritorno è ragionevolmente esigibile o da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, si ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione sia di norma ragionevolmente esigibile, che nella fattispecie non vi sono elementi per ritenere che ciò non sia il caso, che segnatamente, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nel provvedimento querelato, la ricorrente non ha particolari problemi di salute

D-5356/2017 Pagina 10 e dispone di una buona formazione scolastica e di vasta esperienza professionale; che inoltre, in Polonia risiedono la madre ed altri parenti, tra cui la sua madrina (cfr. verbale 1, pag. 4 segg.; verbale 2, D65 e D79), che per le ragioni sopraindicate, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile, che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12), che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione la querelata decisione va confermata, che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

D-5356/2017 Pagina 11 che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5356/2017 Pagina 12 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

D-5356/2017 — Bundesverwaltungsgericht 29.09.2017 D-5356/2017 — Swissrulings