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Bundesverwaltungsgericht 28.11.2022 D-5348/2022

28 novembre 2022·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,387 mots·~22 min·3

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 10 novembre 2022

Texte intégral

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Corte IV D-5348/2022

Sentenza d e l 2 8 novembre 2022 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti A._______, nato il (…), Afghanistan, B._______, nata il (…), Afghanistan, entrambi patrocinati da Sara Castronovo, (…), ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 10 novembre 2022 / N (…).

D-5348/2022 Pagina 2

Visto: la domanda di asilo che A._______ e la moglie B._______ hanno presentato in Svizzera il 30 settembre 2022, gli estratti della banca dati dattiloscopica «EURODAC» del 3 ottobre 2022, da cui si evince che gli interessati avevano già depositato una domanda d'asilo in Italia il 20 settembre 2022, la procura del 5 ottobre 2022 conferita alla rappresentanza legale loro assegnata, le visite mediche dell'11 ottobre 2022, i colloqui personali del 17 ottobre 2022 conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) nel corso dei quali agli interessati è stato concesso il diritto di essere sentiti in merito all'eventuale competenza dell'Italia per la trattazione della loro domanda d'asilo, le richieste di ripresa in carico dei richiedenti del 17 ottobre 2022 presentate dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità italiane, l'assenza di riposta delle suddette autorità, la trasmissione della copia del certificato di matrimonio e dei passaporti degli interessati con scritto del 19 ottobre 2022, con contestuale segnalazione del desiderio di avere un supporto psicologico oltre che tramite l'assunzione di medicamenti, la decisione della SEM del 10 novembre 2022, notificata il 15 novembre 2022, mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento degli interessati verso l'Italia,

D-5348/2022 Pagina 3 il ricorso del 22 novembre 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 23 novembre 2022) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale i ricorrenti hanno concluso alla sospensione, in via supercautelare, dell'esecuzione della decisione ed alla concessione dell'effetto sospensivo; nel merito, all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti alla SEM per effettuare un esame nazionale della domanda d'asilo, in subordine per completamento dell'istruttoria; con contestuale richiesta di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo,

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒ c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino gli interessati hanno dichiarato che al loro arrivo all'aeroporto di Venezia sarebbero stati fermati poiché la loro entrata in Italia sarebbe stata illegale; che sarebbero stati trattenuti dalle ore 13.30 alle 2 di notte ed il giorno seguente si sarebbero recati al luogo loro indicato, ma sarebbero stati respinti; che pertanto essi sarebbero rimasti per strada due giorni prima di raggiungere la Svizzera; che gli interessati, posti di fronte alla possibile competenza dell'Italia, hanno riferito di non volervi fare

D-5348/2022 Pagina 4 ritorno poiché non avrebbero chiesto asilo in tale Paese e poiché le autorità italiane non avrebbero offerto loro alcun aiuto (cfr. atti SEM 23/3 e 25/3), che nella querelata decisione l'autorità inferiore ha, innanzitutto, constatato la competenza dell'Italia per l'esame della domanda d'asilo; che in seguito, è stata esclusa la sussistenza nello Stato di destinazione di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che inoltre, non sussisterebbero motivi che obbligherebbero la Svizzera ad esaminare la domanda d'asilo giusta l'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III né che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che le dichiarazioni in merito all'assenza di presa a carico in Italia non sarebbero sostenute da nessun elemento concreto; che per quel che riguarda lo stato di salute, ad entrambi sarebbe stata diagnosticata (…) e (…) per i quali sarebbero stati loro prescritti del (…) e dell'(…); che il medico generalista non avrebbe ritenuto necessario un consulto specialistico; che oltre alla visita medica generalista non risulterebbero appuntamenti passati o futuri, per cui la situazione medica non richiederebbe un trattamento d'urgenza; che inoltre, l'Italia disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente, che in sede di ricorso, gli insorgenti censurano innanzitutto un accertamento incompleto ed inesatto del loro stato di salute; che gli interessati, sarebbero infatti stati visitati da un medico generalista, il quale avrebbe loro diagnosticato (…) e (…) in trattamento con due farmaci; che a seguito di questi primi accertamenti medici essi si sarebbero rivolti alla rappresentanza legale per esprimere nuovamente il loro malessere psicologico, non risoltosi tramite la sola assunzione dei farmaci prescritti ed esprimendo la necessità di incontrare uno psicologo; che a ciò si aggiungerebbe la circostanza che al loro arrivo in Svizzera essi avrebbero dovuto cambiare alloggio già due volte; che tali trasferimenti, insieme al sensibile prolungamento delle tempistiche di presa a carico medica – a causa dell'ingente afflusso di richiedenti in Svizzera – avrebbero di fatto concorso ad un'istruzione medica incompleta; che i ricorrenti si sarebbero recati al servizio infermieristico del Centro per esprimere il loro malessere e di essere in attesa di svolgere ulteriori visite,

D-5348/2022 Pagina 5 che in seguito, i ricorrenti ritengono che in caso di trasferimento in Italia secondo la procedura di take back sarebbe altamente probabile che non avranno accesso immediato al sistema di accoglienza, come effettivamente già successo a seguito del loro primo arrivo in Italia; che le autorità italiane da una parte non sarebbero state informate delle problematiche psicologiche degli insorgenti e dall'altra, non avrebbero neppure risposto alla richiesta di ripresa in carico; che la situazione in Italia dovuta al grande afflusso di migranti sarebbe gravemente compromessa; che inoltre, non vi sarebbe ad oggi alcuna certezza che i ricorrenti possano effettivamente aver accesso alle strutture del sistema SAI; che non sarebbe neppure chiaro se i ricorrenti di fatto potranno accedervi in tempi rapidi e adeguati alle proprie necessità; che la SEM avrebbe dovuto esaminare con maggiore cautela i fatti determinanti, rinunciando, se del caso, all'allontanamento oppure quantomeno assicurarsi con garanzie individuali, che le autorità italiane fossero a conoscenza dei bisogni della coppia conformemente al diritto internazionale; che il quadro clinico generale indurrebbe a ritenere come probabile una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di trasferimento in Italia, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo ed allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7

D-5348/2022 Pagina 6 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6, 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'«EURODAC», che gli interessati avevano già depositato una domanda d'asilo in Italia in data 20 settembre 2022,

D-5348/2022 Pagina 7 che la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III due richieste di ripresa in carico dei richiedenti fondate sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, che l'Italia non avendo risposto alle domande di ripresa in carico entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 Regolamento di Dublino III, ha tacitamente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione (art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III), che pur avendo negato, in sede di colloquio Dublino, di aver depositato una domanda d'asilo in Italia, la competenza di tale Paese non è più stata contestata in sede ricorsuale, che di conseguenza, la competenza dell'Italia, è di principio data, che in Italia non vi sono fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. sentenza del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 10.2), che inoltre, l'entrata in vigore del decreto n. 130/2020 del 21 ottobre 2020 convertito in legge il 20 dicembre 2020 (legge del 18 dicembre 2020 n. 173/2020), ha contribuito ad un importante miglioramento delle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Italia, anche ed in particolare per i casi di persone che vi vengono trasferite in applicazione del Regolamento Dublino III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.4.3.2), che in ogni caso, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello

D-5348/2022 Pagina 8 status di protezione internazionale; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se «motivi umanitari» lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che i ricorrenti non hanno dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che inoltre, gli insorgenti non hanno apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandoli in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese, che essendo decisivo visto la doglianza in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffrono gli insorgenti sia stato o meno esaustivo, che alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei

D-5348/2022 Pagina 9 fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1 per ulteriori riferimenti completi), che nelle procedure Dublino, gli aspetti giuridicamente rilevanti rispetto ai quali lo stato valetudinario della persona da trasferire funge da discriminante sono innanzitutto inerenti le condizioni di applicazione delle clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. sulle nozioni si veda FANNY MATTHEY, Procédures d'asile et pluralité de statuts, 2012, pag. 174; anche DTAF 2011/9 consid. 8.1), che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.), che sempre in questo contesto, nelle procedure di ripresa in carico, le autorità svizzere devono richiedere a titolo preventivo agli omologhi italiani delle garanzie scritte individuali di presa a carico immediata per i richiedenti asilo affetti da problematiche mediche (somatiche o psichiche) gravi (cfr. sentenze del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 7.4.3 e sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.4.3.3), che ferme queste premesse, è ora necessario valutare se l'accertamento dei fatti svolto dalla SEM sia conforme ai principi sopra esposti, che al momento dell'emissione della decisione impugnata l'incarto dell'autorità inferiore conteneva già dei mezzi di prova riguardanti lo stato di salute dei ricorrenti,

D-5348/2022 Pagina 10 che l'11 ottobre 2022 essi sono infatti stati visitati da un medico generalista il quale ha loro diagnosticato un (…) e (…) in trattamento con (…) e (…); che il medico non ha ritenuto necessaria una presa a carico (…), che nonostante gli insorgenti si siano poi rivolti alla rappresentanza legale ed all'infermeria del Centro in cui alloggiano esprimendo il loro desiderio di poter avere un supporto psicologico (cfr. scritto del 19 ottobre 2022, atto SEM 36/1), non vi sono indizi per ritenere che la loro situazione sia peggiorata in modo tale da rendere indispensabile, dal punto di vista medico, una visita specialistica o d'urgenza, che non vi sono neppure elementi per ritenere che in caso di verificata necessità, l'infermeria del Centro neghi un consulto medico, che dagli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente, che lo stato di salute degli insorgenti appariva dunque sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4) e non ostativo all'esecuzione del trasferimento; che invero, è indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale; che allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate ai ricorrenti potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento, che tale conclusione è tuttora attuale, che l'Italia dispone del resto di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che ad ogni modo le turbe psichiche di cui soffrono gli interessati, senza volerle sminuire, non risultano essere di particolare gravità ed il trattamento

D-5348/2022 Pagina 11 che stanno seguendo non presenta eccezionali specificità; che pertanto, la loro situazione medica non risulta essere così grave da necessitare la richiesta, a titolo preventivo agli omologhi italiani, di garanzie scritte individuali di presa a carico immediata per i ricorrenti (cfr. sentenze del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 7.4.3 e sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.4.3.3), che dipoi, essi potranno ovviare a possibili complicazioni nell'ottenimento dei farmaci che sono stati loro prescritti venendo trasferiti con una riserva sufficiente, che altresì, prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità italiane dell'arrivo e dei problemi di salute dei ricorrenti (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III), che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe i ricorrenti al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che invero, nel caso in disamina, pur trattandosi di una procedura di take back, gli insorgenti hanno dichiarato di non avere alloggiato in nessun centro di prima o di seconda accoglienza prima della loro partenza dall'Italia (cfr. atti SEM 23/3 e 25/3); che gli stessi potranno quindi accedere, in linea di principio, alle prestazioni assistenziali, comprensive anche delle cure e dei trattamenti necessari ed urgenti, dal loro arrivo in Italia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.4.3.3), che in ogni caso se, dopo il loro trasferimento in Italia, essi dovessero essere costretti dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana o se dovessero ritenere che il paese in questione violi i suoi obblighi di assistenza nei loro confronti o in ogni altro modo leda i loro diritti fondamentali, apparterrà ai ricorrenti stessi sollevare la questione utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità italiane (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.),

D-5348/2022 Pagina 12 che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 («clausola di sovranità») Regolamento Dublino III, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo degli insorgenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che i ricorrenti non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento degli interessati dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che per i medesimi motivi anche la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta,

D-5348/2022 Pagina 13 che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1 – 3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5348/2022 Pagina 14 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale.

La giudice unica: La cancelliera:

Chiara Piras Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

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