Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D5325/2009 Sen tenza d e l 2 n o v emb r e 2011 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer e Fulvio Haefeli; cancelliera Zoe Cometti. Parti A._______, nato il (…), Somalia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 23 luglio 2009 / N […].
D5325/2009 Pagina 2 Fatti: A. L'interessato, di religione mussulmana, è nato a B._______ (Somalia) dove ha risieduto dalla nascita fino a (…) per risiedere all'incirca un mese a C._______ (Somalia) fino al giorno del suo espatrio avvenuto il (…) (cfr. verbale d'audizione del 27 novembre 2008 [di seguito: verbale 1], pagg. 2, 5 e 7 e verbale d'audizione del 13 luglio 2009 [di seguito: verbale 2], pagg. 6, 8 seg.). Egli ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 16 novembre 2008. Interrogato sui motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, d'essere espatriato per sfuggire alle persecuzioni che avrebbe subito a C._______ da parte di un gruppo chiamato AlShabaab (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 6). Il richiedente ha affermato d'essere stato un collaboratore stretto del politico somalo D._______. Egli avrebbe svolto la professione di autista per D._______ ed il suo gruppo politico, nonché di responsabile del quartiere di E._______ nel periodo tra il (…) ed il (…), quando D._______ avrebbe rivestito la carica di governatore di B._______. A seguito dell'elezione del (…) di D._______ da parte del Governo federale di Transizione (Transitional Federal Government [di seguito: TFG) quale sindaco di C._______ e governatore del F._______, l'interessato avrebbe seguito il politico a C._______ ed avrebbe lavorato per lui fino al giorno del suo espatrio. Per questo motivo, il richiedente afferma di essere stato bersaglio individuale del gruppo AlShabaab – gruppo armato a sostegno dell'Unione delle Corti Islamiche (Islamic Courts Union [di seguito: ICU]) che si contrapporrebbe al TFG – che lo avrebbe persuaso più volte, per il mezzo di minacce telefoniche, ad abbandonare il suo posto di lavoro (cfr. verbale 1, pagg. 2, 5 seg. e verbale 2, pag. 6). Il richiedente ha inoltre asserito che la famiglia di sua sorella avrebbe subito delle persecuzioni. Egli ha allegato che nel (…) le truppe armate dell'ICU avrebbero preso il potere a B._______ e D._______ come pure i suoi collaboratori nonché l'interessato sarebbero fuggiti in esilio (…). In questo periodo di ICU al potere, durato fino a (…), il richiedente ha sostenuto che esponenti dell'ICU si sarebbero recati a casa della sorella ed avrebbero arrestato il di lei marito. Grazie all'aiuto del membro più anziano del clan di appartenenza, il cognato sarebbe stato rilasciato.
D5325/2009 Pagina 3 Dopo questo episodio, tutta la famiglia della sorella sarebbe fuggita a C._______ (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.). Il (…) allorquando l'interessato, i suoi figli e la famiglia della sorella vivevano già a C._______, alcuni membri di AlShabaab avrebbero riconosciuto e inseguito il cognato del richiedente fino alla loro abitazione, dove avrebbero abitato la stessa, il marito, i loro quattro figli (due maschi e due femmine) ed i figli dell'interessato (due maschi e due femmine), mentre il richiedente avrebbe sempre vissuto a casa del governatore D._______. AlShabaab avrebbe dunque fatto irruzione nella dimora e avrebbe ucciso tutti i membri uomini della famiglia, uccidendo così anche il figlio dell'interessato. Il richiedente sarebbe poi stato informato telefonicamente di quanto accaduto dalla di lui sorella e da quel giorno non avrebbe mai più rivisto la sua famiglia, essendo quest'ultima fuggita a G._______ (Somalia) in un campo profughi (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 6 e verbale 2, pagg. 4, 6 e 9 seg.). Il (…), gli stretti collaboratori di D._______, tra i quali l'interessato stesso, avrebbero ricevuto l'ordine di recarsi al quartiere di C._______ chiamato H._______. Durante il tragitto verso H._______, detti collaboratori – a bordo di due veicoli – sarebbero incappati in un'imboscata di AlShabaab. Infatti, secondo le dichiarazioni del richiedente, detto gruppo armato avrebbe in precedenza piazzato delle mine sul terreno. Il primo veicolo sarebbe quindi esploso ed in seguito si sarebbe verificato uno scontro di armi da fuoco. Due o tre soldati sarebbero deceduti e due si sarebbero feriti. Una volta rincasati dal governatore D._______ con i feriti, l'interessato avrebbe ricevuto l'ultima telefonata minatoria che lo avrebbe informato del fatto che nel prossimo attentato il richiedente non si sarebbe salvato. Temendo per la sua vita, ha dunque deciso di espatriare (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 69 e 11 seg.). A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha inoltrato una copia a colori della patente di guida ed una copia a colori del suo passaporto. In seguito ha consegnato il passaporto originale, nonché 6 certificati di nascita. B. Con decisione del 23 luglio 2009 (notificata al ricorrente il giorno seguente), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento concedendogli l'ammissione provvisoria.
D5325/2009 Pagina 4 C. In data 24 agosto 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 25 agosto 2009), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo. Nell'atto di ricorso, egli ha contestato, tra le altre cose, la condotta delle audizioni. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 31 agosto 2009, ha informato il ricorrente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura ed ha rinunciato a prelevare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Lo stesso giorno e per mezzo dello stesso provvedimento, il Tribunale ha altresì invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 1° ottobre 2009. E. Con risposta del 4 settembre 2009, l'UFM ha proposto di respingere il ricorso rinviando ai considerandi della sua decisione spiegando che il richiedente sarebbe stato invitato più volte a raccontare in modo dettagliato avvenimenti specifici dei suoi motivi d'asilo e che pertanto la mancanza di dettagli e collegamenti tra i fatti non sarebbero da imputare allo stile di audizione, bensì alla reticenza del richiedente a raccontare. F. Il 9 settembre 2009, il Tribunale ha concesso all'insorgente un termine scadente il 12 ottobre 2009 per introdurre un eventuale atto di replica. G. Il 23 marzo 2010, il ricorrente ha inviato a codesto Tribunale, come complemento del ricorso, due copie del giornale XogOgaal del (…) e del (…) in lingua somala e senza relativa traduzione che confermerebbero il suo statuto di rifugiato. H. Con scritto spontaneo non datato e redatto in inglese (cfr. timbro del plico raccomandato: 6 maggio 2011; data d'entrata: 9 maggio 2011) l'insorgente ha reiterato i suoi motivi d'asilo ed ha illustrato le difficoltà che avrebbe incontrato in Svizzera godendo del solo permesso F. Egli ha altresì allegato una copia del contratto di lavoro ed uno scritto dell'8 aprile 2011 della Sezione della popolazione del Cantone Ticino che
D5325/2009 Pagina 5 invitava il datore di lavoro dell'insorgente ad adeguare le condizioni salariali previste nel contratto di lavoro. I. Con ordinanza del 19 luglio 2011, il Tribunale ha trasmesso all'UFM le copie degli scritti e dei rispettivi allegati del 23 marzo 2010 e del 6 maggio 2011 ed ha invitato ad inoltrare le sue eventuali osservazioni entro l'8 agosto 2011. J. Con osservazioni del 4 agosto 2011, l'UFM ha ritenuto che né la lettera dell'insorgente, sprovvista di data e firma, né i due allegati, sarebbero idonei a rendere verosimile un qualunque elemento che possa risultare rilevante in materia d'asilo. Quo alle copie di giornale, detta autorità sottolinea che, nonostante sarebbe stata premura del ricorrente provvedere alla traduzione, essa stessa si è premunita di far tradurre dette copie ed ha rilevato che si tratterebbero di copie e che in quanto tali sarebbero facilmente manipolabili. L'UFM ha rilevato che l'articolo che menzionerebbe il nome dell'insorgente non sarebbe firmato e riporterebbe l'attentato sulla base delle sole dichiarazioni del ricorrente. K. Le osservazioni del 4 agosto 2011 sono state inviate per informazione all'insorgente il 24 agosto 2011. L. Con scritto del 26 agosto 2011, il rappresentante del ricorrente ha trasmesso al Tribunale il certificato medico del Servizio psicosociale relativamente alla situazione del suo assistito. M. Il 31 agosto 2011 (timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 2 settembre 2011) il ricorrente ha inviato spontaneamente il certificato medico del Servizio psicosociale già precedentemente pervenuto al Tribunale tramite lo scritto del 26 agosto 2011 del suo rappresentante. N. Con ordinanza del 2 settembre 2011, il Tribunale ha inviato all'UFM per conoscenza una copia dello scritto del 26 agosto 2011 dell'insorgente con copia del certificato medico e l'ha invitato ad inoltrare eventuali sue osservazioni entro il 19 settembre 2011.
D5325/2009 Pagina 6 O. Con osservazioni del 14 settembre 2011, l'UFM ha indicato che il certificato in cui i medici del Servizio psicosociale illustrano la condizione psicofisica del ricorrente e, in sintesi, concludono che il quadro complessivo migliorerebbe con la concessione dello statuto di rifugiato, non apporterebbe alcun elemento rilevante in materia d'asilo ed ha dunque rinviato ai considerandi della decisione del 23 luglio 2009 confermandola pienamente. P. Le osservazioni dell'UFM del 14 settembre 2011 sono state inviate all'insorgente per informazione il 15 settembre 2011. Q. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa.
D5325/2009 Pagina 7 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato l'insorgente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione dell'UFM del 23 luglio 2008, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato dell'insorgente, il conseguente rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento. 4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
D5325/2009 Pagina 8 preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23). 5. 5.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato contraddittorie, contrarie alla logica dell'agire, non sufficientemente motivate e pertanto inverosimili. In particolare, secondo l'autorità inferiore, egli si sarebbe contraddetto relativamente alla sua appartenenza alla famiglia clanica. Infatti, nel corso della prima audizione, il richiedente avrebbe dichiarato di appartenere alla famiglia clanica dei Mudulod, clan dei Mobileyn, sottoclan dei Abllig e sottosottoclan degli Yabadale, mentre nel corso della seconda audizione egli avrebbe affermato di appartenere alla famiglia clanica degli Yabadale e che tra famiglia clanica e sottosottoclan non vi sarebbe differenza. L'UFM ha inoltre ritenuto che l'interessato durante l'audizione sommaria non avrebbe menzionato di essersi rifugiato per cinque giorni a casa di un amico prima d'espatriare dichiarando di aver lasciato il palazzo del governatore di nascosto il (…), mentre durante l'audizione federale egli avrebbe dichiarato di essersi allontanato dal palazzo il giorno stesso dell'attentato, ossia il (…), per nascondersi presso un amico. La suddetta autorità ha ritenuto altresì che la spiegazione fornita dal richiedente relativa alla sua mancata presenza al funerale del figlio sarebbe
D5325/2009 Pagina 9 incompatibile con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire. Segnatamente, da una parte l'interessato avrebbe dichiarato di non essersi recato al funerale del figlio nella zona di I._______ del quartiere L._______ perché là regnava AlShabaab, e d'altra parte sarebbe andato a nascondersi, per i cinque giorni precedenti al suo espatrio, presso un amico che abiterebbe proprio nel quartiere L._______. Infine, l'UFM ha rilevato che le allegazioni del richiedente inerenti all'attentato non sarebbero concrete, dettagliate e circostanziate così da non dare l'impressione che gli eventi addotti sarebbero stati vissuti personalmente dal richiedente. Difatti, quando è stato chiamato a raccontare dettagliatamente l'attentato al quale sarebbe scampato o le circostanze nelle quali egli avrebbe saputo della morte del figlio, le dichiarazioni sarebbero rimaste superficiali e alle domande specifiche avrebbe sempre e solamente risposto a monosillabi e contraddicendosi. Pertanto, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Di conseguenza, andrebbe respinta la domanda d'asilo del richiedente. 5.2. Nel ricorso, l'insorgente allega che la decisione dell'UFM sarebbe manifestamente inammissibile in quanto giungerebbe ad ammettere l'inverosimiglianza delle sue allegazioni sulla base di accertamenti parziali nonché inficiati da un approccio scorretto alla verbalizzazione. In particolare, egli contesta la condotta di entrambe le audizioni, allegando che l'autorità di prima istanza non avrebbe posto alcuna attenzione all'attività politica del ricorrente ed alle relative argomentazioni ideologiche stroncando sul nascere qualsivoglia esposizione nel senso. Egli sostiene inoltre che l'interrogatorio sarebbe stato frammentario e volto a porre in difficoltà l'insorgente non permettendogli un'esposizione organica, nonché ponendolo in soggezione. Altresì, egli indica che la contraddizione nella quale sarebbe incappato quo all'appartenenza alla famiglia clanica non costituirebbe una contraddizione su punti essenziali dei motivi d'asilo e che ad ogni modo da tale contraddizione si potrebbe solo evincere che il ricorrente non sarebbe somalo. A titolo abbondanziale, egli ha dunque asserito che farebbe parte della famiglia clanica dei Hawiye, segnatamente della sottofamiglia clanica dei Mudulod, cui apparterrebbe il sottoclan dei Mobileyin e che di questi egli apparterrebbe al sottosottoclan degli Abidiu, più precisamente alla cerchia più ristretta del sottosottosottoclan degli Yabadale. L'insorgente contesta altresì la contraddizione rilevata dall'UFM quo al giorno della fuga dalla casa del governatore, ribadendo che dopo l'attentato si sarebbe recato alla casa del governatore per poi rifugiarsi per cinque
D5325/2009 Pagina 10 giorni presso un amico, quando già aveva deciso di lasciare definitivamente la Somalia a causa della minaccia appena ricevuta. 6. 6.1. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in contraddittorie ed imprecise affermazioni. In particolare il Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni dettagliate e coerenti sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, segnatamente circa l'attentato del (…) e la successiva fuga dalla casa del governatore, ragione per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. Innanzitutto, giova rilevare che l'evento scatenante la necessità di espatriare del ricorrente è da attribuire all'attentato del (…). Infatti, per stessa ammissione dell'insorgente, egli indica che dopo l'uccisione del figlio, avvenuta il (…) per mano di AlShabaab, egli non si sarebbe lasciato intimorire ed avrebbe continuato a lavorare per D._______ ed avrebbe invece deciso di espatriare una volta subito l'attentato e dopo la susseguente telefonata minatoria di AlShabaab (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 6). Circa detto attentato, nella prima audizione, l'insorgente ha asserito che il (…) i collaboratori di D._______ avrebbero ricevuto ordine di recarsi ad H._______. Strada facendo, a bordo di due fuoristrada armati, il primo sarebbe saltato in aria a causa di una mina e tre soldati sarebbero morti, mentre due si sarebbero feriti. A questo evento avrebbe poi fatto seguito una sparatoria ed i sopravvissuti sarebbero rientrati a casa di D._______ dove il ricorrente avrebbe ricevuto la telefonata minatoria (cfr. verbale 1, pag. 6). Nella seconda audizione, dopo essere stato invitato a raccontare dettagliatamente l'agguato, egli ha vagamente ribadito di essere uscito, con i colleghi dalla casa del governatore con due macchine (senza specificare se fossero dei fuoristrada e ancor meno se fossero armati) e che, a causa dell'esplosione, due persone sarebbero morte, tre sarebbero rimaste ferite. Pertanto avrebbero caricato i feriti sull'altra macchina lasciando quella inesplosa sul posto per poi tornare a casa dal governatore (cfr. verbale 2, pagg. 7 seg.). Inoltre, chiamato a descrivere in dettaglio lo svolgimento della sparatoria, l'interessato ha asserito di non avervi
D5325/2009 Pagina 11 partecipato in modo diretto, visto che non era armato, e che le persone sedute nei sedili posteriori avrebbero risposto al fuoco, mentre lui sarebbe sceso dal fuoristrada e si sarebbe riparato dietro ad un muro. Una volta terminato lo scontro d'armi da fuoco, avrebbe caricato i feriti sul fuoristrada (cfr. verbale 2, pagg. 11 seg.). Vista l'intensità dell'evento appena illustrato, le descrizioni del ricorrente sono prive di dettagli ed asettiche. Come ha rettamente rilevato l'UFM, le dichiarazioni dell'insorgente sono superficiali e a domande specifiche egli ha sempre risposto a monosillabi. Altresì, successivamente all'esplosione ed alla sparatoria, il richiedente ha asserito d'aver ricevuto la telefonata minatoria verso le ore 13:00 (cfr. verbale 2, pag. 9). Alla domanda di descrivere in modo dettagliato le telefonate ricevute a partire dal momento del suo trasferimento a C._______, egli si è limitato a dire che AlShabaab l'avrebbe chiamato e lo avrebbe sommato di fermare definitivamente il lavoro che stava facendo per il governo, altrimenti non avrebbero avuto scampo né lui né la sua famiglia. Egli non è riuscito nuovamente ad addurre ulteriori dettagli circa il momento in cui avrebbe ricevuto le chiamate, se altre persone sarebbero state presenti in detti momenti e se per esempio la telefonata minatoria del (…) l'avrebbe ricevuta sul posto dell'attentato o quando aveva già fatto ritorno a casa di D._______ (cfr. verbale 2, pagg. 69 e 13). A mente di questo Tribunale, se una persona asserisce d'essere sopravvissuta allo scoppio di una mina, alla successiva sparatoria nonché ha ricevuto telefonate minatorie tanto intimidatorie da portarla all'espatrio, detta persona dovrebbe essere in grado di raccontare nei minimi dettagli gli eventi e non si limiterebbe a dichiarazioni grossolane e stereotipate. Inoltre, è d'uopo dunque osservare che l'allegazione ricorsuale volta a screditare la condotta dell'audizione sostenendo che l'auditore non avrebbe permesso al richiedente d'esprimere in modo dettagliato i motivi d'asilo è senza alcun fondamento. La mancanza di dettagli è dunque d'attribuire al racconto del ricorrente che non ha saputo fornire dettagli importanti e decisivi atti a descrivere l'attentato tanto da rendere detto evento inverosimile al punto che vi è da chiedersi se l'insorgente non abbia riportato un evento che non ha vissuto in prima persona. Inoltre, per stessa ammissione del ricorrente, esortato un'altra volta dall'auditore a raccontare in modo dettagliato tale evento, avrebbe semplicemente risposto d'aver già raccontato in modo dettagliato la situazione vissuta (cfr. verbale 2, pag. 8).
D5325/2009 Pagina 12 Per giunta, nella prima audizione, il richiedente ha dichiarato che, a causa dell'agguato ad opera di AlShabaab, vi avrebbero perso la vita tre soldati e altri due si sarebbero feriti (cfr. verbale 1, pag. 6), mentre nella seconda audizione e nello scritto spontaneo del 6 maggio 2011, egli ha dichiarato che i soldati deceduti a causa dell'atto terroristico sarebbero stati due (cfr. verbale 2, pagg. 6 seg.). Non è dunque plausibile che il ricorrente si sia contraddetto su di un dettaglio talmente importante, come la morte dei suoi colleghi, quando lui stesso ha indicato di essere uno stretto collaboratore di D._______ e che per quest'ultimo avrebbe lavorato dal (…) fino al (…) a B._______ per poi seguirlo a C._______ e che oltracciò, ha dichiarato che D._______ una volta ricevuto il nuovo mandato avrebbe scelto nel nuovo staff i suoi più stretti collaboratori e gli excollaboratori (cfr. verbale 1, pag. 2). Di conseguenza, si può partire dal presupposto che egli avrebbe dovuto conoscere l'identità delle persone decedute ed il relativo numero esatto delle vittime. Altresì, non soccorrono all'insorgente i due mezzi di prova allegati allo scritto del 23 marzo 2010 e tradotti dall'UFM (cfr. act. A 29/13) a sostegno della sua domanda d'asilo. Infatti, trattasi di due copie del giornale Xog Ogaal del (…) e del (…), ossia del giorno dopo l'attentato. Al di là del fatto che, come rettamente rilevato dall'UFM, le copie sarebbero facilmente manipolabili, nell'articolo del (…) (senza la firma o la sigla del giornalista) emerge una storia molto simile a quella raccontata dal ricorrente, basata tuttavia esclusivamente sulle sue dichiarazioni, visto che quest'ultimo sarebbe stato contattato ed intervistato dai giornalisti. Codesto Tribunale tiene a sottolineare, sempre al di là del valore del mezzo di prova, che se davvero l'insorgente fosse stato intervistato dai giornalisti, questo evento avrebbe dovuto verificarsi necessariamente tra le 13:00 del (…) e le 17:00 visto che, in detto orario, secondo le dichiarazioni nella seconda audizione del ricorrente, egli sarebbe fuggito dalla casa di D._______ e avrebbe spento il cellulare e l'articolo è stato pubblicato nel quotidiano del giorno dopo ossia (…). Anche ammettendo che effettivamente i giornalisti abbiano contattato durante queste ore l'insorgente, mal si comprende che quest'ultimo non abbia in alcun momento citato detto episodio durante le due audizioni. Di conseguenza il mezzo di prova è da ritenersi inefficace a provare la sua qualità di rifugiato sia quanto alla forma, sia quanto al contenuto. Quo al giorno della fuga dalla casa del governatore D._______, in una prima versione dei fatti, il ricorrente ha dichiarato che dopo l'attentato avrebbero raccolto i feriti e portati a casa del governatore per poi essere trasportati all'ospedale. Avrebbe poi ricevuto la telefonata minatoria di Al
D5325/2009 Pagina 13 Shabaab e da quel momento avrebbe deciso interiormente di espatriare. Egli ha raccontato di aver dunque cercato di procurarsi dei soldi e di essere fuggito il (…) di nascosto da D._______, sarebbe a dire senza comunicarglielo (cfr. verbale 1, pag. 6). Nella seconda versione dei fatti egli indica che, una volta subito l'attentato e fatto rientro a casa del governatore, egli si sarebbe convinto di lasciare il suo Paese e si sarebbe nascosto a casa di un amico con il cellulare spento indicando di aver lasciato definitivamente la casa del governatore D._______ il (…) alle ore 17.00 circa con la scusa di dover uscire a comprare le sigarette e di non esserci mai più ritornato (cfr. verbale 2, pagg. 8 seg.). Interrogato su detta contraddizione, egli ha semplicemente risposto che il (…) corrisponde alla data d'espatrio. Ora, appare alquanto bizzarro che l'insorgente abbia omesso di citare nella prima audizione di avere passato cinque giorni nascosto a casa di un suo amico a L._______. Infatti, quando il ricorrente ha indicato di aver deciso interiormente di partire e di averlo fatto di nascosto dal governatore, lascia intendere che ha deciso di espatriare il (…) e di essere fuggito di nascosto dal governatore il (…) per poi espatriare nel giorno medesimo. Altresì, durante la prima audizione egli avrebbe parlato di un amico chiamato M._______ allorquando gli era stato chiesto di parlare del viaggio d'espatrio. Secondo le sue dichiarazioni, avrebbe contattato M._______ solo una volta giunto a N._______ (Kenya). Egli ha indicato che M._______ sarebbe stato il suo contatto in Somalia che lo avrebbe informato sulla sua famiglia e lo avrebbe aiutato ad ottenere le copie a colori dei suoi documenti che ha consegnato all'autorità inferiore. Egli ha asserito di avere commissionato a M._______ di contattare sua sorella e di chiederle di vendere il trattore cosicché con il ricavato della vendita egli avrebbe potuto finanziarsi il viaggio partendo dal Kenya (cfr. verbale 1, pag. 7). Ora, non è plausibile che, quando egli si è espresso su M._______, abbia fornito molti dettagli dell'aiuto ottenuto dallo stesso ma solo esclusivamente a partire dal momento dell'espatrio e si sia dimenticato di accennare del ruolo svolto dal suo amico durante i salienti cinque giorni prima dell'espatrio. Per tutti questi motivi, anche su questo punto cruciale del suo racconto, il ricorrente non ha saputo rendere verosimile la data esatta della fuga dalla casa di D._______. Oltracciò, non soccorre il ricorrente il certificato medico del Servizio psico sociale pervenuto al Tribunale con lo scritto del 26 agosto 2011 nel quale è certificato che l'insorgente soffre di una sindrome da disadattamento con prevalenza di altri aspetti emozionali. I medici firmatari del certificato presuppongono che una stabilizzazione del permesso di soggiorno del ricorrente attenuerebbe i sintomi e permetterebbe al paziente un migliore
D5325/2009 Pagina 14 adattamento in ambito sia sociale che lavorativo. Come rettamente rilevato dall'UFM, detto certificato non è atto a provare la qualità di rifugiato dell'insorgente in quanto non apporta alcun elemento fondato o rilevante a sostegno della sua domanda d'asilo. A titolo abbondanziale, giova sottolineare che secondo la recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. sentenza [della CorteEDU] Sufi ed Elmi contro Regno Unito del 28 giugno 2011) nonché di questo Tribunale (GICRA 2006 n. 2 consid. 6), l'appartenenza clanica è un elemento fondamentale della società somala. Nella prima audizione, l'interessato ha asserito di appartenere alla famiglia clanica dei Mudulod, mentre nella seconda ha indicato di appartenere alla famiglia clanica degli Yabadale, che in un primo momento avrebbe definito come sottosottoclan. Interrogato circa l'illustrata contraddizione, egli ha asserito che non vi sarebbe distinzione tra il concetto di famiglia clanica e sottosottoclan (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2, pagg. 4 seg.). Nell'atto di ricorso, il ricorrente ha indicato di appartenere alla famiglia clanica degli Hawiye e sebbene sia uno dei clan più importanti in Somalia (cfr. sentenza Sufi ed Elmi § 38 segg.), tuttavia egli ha omesso d'indicare la sua appartenenza a tale clan nelle svariate occasioni fornitegli per esprimersi. Il fatto che il ricorrente si sia contraddetto sulla sua appartenenza clanica costituisce un'ulteriore prova che egli ha utilizzato alla base della sua domanda d'asilo elementi che non appartengono alla sua storia personale ma creati appositamente per il bisogno della causa. 6.2. In conclusione, quindi, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
D5325/2009 Pagina 15 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]). 10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D5325/2009 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione: