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Bundesverwaltungsgericht 23.10.2019 D-5323/2019

23 octobre 2019·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,642 mots·~13 min·6

Résumé

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 2 ottobre 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-5323/2019

Sentenza d e l 2 3 ottobre 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer, cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Colombia, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 2 ottobre 2019 / N (…).

D-5323/2019 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 2 agosto 2019, il verbale d'audizione del 23 settembre 2019 (di seguito: verbale), il parere del 1° ottobre 2019 sulla bozza di decisione della Segreteria di Stato della migrazione del 30 settembre 2019 (di seguito: SEM), la decisione della SEM del 2 ottobre 2019, notificata il medesimo giorno, (cfr. atto […]-25/2), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 10 ottobre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 14 ottobre 2019), con cui l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ed ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria; altresì ha presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. ac PA e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,

D-5323/2019 Pagina 3 che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che il richiedente, cittadino colombiano originario di Cartagena, ha allegato di essere espatriato per aver subito delle estorsioni e minacce di morte da parte di gruppi armati; che egli era attivo nel settore della lavorazione del carbone a C._______, nel dipartimento di Bolivar; che ivi avrebbe avuto degli incontri con dei gruppi armati che dominavano la zona i quali i avrebbero voluto che egli facesse da intermediario con il suo datore di lavoro; che questi avrebbero pure richiesto il versamento di quattromila milioni di Pesos; che non avendo ancora ricevuto il denaro richiesto, queste persone si sarebbero recate a casa del richiedente per chiedere informazioni; che avendo l'interessato preso paura, avrebbe deciso di fare ritorno a Cartagena dai genitori a giugno 2018 e poi di espatriare a novembre dello stesso anno; che dopo il terzo incontro l'interessato avrebbe sporto denuncia; che la situazione si sarebbe in seguito calmata fino a circa un mese, un mese e mezzo prima dell'audizione, quando i famigliari sarebbero stati minacciati telefonicamente (cfr. verbale, D86, D98 segg.), che a sostegno della sua domanda d'asilo l'interessato ha fornito una copia della denuncia presentata dalla madre presso la Fiscalia di Cartagena, una copia di una dichiarazione della signora Z., vicina di casa a C._______, autenticata da un notaio della Notaria di D._______ e due copie di articoli di giornale, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che

D-5323/2019 Pagina 4 esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),

D-5323/2019 Pagina 5 che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimili le allegazioni del richiedente poiché divergenti su punti essenziali; che a titolo d'esempio, egli si sarebbe contraddetto in merito al numero di incontri avuti con i gruppi armati ed al momento in cui questi gli avrebbero richiesto del denaro; che inoltre, i mezzi di prova forniti, in particolare la denuncia della madre e la dichiarazione giurata della vicina di casa Z., contraddirebbero le allegazioni dell'interessato, che con ricorso, l'insorgente contesta l'inverosimiglianza delle sue allegazioni; che egli ritiene di aver fornito una serie di dichiarazioni complete e coerenti; che l'andamento dell'audizione sarebbe stato piuttosto confuso e a volte le domande non sarebbero state chiare, che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che i motivi d'asilo addotti dal ricorrente sono inverosimili poiché le allegazioni sono palesemente contraddittorie, che egli ha dapprima dichiarato di aver avuto tre incontri con i gruppi armati; che al primo incontro, essi gli avrebbero domandato di poter parlare con il capo della ditta; che al secondo gli avrebbero richiesto del denaro ed infine, si sarebbero presentati a casa sua per chiedere informazioni in merito al denaro (cfr. verbale, D98 e D101), che in seguito tuttavia, l'insorgente ha riferito di soltanto due incontri, il primo nella foresta ed il secondo a casa sua (cfr. verbale, D169 segg.), che interrogato in merito alle incongruenze ha confermato la seconda versione senza tuttavia fornire alcuna spiegazione (cfr. verbale, D196 segg.), che anche in merito alla visita dei gruppi armati al suo domicilio ha fornito dichiarazioni discordanti; che il ricorrente ha allegato che essi sarebbero arrivati all'alba (cfr. verbale, D101 e D172), rispettivamente alle due di notte (cfr. verbale, D176), che i mezzi di prova forniti non permettono una diversa valutazione; che al contrario, risultano ulteriormente in contraddizione con le allegazioni dell'insorgente, che invero, dalla dichiarazione della vicina di casa alla notaia di D._______ e dalla denuncia della madre, risulta che il gruppo armato si è presentato al domicilio del ricorrente a cavallo, mentre egli ha invece dichiarato che erano giunti camminando (cfr. verbale, D180); che la giustificazione fornita

D-5323/2019 Pagina 6 in sede d'audizione – ovvero che egli trovandosi all'interno della casa non avrebbe visto come sarebbero arrivate queste persone (cfr. verbale, D203) – non può essere seguita, dal momento che gli è stata posta una domanda chiara nel corso dell'audizione; che inoltre, anche la tempistica della deposizione della dichiarazione giurata risulta quantomeno sorprendente; che infatti, malgrado l'accaduto risalisse al giugno 2018, la dichiarazione è stata fatta soltanto il 19 settembre 2019, che in seguito, dalla denuncia della madre risulta pure che la famiglia riceveva telefonate di minaccia due o tre volte al mese, mentre il ricorrente ha asserito in sede di audizione che dopo l'ultimo incontro non vi sarebbero stati più problemi fino ad un mese prima dell'audizione quando i famigliari sarebbero stati minacciati (cfr. verbale, D130, D186, D200-D201), che per evitare ulteriori ripetizioni il Tribunale rinvia alle dettagliate considerazioni del provvedimento impugnato, che infine, per quanto concerne la censura ricorsuale secondo cui l'andamento dell'audizione sarebbe stato confuso ed egli non avrebbe compreso le domande, dalla lettura del verbale non risulta che egli abbia mai indicato di non comprendere; che pertanto, la censura risulta nella fattispecie pretestuosa, che di conseguenza, il ricorrente non ha reso verosimile di essere stato vittima di estorsioni e minacce da parte di gruppi armati, per il che, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento,

D-5323/2019 Pagina 7 che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, il insorgente ritiene che tale conclusione debba essere disattesa; che in caso di rinvio, la sua vita sarebbe oggettivamente in pericolo in quanto lo Stato non potrebbero proteggerlo, la giustizia non funzionerebbe e le autorità sarebbero colluse con i guerriglieri, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Colombia, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, stante il fatto che nella regione di Cartagena non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica e che la situazione personale del ricorrente non dia adito a dubbi quanto al rischio di una messa in pericolo concreta, l'esecuzione dell'allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStrI), che nemmeno la situazione personale dell'interessato risulta d'impedimento all'esecuzione dell'allontanamento; che l'insorgente gode di buona salute, vanta esperienza professionale nella lavorazione del legno e del carbone ed ha conseguito una formazione come operatore di piattaforme industriali; che inoltre, in Patria, vivono la compagna, il figlio ed i genitori; che infine, non vi sono motivi di ritenere che egli non sarà in grado di mantenersi indipendentemente come ha fatto sinora (cfr. verbale, D12 segg.), che il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria, senza che

D-5323/2019 Pagina 8 ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3), che infine, il ricorrente dispone della carta d'identità (cedula de ciudadania) e l'esecuzione dell'allontanamento risulta dunque parimenti possibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 2 LStrI), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5323/2019 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

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