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Bundesverwaltungsgericht 29.04.2026 D-5314/2024

29 avril 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·5,375 mots·~27 min·12

Résumé

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 24 luglio 2024

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte IV D-5314/2024

Sentenza d e l 2 9 aprile 2026 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli; cancelliere Miroslav Vuckovic.

Parti A.________, nato il (…), Turchia, (…), ricorrente,

Contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 24 luglio 2024 / N (…).

D-5314/2024 Pagina 2 Fatti: A. A.a Il richiedente ha presentato domanda d’asilo in Svizzera il 26 febbraio 2024. Il 27 maggio seguente, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto un’approfondita audizione sui motivi d’asilo ai sensi dell’art. 29 LAsi (RS 142.31). Il richiedente, cittadino turco originario della provincia di B._______, ha dichiarato di essere espatriato il (…) 2024, dopo aver ricevuto una telefonata da parte di agenti di polizia che lo volevano incontrare per ottenerne una deposizione in merito ad una indagine avviata dall’Ufficio antiterrorismo di C._______ ed a causa di minacce ricevute sui social media da parte di uno sconosciuto (D._______) che gli comunicava di averlo denunciato. Su consiglio del proprio avvocato, egli avrebbe cercato di nascondersi in patria, decidendo infine – per paura di essere in pericolo, essere incarcerato e subire violenze – di espatriare. Il (…) seguente, le autorità turche avrebbero iniziato ad analizzare la contabilità della sua ditta, fatto che egli avrebbe contestato richiedendo informazioni in merito al portale di comunicazione presidenziale “Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi” (in seguito: CIMER), senza ottenere risposta. Alcuni giorni dopo, la madre gli avrebbe comunicato di aver ricevuto alcune telefonate da parte delle autorità di polizia, volte a conoscere la sua ubicazione.

A.b A sostegno della propria domanda, oltre alla carta d’identità originale, il richiedente ha versato segnatamente agli atti i seguenti mezzi di prova (in copia): - Conversazioni Facebook del richiedente (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1); - Documento della Procura di E._______ con richiesta di condurre indagini sul richiedente (n. 2); - Lettere dell’avvocato del richiedente in Turchia (n. 4 e 7); - Certificato di iscrizione a partiti politici (n. 5); - Screenshot dal portale elettronico turco di informazione sulla giustizia Ulusal Yargi Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) (n. 6); - Screenshot dal portale CIMER (n. 8 e 12); - Screenshot dei messaggi inviati dalla madre del richiedente a quest’ultimo (n. 9); - Documenti relativi all’analisi dei registri di contabilità della ditta di cui il richiedente sarebbe rappresentante (n. 11); - Foto dell’interno di un appartamento (n. 13);

D-5314/2024 Pagina 3 B. Il 5 giugno 2024 il dossier concernente l’interessato è stato assegnato alla procedura ampliata, mentre il 24 giugno seguente egli è stato attribuito al Cantone F._______.

C. Con decisione del 24 luglio 2024, notificata due giorni dopo, la SEM ha negato al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d’asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il citato Cantone dell’esecuzione di quest’ultima misura.

D. Con ricorso del 26 agosto 2024, l’insorgente si aggrava dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando l’annullamento della decisione impugnata – protestate tasse, spese e ripetibili – e presentando un’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio nella persona del suo rappresentante legale nonché una richiesta di traduzione d’ufficio di tutti i documenti turchi; in via subordinata, chiede gli sia concesso un termine per la traduzione di quest’ultimi e domanda l’edizione degli atti dell’autorità inferiore. Inoltre, al gravame acclude diversa nuova documentazione, tra cui un estratto dal casellario giudiziale turco, la presunta denuncia di D._______ nei suoi confronti ed un’ulteriore lettera del suo avvocato in Turchia (cfr. anche mdp SEM n. ID-016, ad inizio). E. Con decisione incidentale del 9 ottobre 2024, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio presentata dall’insorgente invitandolo a versare – entro il 24 ottobre 2024 – un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presunte spese processuali, il quale è stato tempestivamente corrisposto (cfr. atti TAF n. 3 e 4). F. F.a Con scritti del 28 ottobre 2024, il ricorrente ha allegato nuova e copiosa documentazione indicando che la Procura generale di G._______ lo starebbe indagando per i reati di insulto al Presidente e propaganda per un’organizzazione terroristica. Inoltre, l’Ufficio per le indagini sul terrorismo ed un Giudice di pace di G._______ avrebbero promosso il suo arresto, in ragione di motivi politici (cfr. atti TAF n. 5 e 6). F.b Con scritto del 23 marzo 2025, l’insorgente ha inoltrato un complemento al ricorso evidenziando lacune nel procedimento di fronte all’autorità

D-5314/2024 Pagina 4 inferiore, lamentando l’impossibilità di presentare documenti ufficiali relativi ad indagini in corso nei suoi confronti in Turchia, a repressioni contro la sua azienda ed a minacce ricevute via social media; vi sarebbe inoltre un mandato d’arresto segreto relativo ad un ulteriore ipotesi di reato che lo concernerebbe (cfr. atto TAF n. 8). F.c Con lettera del 14 luglio, egli ha reiterato il proprio timore in caso di rientro in Turchia, in quanto essendo stato associato ad organizzazioni terroristiche sarebbe esposto al rischio di essere condannato all’ergastolo. Egli ha altresì allegato documentazione che confermerebbe l’emissione di un mandato di accompagnamento coattivo (in turco Yakalama Emri) nei suoi confronti per i reati già menzionati (cfr. atto TAF n. 11). G. G.a Con ordinanza del 17 luglio 2025, il Tribunale ha invitato l’autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso, nonché ai successivi complementi del 28 ottobre 2024, 28 marzo e 11 luglio 2025, compresi i relativi mezzi di prova, entro il 4 agosto 2025 (cfr. atto TAF n. 12). G.b Con osservazioni del 31 luglio 2025, l’autorità inferiore – considerati i nuovi mezzi di prova forniti dal ricorrente – si è integralmente riconfermata nella propria decisione postulando il respingimento del ricorso (cfr. atto TAF n. 13). G.c Con scritto del 4 agosto 2025, l’insorgente ha trasmesso ulteriori documenti dai quali emergerebbe l’avvio da parte delle autorità turche di una richiesta di ricerca Interpol nei suoi confronti (cfr. atto TAF n. 14). G.d Con ordinanza del 6 agosto 2025, il Tribunale ha invitato l’insorgente ad inoltrare una replica alle osservazioni della SEM entro il 22 agosto 2025 (cfr. atto TAF n. 15), invito al quale egli non ha dato seguito.

H. Con scritto del 19 settembre 2025, l’insorgente si è riconfermato nelle proprie tesi ricorsuali, aggiungendo che la Turchia violerebbe il suo diritto ad un equo processo ex art. 6 CEDU; egli allega inoltre un estratto aggiornato del suo casellario giudiziale e documentazione relativa ad un procedimento penale per il reato di lesioni personali, conseguentemente al quale avrebbe subito una condanna alla reclusione per quattro mesi e quindici giorni senza sospensione condizionale (cfr. atto TAF n. 16).

D-5314/2024 Pagina 5 I. Con ulteriori scritti del 25 novembre 2025, 10 e 25 marzo e 9 aprile 2026, l’interessato – oltre a comunicare nuovamente che non sarebbe più rappresentato legalmente da alcun patrocinatore – ha ribadito infine di essere vittima in Turchia di procedimenti penali motivati politicamente (cfr. atti TAF n. 17, 19, 21 e 22).

Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (cfr. artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi).

2. Secondo l’art. 33a cpv. 1 e 2 PA – applicabile per rimando degli artt. 6 LAsi e 37 LTAF – il procedimento dinnanzi al Tribunale si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, ma nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata (cfr. anche in merito PATRICIA EGLI in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899). Nel caso di specie, nonostante il ricorrente abbia presentato il proprio ricorso in lingua tedesca, la decisione della SEM è stata redatta in lingua italiana. Pertanto, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata.

3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni

D-5314/2024 Pagina 6 giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha escluso la sussistenza di un fondato timore di persecuzione ex art. 3 LAsi nell’ambito di procedimenti giudiziari in caso di ritorno del ricorrente in Turchia. Da una parte, egli non sarebbe stato condannato e non vi sarebbero procedure giudiziarie aperte nei suoi confronti, come confermerebbe l’estratto UYAP da lui fornito; dall’altra, i mezzi di prova versati agli atti non permetterebbero di giungere ad una conclusione differente, poiché privi di indizi idonei a dimostrare l’esistenza di un eventuale mandato d’arresto nei suoi confronti. Le indagini fiscali relative alla ditta di cui sarebbe rappresentante e la mancata risposta del CIMER, non apporterebbero concretezza al suo timore di subire persecuzioni statali. Ciò detto, in assenza di un profilo politico rilevante, è probabile che egli, qualora fosse oggetto di un procedimento, sarebbe soggetto ad una pena detentiva contenuta, se non a un’archiviazione dello stesso. Da ultimo, l’esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

4.2 Nel proprio gravame, il ricorrente ha sostenuto che sarebbe politicamente perseguitato in Turchia e che in realtà sarebbero stati emessi dei mandati d’arresto nei suoi confronti. In quanto curdo, sarebbe stato discriminato e perseguitato e sarebbero stati avviati a suo carico dei procedimenti per i reati di terrorismo e insulto al Presidente. I mezzi di prova prodotti dimostrerebbero altresì chiaramente l’esistenza di una persecuzione politica nei suoi confronti, come in particolare attestato dalla lettera del proprio patrocinatore in Turchia. Non sarebbero poi da sottovalutare le minacce da lui ricevute da membri dei “Lupi Grigi”. Peraltro, a suo dire, egli sarebbe stato condannato ingiustamente ad una pena di tre anni e nove mesi per fatti prescritti. Di conseguenza, vi sarebbe un rischio concreto di persecuzione grave e di processo iniquo. Essendovi un mandato d’arresto, non sarebbe poi corretta la tesi della SEM secondo la quale il procedimento a suo carico si troverebbe ancora in una fase di indagine preliminare. L’estratto del casellario giudiziale fornito confermerebbe poi la presenza di procedimenti penali a sfondo politico.

4.3 Con scritto del 28 ottobre 2024, l’insorgente ha riferito di nuovi sviluppi. Difatti, la Procura generale di G._______ starebbe proseguendo con delle indagini nei suoi confronti ed il (…) 2024 l’Ufficio per le indagini sul terrorismo avrebbe emesso un mandato d’arresto; ciò dimostrerebbe una futura

D-5314/2024 Pagina 7 possibile condanna motivata politicamente. Allo stesso modo, il Giudice di pace della stessa città avrebbe anch’egli emesso un mandato d’arresto per quanto concerne un altro incarto. Sicché, considerati i due mandati d’arresto, esso sarebbe certo, come sarebbe pure concreto il rischio di essere torturato e condannato ad una lunga pena detentiva per motivi politici.

4.4 Nel complemento al ricorso del 28 marzo 2025 e nello scritto del 14 luglio seguente, egli solleva delle lacune nel procedimento di fronte all’autorità inferiore, indicando come non gli sia stato possibile presentare i documenti ufficiali relativi ai procedimenti in Turchia, alle repressioni contro la sua azienda ed alle minacce sui social media nei suoi confronti. Per questo motivo, la sua domanda d’asilo sarebbe stata valutata in modo incompleto. Le indagini contro la sua azienda sarebbero state avviate senza alcuna base giuridica e la sua abitazione sarebbe stata oggetto di un’irruzione forzata e di atti di devastazione da parte di – secondo quanto da lui dedotto – agenti della polizia. L’indagine nei suoi confronti sarebbe stata avviata da 14 mesi senza la redazione di un atto d’accusa, a dimostrazione di una sua incarcerazione per tutto questo lasso di tempo qualora non fosse espatriato. Da ultimo, il suo nome sarebbe ora stato collegato con organizzazioni quali FETÖ e PYD, considerate terroristiche, e tale fatto potrebbe avere gravi conseguenze legali (una possibile condanna all’ergastolo) e sociali in caso di rimpatrio.

4.5 Nelle proprie osservazioni, l’autorità inferiore ha preso atto di quanto integrato dall’insorgente nonché dei nuovi mezzi di prova da lui versati, evidenziando tuttavia che questi non sarebbero sufficienti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Nello specifico, gli atti giudiziari allegati mostrerebbero ancora una volta che la procedura nei confronti dell’insorgente sarebbe in fase di indagine e lo scritto dell’avvocato turco non sarebbe rilevante. La documentazione prodotta indicherebbe chiaramente che un’eventuale carcerazione verrebbe valutata soltanto a seguito dell’interrogatorio e/o che l’interessato dovrebbe essere rilasciato dopo lo stesso.

4.6 Nei successivi scritti del 4 agosto, 19 settembre e 24 novembre 2025, così come del 9 marzo e 9 aprile 2026, il ricorrente si riconferma infine in quanto asserito, aggiungendo che le misure adottate dalle autorità turche nei suoi confronti sarebbero prive di adeguata base giuridica, richiamando anche una segnalazione a suo carico tramite Interpol. Denuncia gravi violazioni del diritto ad un equo processo, un rischio di detenzione sproporzionata e trattamenti inumani in caso di rimpatrio, nonché una presunta profilazione politica (“FETÖ/PYD”); inoltre, egli allega varia nuova

D-5314/2024 Pagina 8 documentazione, tra cui un estratto del casellario giudiziale aggiornato (cfr. atti SEM n. 14, 16, 17, 19, 22).

5. Quanto alla censura in punto ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, e meglio, l’asserita impossibilità del ricorrente nel presentare i documenti ufficiali relativi ai procedimenti in Turchia, alle repressioni contro la sua azienda ed alle minacce sui social media nei suoi confronti (cfr. atto TAF n. 8), essa sarà analizzata preliminarmente, poiché suscettibile di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d’asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Nel caso concreto, la SEM ha esaminato la copiosa documentazione prodotta dall’interessato, il quale lamenta ora una valutazione incompleta della fattispecie, sostenendo di non aver potuto produrre ulteriori elementi in tempo. A tal proposito, il Tribunale ritiene che lo stesso – in ossequio al suo dovere di collaborare – avrebbe dovuto fare il possibile per ottenere detti mezzi di prova già durante la procedura di fronte all’autorità inferiore. In assenza di tali elementi, la SEM ha correttamente valutato la documentazione prodotta, non potendo evidentemente esaminare elementi che non le sono mai stati sottoposti. Pertanto, l’autorità inferiore ha accertato i fatti rilevanti della presente fattispecie in maniera esatta e completa. 6. 6.1 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti pregiudizi seri l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà

D-5314/2024 Pagina 9 quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).

6.2 6.2.1 Nel caso in esame, il Tribunale non ritiene possa essere prestata adesione né alle tesi ricorsuali né a quanto in seguito integrato dal ricorrente a più riprese, non essendovi quindi fondamenti per discostarsi dalle conclusioni dell’autorità inferiore. Quanto da lui affermato, così come i mezzi di prova da lui forniti, non è da considerarsi – per i motivi che seguono – rilevante per un eventuale riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi.

6.2.2 In concreto, dalla documentazione agli atti si evince che egli avrebbe diversi precedenti di svariata natura. In tal senso, non ci si può esimere dal rilevare che gli estratti del casellario giudiziale e di UYAP forniti in sede di ricorso non combaciano con quanto rilevato in prima istanza. Invero, sulla base del primo estratto UYAP allegato dal ricorrente – come esposto dalla SEM – non vi era alcuna indicazione relativa a procedimenti conclusi ed aperti (cfr. mdp SEM n. 6). Analizzando invece quanto fornito in seguito, sono indicati dei procedimenti già attivi o chiusi al momento della presentazione della domanda d’asilo dell’insorgente (cfr. mdp SEM n. ID-016, atto TAF n. 16). Di conseguenza, parrebbero esservi incongruenze nei mezzi di prova utilizzati da quest’ultimo a supporto delle proprie tesi. Ciò premesso, risulterebbero tuttora pendenti due procedimenti penali, concernenti rispettivamente i reati di insulto al Presidente e di propaganda per un’organizzazione terroristica (cfr. mdp SEM n. ID-016 ed allegato 3 ad atto TAF n. 5). In relazione a tali reati, il Giudice dei provvedimenti coercitivi della quarta sezione di G._______ avrebbe emanato, in data (…) e (…) 2024, due mandati di accompagnamento coattivo (in turco Yakalama Emri; cfr. mdp SEM n. ID-016 ed atto TAF n. 11). Pertanto, si può escludere l’esistenza di mandati di sorta relativi al reato di terrorismo – considerato che egli non risulta attualmente accusato di appartenere a un’organizzazione, bensì unicamente di aver fatto propaganda a favore della stessa – o che i provvedimenti già emessi costituiscano mandati d’arresto, come invece sostenuto dall’interessato. In aggiunta, nei provvedimenti richiamati è espressamente indicato che un’eventuale incarcerazione dell’interessato sarà valutata a seguito dell’interrogatorio oppure che egli dovrà essere rilasciato dopo la deposizione (cfr. idem); di conseguenza, l’asserita certezza

D-5314/2024 Pagina 10 dell’incarcerazione addotta dal ricorrente risulta essere una sua mera supposizione.

6.2.3 Nella sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo). Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati – anche in combinazione tra loro – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]). Il Tribunale ha poi ritenuto che tali inchieste penali assumono una rilevanza per l’asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l’atto d’accusa pronunciato dal ministero pubblico; vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo; la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi; la pena inflitta ha un’intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. consid. 8.2). Per determinare se le azioni o le dichiarazioni del richiedente (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere ad un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5). Infine, non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure giudiziarie debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (sulla rilevanza di una procedura penale per la qualità di rifugiato, cfr. fra le tante DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2 con riferimenti). Per definire l’esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre quindi procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7).

D-5314/2024 Pagina 11 6.2.4 Nel caso in esame, non vi sarebbe allo stato attuale alcun atto d’accusa, ma sarebbero stati emanati unicamente due mandati d’accompagnamento coattivo. Pertanto, i procedimenti – qualora effettivamente avviati – si troverebbero ancora nella fase d’inchiesta. Come statuito nella succitata sentenza di riferimento, il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati di propaganda terroristica o insulto al Presidente non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi. Tali inchieste assumono rilevanza unicamente se sono date le suddette condizioni cumulative, delle quali in casu non sarebbe adempiuta – già prima facie – nemmeno la prima, ovvero l’esistenza di un fondato atto d’accusa. Con riferimento ai mandati di accompagnamento coattivo, questi indicherebbero unicamente la possibilità che il ricorrente venga interrogato in caso di rimpatrio ed eventualmente trattenuto, ma va ragionevolmente escluso che egli verrà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell’uomo. Di conseguenza, ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, nulla muterebbe la documentazione allegata dal ricorrente relativa a tali procedimenti.

6.2.5 Va inoltre esclusa l’esistenza di un profilo politico di rilievo (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7). Infatti, oltre a non essere membro di alcun partito (cfr. mdp SEM n. 5), il ricorrente stesso ha dichiarato di non essere neppure mai stato attivo politicamente (cfr. atto SEM n. […]-23/13, D50), conseguentemente non ha mai nemmeno ricoperto incarichi di responsabilità o di rilievo pubblico. Quanto alle pubblicazioni sui social media (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.4), il Tribunale osserva inoltre che l’inchiesta poggia unicamente su alcuni post di TikTok e Facebook – oltretutto con pochi o nessun like, commenti e/o condivisioni – sicché la presunta attività politica si confermerebbe essere estremamente modesta (cfr. mdp SEM n. ID-016).

6.2.6 Considerata poi la natura delle pubblicazioni del ricorrente sui social media, questa è tale da giustificare l’apertura di un’inchiesta penale per determinare la sussistenza del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1524/2024 del 7 febbraio 2025 consid. 6.5.4.3; E-4103/2024 consid. 9.3). Infatti, sulla base di quanto allegato dall’interessato in sede di ricorso (cfr. atti TAF n. 5 segg.), emerge che il ricorrente avrebbe sostenuto diversi partiti illegali in Turchia pubblicando le foto dei loro guerriglieri ed avrebbe ingiuriato la figura del Presidente della Repubblica turca definendolo “imbroglione”, “ladro” e “diavolo”. Non si può quindi escludere che tali affermazioni costituiscano un legittimo motivo di persecuzione penale in base alle regole di uno Stato di diritto. Del resto, le

D-5314/2024 Pagina 12 dichiarazioni potenzialmente ingiuriose nei confronti di figure politiche potrebbero essere perseguite anche in Svizzera (cfr. artt. 173, 174 e 177 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.6.2). Qualora le procedure penali in parola dovessero sfociare in un giudizio di colpevolezza, non è pertanto ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus.

6.2.7 Allo stesso modo, non si ravvisano elementi di rilievo neppure per quanto concerne le asserite preoccupazioni del ricorrente in merito all’ispezione a cui è stata sottoposta la ditta di cui è rappresentante (cfr. mdp SEM n. 11), l’irruzione verificatasi nella sua abitazione di G._______ (cfr. mdp SEM n. 13) o alle minacce ricevute via social media (cfr. mdp SEM n. 1). L’ispezione avvenuta il (…) 2024 parrebbe infatti essere un normale controllo dell’Ufficio fiscale di G._______ concernente l’anno fiscale 2022; né il ricorrente ha prodotto elementi idonei a dimostrare che il controllo fosse motivato unicamente da ragioni politiche, né quanto allegato consente di giungere a una simile conclusione. Stesso dicasi dell’irruzione avvenuta nell’asserita dimora dell’interessato; nessun elemento permette di stabilire chi sia il proprietario di tale alloggio, per quale motivo lo stesso sia stato messo a soqquadro e chi vi sia dietro a tale agire. Per quanto concerne infine le minacce sui social media – posto che il ricorrente ha sovente replicato alle stesse e che non si comprende su quali basi abbia qualificato i relativi autori come membri dei “Lupi Grigi” – egli avrebbe potuto denunciarne i responsabili presso le autorità preposte, cosa che non sembrerebbe aver fatto.

Per quanto attiene ai procedimenti penali più volte richiamati dall’insorgente e risultanti dall’estratto del casellario giudiziale (cfr. atto TAF n. 16), conclusisi con condanne passate in giudicato, essi si riferiscono esclusivamente a reati di diritto comune. Infatti, i primi due sarebbero relativi a violazioni della Legge n. 4733 – che regola il mercato del tabacco, dei prodotti del tabacco e dell'alcol (cfr. http://www.lawsturkey.com/law/4733-law-onthe-organizational-and-duties-of-the-tobacco-and-alcohol-market-regulatory-authority; consultato il 15.04.2026) – mentre il terzo concerne il reato di lesioni personali. In linea di principio, la fuga da un legittimo procedimento penale nel proprio Paese non costituisce motivo di riconoscimento dello status di rifugiato e di concessione dell'asilo. In via eccezionale, tuttavia, un procedimento penale per un reato di diritto comune può costituire una persecuzione ai sensi del diritto d'asilo. Ciò avviene segnatamente se il reato è stato fatto ricadere ingiustamente su una persona al fine di perseguitarla sulla base di un motivo rilevante ai sensi del diritto d'asilo (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; ex pluris sentenze del TAF D-3786/2020 http://www.lawsturkey.com/law/4733-law-on-the-organizational-and-duties-of-the-tobacco-and-alcohol-market-regulatory-authority http://www.lawsturkey.com/law/4733-law-on-the-organizational-and-duties-of-the-tobacco-and-alcohol-market-regulatory-authority http://www.lawsturkey.com/law/4733-law-on-the-organizational-and-duties-of-the-tobacco-and-alcohol-market-regulatory-authority

D-5314/2024 Pagina 13 del 27 giugno 2022 consid. 7 e D-3138/2023 del 21 gennaio 2025). Ora, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame e nei successivi scritti, le pregresse procedure giudiziarie per i suddetti reati non risultano determinanti per la valutazione della qualità di rifugiato poiché sono riferite ad infrazioni di diritto comune prive di connotazioni politiche o intenti persecutori. Inoltre, il fatto che il ricorrente non abbia sollevato questi precedenti già dinanzi alla SEM (producendo i relativi mezzi di prova), rafforza l'idea che si tratti di censure puramente strumentali.

6.2.8 Infine, il ricorrente ha indicato di appartenere all’etnia curda (cfr. ricorso, pagg. 3 e 10), sebbene in precedenza non ha esplicitato tale appartenenza nel foglio sui dati personali (cfr. atto SEM n. 2), precisando in seguito che il padre sarebbe di etnia curda e la madre turca (cfr. atto SEM n. 23, D24). Sia come sia, l’appartenenza all’etnia curda non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 7.1). Inoltre, l’interessato si è limitato ad allegare in termini generici di essere stato discriminato e perseguitato politicamente a causa della sua etnia curda, senza però fornire esempi concreti. Ciò posto, tali allegazioni non consentono di riconoscere l'esistenza di una pressione personale di un'intensità superiore a quella affrontata dalla maggior parte della popolazione curda in Turchia.

6.2.9 In queste circostanze, il timore di persecuzione espresso dal ricorrente si rivela infondato sotto il profilo dell'art. 3 LAsi.

7. Da ultimo, va confermato che l’esecuzione dell’allontanamento pronunciato dalla SEM conformemente all’art. 44 LAsi si rivela possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), posto segnatamente che l'attuale situazione dei diritti umani in Turchia non risulta ostativa all'esecuzione dell’allontanamento sotto il profilo dell’ammissibilità (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 consid. 12.4). Per i motivi già evidenziati, va poi escluso un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Rispetto all’esigibilità – ad eccezione di un unico consulto psichiatrico di quasi due anni orsono, ove si indicava un possibile disturbo post-traumatico da stress (cfr. atto SEM n. 38) – il ricorrente è sempre risultato essere sano. In patria gode inoltre di un’ampia rete familiare (i due figli, la madre, una sorella e

D-5314/2024 Pagina 14 diversi fratelli), dispone di una buona istruzione e di mezzi finanziari più che sufficienti nonché di una valida e variegata esperienza professionale ed imprenditoriale, maturata in diverse località del Paese (cfr. decisione avversata, pagg. 6 e 7; cfr. atto SEM n. 23). In merito a possibili difficoltà di alloggio successive al sisma del 2023, si noti che sulla base di quanto da lui esposto (cfr. atto SEM n. 23, D9) egli ha vissuto gli anni precedenti l’espatrio ad G._______, zona non colpita da detto terremoto. Pertanto, considerato il tutto, è verosimile che egli non riscontrerà difficoltà eccessive nell’ambito della propria reintegrazione lavorativa e sociale. Da ultimo, l’esecuzione dell’allontanamento risulta essere possibile, essendo l’interessato in possesso di una valida carta d’identità turca (cfr. mdp SEM ID- 001).

8. Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti ed alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).

9. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d’apprezzamento in relazione alla misura dell’allontanamento pronunciata. Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione avversata confermata.

10. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono integralmente prelevate dall’anticipo spese, di eguale importo, versato il 16 ottobre 2024.

11. La presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale importo viene prelevato dall’anticipo spese versato il 16 ottobre 2024. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Manuel Borla Miroslav Vuckovic

Data di spedizione:

D-5314/2024 Pagina 17 Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata) – SEM, per l'incarto N (…) (in copia) – Autorità cantonale competente (in copia)

D-5314/2024 — Bundesverwaltungsgericht 29.04.2026 D-5314/2024 — Swissrulings