Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D5247/2011 Sen tenza d e l 2 9 sett emb r e 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Robert Galliker; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, nato il (…), Albania, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 20 settembre 2011 / N […].
D5247/2011 Pagina 2 Visto: la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 3 marzo 2011 in Svizzera; la decisione del 28 aprile 2011 dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM), notificata all'interessato il 2 maggio 2011 e cresciuta in giudicato, con la quale detto Ufficio non ha riconosciuto la qualità di rifugiato del richiedente, ha respinto la domanda d'asilo ed ha ordinato l'allontanamento dalla Svizzera e la relativa esecuzione, siccome lecita, esigibile e possibile; l'allontanamento dell'interessato verso il suo Paese d'origine avvenuto il 21 luglio 2011; la seconda domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 19 agosto 2011; i verbali d'audizione del 29 agosto 2011 (di seguito: verbale 1) e del 20 settembre 2011 (di seguito: verbale 2); il verbale di decisione dell'UFM del 20 settembre 2011, notificata all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della seconda domanda d'asilo del richiedente in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita, esigibile e possibile; il ricorso del 21 settembre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata: 22 settembre 2011) dell'insorgente; l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 23 settembre 2011; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
D5247/2011 Pagina 3 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito dell'audizione sommaria, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino albanese, nato e con ultimo domicilio a B._______ nella provincia di Berat (cfr. verbale 1, pag. 1); che egli ha affermato d'essere rientrato al suo Paese d'origine, dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo in Svizzera e di esservi rimasto per due giorni prima di recarsi in Grecia per poi
D5247/2011 Pagina 4 intraprendere di nuovo il viaggio verso la Svizzera (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 5); che l'interessato ha dichiarato altresì che i motivi d'asilo della presente domanda d'asilo sono uguali a quelli che aveva già fatto valere in occasione della sua prima domanda (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 3); che, nella decisione del 20 settembre 2011, l'UFM ha considerato, da un lato, che la precedente procedura d'asilo sarebbe definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal richiedente nella presente procedura non sarebbero propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, e meglio che l'Albania, dichiarata dal Consiglio federale come Paese esente da persecuzioni (safe country), assicurerebbe la protezione contro la persecuzione di terzi; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione verso l'Albania siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, il ricorrente fa valere che, successivamente alla sua prima domanda d'asilo, avrebbe appreso dal di lui padre che alcune persone lo starebbero cercando; che, come già fatto valere in prima procedura, i familiari di un uomo lo accuserebbero ingiustamente di essere il responsabile della di lui morte avvenuta durante una rapina; che, a causa di questo sospetto, l'insorgente sarebbe stato imprigionato per quattro anni per poi essere liberato in quanto dichiarato uomo innocente; che, per giunta, altre quattro famiglie lo perseguiterebbero poiché il ricorrente avrebbe collaborato con la polizia greca denunciando alcuni dei loro familiari coinvolti in un traffico di droga favorendone l'arresto; che, infine, egli sostiene che l'Albania sarebbe un Paese dominato dalle mafie e dalla corruzione e quindi egli reclama che il suo allontanamento sia considerato inesigibile; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo;
D5247/2011 Pagina 5 che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente procedura d'asilo è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, preliminarmente, il Tribunale osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa il 3 giugno 2011 con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 28 aprile 2011, non avendo l'interessato interposto ricorso contro la menzionata decisione notificatagli il 2 maggio 2011; che, in casu, codesto Tribunale rileva che l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi); che, infatti, le allegazioni, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato; che, in primo luogo, l'insorgente ha affermato d'essere tornato in Albania e d'aver soggiornato due giorni a B._______ e che in questi due giorni di permanenza non gli sarebbe accaduto nulla e non sarebbe entrato in contatto con nessuna delle famiglie di cui egli temerebbe un'eventuale persecuzione (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 5 seg.); che, in secondo luogo, egli ha indicato solo in seconda audizione e nell'atto di ricorso – omettendo quindi di indicarlo nella prima audizione sommaria – che il di lui padre sarebbe stato informato che alcune persone starebbero cercando il di lui figlio a B._______ (cfr. verbale 2, pagg. 3 seg. e ricorso, pag. 2); che, mal si comprende come abbia potuto tralasciare un fatto talmente importante come quello indicato poc'anzi durante la prima audizione sommaria sui motivi d'asilo, a tal punto che detta allegazione può risultare inverosimile; che, inoltre, durante la sua permanenza a B._______ egli non si è rivolto alla polizia cercando protezione per l'eventuale agire illegittimo di terzi (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 6); che, un tale comportamento è da pretendere da un cittadino di una safe country in quanto vi è la presunzione che la protezione contro la
D5247/2011 Pagina 6 persecuzione di terzi sia garantita; che, infatti, il ricorrente non ha corroborato con qualsivoglia mezzo di prova l'infondatezza di detta presunzione; che considerata la crescita in giudicato della prima decisione dell'UFM circa l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo, non vi è modo di ritenere l'improvvisa verosimiglianza di questi ultimi mediante il fatto non corroborato che il padre dell'insorgente sarebbe stato informato che alcune persone lo starebbero cercando; che quindi non soccorrono di certo il ricorrente le generiche censure ricorsuali illustrate poc'anzi; che, alla luce di quanto evocato, v'è dunque ragione di concludere che i motivi fatti valere dall'insorgente nell'ambito della procedura in esame sono inverosimili e rasentano l'abuso processuale, nonché, in tutta evidenza, non costituiscono di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la concessione della protezione provvisoria; che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Albania possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
D5247/2011 Pagina 7 del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, inoltre, la situazione vigente in Albania non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e vanta un'esperienza lavorativa come aiuto cuoco (cfr. verbale 1, pag. 2); che, inoltre, egli dispone di una fitta rete familiare in Patria, dove vivono segnatamente i genitori, i nonni e diversi zii e cugini (cfr. verbale 1, pag. 3); che, di conseguenza, si può desumere che detti parenti non mancheranno d'agevolare il suo reinserimento sociale nel Paese d'origine; che, in aggiunta, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24) senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
D5247/2011 Pagina 8 che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.
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D5247/2011 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: