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Bundesverwaltungsgericht 26.08.2009 D-5241/2009

26 août 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,380 mots·~12 min·3

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-5241/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 2 6 agosto 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérald Bovier; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...), Cossovo, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 agosto 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-5241/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il 17 luglio 2009 in Svizzera, i verbali d'audizione del 23 luglio e del 6 agosto 2009, la decisione dell'UFM del 18 agosto 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 19 agosto 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, Pagina 2

D-5241/2009 che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di essere di etnia (...) (Cossovo) e di essere nato ed avere avuto domicilio a B._______ fino al suo espatrio avvenuto nel (...), che il richiedente ha affermato di avere subito minacce in Patria da parte di persone a lui sconosciute che l'avrebbero già picchiato varie volte e ferito al polso e al fianco; che tali minacce sarebbero avvenute per ragioni a lui ignote, rispettivamente, secondo un'altra versione, a causa della relazione avuta nel (...) con una ragazza di una religione diversa dalla sua; che egli, per sottrarsi alle minacce, avrebbe lasciato il Cossovo per la prima volta nel (...), rifugiandosi in C._______ per oltre un anno; che, facendo rientro nel suo Paese e vedendo che la situazione non era mutata, egli si sarebbe trasferito a D._______ per un paio di settimane, per poi fare tappa in E._______ per sei mesi e, infine, raggiungere la Svizzera nel luglio 2009, che, nella decisione del 18 agosto 2009, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito il Cossovo nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente non sono verosimili siccome contraddittorie e vaghe, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, il ricorrente contesta che il Cossovo possa essere considerato un Paese sicuro nel suo caso, visto che vi sarebbero persone che lo minaccerebbero e che l'avrebbero già colpito con l'intento di ucciderlo; che egli è del parere che le contraddizioni rilevate dall'UFM non siano sufficienti a giustificare la non entrata nel merito della sua domanda perchè conseguenza di equivoci, rispettivamente da riportare ed errori di trascrizione; che il suo racconto sarebbe dettagliato, privo di grosse contraddizioni e conforme all'esperienza Pagina 3

D-5241/2009 generale di vita, ragione per cui le sue allegazioni sarebbero da considerarsi verosimili, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria l'ammissione provvisoria; che egli ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 1° aprile 2009, il Cossovo nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in Pagina 4

D-5241/2009 particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, a titolo d'esempio, basti rilevare che il ricorrente si è palesemente contraddetto su aspetti centrali della sua vicenda; che, egli, infatti, descrivendo l'accaduto a monte del suo primo espatrio nel (...), ha dapprima vagamente indicato di essere stato picchiato per due-tre volte (cfr. verbale audizione del 23 luglio 2009 [in seguito: verbale audizione I] pag. 7), per poi invece affermare con precisione di avere subito percosse unicamente in due occasioni (cfr. ibidem pag. 8); che l'affermazione secondo cui la sua relazione con F._______, rispettivamente G._______., sarebbe "durata sei mesi dal (...) fino a due mesi prima di andare in Italia" (cfr. ibidem pag. 8), non regge alla luce dell'allegazione resa poco prima secondo cui la sua entrata in C._______ sarebbe avvenuta nel (...)(cfr. ibidem pag. 2); che in sede di prima audizione il ricorrente ha dichiarato di non essere a conoscenza del motivo delle minacce ricevute e di escludere che gli autori fossero le persone che avrebbe sospettato in un primo momento, vale a dire persone di H._______ (cfr. ibidem pag. 2), per invece, durante l'audizione sui motivi, affermare risoluto che sarebbero proprio tali persone a creargli problemi (cfr. verbale audizione del 6 agosto 2009 [in seguito: verbale audizione II] pag. 6/D50); che, descrivendo la sequenza degli accadimenti dopo essere stato accoltellato, l'insorgente ha dapprima sostenuto di essersi incamminato e di non avere perso i sensi fino all'arrivo di suo zio (cfr. ibidem pag. 10/D104), per poi, qualche minuto dopo, dichiarare invece di essere, dopo il colpo, subito caduto a terra ed avere perso i sensi (cfr. ibidem pag. 10/ D107); che egli ha dichiarato di non avere denunciato le minacce e violenze subite, perchè non avrebbe saputo a chi rivolgersi e perchè la polizia sarebbe rimasta comunque inattiva (cfr. verbale audizione I pag. 8); che, alla luce dell'asserita paura di fare rientro in Cossovo a causa della minacce subite (cfr. verbale audizione II pag. 13/D140 e ricorso pag. 2), mal si capisce come mai il ricorrente, tra i suoi soggiorni a D._______ e in E._______, rispettivamente tra il soggiorno in E._______ e la partenza per la Svizzera, avrebbe, a sua detta, fatto due volte rientro in Patria, rimanendoci, la prima volta, addirittura due Pagina 5

D-5241/2009 settimane (cfr. verbale audizione I pag. 11); che questo lede ulteriormente la credibilità del ricorrente: se i suoi motivi fossero realmente accaduti, infatti, ci si sarebbe ragionevolmente potuti attendere che egli rimanesse lontano dal suo Paese, rispettivamente si informi per lo meno sullo sviluppo degli eventi prima di optare per il trasferimento in Svizzera, cosa che, dagli atti, non traspare egli abbia mai fatto, che, in considerazione di quanto sopraesposto, v'è ragione di ritenere che la vicenda resa dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è manifestamente inverosimile, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Cossovo possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Cossovo non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo Pagina 6

D-5241/2009 punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ricorrente; che egli è ancora giovane, ha frequentato la scuola dell'obbligo e tre anni di scuola tecnica e dispone di esperienza professionale pluriennale in veste di (...) (cfr. verbale audizione I pag. 3); che, inoltre, egli può beneficiare in Patria di una vasta rete familiare, potendo far capo ai genitori, al fratello, a quattro sorelle, ad una nonna e a diversi cugini e zii, per lo più residenti nel (...) (cfr. ibidem pag. 4); che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio oltre alla carta d'identità già depositata dinanzi alle autorità svizzere (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), Pagina 7

D-5241/2009 che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria parziale, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-5241/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria parziale è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - I._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 9

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