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Bundesverwaltungsgericht 03.02.2010 D-522/2010

3 février 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,792 mots·~14 min·3

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, ...

Texte intégral

Corte IV D-522/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 3 febbraio 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi; cancelliere Carlo Monti; A._______, B._______, alias C._______ e D._______, Bosnia e Erzegovina, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 20 gennaio 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-522/2010 Visti: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato il 31 agosto 2009 in Svizzera; i verbali d'audizione del 18 settembre 2009 e del 7 gennaio 2010; la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) del 20 gennaio 2010, notificata ai richiedenti il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 28 gennaio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 29 gennaio 2010); la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle presunte spese processuali e del relativo anticipo; che ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, Pagina 2

D-522/2010 che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca e senza domanda di svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua, che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, gli interessati hanno dichiarato di essere di etnia bosniaco-musulmana, di essere nati entrambi a E._______ e di aver vissuto, dopo il matrimonio avvenuto il […], nel villaggio di F._______ nel comune di E._______ insieme al figlio nato il [...], che i richiedenti hanno affermato di temere per la loro sicurezza sentendosi minacciati dalla popolazione serba, segnatamente dopo l'aggressione da parte di due serbi, durante la quale il ricorrente avrebbe riportato una ferita alla testa, e di non riuscire a trovare un lavoro per le difficili condizioni economiche regnanti in patria, che, nella decisione impugnata, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Bosnia e Erzegovina, con decisione del 25 giugno 2003, nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente non sono verosimili siccome vaghe e contraddittorie di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi pronunciando pure l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, i ricorrenti sostengono di essere perseguitati nel proprio Paese, in particolare di aver subito ingiurie, minacce e discriminazioni, e che le autorità non sarebbero né in grado, né disposte a proteggerli a causa della loro appartenenza alla minoranza bosniacomusulmana; che essi contestano che la Bosnia sia un Paese sicuro, ragione per cui, tenuto conto della presenza di indizi di persecuzione, l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della loro domanda; che essi sostengono inoltre di non disporre di una casa propria né di un lavoro né dunque di un salario che permetterebbe loro di condurre una vita perlomeno degna; che la moglie sarebbe incinta al terzo mese, e che non potrebbe ottenere in patria le adeguate cure ospedaliere legate Pagina 3

D-522/2010 alla gravidanza; che, di conseguenza, l'esecuzione del loro allontanamento sarebbe, allo stato attuale, da considerarsi come inesigibile, ragione per cui l'UFM avrebbe dovuto accordar loro l'ammissione provvisoria, che nelle loro conclusioni i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria, domandando altresì l'esonero dal pagamento delle presunte spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese, che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi va intesa in senso lato, comprendendo non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16, consid. 4 confermata in GICRA 2004 n. 35, consid. 4.3), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, con decisione del 25 giugno 2003 a partire dal 1° agosto 2003, la Bosnia-Erzegovina nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli Pagina 4

D-522/2010 atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto, che, a titolo d'esempio, A._______ ha dichiarato in un primo tempo (cfr. verbale audizione 18 settembre 2009, pagg. 6 e 7) che nel luglio del 2008 i vicini di casa, G._______ e H._______, avrebbero insultato lui e sua madre colpendolo alla testa con una bottiglia, per poi affermare successivamente (cfr. verbale audizione 7 gennaio 2010, pag. 3) che il fatto si sarebbe svolto nel giugno 2008 e che codesti G._______ e H._______ abitassero in realtà a I._______, un villaggio situato a tre o quattro chilometri di distanza; che egli avrebbe sostenuto di aver denunciato le persecuzioni da parte dei sopracitati alle autorità e che "la polizia arriva, ma poi è come se non avessi fatto nessuna denuncia" (cfr. verbale audizione 18 settembre 2009, pag. 7), ma durante l'audizione successiva si evince che in realtà egli non avrebbe mai sporto denuncia, bensì egli affermerebbe di essersi limitato a telefonare alla polizia dopo l'aggressione e che questa non sarebbe mai comparsa, per poi allegare che egli l'avrebbe attesa per una ventina di minuti e, non vedendola comparire, se ne sarebbe poi andato, senza aver successivamente intentato alcunché contro detti aggressori (cfr. verbale audizione 7 gennaio 2010, pagg. 5 e 7), che tale esposizione risulta incompatibile con la logica dell'agire e l'intero racconto manca quindi di credibilità, che in particolare tali dichiarazioni, oltre a non concordare tra loro, risultano pure inverosimili alla luce del fatto che da una parte fanno valere una mancanza di protezione da parte delle autorità ma dall'altra risulta che il ricorrente o non avrebbe sporto nessun tipo di denuncia, o che comunque non avrebbe atteso che la polizia giungesse in suo soccorso, che B._______ avrebbe poi in un primo tempo affermato che i serbi "venivano in casa nostra, bussavano e poi rubavano" ribadendolo durante la stessa audizione: "non capitava spesso, ma quando avevano le loro feste si ubriacavano e venivano a casa nostra" (cfr. verbale au- Pagina 5

D-522/2010 dizione 18 settembre 2009, pag. 6), ma che poi durante l'audizione federale ella avrebbe invece dichiarato l'esatto contrario: "loro non sono mai venuti nella nostra casa" (cfr. verbale audizione 7 gennaio 2010, pag. 4); che confrontata con queste incongruenze, la ricorrente ha sostenuto che in realtà essi non sarebbero entrati fisicamente, bensì che si sarebbero limitati ad insultare la gente che stava davanti a casa propria, che questa spiegazione non convince e che la ricorrente non riesce a rendere verosimile i suddetti furti da parte dei serbi; che ella ha inoltre dichiarato di aver denunciato questi fatti alle autorità e che queste non avrebbero però mai dato seguito a dette denunce (cfr. verbale audizione 18 settembre 2009, pag. 6), che il racconto sarebbe reso inverosimile non solo da quanto appena esposto ma anche da quanto dichiarato dal marito, che interrogata sull'aggressione a questi, essa avrebbe affermato che i due serbi provenivano da J._______ quindi un altro luogo rispetto a quello dichiarato dal marito, ed inoltre ella avrebbe dichiarato che il marito sarebbe tornato a casa con la testa fasciata (cfr. verbale audizione 7 gennaio 2010, pag. 2), mentre che, a dir di lui durante l'audizione federale, sarebbe stato medicato unicamente con un cerotto; che posta di fronte a questa contraddizione ella avrebbe dichiarato che intendeva che il marito avesse "qualcosa sulla testa" (cfr. verbale audizione 7 gennaio 2010, pag. 3), che tutte le discordanze evidenziate permettono a questo Tribunale di poter arrivare ad escludere la verosimiglianza delle allegazioni addotte, che, ciò posto, una persecuzione ai sensi delle norme in materia di asilo nei confronti dei ricorrenti non può essere ritenuta verosimile e che in particolare non v'è motivo di ritenere che essi non possano ottenere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, che non soccorrono gli insorgenti le allegazioni ricorsuali secondo cui le autorità nel loro Paese non sarebbero volenterose né in grado di proteggerli, essendo rimaste, per tutto il corso della procedura, mere congetture di parte non confortate da alcun elemento serio e concreto, Pagina 6

D-522/2010 che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Bosnia-Erzegovina possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Bosnia-Erzegovina non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti; che A._______ infatti, è giovane e dispone di una solida formazione scolastica, avendo frequentato le scuole dell'obbligo e la scuola media (cfr. verbale audizione 18 settembre 2009, Pagina 7

D-522/2010 pag. 3); che egli ha un'esperienza professionale come saldatore (cfr. ibidem, pag. 2); che la moglie è anch'essa giovane e dispone di una solida formazione scolastica, avendo frequentato le scuole dell'obbligo e la scuola media (cfr. verbale audizione 18 settembre 2009, pag. 3); che, in patria, essi possono fare capo ai genitori di entrambi, oltre che al fratello di lui (cfr. verbale audizione 18 settembre 2009, pag. 4 [A._______]) e i due fratelli di lei (cfr. verbale audizione 18 settembre 2009, pag. 3 [B._______]); che si fa notare che i genitori della ricorrente vivono a K._______, ove entrambi i ricorrenti hanno affermato di non aver mai subito nessun tipo di persecuzione (cfr. verbale audizione 18 settembre 2009, p.6 [B._______]; verbale audizione 18 settembre 2009, pag. 7 [A._______]), e che le allegazioni del richiedente secondo le quali egli non vorrebbe stare vicino ai suoceri (cfr. verbale audizione 7 gennaio 2010, pagg. 6 e 7) non costituiscono un impedimento all'allontanamento verso tale luogo, che gli insorgenti non hanno nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che potrebbero se del caso, giustificare un'eventuale ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24) e che dagli atti non risulterebbe nemmeno che lo stato interessante della signora costituirebbe un ostacolo al viaggio di ritorno e che tanto meno risulterebbe che ella sarebbe impossibilitata nel suo paese ad accedere alle cure necessarie per la gravidanza, che, in altre parole, da un esame d'ufficio degli atti di causa non emergerebbe la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, disponendo già di una carta d'identità ed usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, Pagina 8

D-522/2010 che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito sul ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA, nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 litt. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-522/2010 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del TAF, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - L._______ Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 10

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