Corte IV D-5194/2010/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 1 luglio 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniele Cattaneo; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 14 luglio 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-5194/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 14 giugno 2010 (di seguito: verbale 1) e del 14 luglio 2010 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM del 14 luglio 2010, notificata oralmente all'interessato lo stesso giorno (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 16 luglio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) e pervenuto al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 19 luglio 2010, l'incarto in copia dell'UFM, pervenuto via fax al TAF in data 19 luglio 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), Pagina 2
D-5194/2010 che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere originario di B._______, nello Stato di B._______ (Nigeria) ma di aver vissuto a C._______, nello Stato dell'D._______ (Nigeria), dall'infanzia sino all'(...) 2007 e, successivamente, nel villaggio di E._______ alla periferia di F._______ (Nigeria), fino al suo espatrio, che, all'inizio del mese di (...) 2010, l'interessato avrebbe assistito in un ristorante, rispettivamente nella mensa dell'università all'uccisione di un ragazzo da parte di alcuni giovani; che, su informazione della gerente della mensa, la quale sarebbe stata arrestata e avrebbe fatto il nome dell'interessato, quest'ultimo sarebbe stato convocato ed interrogato dalla polizia; che, dopo aver raccontato ciò che avrebbe visto in merito all'uccisione del ragazzo, l'interessato sarebbe stato trattenuto per due giorni in una cella e poi liberato; che, dopo tre giorni, mentre lui era assente, i suddetti giovani sarebbero andati a cercarlo al suo alloggio, avrebbero sparato in aria, nonché rotto la porta della sua stanza e bruciato i suoi effetti personali; che, una volta tornato all'alloggio e dopo aver preso conoscenza dell'accaduto, l'interessato avrebbe deciso subito di fuggire; che, dopo essersi rifugiato una notte nel quartiere "G._______", l'indomani sarebbe scappato a B._______; che, dopo aver saputo di essere stato cercato dai suddetti giovani anche a Onitsha, temendo per la sua vita, l'interessato avrebbe deciso di espatriare il (...), che, da B._______, avrebbe viaggiato a bordo di un fuoristrada, transitando per diversi Paesi e alloggiando in diverse località per una o due settimane, quali H._______ (Niger) e I._______ (Algeria), fino a giungere a J._______ (Marocco); che, dopo due mesi, avrebbe continuato il viaggio in barca fino a K._______ (Spagna) il (...); che l'interessato avrebbe raggiunto in auto la Francia da dove, in seguito, avrebbe viaggiato in treno fino a L._______ (Svizzera) e poi a M._______, senza documenti e senza subire controlli, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, Pagina 3
D-5194/2010 che l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole entro le 48 ore; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi che giustificano la mancata presentazione dei documenti d'identità, ragione per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo e la decisione qui impugnata dovrebbe essere annullata; che, innanzitutto, egli ribadisce di non aver mai posseduto né il passaporto né la carta d'identità, in quanto in Nigeria non ve ne sarebbe l'esigenza; che, di conseguenza, non gli sarebbe possibile ottenere tali documenti dalla Nigeria; che, in aggiunta, egli conferma di aver viaggiato illegalmente secondo le modalità descritte, come farebbero migliaia di africani ogni anno; che, inoltre, fa valere che l'UFM sarebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo, in quanto sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato o all'esecuzione del suo allontanamento; che, infatti, egli sarebbe stato costretto a fuggire dal suo Paese, poiché temerebbe di essere ucciso da un gruppo di giovani e non potrebbe contare in Nigeria su un'effettiva protezione dello Stato contro i suoi persecutori o sulla possibilità di rifugiarsi altrove, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si Pagina 4
D-5194/2010 applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella decisione impugnata circa la mancata presentazione dei documenti d'identità da parte del ricorrente, non soccorrono quest'ultimo le vaghe e stereotipate allegazioni ricorsuali, secondo le quali non gli sarebbe stato possibile consegnare dei documenti, poiché sostanzialmente non ne avrebbe mai posseduti, non essendo necessario l'ottenimento dei documenti in Nigeria (cfr. ricorso pag. 2); che tali asserzioni, infatti, non costituiscono ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi della legge; che, inoltre, non vi è alcun indizio che egli abbia effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti dalla Nigeria (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 D5, D12-13 pagg. 2-3), tanto più che i suoi parenti, tra cui sua madre, si trovano in loco (cfr. verbale 1 pag. 3); che, in tale contesto, non è plausibile che egli non abbia potuto ricordare il numero per contattarli direttamente (cfr. verbale 2 D12-13 pagg. 2-3); che tale comportamento costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti, considerato che, di Pagina 5
D-5194/2010 regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi o di complementari, che, inoltre, quanto al suo viaggio d'espatrio, non è plausibile che il ricorrente abbia potuto arrivare in Svizzera dalla Nigeria, entrando nello spazio Schengen e attraversando diversi Paesi, tra cui il Niger, l'Algeria, il Marocco, la Spagna e infine la Francia senza subire alcun controllo e senza documenti (cfr. verbale 1 pagg. 6-7 e verbale 2 D14- 19 pag. 3); che, in siffatte circostanze, non soccorre l'allegazione secondo cui i passatori sarebbero stati in grado di evitare i punti di controllo dei suddetti Paesi e dello spazio Schengen (cfr. verbale 2 D17-18 pag. 3); che, d'altronde, il ricorrente non è stato in grado di indicare a quale indirizzo avrebbe soggiornato in Spagna per due mesi (cfr. verbale 1 pag. 6); che, tra l'altro, egli si è contraddetto, affermando dapprima di ignorare da quale località sarebbe partito dalla Francia (cfr. ibidem pag. 7), mentre che, in seguito, ha dichiarato trattarsi di N._______ (cfr. verbale 2 D19 pag. 3), che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, Pagina 6
D-5194/2010 accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che il ricorrente ha fatto valere sostanzialmente delle persecuzioni da parte di terzi, da cui temerebbe di essere ucciso, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, il ricorrente non ha apportato chiarimenti a tutti gli elementi contraddittori, nonché vaghi del suo racconto, rettamente rilevati dall'UFM, limitandosi semplicemente a ribadire di temere di essere ucciso da un gruppo di giovani che, secondo quanto raccontato alla polizia, aveva visto uccidere una persona (cfr. ricorso pag. 2); che, inoltre, le dichiarazioni inconsistenti e incoerenti del ricorrente vertono proprio su punti essenziali del suo racconto, ciò che conduce manifestamente all'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo; che, a titolo d'esempio, basti sottolineare che il ricorrente non è stato in grado di indicare in maniera precisa la data in cui avrebbe assistito all'uccisione di una persona da parte del gruppo di giovani, ciò che costituirebbe l'evento all'origine delle sue persecuzioni e della fuga dal suo Paese d'origine; che, infatti, il ricorrente si è limitato ad affermare che si sarebbe trattato di inizio (...) 2010 (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 D24 pag. 4); che non è plausibile che l'insorgente non ricordi la data esatta, allorquando i fatti addotti sono recenti e risalgono all'inizio dell'anno in corso; che lo stesso vale per il giorno in cui il ricorrente sarebbe stato convocato e interrogato dalla polizia; che, infatti, l'insorgente ha riferito soltanto che si trattava di due giorni dopo l'assassinio, a inizio (...) 2010 (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 D31 pag. 5); che, inoltre, il ricorrente non ha saputo abbozzare l'identità di Pagina 7
D-5194/2010 quelli che sarebbero gli assassini del ragazzo, nonché i suoi asseriti persecutori, limitandosi a riferire che si sarebbe trattato dei membri della società segreta di "O._______" (cfr. verbale 1 pagg. 5-6 e verbale 2 D28-29 pag. 5); che, d'altronde, il ricorrente si limita a semplici congetture circa il fatto che i suddetti individui sarebbero gli stessi che, da un lato, avrebbero partecipato alla sparatoria e, dall'altro, avrebbero ricercato e voluto uccidere l'insorgente (cfr. verbale 1 pag. 5), che, alla luce delle suesposte dichiarazioni, v'è ragione di concludere all'assoluta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi inconsistenti del racconto reso, che, ritenuta l'inverosimiglianza dei fatti addotti, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pagg. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5,6, 5-5.7 pag. 90 e segg.), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di Pagina 8
D-5194/2010 trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione in Nigeria non appare notoriamente caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane ed ha una formazione scolastica superiore (cfr. verbale 1 pag. 2); che, inoltre, egli dispone in patria di un'importante rete sociale, tra cui la madre, il fratello e lo zio; che, infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad Pagina 9
D-5194/2010 un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10
D-5194/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente tramite il Centro di registrazione e di procedura di M._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di M._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - P._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 11