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Bundesverwaltungsgericht 10.10.2012 D-5168/2012

10 octobre 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,569 mots·~8 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito / dopo la ripresa della procedura) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 settembre 2012

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-5168/2012

Sentenza d e l 1 0 ottobre 2012 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Robert Galliker; cancelliere Gilles Fasola.

Parti

A._______, nato il (…), Nigeria, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 settembre 2012 / N […].

D-5168/2012 Pagina 2

Visto la prima domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 1° febbraio 2011; la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 5 luglio 2011, con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della summenzionata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi ed ha ordinato l'allontanamento dalla Svizzera e la relativa esecuzione verso la Nigeria, siccome lecita, esigibile e possibile; la Sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 12 luglio 2011, che ha respinto il ricorso interposto dal ricorrente contro la succitata decisione; la seconda domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il 12 settembre 2011; la decisione dell'UFM dell'11 ottobre 2011, con cui ha stralciato la predetta domanda dai ruoli a seguito della scomparsa del richiedente il 20 settembre 2011 dal luogo di dimora assegnatogli; la ripresa della procedura d'asilo ai sensi dell'art. 35a cpv. 1 della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) il 23 agosto 2012; il verbale dell'audizione sulle generalità del 23 agosto 2012 (di seguito: verbale 1), nonché il verbale relativo al diritto di essere sentito in applicazione dell'art. 35a cpv. 2 LAsi del 27 settembre 2012 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 27 settembre 2012, notificata oralmente al richiedente il medesimo giorno (cfr. Atto C19/1); il ricorso del 3 ottobre 2012 (data d'entrata: 4 ottobre 2012); l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale in data 5 ottobre 2012; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

D-5168/2012 Pagina 3 e considerato che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021); che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti; che il richiedente ha dichiarato che i motivi della sua domanda d'asilo sono i medesimi già adotti nel merito della prima procedura d'asilo; che, dopo il deposito della prima domanda d'asilo, non avrebbe mai fatto rientro in Nigeria, bensì avrebbe vissuto illegalmente in Italia; che sarebbe tornato in Svizzera in quanto non avrebbe avuto un lavoro e non sarebbe stato in grado di pagare l'affitto (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 1); che, nella decisione del 27 settembre 2012, ai quali considerandi si rinvia, l'UFM ha osservato che il richiedente avrebbe specificato che i motivi sarebbero gli stessi rispetto a quelli già adotti nel merito della prima procedura di asilo conclusasi con una decisione di non entrata nel merito; che, inoltre, avrebbe affermato di avere trascorso in Italia illegalmente, senza chiedere alcuna protezione, i periodi intercorsi tra le precedenti domande d'asilo in Svizzera; che, in concreto, il comportamento assunto dall'interessato non sarebbe quello di una persona che ha subito o teme di subire persecuzioni rilevanti in materia di asilo; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 35a cpv. 2 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione verso il Paese di origine siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha affermato che in Nigeria non avrebbe nessun legame sociale e familiare e che pertanto nel suo caso vi sarebbero indizi determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria; che, in conclusione, ha chiesto l'annullamento della decisione

D-5168/2012 Pagina 4 impugnata, la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione e la concessione, in via sussidiaria dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali; che, giusta l'art. 35a cpv. 1 LAsi, la procedura d'asilo è ripresa se una persona la cui domanda d'asilo è stata stralciata presenta una nuova domanda d'asilo; che non si entra nel merito della nuova domanda d'asilo, salvo il caso in cui sussistano indizi propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria (art. 35a cpv. 2 LAsi); che durante l'audizione l'insorgente ha dichiarato di chiedere asilo in Svizzera non essendo in grado di pagare l'affitto in Italia e desiderando una vita agiata (cfr. verbale 1, pag. 7); che, inoltre, ha confermato di avere lasciato il proprio Paese d'origine per i medesimi motivi oggetto della prima domanda d'asilo in Svizzera conclusasi con una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato; che, oltretutto, ha più volte confermato non essere sorti nuovi motivi rispetto alla procedura d'asilo sopraccitata (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 1); che l'UFM ha considerato che i fatti addotti dal richiedente non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che da questo punto di vista il Tribunale non può che confermare quanto considerato nella querelata decisione ai cui considerandi si rinvia; che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento in quanto il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50 consid. 9);

D-5168/2012 Pagina 5 che, ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento in Nigeria è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr ed art. 44 cpv. 2 LAsi); che anche da un punto di vista della situazione in Nigeria, della situazione personale, essendo giovane, in salute e avendo una formazione di base, nonché un'esperienza professionale oltre che una rete sociale, avendo egli vissuto a B._______ (Nigeria) dalla nascita fino all'espatrio (cfr. verbale 1, pagg. 4), l'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr ed art. 44 cpv. 2 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr, art. 44 cpv. 2 LAsi e cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che in sunto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che visto l'esito della procedura le spese giudiziarie di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);

D-5168/2012 Pagina 6 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione:

D-5168/2012 — Bundesverwaltungsgericht 10.10.2012 D-5168/2012 — Swissrulings