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Bundesverwaltungsgericht 26.06.2023 D-5158/2020

26 juin 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,308 mots·~22 min·1

Résumé

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 18 settembre 2020

Texte intégral

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Corte IV D-5158/2020

Sentenza d e l 2 6 giugno 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Roswitha Petry, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliere Adriano Alari.

Parti 1. A._______, nato il (…), 2. B._______, nata il (…), 3. C._______, nata il (…), 4. D._______, nata il (…), Iran, tutti patrocinati dalla signora Catarina Ferroni, (…), ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 18 settembre 2020

D-5158/2020 Pagina 2

Fatti: A. L'interessata 2, cittadina iraniana ha presentato domanda d’asilo in Svizzera il (…) giugno 2019 (cfr. atto SEM [{…}]-A1/2), mentre gli interessati 1, 3 e 4, sempre di nazionalità iraniana, in data (…) novembre 2019 (cfr. atto SEM n. 47/2; 54/2; 58/2). B. Il (…) agosto 2019 si è tenuta con la richiedente 2 un’audizione sommaria sulla sua persona (cfr. atto SEM 40/16) mentre in data (…) dicembre 2019 un’audizione approfondita sui motivi d’asilo (cfr. atto SEM n. 75/12). Il richiedente 1, invece, è stato sentito in data (…) dicembre 2019 durante un’interrogazione sommaria sulla sua persona (cfr. atto SEM n.77/13) ed il successivo (…) luglio 2020 in un’audizione integrativa (cfr. atto SEM n. 75/12). In data (…) gennaio 2020, i richiedenti sono stati assegnati alla procedura ampliata. Nelle predette audizioni, il richiedente 1, in sunto e per quanto qui di rilevanza, ha sostenuto di aver registrato un video mentre, in vacanza in E._______ ed in stato di ebrezza, ha bruciato una copia del Corano ed ha inviato tale girato ad un amico fervente religioso in Iran. Al suo ritorno in quest’ultimo Paese, il richiedente è venuto a conoscenza che il filmato in questione è stato inviato all’Imam locale. A seguito di tale fatto un gruppo religioso della città sarebbe entrato nell’abitazione del richiedente per effettuare una perquisizione, mentre egli sarebbe riuscito a fuggire. Il richiedente si sarebbe quindi rivolto ad un avvocato, firmando una procura ed è espatriato il giorno successivo. L’interessato ha infine sostenuto di essere stato condannato a 7 anni di reclusione e a 74 frustate per il reato di offesa alla Santità islamica, al Profeta e al leader islamico, producendo a sostegno delle sue allegazioni 3 ordini di comparizione e una sentenza. Il video di cui si tratta è stato caricato da terzi sulla piattaforma “YouTube” in un secondo tempo. In caso di suo ritorno in patria egli teme di venir arrestato e di perdere le proprie figlie, reclamate da suo padre. Per quanto concerne la richiedente 2, la stessa ha indicato di aver frequentato in Iran dei corsi “Faradarmani”, diventando insegnante di tale filosofia o scuola di pensiero. In due occasioni, durante le lezioni di tale pratica in un’abitazione, le autorità di polizia hanno fatto irruzione, trasportando i

D-5158/2020 Pagina 3 partecipanti in una centrale di polizia dove sono state prelevate loro le impronte dattilografiche ed è stata fatta loro firmare una dichiarazione con la quale garantivano di non prendere più parte a tali raduni. Durante la perquisizione relativa ai motivi d’asilo sollevati dal ricorrente 1, il gruppo religioso ha rivenuto il materiale della richiedente 2 utile all’insegnamento della filosofia “Faradarmani”. Dopo il suo espatrio, la richiedente si è convertita al cristianesimo. In caso di ritorno in patria ella teme di essere perseguitata a causa delle azioni del richiedente 1 e per la propria appartenenza alla filosofia “Faradarmani”. A supporto delle proprie allegazioni i ricorrenti hanno prodotto una documentazione così composta: - Originale, certificato di matrimonio - Originale, certificato di nascita moglie - Originale, certificato nascita marito - Originale, certificato nascita figlia C._______ - Originale, certificato nascita figlia D._______ - Copia, carta identità Melli moglie - Copia, carta identità moglie - Copia, documentazione greca del marito e della moglie - Marito – MdP1: copia ordine di comparizione - Marito – MdP2: copia ordine di comparizione - Marito – MdP3: copia ordine di comparizione - Marito – MdP4: copia sentenza - Marito – video YouTube, non più visibile in data (…) luglio 2020 - Moglie – MdP1: copia certificato di battesimo - Moglie - MdP2: copia diploma radiazioni della difesa

D-5158/2020 Pagina 4 - Moglie – MdP3: copia certificato d’insegnamento - Moglie – MdP4: copia tessera rete della coscienza cosmica - Moglie – MdP5: copia testo radiazioni della difesa - Moglie – MdP6: copia registrazione della signora F._______ nella lista dei detenuti ideologici/religiosi C. Con decisione del (…) settembre 2020, notificata il (…) settembre 2020 (cfr. atto SEM n. 128/1) la Segreteria di Stato della migrazione ha respinto le succitate domande d'asilo e pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera. Al contempo ne ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione. D. In data (…) ottobre 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: (…) ottobre 2020), i ricorrenti sono insorti contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l’annullamento della decisione della SEM nonché il riconoscimento della qualità di rifugiati ed in subordine il riconoscimento della protezione temporanea, ancora più in subordine la restituzione della decisione impugnata all’autorità di prime cure per una rivalutazione, oltre che la sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento, la concessione dell’assistenza giudiziaria con costi e spese a carico dell’autorità di prime cure. A sostegno del gravame, i ricorrenti hanno prodotto la decisione impugnata, le procure dei richiedenti 1 e 2, una procura sostitutiva, copia di attestazione di frequenza della prima elementare delle richiedenti 3e4e copia dell’attestato dell’aiuto sociale percepito dai richiedenti. E. In data (…) luglio 2020 i ricorrenti hanno presentato una nota integrativa al loro ricorso, producendo al contempo copia di una traduzione di una condanna della richiedente 2 a 5 mesi di reclusione oltre che l’affidamento delle figlie minori al padre del ricorrente 1, una copia di tale sentenza in lingua originale, una copia di una procura di nomina dell’avvocato iraniano, una copia di uno scritto dell’avvocato iraniano in lingua originale e relativa traduzione e altre 2 procure.

D-5158/2020 Pagina 5 Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la Legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto

D-5158/2020 Pagina 6 accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 3.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 3.3 Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti). 3.4 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo. 3.5 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l’autorità inferiore ha considerato inverosimili ex art. 7 LAsi i motivi d’asilo allegati dai ricorrenti. In particolare, la SEM ha considerato come falsi i documenti prodotti dal ricorrente 1 a dimostrazione della condanna penale a seguito della divulgazione del video che lo ritrae mentre brucia una copia del Corano. L’autorità inferiore ha raggiunto

D-5158/2020 Pagina 7 tale conclusione principalmente sulla scorta del rapporto dell’Ambasciata svizzera a Tehran (cfr. atto SEM n.70/9). In tale rapporto, nell’ambito della verifica dell’autenticità dei documenti giudiziari prodotti dal ricorrente 1, l’Ambasciata svizzera ha evidenziato una serie di incongruenze nella forma, oltre che nel contenuto. L’autorità di prime cure, nella propria decisione, constata dipoi che il ricorrente 1 non è stato in grado di giustificare la produzione agli atti dei documenti risultati falsi dal rapporto d’Ambasciata. Di conseguenza, tutte le allegazioni del ricorrente, compreso il presunto affidamento delle figlie al padre oltre che la condanna per blasfemia, sono state considerate dalla SEM inverosimili. In aggiunta alla valutazione circa l’autenticità dei documenti giudiziari, l’autorità di prime cure ha reputato le allegazioni del ricorrente 1 inverosimili, in quanto risulterebbe “alquanto bizzarro il fatto che lei abbia deciso di registrare un video nel quale brucia alcune pagine del Corano” (cfr. decisione impugnata, pag. 9). La SEM, sotto il profilo della rilevanza, ha osservato che la presenza sulla piattaforma “YouTube” del filmato di cui si tratta non è sufficiente per ammettere l’esistenza di un timore fondato di future persecuzioni in caso di rientro in patria. Stante l’assenza di procedure giudiziarie nei confronti del ricorrente 1, la SEM ritiene che le autorità iraniane non siano venute a conoscenza del video. Per quanto concerne la rilevanza dei motivi d’asilo addotti dalla ricorrente 2, l’autorità inferiore ha ritenuto che la conversione al Cristianesimo non è un motivo valido per cui si debbano attendere svantaggi rilevanti ai sensi della LAsi in caso di ritorno in Iran. Invece, per quanto la filosofia “Faradarmani”, la SEM ritiene che la ricorrente 2 avrebbe tenuto nascosto dal pubblico la propria appartenenza alla stessa e pertanto la sua appartenenza a tale gruppo non risulterebbe problematica. L’autorità di prime cure ha pertanto concluso ritenendo che i motivi d’asilo addotti dai ricorrenti non soddisfino le condizioni poste dagli artt. 3 e 7 LAsi. La SEM ha infine ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. 4.2 Con il gravame, i ricorrenti ritengono che per quanto concerne il procedimento penale aperto a seguito della diffusione del video menzionato, le dichiarazioni del ricorrente 1 siano state in realtà congrue e verosimili. Ribadiscono inoltre di aver ottenuto i documenti giudiziari consegnati alla SEM direttamente dal loro patrocinatore iraniano. Inoltre, l’autorità di prime cure non avrebbe tenuto in debita considerazione il video che ritrae il

D-5158/2020 Pagina 8 ricorrente 1 mentre è intento a bruciare alcune pagine del Corano, visionabile per un certo lasso di tempo sulla piattaforma “YouTube”. 4.3 Il successivo (…) luglio 2020, i ricorrenti hanno trasmesso una nota integrativa al Tribunale, a cui hanno accluso nuovi documenti, tra cui copia della traduzione in inglese di un verdetto della Corte della provincia di G._______ di condanna della ricorrente 2 e di affidamento delle sue figlie minori al padre del ricorrente 1; la versione in lingua originale di quest’ultimo; la procura dell’avvocato iraniano dei ricorrenti, oltre che uno scritto dello stesso con cui conferma l’avvenuta condanna a sette anni di carcerazione e a 74 frustate del ricorrente 1 in lingua originale e relativa traduzione. 5. 5.1 In merito alla valutazione della verosimiglianza dei motivi d’asilo addotti dal ricorrente 1 ex art. 7 LAsi e segnatamente all’esistenza di una procedura ed una condanna penale in Iran per il reato di blasfemia, correlata alla registrazione video dell’interessato mentre è intento a bruciare alcune pagine del Corano, la SEM ha concluso, sulla scorta di un rapporto d’Ambasciata da lei richiesto (cfr. atto SEM n. 70/9), che i mezzi di prova prodotti dal ricorrente siano falsi o falsificati e pertanto le allegazioni in tal senso risulterebbero inattendibili. 5.2 Il Tribunale, d’altro canto, ritiene che il rapporto di Ambasciata dell’(…) ottobre 2019 presenti numerose gravi inesattezze e crassi errori sufficienti ad inficiare la credibilità delle sue conclusioni. 5.3 Tra gli altri, un elemento preso in considerazione dall’Ambasciata per addivenire alla propria conclusione circa la falsità o falsificazione degli atti giudiziari iraniani è l’utilizzo erroneo di alcuni articoli del codice penale iraniano in tali documenti ed in particolare l’art. 131, che tratterebbe, nel vecchio codice del 1375 il reato di tribadismo, mentre nel nuovo codice del 1392 i reati di tipologia “had”. Gli artt. 262 e 263, invece, tratterebbero nel vecchio codice dell’amministrazione della “qisas” (legge del taglione), mentre nel nuovo codice reati legati all’ubriachezza. Ora, da un consulto dei codici penali iraniani di accesso pubblico, l’art. 131 del nuovo codice penale iraniano del 1392 recita: مجرمانه نی عناو ي دارا ، واحد رفتار هرگاه ری تعز ب موج می جرا ر د د شوی م محکوم اشد مجازات ه ب ب مرتک باشد، متعدد la cui traduzione risulta essere: “In the cases of offenses punishable by ta’zir, if a single conduct falls under the title of multiple offenses, the offender shall be sentenced to the most severe punishment” (cfr. Iran Human Rights Documentation Center (IHRDC), English Translation of Books I & II of the New Islamic Penal Code,

D-5158/2020 Pagina 9 04.04.2014, https://iranhrdc.org/english-translation-of-books-i-ii-of-thenew-islamic-penalcode/, consultato il 27 febbraio 2023). Invece, l’art. 262 del nuovo codice penale iraniano recita: " را دشنام دهد ای قذف كند النبیساب است و به سالم للا های عل ای دشنام به هر كس امبری پ اعظم صلي للا هی عل و آله وسلم و ای كی هر از اءی انب عظام الهي اعدام محكوم شودمي . تبصره- قذف هر ک ی از ائمه نی معصوم همی عل السالم و ای حضرت فاطمه زهرا شان ی ا در حکم سب نبي است la cui traduzione risulta essere: “Anyone who swears at or commits qazf against the Great Prophet [of Islam] (peace be upon him) or any of the Great Prophets, shall be considered as Sāb ul-nabi [a person who swears at the Prophet], and shall be sentenced to the death penalty.” (cfr. Iran Human Rights Documentation Center (IHRDC), English Translation of Books I & II of the New Islamic Penal Code, 04.04.2014, https://iranhrdc.org/english-translation-of-books-i-ii-of-the-new-islamicpenalcode/, consultato il 27 febbraio 2023). L’art. 263 del nuovo codice penale iraniano recita invece: روي از وي اظهارات كه دی نما ادعاء ، سب به متهم رگاه نقل ای و كلمات معاني به توجه بدون ای لسان سبق ای غضب ای مستي حالت در ای سهو ، غفلت ، اکراه ا ی غضب ". ای مستي حالت در سب هرگاه -تبصره . نمیشود محسوب سابالنبي است بوده گريی د از قول است شالق ضربه چهار و هفتاد تا ری تعز موجب كند اهانت صدق و باشد گري ی د از نقل به la cui traduzione risulta essere: “When the accused of a sabb-e nabi (swearing at the Prophet) claims that his/her statements have been under coercion or mistake, or in a state of drunkenness, or anger or slip of the tongue, or without paying attention to the meaning of the words, or quoting someone else, then s/he shall not be considered as Sāb ul-nabi [a person who swears at the Prophet].” (cfr. Iran Human Rights Documentation Center (IHRDC), English Translation of Books I & II of the New Islamic Penal Code, 04.04.2014, https://iranhrdc.org/english-translation-of-books-i-ii-of-thenew-islamicpenal-code/, ultima visita il 27 febbraio 2023). Inoltre, anche gli altri articoli citati nei documenti giudiziari prodotti dal ricorrente risultano essere attinenti alle allegazioni del ricorrente 1 e ciò contrariamente a quanto riportato nel rapporto d’ambasciata, segnatamente gli artt. 513 e 514 del codice penale iraniano del 1392 recitano nella loro versione tradotta: “Anyone who insults the sacred values of Islam or any of the Great Prophets or [twelve] Shi’ite Imams or the Holy Fatima, if considered as Saab ul-nabi [as having committed actions warranting the hadd punishment for insulting the Prophet], shall be executed; otherwise, they shall be sentenced to one to five years’ imprisonment” e rispettivamente “Anyone who, by any means, insults Imam Khomeini, the founder of the Islamic Republic, and/or the Supreme Leader shall be sentenced to six months to two years’ imprisonment.” (cfr. Iran Human Rights Documentation Center [IH- RDC], Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran – Book Five, 15.07.2013, https://iranhrdc.org/islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-of-iran-book-five/, consultato il 27 febbraio 2023).

D-5158/2020 Pagina 10 5.4 Sulla scorta di tali estratti, il Tribunale ritiene che le incongruenze sollevate nel rapporto d’ambasciata circa la natura degli articoli citati nei documenti penali prodotti dal ricorrente non siano in realtà ravvisabili; bensì i riferimenti di legge risultano pertinenti al racconto del ricorrente 1. Infatti, si constata che i riferimenti ai reati, quali la blasfemia e l’attenuante relativa allo stato d’ebrezza corrispondano a quanto allegato dal ricorrente 1, oltre che a quanto visibile nel video, ad oggi non più accessibile, caricato sulla piattaforma “YouTube” (cfr. descrizione del contenuto del video nella decisione impugnata, pag. 7). 5.5 Nel rapporto d’Ambasciata, inoltre, è menzionata una problematica relativa alla sentenza di condanna, che presenterebbe un solo termine per impugnare la decisione, quando la procedura penale iraniana in contumacia prevede in tali circostanze un doppio termine. Inoltre, nel rapporto d’Ambasciata viene indicato che in caso di procedura in contumacia la sentenza verrebbe pubblicata sui giornali locali e non si spiegherebbe pertanto per quale motivo il ricorrente sia in possesso di una copia della sentenza cartacea. Il Tribunale ritiene che anche tali conclusioni risultino errate, in quanto il ricorrente era patrocinato da un avvocato. Inoltre l’interessato ha più volte indicato che sia stato proprio il suo patrocinatore a fornirgli la documentazione prodotta agli atti (cfr. tra i tanti atto SEM n. 113/19 D74). 5.6 Visto quanto sopra, il Tribunale ritiene che gli errori presenti nel rapporto d’Ambasciata siano gravi, in quanto concernono aspetti basilari relativi ad informazioni di semplice accesso, quali il testo degli articoli del codice penale iraniano. Per tale motivo ci si esime dall’analizzare gli ulteriori aspetti evidenziati nel rapporto d’Ambasciata. Di conseguenza le conclusioni tratte nel rapporto d’Ambasciata circa la falsità dei documenti giudiziari prodotti dal ricorrente e l’esclusione dell’esistenza di una condanna penale non possono essere seguite. Alla luce di ciò si impongono nuovi atti istruttori al fine di accertare un elemento centrale quale l’esistenza o meno di procedure penali nei confronti dei ricorrenti, come si dirà dettagliatamente di seguito. 6. 6.1 Il Tribunale constata che la procedura, allo stato attuale, non è matura per il giudizio e pertanto, sulla scorta dell’art. 61 cpv. 1 PA, rinvia la causa all’autorità inferiore in modo che quest’ultima accerti in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 12 PA) e proceda con una nuova decisione. Ciò per i motivi elencati di seguito.

D-5158/2020 Pagina 11 6.2 Come analizzato sub consid. 5, il rapporto d’Ambasciata sul quale l’autorità di prime cure ha basato la propria conclusione circa l’inesistenza di condanne penali a carico del ricorrente 1 in Iran non può essere considerato attendibile. Di conseguenza, ulteriori atti istruttori volti alla verifica dell’effettiva esistenza di procedure penali in Iran risultano necessari. Segnatamente, l’autorità di prime cure, se lo riterrà utile, potrà effettuare una nuova domanda d’Ambasciata sulla scorta delle valutazioni ai sensi del consid. 5. Inoltre, la SEM potrà nuovamente sentire gli interessati al fine di ottenere un aggiornamento delle informazioni in loro possesso, altresì sulla scorta dei nuovi documenti prodotti nel corso della procedura ricorsuale. Con la collaborazione dei ricorrenti, potrà altresì valutare di accedere al portale iraniano “Adliran”, sul quale sono registrati gli atti giudiziari che riguardano i cittadini di tale Paese. Sulla scorta di tali nuove risultanze istruttorie, l’autorità di prime cure dovrà effettuare una nuova analisi della verosimiglianza del racconto degli insorgenti e la conseguente rilevanza dei motivi allegati ex art. 3 LAsi. Inoltre dovrà eventualmente valutare tali aspetti sotto il profilo dell’esecuzione dell’allontanamento (per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI [RS 142.20]), con particolare riferimento alla potenziale sanzione, tra cui le frustate, che attenderebbe il ricorrente 1 in Iran per il reato di blasfemia e la rilevanza che potrebbe assumere ai sensi dell’art. 3 CEDU (RS 0.101) e dell’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 6.3 Nel caso in cui l’autorità di prime cure dovesse constatare l’effettiva esistenza di una condanna penale per il reato di blasfemia in Iran, sarà altresì necessario effettuare una nuova analisi della rilevanza dell’appartenenza della ricorrente 2 alla filosofia “Erfan-E Halgheh” o “Faradarmani”, oltre che la sua conversione al cristianesimo. Infatti, il Tribunale, nella propria sentenza di riferimento D-3357/2006 del 9 luglio 2009 consid. 7.3.5, ha ritenuto che le conversioni al cristianesimo di cittadini iraniani avvenute all’estero non sarebbero rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Un’eccezione può d’altro canto essere rappresentata dal contesto familiare in cui vive la persona convertita. Nel caso in cui i familiari stretti siano ferventi religiosi, potrebbero infatti denunciare tale fatto alle autorità, che a loro volta potrebbero agire nei confronti del convertito. Nel caso specifico, se l’autorità di prime cure dovesse constatare che la condanna del ricorrente esista, la fattispecie presenterebbe più elementi problematici, da un lato la condanna per blasfemia del ricorrente 1 (che si professa ateo), dall’altro vi sarebbe l’appartenenza della ricorrente 2 alla filosofia “Faradarmani” oltre che la sua conversione al cristianesimo. Tutti questi elementi cumulati potrebbero infatti essere suscettibili ad una rilevanza ex art. 3 LAsi ai sensi della

D-5158/2020 Pagina 12 giurisprudenza sopra citata. A comprova di tali allegazioni, inoltre, i ricorrenti hanno prodotto in corso di procedura ricorsuale nuovi documenti giudiziari - di cui la SEM dovrà esaminare l’autenticità – in cui emergerebbe che la ricorrente 2 sarebbe stata condannata a 5 mesi di reclusione ed i figli sarebbero stati dati in custodia al padre del ricorrente 1 a causa delle sue attività quali “affari medici illegali” e “attività metafisiche”, con un probabile riferimento alle sue attività “Faradarmani”. 6.4 In assenza di una fattispecie sufficientemente matura per il giudizio, si giustifica la ritrasmissione degli atti all’autorità di prime cure per il completamento dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione (art. 61 cpv. 1 PA). 6.5 La SEM è pertanto invitata ad accertare la fattispecie così come indicato. 7. 7.1 Visto l’esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). 7.2 Agli insorgenti, patrocinati in questa sede, si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili, visto l'esito della causa. Tuttavia, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1’300.–; tale importo non comprende l’imposta sul valore aggiunto (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS- TAF, art. 7 TS-TAF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5158/2020 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 18 settembre 2020 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi all’autorità di prima istanza per il completamento dell’istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La SEM rifonderà ai ricorrenti CHF 1’300.– a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il Presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione:

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