Corte IV D-5153/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 4 dicembre 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher; cancelliera Chiara Piras. A._______, Georgia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 agosto 2008 / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-5153/2008 Fatti: A. Il 6 luglio 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 17 e del 31 luglio 2008) di essere nato a B._______ (Ossezia del Sud), dove avrebbe vissuto fino all'età di otto anni, prima di recarsi con la propria famiglia a C._______. Ha prima affermato d'essere espatriato nel giugno 2008, poi nel 2006, per fuggire dalle autorità statali, le quali avrebbero minacciato la sua intera famiglia, da un lato, a causa delle origini sudossete del padre, dall'altro lato, per via delle attività politiche anti-governative di quest'ultimo. B. L'8 agosto 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile. C. L'8 agosto 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per ulteriori indagini ed una nuova decisione nel merito della domanda d'asilo, la concessione dell'asilo politico e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 14 agosto 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. Pagina 2
D-5153/2008 E. Il 29 agosto 2008, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 10 novembre 2008, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica, chiedendo l'accoglimento del suo ricorso. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. Pagina 3
D-5153/2008 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità, essendosi egli limitato, al riguardo, a dichiarare di non avere la possibilità di procurarli. Inoltre, non avrebbe reso verosimile la propria provenienza dall'Ossezia. Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha ritenuto siccome vaghe, stereotipate e contraddittorie le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente. Quest'ultimo non è stato in grado, senza valide ragioni, di fornire indicazioni precise sull'Ossezia e sull'attività politica del padre. L'autorità inferiore ha altresì considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. 5. Nel ricorso, l'insorgente sostiene di avere una valida giustificazione per la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità, considerato che non potrebbe ottenerne. Fa inoltre valere che nel caso di specie si giustifica l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo perché i suoi motivi sarebbero meritevoli d'approfondimento. Infine, afferma che la situazione tra la Georgia e l'Ossezia si sarebbe aggravata, motivo per il quale l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe, al momento, inesigibile. 6. 6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che Pagina 4
D-5153/2008 permettono un'identificazione certa del richiedente d'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6). 6.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 7. 7.1 L'insorgente non è manifestamente riuscito a rendere verosimile la propria provenienza dall'Ossezia del Sud. Nel corso delle audizioni, ha affermato di essere nato e cresciuto a B._______ (Ossezia del Sud) fino all'età di otto anni, frequentando due anni di scuole elementari (cfr. verbale d'audizione del 17 luglio 2008 pag. 1 e verbale d'audizione del 31 luglio 2008 pag. 3). Nell'ambito delle audizioni l'insorgente ha però più volte affermato di non conoscere né la lingua (cfr. verbale d'audizione del 17 luglio 2008 pag. 2), né la cultura (cfr. verbale d'audizione del 31 luglio 2008 pag. 7) dell'Ossezia, avendo lasciato tale regione da piccolo. Il ricorrente, la cui madre è georgiana (cfr. verbale d'audizione del 17 luglio 2008 pag. 1), viene quindi ritenuto come cittadino georgiano. 7.2 Questo Tribunale osserva, inoltre, che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge. In tal contesto giova rilevare, che l'insorgente era stato invitato a presentare tali documenti sin dal 6 luglio 2008 (formulario agli atti). Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un tale documento, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Per di più, in particolare e nella sua imprecisione, non può essere ritenuto plausibile che il ricorrente abbia Pagina 5
D-5153/2008 vissuto in Georgia senza documento valido, identificandosi presso le autorità statali indicando semplicemente il proprio nome ed indirizzo (cfr. verbale d'audizione del 31 luglio 2008 pag. 12). Inoltre, non soccorre il ricorrente nemmeno la generica e vaga affermazione, secondo la quale in Georgia gli avrebbero detto di procurarsi un documento in Ossezia, cosa che non avrebbe potuto fare, visto che lì c'era “confusione” (v. ibidem pag. 11). 8. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che l'insorgente ha fornito versioni manifestamente contraddittorie del proprio racconto nell'ambito delle due audizioni. In particolare ed al contrario dell'audizione del 17 luglio 2008, nell'ambito della quale aveva asserito di essere espatriato nel giugno 2008 (pag. 1), nell'audizione del 31 luglio 2008 ha sostenuto di essere espatriato nel 2006 per recarsi prima in Ucraina ([...]), poi in Slovacchia ([...]), Austria ([...]), Italia ([...]), Francia ([...]) e poi ancora in Italia prima di arrivare in Svizzera (pag. 5). Avrebbe, altresì, presentato domanda d'asilo in Slovacchia, Francia ed in Austria (ibidem). Inoltre, l'insorgente ha affermato di essere stato perseguitato in patria a causa delle attività politiche del padre, asserendo che in data [...] dieci o quindici persone avevano fatto irruzione in casa, minacciando e pestando tutta la sua famiglia (cfr. verbale d'audizione del 17 luglio 2008 pag. 5). A prescindere dal fatto che, secondo la seconda versione dei fatti presentata dal ricorrente, in data [...] egli si trovava già all'estero, nell'ambito dell'audizione del 31 luglio 2008 ha affermato di non ricordare la data esatta del summenzionato evento, sostenendo che, comunque, sarebbero state cinque le persone a fare irruzione in casa (cfr. verbale d'audizione del 31 luglio 2008 pag. 8 e 9). Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni determinanti rese dall'insorgente. Pagina 6
D-5153/2008 9. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 10. 10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) od esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico. In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti. 10.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008 negoziato, tramite l'Unione Europea (UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, a fine novembre 2008, hanno preso il via a Ginevra i secondi negoziati di pace fra Russia e Georgia. A tali colloqui hanno preso parte, oltre ai mediatori delle Nazioni Unite, Pagina 7
D-5153/2008 Stati Uniti, UE e Osce, anche rappresentanti delle due regioni separatiste di Abkhazia e Ossezia del Sud. Per di più, l'UE prevede di instaurare una missione d'inchiesta per indagare sulle cause del conflitto in Georgia. Oltre a ciò, questo Tribunale osserva che la situazione nella capitale Tbilisi, dove si troverebbero i genitori del ricorrente, si è decisamente stabilizzata. 10.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa esperienza professionale (come insegnante di judo; cfr. verbale d'audizione del 17 luglio 2008 pag. 2). Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. Infatti, per quanto concerne gli allegati disturbi da parte del ricorrente ([...], [...], [...]; cfr. verbale d'audizione del 31 luglio 2008 pag. 3, 6 e 10), giova rilevare che, di principio, incombe al ricorrente medesimo di dimostrare l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di un'ammissione provvisoria in Svizzera, fermo restando che non compete all'autorità di ricorso d'assumere d'ufficio quegli elementi, come fra l'altro un certificato medico, che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto produrre di moto proprio (GICRA 1995 n. 23). Non v'è altresì ragione di ritenere che, se del caso, il ricorrente non possa ottenere in patria le cure ed i medicamenti eventualmente a lui occorrenti. Tra l'altro, l'insorgente stesso ha dichiarato di essersi recato da uno psicologo in patria per farsi curare (cfr. verbal d'audizione del 31 luglio 2008 pag. 10). Per di più, in relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere alle cure mediche, il TAF rileva che il ricorrente ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. 10.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. Pagina 8
D-5153/2008 11. Pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 12. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 13. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 14. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9
D-5153/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - D._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 10