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Corte IV D-5140/2022
Sentenza d e l 1 7 novembre 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliera Alissa Vallenari.
Parti A._______, nato il (…), Turchia, rappresentato dalla signora Cristina Tosone, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (…), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 1° novembre 2022 / N (…).
D-5140/2022 Pagina 2 Fatti: A. A.a A._______ ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) settembre 2022. Dai riscontri dattiloscopici dell’unità centrale del sistema europeo “EURODAC”, del 29 settembre 2022, è risultato che l’interessato aveva depositato una precedente domanda d’asilo in Croazia l’(…). A.b Il 3 ottobre 2022, il richiedente ha sottoscritto la dichiarazione di rinuncia al beneficio della rappresentanza legale gratuita della Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale (di seguito: Protezione giuridica). A.c Il richiedente è stato sentito nell’ambito del verbale del rilevamento dei dati personali il (…) ottobre 2022. Il (…) ottobre 2022, si è tenuto con il medesimo il colloquio ex art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Durante lo stesso, egli è stato interrogato segnatamente riguardo ad eventuali ostacoli che si opporrebbero all’eventuale competenza della Croazia nella trattazione della sua domanda d’asilo, così come in rapporto al suo stato di salute. Quali documenti a supporto della sua domanda d’asilo, egli ha presentato in copia la sua carta d’identità (parte frontale), la carta d’identità del fratello B._______ e della licenza di condurre (solo fronte) di quest’ultimo. A.d Sulla base degli elementi raccolti, l’autorità elvetica competente, ha presentato alla sua omologa croata – in data (…) ottobre 2022 – una richiesta di ripresa in carico dell’interessato basata sull’art. 18 par. 1 lett. b RD III. Il (…) ottobre 2022, l’autorità croata preposta ha risposto positivamente alla suddetta domanda, accettando la ripresa in carico dell’interessato fondandosi sull’art. 20 par. 5 RD III. B. Con decisione del 1° novembre 2022 – notificata il 3 novembre 2022 (cfr. atto della SEM n. [{…}]-23/1) – l’autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessato ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo il trasferimento del richiedente dalla Svizzera verso la Croazia e l’esecuzione della medesima misura.
D-5140/2022 Pagina 3 C. Per il tramite del plico raccomandato del 10 novembre 2022 (cfr. risultanze processuali), l’interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro il succitato provvedimento dell’autorità inferiore, chiedendo, in limine, la sospensione dell’esecuzione della decisione in via supercautelare e la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, egli ha concluso all’annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti di causa alla SEM, affinché effettui un esame nazionale della domanda d’asilo o, in subordine, perché proceda ai necessari complementi istruttori. Contestualmente, egli ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso è stata annessa la copia della dichiarazione di rinuncia alla rappresentanza legale dello studio legale da lui scelto liberamente, sottoscritta dal ricorrente l’8 ottobre 2022, e la copia della procura, firmata in medesima data dall’insorgente, per il conferimento del mandato di rappresentanza legale alla Protezione giuridica. D. Agli atti sono presenti due fogli di trasmissione di informazioni mediche (cosiddetti F2), relativi alla situazione di salute dell’interessato, di cui si dirà per quanto necessario, nei considerandi. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
D-5140/2022 Pagina 4 federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Nel suo gravame, l’insorgente si prevale essenzialmente di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore, e di una conseguente violazione del principio inquisitorio. In tal senso, egli ritiene che la SEM avrebbe dovuto approfondire maggiormente quanto gli sarebbe successo in Croazia – in quanto egli sarebbe stato molto confuso al momento del colloquio Dublino, ciò che sarebbe dimostrato dalla sua dichiarazione di aver lasciato la C._______ il (…), allorché la data della sua domanda d’asilo in Croazia risalirebbe all’(…) – in particolare alla luce della nota prassi dei respingimenti verso la C._______. L’autorità sindacata avrebbe inoltre dovuto appurare il tempo esatto che egli avrebbe trascorso al di fuori del territorio degli Stati membri Dublino, dopo il deposito della domanda d’asilo in Croazia. Inoltre il ricorrente, sia durante il colloquio Dublino sia nel successivo incontro con la Protezione giuridica, avrebbe riportato di avere il naso rotto nonché di avere dei problemi psicologici. Tuttavia, alla Protezione giuridica avrebbe riferito di avere grandi problemi di comunicazione con il servizio infermieristico del Centro federale d’asilo (CFA) dove soggiorna, e di non essere riuscito a far loro comprendere né di avere il naso rotto né la sua necessità di vedere uno psicologo. Non essendoci stata alcuna visita specialistica in relazione a tali problematiche di salute, al contrario di quanto motivato nella decisione avversata, il ricorrente ritiene che i fatti rilevanti non siano stati accertati in modo soddisfacente e che in merito debbano essere eseguite ulteriori indagini. Tali censure verranno esaminate in limine dal Tribunale, in quanto possono comportare l’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5).
D-5140/2022 Pagina 5 4.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.2.1 In primo luogo, riguardo alle censure sollevate dall’insorgente in ordine alla sua permanenza in Croazia, si osserva quanto segue. Dapprima il Tribunale non può seguire il ricorrente, laddove riconduce le sue asserzioni parzialmente al fatto della sua mancata conoscenza del funzionamento della procedura d’asilo e che prima dello svolgimento del colloquio Dublino, non gli sarebbero stati spiegati né i suoi diritti né i suoi doveri e lo scopo del colloquio come neppure le conseguenze derivanti dall’essere stato fermato dalle autorità croate (cfr. p.to 1, pag. 3 del ricorso). Difatti, a differenza di quanto da lui sostenuto, appare dagli atti come il ricorrente abbia volontariamente rinunciato alla rappresentanza legale della Protezione giuridica gratuita – che gli avrebbe spiegato anche le conseguenze di una tale rinuncia – (cfr. n. 10/1; n. 12/2), poiché si sarebbe indirizzato al patrocinio di un avvocato di sua scelta (cfr. n. 11/10, lett. f, pag. 2). Nell’ambito del verbale di rilevamento dei dati personali, gli sono inoltre stati spiegati i suoi obblighi derivanti dal deposito della sua domanda d’asilo, nonché egli ha confermato di aver ricevuto e compreso le informazioni contenute nel promemoria relativo ai suoi diritti ed obblighi nella procedura d’asilo (cfr. n. 11/10, lett. c segg., pag. 2). Non risulta poi in alcun modo come il richiedente risultasse confuso nell’ambito del suo colloquio Dublino. Invero, l’evenienza che egli abbia riportato una data d’espatrio dalla D._______ – e non di partenza dalla C._______ come asserito nel gravame – che risulta incoerente con la data invece registrata per la sua domanda d’asilo (cfr. n. 12/2), non è interpretabile nel senso che vorrebbe dargli il ricorrente, bensì piuttosto si ravvede il tentativo di quest’ultimo di non far risalire effettivamente al deposito della sua domanda d’asilo in Croazia, di cui ne ha negato la presentazione (cfr. n. 12/2). Inoltre, poiché il ricorrente non ha mai allegato di aver fatto ritorno in C._______, o di aver subito un qualche respingimento nel predetto Paese da parte delle autorità croate, una volta giunto su suolo croato (cfr. n. 12/2), l’autorità inferiore a ragione non doveva svolgere ulteriori accertamenti in merito.
D-5140/2022 Pagina 6 Pertanto, in rapporto ai predetti aspetti, la SEM non è incorsa in alcun accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nella decisione avversata, ed il principio inquisitorio non è dunque stato violato. Le censure formali dell’insorgente sono quindi recisamente respinte. 4.2.2 In secondo luogo, concernente lo stato di salute del ricorrente, seppure risulti dal colloquio Dublino che egli abbia dichiarato di non sentirsi bene psicologicamente, che non riuscirebbe a dormire bene e si sveglierebbe sovente durante la notte, nonché che avrebbe il naso rotto da quando aveva (…) anni (cfr. n. 12/2), non si evince invece in alcun modo che egli abbia segnalato tali problematiche all’infermeria del CFA dove è alloggiato, o ai medici presso i quali egli è stato visitato. Difatti, appare dagli atti all’incarto come egli abbia avuto un consulto medico in data 19 ottobre 2022, nel contesto del quale gli sono state diagnosticate delle lesioni cutanee diffuse e gli è stato prescritto per questo una terapia farmacologica (cfr. n. 19/2). Anche se ne avrebbe avuto la possibilità in tale ambito, non risulta che il ricorrente abbia colto l’occasione di riportare le altre sue eventuali problematiche mediche al medico generico che lo ha visitato. Peraltro, il 9 novembre 2022 – ovvero successivamente all’emissione della decisione avversata – il ricorrente ha avuto un ulteriore consulto per delle problematiche dentali, che sono state completamente risolte durante il medesimo (cfr. n. 29/2). Alla luce di tali evenienze, risulta quindi manifestamente inconsistente, in quanto mera asserzione di parte non sostenuta da alcun elemento concreto e circostanziato, la dichiarazione ricorsuale secondo la quale egli avrebbe riferito alla rappresentanza legale di avere problemi di comunicazione con il servizio infermieristico del CFA presso il quale si trova e di non essere riuscito a far comprendere loro le sue problematiche di salute. Peraltro, appare dalle sue stesse dichiarazioni, che anche se vi fossero effettivamente delle problematiche in tal senso, per nulla provate e sostanziate del ricorrente neppure con il suo gravame, le stesse non siano di alcuna urgenza, posto come l’insorgente ha allegato nel corso del colloquio Dublino che i problemi al naso risalirebbero a quando egli aveva (…) anni – al contrario di quanto addotto per la prima volta nel ricorso che egli sarebbe pure stato colpito violentemente al naso dalla polizia croata al momento del suo fermo (cfr. pag. 2 del ricorso) – né avrebbe segnalato delle sue problematiche psicologiche durante il suo soggiorno in Croazia. Sulla scorta di quanto sopra considerato, e ritenuto che nel quadro della procedura d’asilo, incombe alla parte collaborare all’accertamento dei fatti, la quale risulta nella posizione migliore per conoscerli (art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2011/54 consid. 5.1; 2009/50 consid. 10.2.1), le
D-5140/2022 Pagina 7 censure dell’insorgente anche circa il mancato accertamento esatto e completo del suo stato di salute, vanno in toto disattese. 4.3 4.3.1 Il ricorrente nel suo gravame, contesta inoltre la decisione impugnata, rimproverando alla SEM di non aver citato le fonti sulle quali avrebbe basato la sua decisione per apprezzare la situazione dei richiedenti l’asilo trasferiti nell’ambito Dublino in Croazia, in rapporto ai respingimenti verso la E._______. In tal senso, egli si prevale implicitamente di una carenza di motivazione della decisione avversata (cfr. a tal proposito DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2, 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351,133 III 439 consid. 3.3, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). Nel diritto d’asilo, l’obbligo di motivazione è stato concretizzato in particolare all’art. 37a LAsi, disposizione che prevede che la decisione di non entrata nel merito – come è il caso della decisione avversata – deve essere motivata sommariamente. 4.3.2 Nella fattispecie, seppure sia corretto che la SEM non abbia chiaramente referenziato nella sua decisione le fonti sulle quali si è fondata per il suo apprezzamento, tuttavia già in più casi simili concernenti dei trasferimenti Dublino verso la Croazia, il Tribunale ha avuto occasione di esprimersi su tale questione. Segnatamente il Tribunale ha ritenuto che l’argomentazione sviluppata dalla SEM è sufficiente per permettere ai ricorrenti di comprendere il ragionamento alla base della decisione di trasferimento Dublino e di impugnare tale decisione, di modo che il suo dovere di motivazione non è stato violato (cfr. sentenza del Tribunale F-1103/2022 del 23 marzo 2022 consid. 3.3.2 con ulteriori rif. cit.). Ora tale giurisprudenza (di cui il Tribunale verificherà la pertinenza nel quadro della presente causa, cfr. infra consid. 6.3), è liberamente accessibile sul sito Internet del Tribunale, e la rappresentanza giuridica del ricorrente – quale associazione specializzata nella difesa dei richiedenti l’asilo – non potrebbe quindi pretendere di non averne avuto contezza o che non poteva prenderne conoscenza, in vista di esercitare in piena conoscenza di causa il diritto di ricorso del suo mandante (cfr. in tal senso anche la sentenza F-1103/2022 succitata consid. 3.3.2). 4.3.3 Per il che, se ne desume, che la decisione impugnata, dispone di una motivazione sufficiente. 5. Ciò posto, venendo ora al merito, occorre chiedersi se la SEM, poteva fare
D-5140/2022 Pagina 8 applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Ai sensi dell’art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III). 5.2 Giusta l’art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 5.3 Inoltre, ai sensi dell’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.
D-5140/2022 Pagina 9 6. 6.1 Nella presente disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo “Eurodac”, che l’interessato aveva già depositato una domanda d’asilo pregressa in Croazia l’(…) (cfr. n. 7/1 e 8/1). Il ricorrente ha dal canto suo confermato unicamente che in tale Paese gli sarebbero state rilevate le impronte digitali (cfr. n. 12/2). Su tali presupposti, il (…) ottobre 2022, l’autorità inferiore ha presentato all’autorità croata competente – entro i termini fissati all’art. 23 par. 2 RD III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 15/5). La Croazia ha esplicitamente accolto la stessa il (…) ottobre 2022 precisando di accettarla, in vista di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro responsabile dell’esame della domanda di protezione internazionale ai sensi dell’art. 20 par. 5 RD III (“in order to continue to determine responsability for the above mentioned person”). Ciò che, a differenza di quanto vuol far credere l’insorgente nel suo gravame (cfr. p.to 2, pag. 4 del ricorso), dimostra come una procedura concernente l’interessato è in corso in tale Paese. Inoltre, il deposito di una domanda d’asilo in Croazia è stata confermata sia dalle autorità croate che dall’estratto Eurodac. A tali condizioni, e nella misura in cui i documenti all’incarto non attestato in alcun modo come l’interessato avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri nello spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell’intervallo, si giustifica di fare applicazione dell’art. 20 par. 5 RD III in casu, in conformità con la giurisprudenza topica in materia (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48–50; cfr. anche nello stesso senso le sentenze del Tribunale F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 5.3.2; D-4243/2022 del 4 novembre 2022 consid. 6.3.2). Peraltro, come chiaramente desumibile da quanto sopra già considerato, si tratta in specie di una ripresa in carico dell’insorgente. Non possono quindi essere seguite le argomentazioni esposte nel ricorso dall’insorgente, allorché ritiene che l’applicazione dell’art. 20 par. 5 RD III, lo porrebbe in una situazione differente dalle persone trasferite in applicazione del RD III che hanno già presentato (o non ancora) una domanda d’asilo (cfr. p.to 2, pag. 4 del ricorso). L’estratto della fonte citata, non risulta fra l’altro applicabile al caso in oggetto, in quanto non si evince in alcun modo né dagli asserti dell’insorgente, né dagli atti all’incarto, che il ricorrente abbia esplicitamente ritirato la sua domanda d’asilo o che questa sia stata respinta prima che egli lasciasse la Croazia. Visto quanto precede, il predetto Paese è quindi tenuto, in principio, a riprendere in carico l’insorgente, al fine di portare a termine il procedimento
D-5140/2022 Pagina 10 di determinazione dello Stato membro competente. Per quanto attiene poi alla presenza del supposto fratello del ricorrente in Svizzera, così come del suo desiderio di voler stare con il fratello, non avendo l’insorgente contestato in alcun modo le motivazioni presenti nel provvedimento impugnato a tal proposito, il Tribunale può senz’altro rinviare alle stesse, in quanto risultano in merito sufficientemente dettagliate e corrette (cfr. p.to II, pag. 3 e pag. 7 della decisione impugnata). 6.2 Agli occhi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di numerosi organismi – in particolare del Consiglio d’Europa – in materia, il sistema d’asilo e d’accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche, rispettivamente dei rischi avverati di push-backs alla frontiera con la E._______, per quanto attiene ai richiedenti che hanno già depositato una domanda di protezione internazionale in Croazia e che sono esplicitamente ripresi in carico da tale Stato nel quadro di una procedura Dublino (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.4 con rif. cit., D-4243/2022 del 4 novembre 2022 consid. 8.5 con ulteriori rif. cit.). Ciò è il caso anche per la presente disamina, e le argomentazioni generiche dell’insorgente in merito, non sono atte in alcun modo a ribaltare tale presunzione. Per di più, l’agito violento che sarebbe stato messo in atto da parte della polizia croata ai danni del ricorrente, che l’avrebbe colpito violentemente al naso al momento del fermo in territorio croato, come pure i maltrattamenti che avrebbe subito nel corso del viaggio su un camioncino da parte degli agenti di polizia, in quanto sarebbe rimasto senza mangiare e bere, come pure senza poter andare in bagno per (…), risultano essere asserzioni allegate soltanto nell’ambito del ricorso (cfr. pag. 2), e parzialmente anche incoerenti con quanto affermato in precedenza nell’ambito del colloquio Dublino, ovvero che sarebbe stato trasportato in una macchina per quasi (…) ore (cfr. n. 12/2). Per nulla sostanziate da elementi concreti e probanti, tali dichiarazioni giunte soltanto al momento del ricorso, non permettono quindi di giungere ad un apprezzamento diverso da quanto sopra esposto. Pertanto l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 7. 7.1 Ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell’applicazione di tale disposizione normativa, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7
D-5140/2022 Pagina 11 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 7.2 Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all’inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Neppure può essere evincibile dalle sue dichiarazioni né dalla documentazione agli atti, che egli non abbia avuto accesso alla procedura d’asilo in Croazia in passato. Le condizioni a cui egli sarebbe stato confrontato nel predetto Paese – ovvero il fatto che gli avrebbero fatto firmare dei documenti senza che egli sapesse cosa fossero e senza che un interprete fosse presente (cfr. n. 12/2) – come pure delle evenienze che egli avrebbe raccontato soltanto in ambito ricorsuale (cfr. supra consid. 6.2), risultano essere sommarie e poco circostanziate, e non sono in tal senso in alcun modo provate o rese verosimili. Fra l’altro, egli non ha allegato di essersi rivolto alle autorità preposte croate, onde far valere i suoi diritti in merito, se considerava fossero stati violati in qualsiasi modo gli stessi. L’insorgente, con i suoi asserti, non ha quindi apportato alcun indizio oggettivo, concreto e serio che sarebbe privato durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d’accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e che non potrebbe beneficiare dell’aiuto necessario per far valere i suoi diritti. Altresì, non si evince dagli atti all’incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. 7.3 Dal profilo dello stato di salute, visto quanto già sopra considerato (cfr. consid. 4.2.2), il ricorrente non ha dimostrato di soffrire di problematiche mediche che sarebbero ostative all’esecuzione del suo trasferimento, secondo la giurisprudenza topica in materia (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). Non risulta inopportuno evidenziare a tal
D-5140/2022 Pagina 12 proposito come, in linea di principio, la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (sulle possibilità di presa in carico medica nell’ambito dell’asilo in Croazia, cfr. le sentenze del Tribunale D-1418/2022 del 4 aprile 2022 consid. 5.3.6 e D-1241/2022 del 25 marzo 2022 pag. 7). Inoltre, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Il rapporto dell’(…) del (…), al quale l’insorgente si riferisce nel suo ricorso (cfr. p.to 3, pag. 5), non è in grado di rimettere in discussione tale apprezzamento, essendo rammentato che il Tribunale ha già più volte ritenuto che l’aiuto apportato da organizzazioni non governative, permette segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1 con rif. cit.). 7.4 Ne discende, che il trasferimento dell’interessato verso la Croazia non è contrario agli obblighi che derivano dalle disposizioni convenzionali alle quali la Svizzera è legata. 7.5 In siffatte circostanze, non traspaiono quindi elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non risulta pertanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all’art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 7.6 Di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia rimane competente per l’esame della domanda di asilo del ricorrente ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal RD III. 8. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all’art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato l’autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere
D-5140/2022 Pagina 13 di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell’autorità inferiore confermata. 9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le richieste tendenti d’un canto alla sospensione dell’esecuzione in via supercautelare ed alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, e d’altro canto all’esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano essere senza oggetto. 10. Altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5140/2022 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
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