Corte IV D-5050/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 1 4 agosto 2009 Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico, con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 3 agosto 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-5050/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il 20 giugno 2009 in Svizzera, i verbali d'audizione dell'interessato del 26 giugno 2009 e 23 luglio 2009, la decisione dell'UFM del 3 agosto 2009, notificata all'interessato lo stesso giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal ricorrente), il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 7 agosto 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la precitata decisione dell'UFM, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo appare inammissibile, Pagina 2
D-5050/2009 che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia (...) e di essere vissuto dal 1981 ad B._______ (Nigeria) fino al suo espatrio nel (...), che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine perchè minacciato a morte dagli anziani del suo villaggio natale, che lo vorrebbero come successore del padre nella funzione di sacerdote dell'oracolo, funzione che egli non sarebbe disposto a rivestire in ragione della sua fede cattolica, che l'interessato ha affermato di essere espatriato volando da C._______ a D._______, accompagnato da un passatore suo amico e di avere successivamente preso un treno a D._______ e quindi raggiunto E._______, che il ricorrente ha dichiarato di avere viaggiato fino a D._______ munito di un passaporto nuovo procuratogli dal passatore e che avrebbe dovuto consegnare a quest'ultimo a viaggio terminato; che egli avrebbe quindi viaggiato dall'F._______ in Svizzera sprovvisto di documenti d'identità e munito unicamente di un biglietto da viaggio; che egli non sarebbe stato controllato varcando il confine italosvizzero; che, inoltre, il ricorrente ha fornito versioni discordanti circa le generalità figuranti sul passaporto che avrebbe utilizzato e la compagnia aerea con cui avrebbe viaggiato, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, Pagina 3
D-5050/2009 che, nella decisione del 3 agosto 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], e dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nella fattispecie non sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi: egli sottolinea di non aver potuto consegnare alcun documento (tra cui il certificato di matrimonio ed il passaporto scaduto, rimasti entrambi in Nigeria), non per la sua mancanza di volontà, bensì poiché gli sarebbe impossibile contattare i suoi cari in Patria, che, oltre all'obiezione di cui sopra, il ricorrente contesta che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento: in particolare egli adduce di essere fuggito dal suo Paese perché gli anziani del villaggio lo minaccerebbero di morte ed egli non avrebbe avuto possibilità di ottenere protezione dalle autorità; che egli sostiene inoltre di avere esposto i suoi motivi in maniera chiara e dettagliata, ragione per cui questi sarebbero da ritenere, oltre che veri, anche verosimili, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun Pagina 4
D-5050/2009 documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun documento che adempia i criteri testé menzionati, che il ricorrente ha dichiarato di essere espatriato accompagnato da un passatore che gli avrebbe organizzato il volo da C._______ e a cui avrebbe consegnato il suo passaporto (cfr. verbale audizione del 26 giugno 2009 pag. 4), e di ignorare se il passaporto utilizzato fosse provvisto di visto (cfr. ibidem pagg. 5 e 10); che egli si è contraddetto facendo risalire il rilascio del suo passaporto dapprima a cinque anni fa (cfr. verbale audizione del 26 giugno 2009 pag. 4), e successivamente – vale a dire neanche un mese dopo – a venti anni fa (cfr. verbale audizione del 23 luglio 2009 pag. 6/D55); che anche in merito alla validità del passaporto il ricorrente si è contraddetto, sostenendo in un primo momento di ignorare se fosse ancora valido, per smentirsi qualche minuto dopo dichiarando "[...] visto che era scaduto [...]" (cfr. verbale audizione del 26 giugno 2009 pag. 4); che in fase di seconda audizione egli non sarebbe più stato in grado, su domanda esplicita, di formulare le generalità con le quali sarebbe espatriato (cfr. verbale audizione del 23 luglio 2009 pag. 6/D44), Pagina 5
D-5050/2009 indicazioni ("Le mie generalità") che aveva invece fornito senza esitazione durante l'audizione sui fatti (cfr. verbale audizione del 26 giugno 2009 pag. 8); che la confusione del ricorrente in merito ad un suo eventuale passaporto traspare altresì in modo palese dalla risposta in cui, riferendosi al passaporto che egli ha asserito di aver fatto fare cinque anni fa, egli ha dichiarato di essere espatriato proprio con quell'esemplare (cfr. verbale audizione del 23 luglio 2009 pag. 7/D57): tale dichiarazione, infatti, mal si sposa con l'allegazione precedente secondo cui egli avrebbe invece viaggiato con un nuovo passaporto procuratogli dal passatore per l'espatrio nel giugno 2009, vista la scadenza di validità di quello vecchio (cfr. verbale audizione del 26 giugno 2009 pag. 8); che se durante la prima audizione l'insorgente è stato in grado di indicare senza esitazione di aver volato con la compagnia (...) (cfr. ibidem pag. 9), durante la seconda audizione e quindi a distanza di neanche un mese, egli non è più riuscito a fare tale nome (cfr. verbale audizione del 23 luglio 2009 pag. 5/D41); che egli non è stato in grado di indicare in dettaglio il decorso del suo viaggio, fornendo risposte vaghe e stereotipate, come ad esempio circa un eventuale scalo aereo, la tappa alla stazione di D._______ ed il viaggio in treno fino a E._______ (cfr. verbale audizione del 26 giugno 2009 pagg. 8-10), che le indicazioni dell'insorgente in merito al viaggio intrapreso ed alle sue modalità risultano contraddittorie, oltre che vaghe e non corroborate da elementi descrittivi concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza, che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non può avere viaggiato nelle circostanze descritte, che in sede di prima audizione l'insorgente, a giustificazione del fatto di non avere intrapreso nulla al fine di procurarsi dei documenti d'identità dal momento del suo arrivo, si è giustificato allegando di non disporre di telefono e carta telefonica e di soffrire altresì di vuoti di memoria, ragione per cui non ricorderebbe i recapiti telefonici del suo passatore e dei suoi familiari (cfr. ibidem pagg. 5-6); che i motivi apportati dal ricorrente durante la seconda audizione a giustificazione della mancata presa di contatto con conoscenti e parenti in Patria ed autorità consolari (assenza di recapiti, infelicità, cfr. verbale audizione del 23 luglio 2009 pag. 4/D23 e 5/D33-36) non risultano neanch'essi pertinenti alla luce del fatto che dagli atti e dalle dichiarazioni del Pagina 6
D-5050/2009 ricorrente stesso non risulta che egli, in un lasso di tempo di oltre un mese, abbia intrapreso alcun passo concreto e mirato al fine di procurarsi le informazioni necessarie, che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni ricorsuali secondo cui gli sarebbe impossibile contattare i parenti in Patria (cfr. ricorso pag. 2): fermo restando che il ricorrente, come risulta dagli atti, non ha intrapreso il benché minimo passo concreto al fine di per lo meno tentare di procurarsi i recapiti telefonici che egli asserisce di non ricordare, non si può logicamente parlare, come egli pretenderebbe di fare, di una situazione di "oggettiva impossibilità", che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di nuovi, che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal ricorrente nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle Pagina 7
D-5050/2009 persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere fuggito dal suo Paese perchè minacciato a morte dagli anziani del suo villaggio a seguito del suo rifiuto di succedere al padre in veste di sacerdote dell'oracolo, che il ricorrente ha altresì sostenuto di essere in pericolo in caso di ritorno in Nigeria, in quanto egli sarebbe tuttora ricercato dagli anziani del villaggio, che avrebbero contatti con le autorità e lo vorrebbero morto (cfr. verbale audizione del 23 luglio 2009 pag. 14/D139-143 e ricorso pag. 2), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, a titolo d'esempio, il ricorrente, si è contraddetto più volte circa la collocazione temporale dei fatti principe della sua vicenda: egli infatti, durante la prima audizione, ha dapprima collocato il decesso del padre nell'aprile 2009, per smentirsi poco dopo indicando, per lo stesso evento, il mese di marzo 2009 (cfr. verbale audizione del 26 giugno 2009 pag. 6) e, successivamente, in modo vago, il periodo tra marzo ed aprile (cfr. verbale audizione del 23 luglio 2009 pag. 8/D70-71); che lo stesso dicasi per la sua partenza dal villaggio, avvenuta alla fine di maggio 2009, rispettivamente – secondo un'altra versione – esattamente in data 5 giugno 2009 (cfr. audizione del 26 giugno 2009 pag. 7); che, descrivendo le incursioni dei giovani del villaggio, secondo la prima versione resa essi sarebbero andati a casa sua ed avrebbero strisciato il machete sul suo pavimento per terrorizzarlo (cfr. ibidem pag. 6), mentre che, seconda una versione successiva, essi non sarebbero mai entrati in casa, bensì si sarebbero limitati a fare dei rumori davanti al suo cancello (cfr. verbale audizione del 23 luglio 2009 pag. 8/D68); che il ricorrente ha reso versioni discordanti anche circa il periodo delle convocazioni da parte degli anziani del villaggio Pagina 8
D-5050/2009 ("Tutte e tre le convocazioni sono avvenute nell'ultima settimana del mese di maggio 2009": cfr. verbale audizione del 26 giugno 2009 pag. 7; "[...] C'è stato un intervallo di una settimana tra una riunione e l'altra": cfr. verbale audizione del 23 luglio 2009 pag. 9/D80); che, pertanto e convenendo con l'autorità inferiore, le dichiarazioni del ricorrente a sostegno della sua domanda non meritano credibilità, che, considerata l'evocata inverosimiglianza ed irrilevanza delle dichiarazioni rese dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo, non v'è motivo di ritenere che egli non possa ottenere in Patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, tantopiù che egli ha dichiarato di non avere mai avuto alcun problema con le autorità del suo Paese (cfr. verbale audizione del 26 giugno 2009 pag. 7), che, per sovrabbondanza, nel memoriale di ricorso il ricorrente non si esprime in alcun modo circa le contraddizioni ed inconsistenze sollevate dall'istanza inferiore, bensì si limita a definire i suoi motivi come veri, oltre che verosimili, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, Pagina 9
D-5050/2009 che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ammissibile, che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria – che non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale – non sembra ostare di per sé alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento verso detto Paese, che, per quanto attiene alla situazione personale dell'insorgente, egli dispone di una formazione scolastica di base e di esperienza professionale pluriennale in veste di operaio e negoziante nel settore degli alimentari (cfr. verbale audizione del 26 giugno 2009 pag. 2); che egli, inoltre, può beneficiare in Patria di una rete familiare, potendo fare riferimento alla moglie, a due sorelle ed a svariati cugini (cfr. ibidem pagg. 2-3), Pagina 10
D-5050/2009 che, d'altronde, il ricorrente non ha fatto valere dei problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11
D-5050/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - G._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Fulvio Haefeli Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 12