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Corte IV D-504/2015
Sentenza d e l 3 febbraio 2015 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Senegal, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 19 gennaio 2015 / N (…).
D-504/2015 Pagina 2
Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera in data 19 dicembre 2014; i verbali d'audizione del 29 dicembre 2014 (di seguito: verbale 1) e del 19 gennaio 2015 (di seguito: verbale 2); la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 19 gennaio 2015, notificata al ricorrente in medesima data (cfr. atto A12/1), con la quale la SEM ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 LAsi [RS 142.31]) ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile ed ha inoltre indicato che il Consiglio federale ha designato il Senegal come Stato esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; il ricorso del 23 gennaio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 26 gennaio 2015) contro detta decisione, con il quale il ricorrente ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione degli atti alla SEM per una nuova decisione nel merito e, in via subordinata, alla concessione dell'ammissione provvisoria; ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali; l'incarto originale della SEM, pervenuto a codesto Tribunale in data 28 gennaio 2015; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. ac e 52 cpv. 1 PA;
D-504/2015 Pagina 3 che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi); che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino del Senegal, nato e cresciuto a C._______ (Senegal) (cfr. verbale 1, pag. 3); che sarebbe espatriato poiché dopo che si sarebbe avvicinato ai Testimoni di Geova e allontanato dalla sua fede musulmana, sarebbe stato abbandonato dalla famiglia e cacciato di casa (cfr. verbale 1, pagg. 3, 9 seg.; verbale 2, D35-D42, pag. 4 seg.); che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi); che, stando alle sue dichiarazioni, il richiedente è cittadino senegalese; che il Consiglio federale ha inserito il Senegal nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, Dipartimento di giustizia e polizia, stato: giugno 2014); che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato è resa verosimile quando l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni
D-504/2015 Pagina 4 che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che nella querelata decisione la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo giacché contraddittorie e non sufficientemente motivate; che, in particolare, non avrebbe reso verosimile di essersi convertito alla religione dei Testimoni di Geova; che infatti si sarebbe contraddetto dichiarando inizialmente di essersi convertito cinque o sei mesi prima dell'espatrio per poi dichiarare di non essersi ancora convertito, bensì di essersi unicamente avvicinato a tale fede; che inoltre, le sue allegazioni circa la sua nuova fede religiosa sarebbero molto vaghe e superficiali; che egli non sarebbe stato in grado di indicare i principi fondamentali e neppure il significato esatto di Testimone di Geova; che sarebbero poi inconsistenti le dichiarazioni degli incontri con i Testimoni di Geova, nonché dell'episodio in cui sarebbe stato costretto ad abbandonare l'abitazione famigliare; che pertanto la SEM ha concluso che le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni richieste per ammettere la verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi; che nel ricorso egli ha contestato l'inverosimiglianza rilevata dalla SEM sostenendo che le sue dichiarazioni sarebbero concrete, coerenti e dettagliate; che sarebbe vero che egli conoscerebbe ancora soltanto superficialmente la sua religione; che tali lacune sarebbero spiegabili dal fatto che vi avrebbe aderito da poco tempo; che pertanto le sue allegazioni, se valutate nel loro complesso sarebbero credibili e plausibili; che inoltre l'esigibilità del suo allontanamento dalla Svizzera dovrebbe essere analizzata in modo più approfondito; che il fatto di essere stato allontanato dalla sua famiglia a medio-lungo temine lo esporrebbe a un deterioramento delle condizioni di salute, ritrovandosi nell'impossibilità di soddisfare adeguatamente i suoi bisogni primari e la sua vita sarebbe dunque esposta a grave pericolo; che pertanto qualora non gli si dovesse concedere l'asilo egli dovrebbe essere ammesso provvisoriamente; che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni rese dal ricorrente in corso di procedura sono inverosimili, giacché contraddittorie e non corroborate da elementi consistenti;
D-504/2015 Pagina 5 che, infatti, egli ha inizialmente dichiarato di essersi convertito cinque o sei mesi prima di espatriare (cfr. verbale 1, pag. 3) per poi affermare, nel corso della medesima audizione, che al momento dell'espatrio egli era ancora musulmano (cfr. ibidem); che nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo egli si è nuovamente contraddetto affermando che al momento dell'espatrio era un Testimone di Geova (cfr. verbale 2, D78-D84, pagg. 7 e 8); che confrontato a questa incongruenza egli ha semplicemente dichiarato che nel corso della prima audizione non era stato capito (cfr. verbale 2, D85, pag. 8); che tale spiegazione non soccorre l'insorgente poiché il Tribunale constata che il verbale della prima audizione è stato riletto all'insorgente e lo stesso ha posto la sua firma su tutte le pagine non contestando o correggendo qualsivoglia dichiarazione; che pertanto tale generale spiegazione non trova fondamento alcuno; che pertanto il Tribunale ha ragione di dubitare della conversione religiosa del ricorrente; che, infatti, le allegazioni circa la religione nonché circa i Testimoni di Geova risultano insussistenti, vaghe e infondate; che, invero, egli non ha saputo elencare i principi e i riti fondamentali della sua fede religiosa (cfr. verbale 2, D92, pag. 8, D95-D97, pag. 9); che in merito ai suoi amici Testimoni di Geova si è limitato a dire che sono senegalesi, cristiani e che sono delle buone persone con un buon lavoro (cfr. verbale 2, D101-D105, pag. 9), senza saper aggiungere alcun elemento concreto; che pure il racconto quo i problemi avuti con la famiglia a seguito del suo avvicinamento a questa fede religiosa risulta piuttosto scarno; che, infatti, egli ha unicamente riferito che la famiglia gli ha detto di uscire di casa e di non tornare più e non è successo null'altro (cfr. verbale 2, D121-D122, pag. 11); che, se egli avesse realmente vissuto questo episodio sarebbe in grado di riferirne molto più dettagliatamente; che a livello ricorsuale il ricorrente non ha nemmeno presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni del richiedente non adempiono alle condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi; che quindi il ricorrente non è riuscito a dimostrare, o perlomeno a rendere verosimile, la qualità di rifugiato, per il che è a giusto titolo che la SEM ha respinto la sua domanda d'asilo;
D-504/2015 Pagina 6 che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM (ora SEM) pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento; che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (cpv. 2), ammissibile (cpv. 3) e ragionevolmente esigibile (cpv. 4); che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30); che in casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 Conv. rifugiati; che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente d'essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
D-504/2015 Pagina 7 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, inoltre, la situazione vigente in Senegal non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito il Senegal nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che tale presunzione non è stata inficiata dal ricorrente; che quo alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha seguito una formazione pluriennale come muratore, professione che ha praticato per quattordici anni (cfr. verbale 1, pag. 4); che altresì la sua famiglia vive a tuttora nel Paese d'origine (cfr. verbale 1, pag. 5); che, pertanto, in Senegal ha un'ottima rete sociale; che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3, 2009/2 consid. 9.3.2); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
D-504/2015 Pagina 8 che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
D-504/2015 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: