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Bundesverwaltungsgericht 29.08.2007 D-4981/2007

29 août 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,103 mots·~11 min·3

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 20 luglio 2007 in materia di non ...

Texte intégral

Corte IV D-4981/2007 /pom {T 0/2} Sentenza d e l 2 9 agosto 2007 Giudici Fulvio Haefeli (presidente del collegio), Daniel Schmid e Walter Lang, cancelliere Marco Poretti. A._______, nato il _______, Georgia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. la decisione del 20 luglio 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4981/2007 Fatti: A. Il 30 maggio 2007, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza (cfr. verbali d'audizione del 18 giugno e 12 luglio 2007), d'essere d'etnia osseta e d'essere espatriato perché in Georgia gli appartenenti alla citata etnia sarebbero perseguitati. Delle persone l'avrebbero ferito al capo nell'_______ del 2005 (oppure nove mesi prima) perché osseto e per lo stesso motivo un suo cugino sarebbe stato ucciso nel _______ del 2006 (oppure nell'_______ 2005). Le forze dell'ordine non avrebbero reagito alle denunce sporte dall'interessato. B. Il 20 luglio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l’allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 20 luglio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la succitata decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per decisione nel merito della domanda d'asilo. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 27 luglio 2007, il TAF ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato il ricorrente a versare un anticipo di fr. 600.-- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo. E. Il 6 agosto 2007, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Pagina 2

D-4981/2007 Diritto: 1. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente non ha presentato alcun documento di viaggio o d'identità e non ha addotto alcun motivo suscettibile di giustificare la mancata consegna di un simile documento. L'UFM ha inoltre ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'interessato. Egli ha infatti dapprima allegato che il cugino sarebbe stato ucciso nel _______ del 2006 per poi allegare che l'omicidio sarebbe stato perpetrato nell'_______ 2005 e – secondo la versione – avrebbe assistito al fatto oppure no. Secondo l'autorità inferiore non sono inoltre necessari degli ulteriori chiarimenti né ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato né dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 4. Nel ricorso, l'insorgente sostiene che le divergenze rilevate dall'UFM nel giudizio impugnato non sono d'importanza tale da rendere inverosimile la totalità del suo racconto. 5. Preliminarmente, questo Tribunale osserva che l'insorgente non ha censurato la mancata edizione del rapporto concernente l'esame Lingua effettuato dall'autorità inferiore il _______, benché l'esistenza Pagina 3

D-4981/2007 di detto rapporto gli fosse nota. In effetti, il ricorrente ha preso parte alla conversazione telefonica alla base del rapporto medesimo e quest'ultimo è menzionato nell'indice degli atti di causa che ha ricevuto (v. inoltre la decisione incidentale del TAF del 27 luglio 2007, nella quale il citato rapporto è stato nuovamente esplicitamente menzionato). In assenza di censure di parte e del fatto che nel surriferito rapporto è confermata l'allegata cittadinanza del ricorrente, non v'è motivo in tale ambito per un intervento d'ufficio da parte del TAF. 6. 6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontana-mento (lett. c). 6.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF D-2279/2007 dell'11 luglio 2007 destinata alla pubblicazione). 6.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna Pagina 4

D-4981/2007 dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF D-688/2007 dell'11 luglio 2007 destinata alla pubblicazione). 7. Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, ha omesso di presentare tempestivamente dei documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 30 maggio 2007. Non v’è, altresì, ragione di ritenere che se avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente simili documenti, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Basti rilevare che avendo allegato unicamente persecuzioni perpetrate da terze persone, non di natura statale, avrebbe potuto e dovuto – usando della necessaria diligenza – rivolgersi ad una rappresentanza georgiana all'estero per chiedere l'emissione di siffatti documenti. Peraltro, se un richiedente l'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d’annullare la decisione di non entrata nel merito quand’anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16). 8. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all’impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate. Le stesse s'esauriscono, in effetti, in mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). Basti ancora osservare che pure la deposizione delle evocate denunce nei confronti degli allegati aggressori s'esaurisce in mera asserzione di parte. Ad ogni buon conto, la semplice appartenenza alla minoranza osseta non giustifica timori oggettivamente fondati d'esposizione a persecuzioni. Si rileva, in proposito, che _______ e _______ dell'insorgente, per quanto emerge dagli atti, sono rimaste a B._______. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento le allegazioni del ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi. Pagina 5

D-4981/2007 9. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate (v. considerando 8 del presente giudizio), non risulta una necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 10. 10.1 Per i medesimi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui dedurre che l’esecuzione dell’allontanamento dell'insorgente possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 10.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito. 10.3 Premesso ciò, quanto ad eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, s'osserva che in Georgia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe e ha dell’esperienza professionale. Peraltro, in sede di ricorso esso neppure ha preteso che il suo stato di salute s'oppone Pagina 6

D-4981/2007 alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento, senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici (v. sulla questione GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l’insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Georgia. 10.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. Da quanto esposto, discende che, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e che la decisione impugnata va confermata. 12. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 13. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10. 14. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell’allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 15. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 16. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA Pagina 7

D-4981/2007 nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di fr. 600.--, versato dall'insorgente il 6 agosto 2007. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-4981/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 600.-- versato il 6 agosto 2007. 3. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata) - autorità inferiore (n. di rif. N _______; in copia) - C._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Fulvio Haefeli Marco Poretti Data di spedizione: Pagina 9

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