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Bundesverwaltungsgericht 16.07.2010 D-4974/2010

16 juillet 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,174 mots·~21 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-4974/2010/dei {T 0/2} Sentenza d e l 1 6 luglio 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della Giudice Gabriela Freihofer, cancelliera Vera Riberti; A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 luglio 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4974/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il (...) in Svizzera; il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; il verbale d'audizione dell'interessato del 18 maggio 2010; l'analisi LINGUA effettuata il 21 maggio 2010 e il relativo rapporto del 18 giugno 2010; il verbale d'audizione del 28 giugno 2010 in occasione del quale all'interessato è stato conferito il diritto di essere sentito in merito alle risul tanze del rapporto LINGUA; la decisione dell'UFM del 5 luglio 2010, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 7 luglio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 9 luglio 2010); copia degli atti dell'UFM trasmessi tramite fax al Tribunale amministra tivo federale (TAF) in data 9 luglio 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); Pagina 2

D-4974/2010 che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scrit ti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino iracheno, di etnia curda, nato a C._______, ove avrebbe vissuto sino al giorno dell'espatrio e meglio il (...) (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 1); che il richiedente, barbiere di professione, avrebbe lasciato il suo Paese d'origine per il timore di essere ucciso da terroristi che l'avrebbero minacciato e reso vittima di un attentato alla sua persona, poiché egli avrebbe avuto tra i suoi clienti poliziotti e soldati dell'esercito iracheno (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pagg. 4 e 5); che, in particolare, l'insorgente avrebbe ricevuto una prima lettera di minacce di morte il mese di marzo o aprile 2010; che, qualche giorno dopo, qual cuno gli avrebbe sparato 4 o 5 colpi da un'automobile, ma fortunatamente l'insorgente sarebbe riuscito a fuggire e ad uscirne illeso (cfr. Pagina 3

D-4974/2010 verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 5); che, a seguito di una seconda lettera di minaccia nella quale gli si comunicava che non avrebbe avuto scampo poiché non aveva ubbidito agli ordini, egli avrebbe denunciato i fatti alla polizia, la quale avrebbe risposto, che non avendo alcun riferimento sugli autori, non avrebbe potuto dar seguito alla sua denuncia (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 5), che, non avendo altra scelta, egli si sarebbe nascosto dallo suocero per una settimana e sarebbe poi fuggito partendo da C._______, recandosi in taxi fino a D._______, da dove avrebbe poi continuato il suo viaggio passando dalla Siria e dalla Turchia (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 5 e 7); da E._______ sarebbe salito su di un TIR e sarebbe giunto in Italia, senza poter precisare il luogo esatto, per poi giungere a F._______ (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 7); che in quest'ultima città, gli sarebbe stato consigliato di recarsi in Svizzera, ragion per cui l'insorgente, il (...), si sarebbe recato in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pagg. 4 e 5); che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi tà; che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allon tanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile; che nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna dei documenti d'identità, confermato quanto già dichiarato in sede d'audizione federale, allegando di aver contattato un amico nel suo Paese per farsi inviare i suoi documenti, destinati altresì a provare la sua provenienza da C._______; che, secondo il ricorrente, l'UFM avrebbe dovuto concedergli un termine supplementare per poter consegnare detti documenti; che egli sostiene pertanto di aver fornito ra- Pagina 4

D-4974/2010 gioni scusabili che spiegano la mancata produzione dei documenti ri chiesti; che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda; che ha, altresì, presentato domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti colari formalità amministrative (cfr. DTAF 2007/7, consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre due mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di possedere in patria, presso il di lui domicilio o quello di suo suocero, la carta d'identità ed un certificato di nazionalità, ma di non aver mai possedu- Pagina 5

D-4974/2010 to o richiesto il passaporto (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pagg. 3 e 4); che egli ha confermato che, malgrado fosse a co noscenza dell'obbligo di dover consegnare i documenti d'identità o di viaggio entro le 48 dal deposito della sua domanda d'asilo, non ha fat to nulla per procurarseli poiché non sapeva come fare (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 4); che, successivamente, avrebbe semplicemente aggiunto di aver contattato un amico in Iraq per farsi spedire i documenti (cfr. verbale d'audizione del 28 giugno 2010, pag. 2); che, oltre a ciò, interrogato sul suo itinerario, l'autore del gravame si è limitato a raccontare di aver pagato un passatore che gli ha organizza to il viaggio e che gli avrebbe fornito un passaporto falso, di essersi recato in Siria, rimanendoci due notti, per poi ripartire e proseguire verso la Turchia, dove sarebbe entrato a piedi illegalmente; che, in seguito, egli si sarebbe recato a E._______ e di qui sarebbe ripartito, nascosto in un TIR, giungendo poi in Italia, passando da una piccola stazione e arrivando a F._______; che, in questa città, il passatore gli avrebbe fat to un biglietto di treno per recarsi in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pagg. 1,2 e 7); che, in sede di seconda audizione e contrariamente a quanto dichiarato inizialmente, egli avrebbe asseri to di essere partito in automobile da E._______ e di essere salito su di un TIR soltanto dopo quattro ore di viaggio in auto (cfr. verbale d'audizione del 28 giugno 2010, pag. 6); che, peraltro, interrogato su dei bi glietti di treno trovati tra i suoi dati personali (l'uno con partenza da G._______ e arrivo a F._______ e l'altro con partenza da F._______ e arrivo a H._______ [cfr. A 6/13]), il ricorrente si è limitato a rispondere che questi non gli appartenevano (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 7); che l'insorgente ha altresì affermato di non aver subito alcun controllo dalle autorità italiane (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 7); che, in aggiunta, il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio (cfr. ricorso, pag. 2); che, a prescindere dalle allegazioni palesemente inverosimili di cui sopra, vale pure sottolineare che varcare il confine Schengen senza su bire alcun controllo, come il ricorrente ha dichiarato di aver fatto, risulta, al momento, alquanto difficoltoso; Pagina 6

D-4974/2010 che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il mancato possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che a questo riguardo, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria, nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo non adempie manifestamente la qualità di rifugiato: che ciò può risultare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti; che la manifesta irrilevanza può altresì risultare dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'i nattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dal Iraq per il timore di esser ucciso dai terroristi per aver annoverato poli ziotti e soldati tra i suo clienti del negozio di barbiere; Pagina 7

D-4974/2010 che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, basti rilevare, che il ricorrente si è espresso in modo vago e contraddittorio sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio Paese; che, in effetti e a titolo d'esempio, il ricorrente ha dichiarato ini zialmente che le lettere di minaccia erano firmate da terroristi senza però poter indicare chi essi fossero (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 5), mentre in un secondo tempo ha riferito che si trattava dei terroristi Al Quaida (cfr. verbale d'audizione del 28 giugno 2010, pagg. 4 e 7); che, inoltre, egli ha raccontato in sede di prima au dizione di aver denunciato le minacce in seguito alla seconda lettera ri cevuta, ovvero dopo aver anche subito l'attentato alla sua persona (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 5); che, per contro, in sede della seconda audizione, l'autore del gravame ha indicato di essersi recato in polizia dopo la ricezione della prima lettera minatoria (cfr. verbale d'audizione del 28 giugno 2010, pag. 2); che, in relazione a tali lettere e minacce, il ricorrente avrebbe inizialmente sostenuto di non aver dato molta importanza alla prima missiva (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 5), contrariamente a quanto avrebbe riferito in sede di audizione federale, ossia sul fatto che tale minaccia l'avesse alquanto intimorito (cfr. verbale d'audizione del 28 giugno 2010, pag. 2); che si rileva pure che anche a riguardo di chi avrebbe trovato le lettere di minaccia, come pure sul contenuto di tali lettere, il ricorrente ha reso dichiarazioni contraddittorie (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 5 e verbale d'audizione del 28 giugno 2010, pagg. 3 e 6); che, per sovrabbondanza e come verrà precisato in seguito, giova inol tre rilevare che dall'esame LINGUA a cui è stato sottoposto il ricorrente, è risultato che lo stesso non provenga da C._______, ma dalla regione di I._______ (cfr. rapporto LINGUA del 18 giugno 2010, pag. 5); che il ricorrente, confrontato alla conclusione di detto esame non ha fornito spiegazioni che possano dare credibilità al proprio racconto e si è infine limitato a dichiarare che era inutile che stesse a replicare alla conclusione dell'esperto (cfr. verbale d'audizione del 28 giugno 2010, pag. 9); Pagina 8

D-4974/2010 che, di conseguenza, alla luce delle dichiarazioni lacunose e contraddittorie del ricorrente quanto ai fatti v'è ragion di concludere alla mani festa inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti; che, in tale contesto non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle autorità in Iraq, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegit timo di terzi nei suoi confronti, o non possa disporre in patria di un'al ternativa di rifugio in un'altra regione; che, pertanto, i motivi d'asilo evocati sono stati rettamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribunale, le allegazioni prodotte circa i timori di essere ucciso sarebbero state, in casu, di natura tale da poter essere considerate nella concreta fattispecie decisive ai sensi dell'asilo; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista del l'ammissibilità (DTAF 2009/50 consid. 8); che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); Pagina 9

D-4974/2010 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile; che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione del carattere possibi le, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio; che tuttavia questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare al l'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262); che si tratta di un caso tipico d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA; che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che nel caso di specie, come ritenuto dall'autorità inferiore, e dalle cui considerazioni questo Tribunale non ha motivo per cui scostarsene, le affermazioni del ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente confutate dall'esame LINGUA, al punto tale che può essere esclusa con certezza la sua provenienza da C._______ (cfr. rapporto LINGUA del 18 giugno 2010, pagg. 1 e 5) e contestualmente qualsivoglia impedimento al rientro del ricorrente nel Paese d'origine, come egli pretenderebbe far valere in sede di ricorso con generiche e semplici affermazioni (cfr. ricorso, pag. 2); Pagina 10

D-4974/2010 che va pure osservato che alla luce del rapporto LINGUA, il ricorrente si esprime utilizzando pronunce e modi lessicali propri al dialetto d'I._______ e che, non conosce assolutamente il turkoman (cfr. rapporto LINGUA del 18 giugno 2010, pagg. 3 e 4), che, inoltre, l'esperto LINGUA ha osservato che le conoscenze dell'insorgente dell'arabo sono estremamente minime e in antitesi alle dichiarazioni dello stesso riguardo a una scolarizzazione di 12-13 anni in un luogo ove la maggior parte dei corsi si svolge in arabo, come pure al fatto ch'egli avreb be vissuto a C._______ dalla nascita - città dove l'arabo avrebbe predominato sino al 2003 - e alla sua attività di barbiere di oltre 5 anni che l'avrebbe confrontato giornalmente con gli abitanti di lingua araba (cfr. rapporto LINGUA del 18 giugno 2010, pagg. 4 e 5); che il rapporto LINGUA conclude pertanto che il ricorrente proviene, molto verosimilmente, da I._______ (cfr. rapporto LINGUA del 18 giugno 2010, pag. 5); che, peraltro, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, dissimulando la sua provenienza, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli con creti e suscettibili di minacciarlo nella sua effettiva regione d'origine; che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, sulla base dell'esame LIN- GUA, potendosi determinare con grande probabilità che egli sia originario di I._______ nel nord dell'Iraq (cfr. rapporto sull'esame LINGUA del 18 giugno 2010, pagg. 1 e 5), in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese e, inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq; che in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8); che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, possiede una buona esperienza lavorativa quale barbiere, attività che Pagina 11

D-4974/2010 ha svolto dal 2005 sino al momento dell'espatrio (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 2); che inoltre, stando a quanto riferito, il ricorrente dispone ancora di una fitta rete famigliare in patria, dove ha lasciato la moglie e tre figli, la madre e la sorella ed i suoceri (cfr. verbale di audizione del 18 maggio 2010, pag. 3); che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustifi care la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che al riguardo, neanche dalla segnalazione di casi medici del 1o luglio 2010, dal quale risulta una visita all'Ospedale Beata Vergine di Mendrisio per dolori addominali presentati dal ricorrente (cfr. 18/1), si evincono problemi di salute sufficientemente gravi quali la giurisprudenza esigerebbe; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; Pagina 12

D-4974/2010 che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 13

D-4974/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - J._______ (via fax, con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale - K._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione: Pagina 14

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