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Bundesverwaltungsgericht 24.02.2009 D-4940/2007

24 février 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,803 mots·~19 min·3

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-4940/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 2 4 febbraio 2009 Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Daniel Schmid e Gérald Bovier; cancelliera Chiara Piras. A._______, Afghanistan, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 12 luglio 2007 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4940/2007 Fatti: A. Il 25 giugno 2007, l'interessato – un soldato afghano, originario di B._______ provincia di Kandahar – ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 3 e del 9 luglio 2007) di avere lasciato il suo Paese d'origine perché condannato a morte, dopo avere sparato senza ordini ad un veicolo sospetto uccidendo due civili e ferendo due soldati C._______, i quali erano stati rapiti da due talebani. L'interessato sarebbe riuscito a fuggire dalla prigione, dove avrebbe trascorso due giorni, per poi recarsi a D._______ provincia di Herat, dove avrebbe organizzato la propria fuga dal Paese. Sarebbe infatti tornato a Kabul, dove avrebbe preso, munito di un passaporto falso, l'aereo per E._______ (Turchia). Da lì, avrebbe proseguito con l'aereo per F._______ (Francia), prima di entrare in Svizzera. B. Il 12 luglio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 19 luglio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per ulteriori indagini ed una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo. Inoltre, in via sussidiaria, ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria. Infine, ha presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 25 luglio 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili Pagina 2

D-4940/2007 spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 30 luglio 2007, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 16 agosto 2007, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica, sottolineando la situazione volatile nel suo Paese d'origine e la necessità di ulteriori chiarimenti in relazione all'esecuzione dell'allontanamento. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non Pagina 3

D-4940/2007 ha addotto motivi che possano giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità ed ha precisato che la licenza di condurre non costituirebbe un documento di viaggio o d'identità ai sensi della legge. Inoltre, il ricorrente avrebbe fornito un racconto fortemente contraddittorio segnatamente in merito alla sua famiglia, alle circostanze che avrebbero condotto al suo espatrio ed al tempo trascorso a B._______ e a Kabul. Detto Ufficio ha anche allegato la possibilità che il ricorrente abbia lasciato il proprio Paese d'origine da diversi anni e che abbia trascorso tanto tempo in Iran. Infine, l'UFM ha ritenuto non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 5. Nel ricorso, l'insorgente fa valere – al contrario di quanto preteso dall'autorità inferiore – di non avere fornito dichiarazioni contraddittorie. Nel corso delle audizioni avrebbe narrato delle versioni dei fatti vaghe o superficiali circa la sua provenienza a causa dell'analfabetismo e di una mancanza di istruzione come pure poiché le audizioni si sarebbero svolte in farsi e non in dari, lingua materna del ricorrente. Inoltre, sarebbe evidente che egli non sia in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti d'identità o di viaggio nel termine legale di 48 ore. Egli contesta altresì che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, conto tenuto della situazione vigente in Afghanistan (richiamato in proposito, il rapporto pubblicato dall'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR] nel dicembre 2006), non sarebbe consentito, come invece avrebbe effettuato l'autorità inferiore nel caso di specie, di non entrare nel merito della domanda d'asilo. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan sarebbe inesigibile, visto che il ricorrente non vi troverebbe né una solida rete sociale, né la garanzia di un minimo vitale, né la sicurezza di trovare un alloggio. 6. 6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione Pagina 4

D-4940/2007 della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6). 6.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 7. 7.1 Preliminarmente, questo Tribunale osserva che il ricorrente ha in sede di ricorso affermato di avere presentato l'originale della licenza di condurre alle autorità in materia d'asilo. Ciò è inesatto. Dagli atti di causa risulta, infatti, che il documento suesposto gli era stato sequestrato in data (...) durante una perquisizione al Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (formulario agli atti A5/1). Il ricorrente aveva in effetti dissimulato la licenza di condurre al momento dell'inoltro della domanda d'asilo, affermando di non avere documenti da depositare (formulario agli atti A2/2). Tale documento Pagina 5

D-4940/2007 non costituisce comunque - secondo la permanente giurisprudenza di questo Tribunale - un documento atto a provare, senza dubbio, l'identità del ricorrente, compresa la sua cittadinanza (DTAF 2007/7 consid. 5.1-5.3). Di conseguenza, tale documento non può essere ammesso come documento d'identità o di viaggio ai sensi della legge. 7.2 Questo Tribunale rileva altresì che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge. Infatti, solo in data 27 settembre 2007 egli ha esibito un documento presentato come l'originale della carta d'identità. Inoltre, le circostanze del viaggio narrate dal ricorrente non convincono questo Tribunale. È, in effetti, inverosimile che egli abbia potuto viaggiare in aereo da Kabul ad E._______ e poi fino a F._______ in Francia, senza avere subito dei controlli personali all'aeroporto (cfr. verbale d'audizione del 3 luglio 2007 pag. 6). Infatti, gli aeroporti internazionali sono notoriamente luoghi dove sono effettuati dei controlli d'identità e di sicurezza accresciuti, segnatamente in relazione al possesso di un documento di viaggio personale e valido. Oltretutto, è inverosimile che una persona ricercata nel proprio Paese opti per espatriare partendo da un luogo altamente controllato come l'aeroporto di Kabul nella fattispecie. Per di più, mal si comprende come l'insorgente, avendo deciso di viaggiare con un passaporto falso, abbia scelto di portare con sé la sua patente di guida autentica, rischiando così di essere facilmente scoperto ed arrestato, segnatamente in caso di perquisizione personale. In aggiunta, a prescindere dal fatto che non può essere rimproverato all'autorità inferiore di avere emanato la decisione impugnata in soli dieci giorni lavorativi dall'inoltro della domanda d'asilo (ciò che peraltro è rispettoso dell'art. 37 cpv. 1 LAsi), questo Tribunale rileva che tutto il racconto presentato dall'insorgente è inverosimile, ciò che compromette in maniera determinante la sua credibilità generale (v. anche consid. 8 del presente giudizio). Vista l'inconsistenza e l'inattendibilità dell'insieme di tali dichiarazioni, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non possa avere viaggiato nelle condizioni descritte e abbia dissimulato i documenti d'identità per i bisogni della causa. Infine, se un richiedente l'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso, come nel caso di specie (v. Pagina 6

D-4940/2007 Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16). 8. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che il ricorrente ha fornito un racconto manifestamente contraddittorio e lacunoso. A titolo d'esempio egli si è espresso in modo molto vago in merito all'accaduto che ha portato al suo arresto, rispettivamente alla fuga. Non è stato, infatti, in grado di descrivere in dettaglio il magazzino che stava sorvegliando (cfr. verbale d'audizione del 9 luglio 2007 pag. 4) e, sebbene interpellato per due volte dal collaboratore dell'autorità inferiore, non è riuscito a fornire una versione verosimile e dettagliata della fuga dalla prigione, asserendo semplicemente e contro ogni logica, di non avere consegnato le armi (cfr. verbale d'audizione del 3 luglio 2007 pag. 6) e di avere sfondato una porta e in seguito saltato un muro (cfr. verbale d'audizione del 9 luglio 2007 pag. 5 e 6). Questo Tribunale osserva, altresì, che la presunta condanna a morte del ricorrente per avere sparato ad un veicolo sospetto, che tra l'altro aveva l'intenzione di incendiare il magazino di munizioni, sembra manifestamente illogica e inverosimile. Inoltre, il ricorrente si limita a mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto, sull'eventualità di essere ucciso in caso di rientro in patria, basandosi su un presunto contatto telefonico con lo zio, che gli avrebbe detto di non tornare a Kabul, visto che era ricercato (cfr. ibidem pag. 4). Per di più, non giovano al ricorrente le generiche affermazioni secondo le quali sarebbe scappato dallo zio, perché quest'ultimo lo picchiava (cfr. verbale d'audizione del 3 luglio 2007 pag. 5) e vorrebbe una vita tranquilla nonché portare le sue sorelle in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 9 luglio 2007 pag. 8). Tali affermazioni sono, come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevanti, ritenuto che non costituiscono, in tutta evidenza, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinanti per la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi. Infine, non soccorre l'insorgente Pagina 7

D-4940/2007 neanche la generica allegazione ricorsuale, secondo la quale avrebbe fornito delle indicazioni vaghe e superficiali circa la regione di provenienza (gravame pag. 6), a causa dell'analfebetismo, di una mancanza di istruzione e per il fatto che le audizioni si sarebbero svolte in farsi e non in dari. Vale sottolineare che dagli atti di causa risulta che il ricorrente ha compilato lui stesso il foglio con i dati personali al suo arrivo (formulario agli atti A2/2) e che perciò l'allegato analfebetismo è da considerare come costruito per i motivi di causa. Inoltre, le manifeste contraddizioni da parte del ricorrente non si lasciano così facilmente spiegare con la mancanza di istruzione ed infine, sia l'audizione del 3 luglio 2007 (cfr. pag. 7) che l'audizione del 9 luglio 2007 (pag. 9) sono state effettuate nella lingua dari, e non in lingua farsi come falsamente preteso nell'atto ricorsuale. Per di più, alla domanda relativa alla comprensione dell'interprete da parte dell'insorgente, quest'ultimo ha risposto in modo affermativo in entrambe le audizioni. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente. 9. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente. Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi (v. considerando 12 del presente giudizio). 10. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 11. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Pagina 8

D-4940/2007 12. 12.1 Non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Afghanistan possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 12.2 Ai fini dell'esame dell'applicabilità della seconda eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi, ovvero se sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento, la questione legata segnatamente al carattere esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr dev'essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. In tal senso, l'occultamento deliberato di fatti rilevanti è da riteneresi quale violazione dell'obbligo di collaborare (v. GICRA 1995 n. 18 consid. 3b). 12.2.1 Premesso ciò, questo Tribunale osserva che per quanto attiene alla situazione generale regnante in Afghanistan, secondo la recente giurisprudenza (v. GICRA 2006 n. 9), l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese è ragionevolmente esigibile a Kabul e in tutte quelle province che non conoscono più, dal 2004, attività militari significative, oppure che non sono esposte ad un'instabilità permanente. Trattasi delle province di Kabul, di quelle site a nord della capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari Pul e le regioni del Samangan che non fanno parte di Hazarajat [v. GICRA 2003 n. 30, consid. 7a, pag. 193]), come pure di Herat nell'ovest del Paese. L'esecuzione dell'allontanamento è peraltro ragionevolmente esigibile Pagina 9

D-4940/2007 unicamente per le persone originarie di tali regioni che adempiono le medesime restrittive condizioni di cui a GICRA 2003 n. 10, vale a dire che dispongono in loco di una solida rete familiare o sociale in grado d'assicurare loro un adeguato reinserimento sociale (alloggio, minimo vitale). Potranno, inoltre, essere rimpatriate solo le persone giovani, non sposate oppure le coppie senza figli, a condizione che non soffrano d'alcun grave problema medico. 12.2.2 Nel caso di specie, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa esperienza lavorativa (come negoziante e soldato; cfr. verbale d'audizione del 3 luglio 2007 pag. 2). Egli ha dichiarato di essere cittadino afghano di etnia zazei, di essere nato a B._______ (provincia di Kandahar), ma di avere vissuto dall'età di sette anni a Kabul con lo zio. La provincia di Kandahar non fa parte delle province sopra indicate verso le quali l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile. Nel provvedimento litigioso l'UFM non ha messo in dubbio la provenienza del ricorrente da tale regione del paese ed il suo soggiorno a Kabul dall'età di sette anni, ma ha ritenuto, a causa delle indicazioni vaghe, superficiali e contrarie alla realtà fornite dal ricorrente in merito, probabile che quest'ultimo abbia lasciato il suo Paese d'origine da tanti anni ed abbia vissuto da allora in Iran. Inoltre, l'autorità inferiore ha ritenuto che il ricorrente non è stato sufficientemente convincente riguardo al suo soggiorno a Kabul, avendo prima affermato di avere vissuto a casa dello zio per poi asserire di essersi comprato una propria abitazione. Questo Tribunale ritiene che nella fattispecie, l'esecuzione dell'allontanamento verso la provincia di Kandahar non è manifestamente esigibile. Il ricorrente ha però affermato di avere vissuto per tanti anni nel distretto di G._______ di Kabul. In base alle indicazioni, l'autorità inferiore di regola avrebbe potuto esaminare la possibilità di un'alternativa di rifugio interna a Kabul. Le affermazioni del ricorrente in merito al soggiorno a Kabul sono tuttavia da ritenersi come manifestamente carenti, inverosimili e quindi poco credibili, come peraltro lo è anche il resto del suo racconto (v. considerandi 7 e 8 del presente giudizio), al punto tale che non può essere escluso che la descrizione lacunosa del soggiorno a Kabul sia stata consapevolmente construita ad arte per i bisogni della causa. Il ricorrente si è persino contraddetto sull'esistenza dei fratelli rispettivamente delle sorelle, allegando nell'audizione del 3 luglio 2007 di avere due fratelli (pag. 3), disdicendosi poi nell'ambito dell'audizione Pagina 10

D-4940/2007 del 9 luglio 2007 ed affermando di avere due sorelle (pag. 7). Non v'è infatti ragione di credere al ricorrente su questo punto, ritenuto in particolare che lo stesso ha mostrato di essere poco credibile durante tutta la procedura, presentando una versione vaga e incompleta del proprio racconto ed omettendo alle autorità in materia d'asilo dei documenti d'identità o di viaggio. Così facendo, l'insorgente ha mostrato di essere pronto a affermare qualsiasi cosa o ad omettere delle informazioni rilevanti pur di riuscire a rimanere nel nostro Paese. Di conseguenza, il ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare (v. GICRA 1995 n. 18) ed ha così posto le autorità nell'impossibilità di determinare la presenza di una rete sociale, la garanzia di un minimo vitale e la sicurezza di trovare un alloggio (v. GICRA 2006 n. 9) in patria, ed in particolare a Kabul, e quindi l'esistenza d'ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Considerata l'evidente mancanza di collaborazione, ulteriori accertamenti da parte dell'UFM, o da parte di questo Tribunale, ai fini di appurare l'effettiva esistenza per il ricorrente di una rete sociale a Kabul per potere determinare l'esistenza di eventuali ostacoli, da questo profilo, all'esecuzione dell'allontanamento non sarebbero di alcun'utilità. Inoltre, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, risultano adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Afghanistan. 12.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 13. L'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. Pagina 11

D-4940/2007 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12

D-4940/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - H._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 13

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